IL MINISTRO DEL TESORO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
     IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO 
 
 
                                  e 
 
 
    IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523; 
Visivo, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (gia'  art.
12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza  la  Cassa
per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di  credito  contemplati
dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti  e  con
le modalita' determinate con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di
concerto  con  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari   nel
Mezzogiorno  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sugli interessi relativi alle  obbligazioni  emesse
per  il  finanziamento  di  iniziative  industriali   nei   territori
meridionali, oppure, limitatamente agli istituti  aventi  sede  fuori
dei territori meridionali, un concorso  sugli  interessi  relativi  a
singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri; 
Visivo l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853,  il  quale,  nel
prevedere nuove norme  relative  alle  agevolazioni  a  favore  delle
iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al  comma  16,  che
restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico  n.
1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno; 
Visti gli articoli 151, terzo capoverso e 173 del testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; 
Visto il proprio decreto in data  12  giugno  1976,  registrato  alla
Corte dei conti, addi' 22 giugno successivo, registro n.  17  Tesoro,
foglio n. 325, con il quale e' stato  determinato  nelle  misure  del
15,45% (istituti speciali  centr+meridionali)  e  del  15,35%  (altri
istituti)  il  tasso  da  assumere  come  base  per  il  calcolo  del
contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno; 
Visto il proprio decreto in data  12  aprile  1977,  registrato  alla
Corte dei conti il 6 giugno 1977, registro 
n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale e' stato rideterminato nella
misura del 15,95% il predetto tasso base; 
Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977,  registrato  alla  Corte
dei conti il 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14,  con
il quale il ripetuto tasso e' stato variato al 15,80%; 
Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977,  registrato  alla  Corte
dei conti il 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro,  foglio  n.  218,
con il quale il tasso stesso e' stato variato al 15,90%; 
 
Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte
dei conti il 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio  n.  130,
                    con il quale il tasso e' stato variato al 15,80%; 
 
Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978,  registrato  alla  Corte
dei conti l'8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con
il quale il tasso di riferimento e' stato variato al 15,75%; 
Visto il proprio decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei
conti il 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con  il
quale il tasso di riferimento e' stato variato al 15,55%; 
Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte
dei conti il 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro,  foglio  n.  37,
con il quale il predetto tasso e' stato variato al 15,50%; 
Visto il proprio decreto del 23 novembre 1978, registrato alla  Corte
dei conti il 31 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 12, con
il quale il ripetuto tasso e' stato variato al 15,25%; 
Visto il proprio decreto del 15 maggio 1979,  registrato  alla  Corte
dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 81, con
il quale il tasso di riferimento e' stato variato al 15,35%; 
Visto il proprio decreto del 17 settembre 1979, registrato alla Corte
dei conti il 2 ottobre 1979, registro n. 19 Tesoro,  foglio  n.  239,
con il quale il predetto tasso e' stato variato al 15,40%; 
Visto il proprio decreto del 2 aprile 1980, registrato alla Corte dei
conti il 23 aprile 1980, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 144, con il
quale il tasso di riferimento e' stato variato al 15,90%; 
Visto il proprio decreto del 18 agosto 1980,  registrato  alla  Corte
dei conti il 27 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 310,
con il quale il ripetuto tasso e' stato variato al 16,10%; 
Visto il proprio decreto del 17 ottobre 1980, regi strato alla  Corte
dei conti il 18 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio  n.  187,
con il quale il predetto tasso e' stato  rideterminato  nella  misura
del 16,95%; 
Visto il proprio decreto del 30 maggio 1981,  registrato  alla  Corte
dei conti il 4 luglio 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 194, con
il quale il tasso di riferimento e' stato ulteriormente variato nella
misura del 17,70%; 
Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la
Cassa  per  il  Mezzogiorno  e'  autorizzata  a   corrispondere   sui
finanziamenti gia' concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853
e non ancora perfezionati con  la  stipula  dei  relativi  contratti,
occorre nuovamente adeguare il predetto  tasso  di  riferimento  alle
attuali condizioni del mercato monetario e finanziario; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
Il concorso annuo  sugli  interessi,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n.  1523,  e'
determinato nella misura pari alla differenza tra  la  rata  prevista
nel piano di. ammortamento calcolato  al  tasso  di  riferimento  del
19,85% e la rata prevista nel  piano  di  ammortamento  calcolata  al
tasso agevolato. 
L'anzidetto contributo sara' corrisposto sulle  obbligazioni  il  cui
ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal  citato
art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la  stipula  dei
relativi contratti, successivamente alla pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
Per il ricavo delle  obbligazioni  gia'  assunte  e  per  le  singole
operazioni da effettuare,  invece,  con  fondi  acquisiti  attraverso
emissioni obbligazionarie gia' collocate  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  si  applica  il  tasso  di  riferimento
determinato sulla base di quanto  dispone  l'art.  1  del  precedente
decreto del 30 maggio 1981, citato in premessa.