Art. 4 Programmazione delle Universita' 1. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione triennale le Universita' possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo modalita' telematiche definite con decreto direttoriale, il proprio programma triennale coerente con le linee generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all'art. 2. 2. Nell'ambito del rispettivo programma ogni Universita', ovvero, gruppo di Universita' nel caso di Progetti comuni, e' tenuta a: a) Indicare l'azione o l'insieme di azioni per cui intende partecipare relativamente al triennio di programmazione, riportando: lo stato dell'arte, gli interventi pianificati nel triennio (incluso il cronoprogramma) e l'obiettivo che si intende perseguire per ciascuna azione proposta; l'ammontare di risorse finanziarie richiesto (indicando l'ammontare minimo al di sotto del quale non si ritiene realizzabile l'intervento previsto) tenendo conto che l'ammontare massimo di risorse attribuibili a ciascuna Universita' non puo' superare il 2,5% di quanto attribuito a ciascuna a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2012 ovvero, per le universita' non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo dell'anno 2012 di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243. 3. I programmi presentati saranno valutati dal Ministero eventualmente avvalendosi di una Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro che, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 ed entro il limite delle risorse disponibili, li ammette o meno ad essere finanziati in relazione ai seguenti criteri: a) Coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione. b) Chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni pianificate con gli stessi. c) Grado di fattibilita' del programma, adeguatezza economica, eventuale cofinanziamento diretto aggiuntivo a carico dell'ateneo o di altri soggetti terzi, senza considerare in tale importo la valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale gia' in servizio, ecc ...). d) Grado e attitudine del programma a determinare un effettivo miglioramento e ad apportare un reale valore aggiunto rispetto allo stato dell'arte. e) Grado di adeguatezza del programma con i risultati ottenuti nella VQR 2004 - 2010. 4. I Programmi delle Universita' sono altresi' monitorati e valutati annualmente secondo parametri coerenti con le Linee di indirizzo e i criteri di cui al presente decreto, adottati dal Ministro avvalendosi dell'ANVUR e sentita la CRUI. 5. I programmi valutati positivamente e ammessi a finanziamento determinano: a) Per l'anno 2013 l'assegnazione integrale della quota destinata a ciascun ateneo. b) Per gli anni 2014 e 2015: l'assegnazione di un importo pari al 50% della rispettiva quota di competenza; l'assegnazione integrale o parziale del restante 50% a seguito di monitoraggio e verifica annuale dei risultati della programmazione in relazione ai parametri definiti secondo quanto previsto al precedente comma 4. 6. Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto realizzato da ogni Universita' o gruppo di Universita' relativamente a ciascun programma e, conseguentemente, procede a: a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 gli importi relativi ai programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo pari almeno al 90% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3; b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel corso del triennio 2016 - 2018 le somme precedentemente assegnate per i programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo inferiore al 60% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3.