Art. 2. Il contributo di cui al precedente articolo sara' corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente: a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento; b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.