Art. 6 Disposizioni finanziarie in materia di Province 1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalita' di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorche' in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.