Art. 3. 
 
Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non  potra'
essere accordato,  quanto  alle  nuove  iniziative,  per  un  periodo
superiore ad anni 15 (ivi  compreso  il  periodo  di  utilizzo  e  di
preammortamento per una durata massima di  anni  5)  e,  quanto  agli
ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti per  un
periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di  utilizzo  e
di preammortamento per una durata massima di anni 2). 
Il presente decreto  sara'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
Roma, addi' 1° febbraio 1982 
 
 
                       Il Ministro del tesoro 
 
 
                              Andreatta 
 
 
     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 
 
 
                              Signorile 
 
 
    Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
 
 
                               Marcora 
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1982 
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 125