IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2, comma 100, lettera  a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole  e
medie imprese; 
  Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.  266,  relativo  alla
disciplina del predetto Fondo di  garanzia,  e,  in  particolare,  il
comma 3, che prevede, tra l'altro, che i criteri e le  modalita'  per
la concessione della garanzia  e  per  la  gestione  del  Fondo  sono
regolati con decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto l'articolo 13 del predetto  decreto  e,  in  particolare,  il
comma 2,  che  prevede  che  il  comitato,  distinto  organo  di  cui
all'articolo 15, comma 3, della citata n. 266 del 1997, al  quale  e'
affidata  l'amministrazione   del   Fondo,   adotta   le   necessarie
disposizioni operative; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
che dispone che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni  di
carattere generale di cui al richiamato articolo 13  del  regolamento
n. 248 del 1999,  sono  approvate  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze; 
  Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, che prevede che la dotazione  del  Fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 15 della legge  7  agosto  1997,  n.  266,  puo'  essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche,
delle Regioni e di altri  enti  ed  organismi  pubblici,  ovvero  con
l'intervento della  SACE  S.p.a.,  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  24
aprile  2012,  n.  96,  recante  «Modalita'  per  l'incremento  della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e, in
particolare, l'articolo 5, che disciplina la possibilita'  per  altri
enti e organismi pubblici, anche in forma associativa, di contribuire
ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le  piccole  e
medie  imprese, attraverso  la  sottoscrizione  di  accordi  con   il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, disponendo altresi' per ciascun accordo  l'istituzione
di una sezione speciale, con contabilita' separata, e indicando,  nel
rispetto di quanto previsto  dal  regolamento  n.  248  del  1999,  i
contenuti di tali accordi; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  23
novembre  2012,  concernente   approvazione   delle   condizioni   di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione del Fondo di garanzia, ed in particolare l'allegato
1 al medesimo decreto; 
  Vista la convenzione stipulata in data 14 marzo 2013, ai sensi  del
richiamato articolo 5 del decreto ministeriale 26 gennaio  2012,  tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  le  pari
opportunita', il Ministero dello sviluppo economico  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, che prevede l'istituzione, nell'ambito
del  Fondo  di  garanzia,  della  sezione  speciale  «Presidenza  del
Consiglio dei ministri -  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'»,
riservata alla concessione di garanzie in favore di piccole  e  medie
imprese  femminili  con  sede  operativa  o  legale  nel   territorio
nazionale; 
  Visto il decreto interministeriale sottoscritto il 15 aprile  2013,
di approvazione della suddetta convenzione, registrato alla Corte dei
conti in data 16 luglio 2013 (Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
registro n. 6, foglio n. 250); 
  Visto il decreto del Direttore Generale per l'incentivazione  delle
attivita'  imprenditoriali  29  marzo  2012,  annotato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio nel registro decreti  al  n.  1202  in  data  5
giugno 2012 e registrato alla Corte dei conti, Ufficio  di  controllo
Atti MISE - MIPAAF il 25 giugno 2012, registro n. 7, foglio  n.  342,
con il quale e' stata  approvata  e  resa  esecutiva  la  convenzione
stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo  economico
e Mediocredito Centrale S.p.a. in  qualita'  di  mandataria  del  RTI
costituito con Artigiancassa S.p.a., MPS Capital Services  Banca  per
le Imprese S.p.a., Mediocredito Italiano  S.p.a.,  Istituto  Centrale
delle Banche Popolari Italiane S.p.a. in qualita' di mandanti, per la
gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662; 
  Vista la nota n. 6000 del 22 aprile 2013, con la quale Mediocredito
Centrale S.p.a. ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le
modifiche  alle  disposizioni  operative  per  la  concessione  delle
garanzie del Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese,
adottate dal Comitato  di  amministrazione  del  Fondo  nella  seduta
dell'11 aprile 2013 al fine  di  dare  avvio  all'operativita'  della
predetta sezione speciale «Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le Pari opportunita'»; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
   Approvazione delle modifiche alle condizioni di ammissibilita' 
e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del  Fondo
                             di garanzia 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 13 del  decreto  ministeriale  31  maggio
1999,  n.  248,  sono  approvate  le  modifiche  alle  condizioni  di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese, adottate dal Comitato di cui all'art.  15,  comma  3,  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, nella seduta dell'11 aprile 2013. 
  2. Nell'allegato, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, e' riportato il testo delle modifiche di cui al comma 1.