Art. 2. 
 
Il  contributo  di  cui  al  precedente  articolo  sara'  corrisposto
direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente: 
a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze
previste nei relativi piani di ammortamento; 
b) per i singoli  finanziamenti  accordati  dagli  istituti  all'uopo
autorizzati, in corrispondenza  di  ciascuna  rata  di  rimborso  dei
singoli mutui agevolati.