Art. 3. Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potra' essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 5) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 2). Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1° febbraio 1982 Il Ministro del tesoro Andreatta Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Signorile Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Marcora Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1982 Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 125