Art. 4 
 
                  Programmazione delle Universita' 
 
  1.  Nell'ambito  delle  risorse  messe  a   disposizione   per   la
programmazione  triennale  le  Universita'  possono  concorrere   per
l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero  entro
45 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale,  secondo  modalita'  telematiche  definite   con
decreto direttoriale, il proprio programma triennale coerente con  le
linee generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all'art. 2. 
  2. Nell'ambito del rispettivo programma ogni  Universita',  ovvero,
gruppo di Universita' nel caso di Progetti comuni, e' tenuta a: 
    a) Indicare l'azione  o  l'insieme  di  azioni  per  cui  intende
partecipare relativamente al triennio di programmazione, riportando: 
      lo stato dell'arte, gli  interventi  pianificati  nel  triennio
(incluso il cronoprogramma) e l'obiettivo che si  intende  perseguire
per ciascuna azione proposta; 
      l'ammontare  di  risorse   finanziarie   richiesto   (indicando
l'ammontare minimo al di sotto del quale non si ritiene  realizzabile
l'intervento previsto)  tenendo  conto  che  l'ammontare  massimo  di
risorse attribuibili a ciascuna Universita' non puo' superare il 2,5%
di quanto attribuito a ciascuna a valere sul Fondo  di  finanziamento
ordinario dell'anno 2012  ovvero,  per  le  universita'  non  statali
legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo dell'anno 2012 di cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243. 
  3.  I  programmi  presentati   saranno   valutati   dal   Ministero
eventualmente avvalendosi di una Commissione di esperti nominata  con
decreto del Ministro che, tenuto conto di quanto previsto all'art.  2
ed entro il limite delle risorse disponibili, li ammette  o  meno  ad
essere finanziati in relazione ai seguenti criteri: 
    a) Coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione. 
    b) Chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni  pianificate
con gli stessi. 
    c) Grado di fattibilita' del  programma,  adeguatezza  economica,
eventuale cofinanziamento diretto aggiuntivo a carico  dell'ateneo  o
di altri  soggetti  terzi,  senza  considerare  in  tale  importo  la
valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di  personale
gia' in servizio, ecc ...). 
    d) Grado e attitudine del programma a  determinare  un  effettivo
miglioramento e ad apportare un reale valore aggiunto  rispetto  allo
stato dell'arte. 
    e) Grado di adeguatezza del programma con  i  risultati  ottenuti
nella VQR 2004 - 2010. 
  4.  I  Programmi  delle  Universita'  sono  altresi'  monitorati  e
valutati annualmente secondo  parametri  coerenti  con  le  Linee  di
indirizzo e i criteri  di  cui  al  presente  decreto,  adottati  dal
Ministro avvalendosi dell'ANVUR e sentita la CRUI. 
  5. I programmi valutati positivamente  e  ammessi  a  finanziamento
determinano: 
    a) Per l'anno 2013 l'assegnazione integrale della quota destinata
a ciascun ateneo. 
    b) Per gli anni 2014 e 2015: 
      l'assegnazione di un importo pari al 50% della rispettiva quota
di competenza; 
      l'assegnazione integrale o parziale del restante 50% a  seguito
di monitoraggio e verifica annuale dei risultati della programmazione
in  relazione  ai  parametri  definiti  secondo  quanto  previsto  al
precedente comma 4. 
  6. Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto  realizzato
da ogni Universita' o gruppo di Universita' relativamente  a  ciascun
programma e, conseguentemente, procede a: 
    a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere  sul  FFO  o
sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243  gli  importi
relativi  ai  programmi  che   hanno   ottenuto   nel   triennio   un
finanziamento complessivo  pari  almeno  al  90%  rispetto  a  quanto
attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3; 
    b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a  valere
sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel
corso del triennio 2016 - 2018 le somme precedentemente assegnate per
i  programmi  che  hanno  ottenuto  nel  triennio  un   finanziamento
complessivo inferiore al 60% rispetto a  quanto  attribuito  all'atto
della valutazione di cui al comma 3.