Art. 11 
 
 
       Proroga termini in materia di beni culturali e turismo 
 
  1.  Il  termine  stabilito   dall'articolo   15,   comma   7,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  per  completare
l'adeguamento  alle   disposizioni   di   prevenzione   incendi,   e'
ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2014  per  le   strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
20 maggio 1994, n. 116, che  siano  in  possesso  dei  requisiti  per
l'ammissione  al  piano   straordinario   biennale   di   adeguamento
antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16  marzo
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e
successive modificazioni.