(parte 10)

           	
				
 
              3. Al fine di garantire  la  qualita'  e  una  migliore
          valorizzazione  commerciale  dei  prodotti  della  pesca  e
          dell'acquacoltura italiani non  destinati  all'esportazione
          devono essere fornite, per tutte le  partite,  da  soggetti
          d'impresa  esercenti   la   pesca,   almeno   le   seguenti
          informazioni: 
                a) il numero di identificazione di ogni partita; 
                b) il nome commerciale e il nome scientifico di  ogni
          specie; 
                c) il peso vivo espresso in chilogrammi; 
                d) la data della cattura, della  raccolta  ovvero  la
          data d'asta del prodotto; 
                e)  il  nome  del  peschereccio  ovvero  il  sito  di
          acquacoltura; 
                f) il nome e l'indirizzo dei fornitori; 
                g) l'attrezzo da pesca. 
              4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti
          esercenti la pesca, un sistema specifico  di  marcatura  ed
          etichettatura,   individuato   con    successivo    decreto
          ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3,
          adottato previa comunicazione alla Commissione  europea  ai
          sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 22 giugno 1998. 
              5. Le disposizioni di cui al comma 3 non  si  applicano
          ai  soggetti  e  alle  imprese  titolari  di   licenze   di
          imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque  alle  partite
          di peso inferiore a 15 chilogrammi. 
              6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e  5  non  derivano
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  trasmette  alle
          Camere una relazione nella quale illustra, con  riferimento
          all'anno precedente, le iniziative assunte a  tutela  della
          qualita' delle produzioni  agroalimentari,  della  pesca  e
          dell'acquacoltura, con specifico riguardo: 
                a) alle iniziative di formazione e di informazione; 
                b)   alle   attivita'   di   controllo    effettuate,
          distinguendo quelle rivolte  alle  produzioni  di  qualita'
          regolamentata  e  quelle  effettuate  nei  singoli  settori
          produttivi; 
                c)  agli  illeciti  riscontrati  nelle  attivita'  di
          controllo,  indicando   le   contestazioni   amministrative
          sollevate, i sequestri effettuati e  le  notizie  di  reato
          inviate, anche con  specifico  riguardo  al  reato  di  cui
          all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'
          articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge. 
              8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero  da'
          un  quadro   complessivo   delle   tendenze   del   settore
          agroalimentare  italiano   nel   contesto   internazionale,
          prospettando  le  modifiche  alla  normativa  vigente   che
          ritenga  necessarie  per  garantire   la   qualita'   delle
          produzioni e dei prodotti. 
              9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di
          monitoraggio della produzione dell'olio di  oliva  e  delle
          olive da  tavola,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  nel
          regolamento (CE) n. 2153/2005  della  Commissione,  del  23
          dicembre  2005,  i  frantoi  oleari  hanno   l'obbligo   di
          comunicare all'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura
          (AGEA), nell'ambito di quanto previsto  dall'  articolo  20
          della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche  le  informazioni
          relative all'origine del prodotto trasformato. 
              10.  L'AGEA,  quale  organismo   di   coordinamento   e
          controllo ai sensi del regolamento (CE)  n.  1290/2005  del
          Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il  dettaglio  dei
          dati da fornire per ciascuna azienda  agricola  nonche'  le
          regole di registrazione e di controllo  delle  informazioni
          di cui al comma 9 e, nell'ambito dei  servizi  del  Sistema
          informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e  mette  a
          disposizione dei soggetti della  filiera  interessati  alla
          tracciabilita' del prodotto le funzioni di alimentazione  e
          fruizione dei dati sopra  individuati,  provvedendo,  anche
          mediante  specifici  accordi  di  servizio  con  le  unioni
          riconosciute  dei  frantoiani  e   dei   produttori,   alla
          diffusione dei servizi. 
              11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2  sono  autorizzate
          la  spesa  di  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2009  per
          iniziative volte a garantire la qualita' e il  monitoraggio
          delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni  di
          euro per l'anno 2009 per iniziative volte  a  garantire  le
          attivita' di controllo per  la  qualita'  edi  monitoraggio
          della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate
          dall'AGEA  sulla  base  di  apposite  convenzioni  all'uopo
          stipulate o secondo le modalita'  di  cui  al  comma  4-ter
          dell' articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81. 
              12. Per l'attuazione dei commi 9  e  10  e'  istituito,
          nello stato di previsione dell'AGEA,  un  fondo  denominato
          «Fondo per la tracciabilita' dei prodotti  olio  d'oliva  e
          olive da tavola», con una dotazione di 5  milioni  di  euro
          per l'anno 2009. 
              13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari  a  14
          milioni di euro  per  l'anno  2009,  si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'  articolo
          1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio  2006,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81. 
              14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12  possono  essere
          incrementate   mediante    corrispondente    riassegnazione
          all'AGEA dei contributi versati  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato da parte  delle  regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi  pubblici,  secondo   modalita'   stabilite   con
          apposite convenzioni. 
              15.  Per  attivita'  di   controllo   sulla   pesca   e
          sull'acquacoltura e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,  da  destinare  a
          favore  del  Corpo  delle  capitanerie   di   porto-guardia
          costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative
          attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere
          sul  fondo  di  cui  all'  articolo   5,   comma   4,   del
          decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  126,  come
          rideterminato ai sensi dell'  articolo  60,  comma  8,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." 
                
              Comma 298 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  23-quater
          del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,: 
              "Art. 23-quater.  (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore ippico) 
              1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  e
          l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente,
          nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle  entrate  ai
          sensi del comma 2 a decorrere dal  1°  dicembre  2012  e  i
          relativi organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti  di
          cui al comma 4.  Entro  il  30  ottobre  2012  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze trasmette  una  relazione  al
          Parlamento. 
              2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
              3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
              4. Entro il 31 dicembre 2012,  i  bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
              5. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              6.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
              7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
          vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti
          previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
          n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento
          delle  funzioni   riconducibili   all'area   di   attivita'
          dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti  dall'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  per  i
          compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   delle   funzioni
          riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di  Stato.  Per  lo  svolgimento  sul
          territorio dei compiti  gia'  devoluti  all'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia  delle  dogane  e
          dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con
          la Guardia di finanza e con  l'Agenzia  delle  entrate.  Al
          fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  gia'
          facenti capo agli enti di cui al  presente  comma  fino  al
          perfezionamento del processo di riorganizzazione  indicato,
          l'attivita' facente  capo  ai  predetti  enti  continua  ad
          essere esercitata dalle  articolazioni  competenti,  con  i
          relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'  a  tal
          fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti  o
          atti amministrativi ovvero contrattuali  fanno  riferimento
          all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione  autonoma
          dei   Monopoli   di   Stato    si    intendono    riferite,
          rispettivamente, all'Agenzia delle entrate  ed  all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
              9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
          soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del  presente  decreto.  In  relazione
          agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura  non
          regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
          predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti  sono
          ripartite  tra  il  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli le funzioni attribuite  ad  ASSI  dalla  normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
              9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico  dei
          concorsi e delle manifestazioni  ippiche,  Unirelab  s.r.l.
          continua a svolgere le funzioni  esercitate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
              10. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «,  l'agenzia
          del territorio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  dei
          monopoli»; 
                b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto  il
          seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'articolo 64»; 
                c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
          le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
          monopoli»; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato»; 
                d)  all'articolo  64,  sono  apportate  le   seguenti
          modifiche: 
                  1)  nella  rubrica,   le   parole:   «Agenzia   del
          territorio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ulteriori
          funzioni dell'agenzia delle entrate»; 
                  2) al comma 1, le parole: «del territorio e'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
                  3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del  territorio»
          sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate». 
                d-bis) all'articolo 67,  comma  3,  secondo  periodo,
          dopo le parole: «pubbliche amministrazioni»  sono  inserite
          le seguenti: «, ferma restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,». 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Comma 300 
              La  legge  17  aprile  2003,  n.   91,   e   successive
          modificazioni,  reca  "Istituzione  del   Museo   Nazionale
          dell'Ebraismo Italiano e della Shoah.". 
              Comma 301 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  del
          decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2011,   n.   75
          (Disposizioni urgenti in favore della cultura,  in  materia
          di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
          razionalizzazione   dello   spettro   radioelettrico,    di
          abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione  di
          nuovi impianti  nucleari,  di  partecipazioni  della  Cassa
          depositi e prestiti, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale della regione Abruzzo): 
              "Art. 1. (Intervento finanziario dello Stato in  favore
          della cultura) 
              1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione,  a
          decorrere dall'anno 2011: 
                a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile
          1985, n. 163, e' incrementata di 149 milioni di euro annui; 
                b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio
          e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per  la
          manutenzione e la conservazione dei beni culturali; 
                c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui
          per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 
              2. All'articolo 1,  comma  13,  quarto  periodo,  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono  aggiunte  le
          seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla  legge  30
          aprile  1985,  n.  163,  e  le   risorse   destinate   alla
          manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali". 
              3. All'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e' abrogato il comma  4-ter,  nonche'
          la lettera b) del comma 4-quater. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e  dal  comma  3,
          pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a  90  milioni
          di euro per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  si  provvede
          mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina
          e  sulla  benzina   con   piombo,   nonche'   dell'aliquota
          dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  di  cui
          all'allegato  I  del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e
          successive modificazioni, in modo  tale  da  compensare  il
          predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di  cui
          all'ultimo  periodo   del   presente   comma.   La   misura
          dell'aumento e' stabilita con provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane da adottare  entro  sette  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto;  il
          provvedimento e' efficace dalla data di  pubblicazione  sul
          sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai  sensi
          del presente comma ed agli aumenti  eventualmente  disposti
          ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24
          febbraio 1992, n. 225, non si applica l'articolo  1,  comma
          154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo  5,
          comma 1,  limitatamente  agli  esercenti  le  attivita'  di
          trasporto merci con veicoli di  massa  massima  complessiva
          pari  o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,   del
          decreto-legge 28 dicembre 2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2002,  n.  16,  il
          maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato
          con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e
          secondo periodo, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
          n. 26 . 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato a disporre, con propri decreti,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Comma 303 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   12,
          dell'articolo 90, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) : 
              "12. Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive.". 
              Comma 304 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  «Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): 
              "Art. 14. (Studio di fattibilita') 
              1.  Lo  studio  di  fattibilita'  si  compone  di   una
          relazione illustrativa contenente: 
                a)   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 
                b) l'analisi  delle  possibili  alternative  rispetto
          alla soluzione realizzativa individuata; 
                c) la verifica della  possibilita'  di  realizzazione
          mediante i contratti di  partenariato  pubblico/privato  di
          cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice; 
                d)  l'analisi  dello  stato  di  fatto,   nelle   sue
          eventuali    componenti    architettoniche,     geologiche,
          socio-economiche, amministrative; 
                e)  la  descrizione,  ai   fini   della   valutazione
          preventiva  della   sostenibilita'   ambientale   e   della
          compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti
          dell'opera  da  progettare,  delle  caratteristiche  e  dei
          collegamenti con il  contesto  nel  quale  l'intervento  si
          inserisce, con particolare riferimento  alla  verifica  dei
          vincoli ambientali,  storici,  archeologici,  paesaggistici
          interferenti  sulle  aree  o  sugli  immobili   interessati
          dall'intervento,  nonche'  l'individuazione  delle   misure
          idonee a salvaguardare la  tutela  ambientale  e  i  valori
          culturali e paesaggistici. 
              2. Qualora lo studio di fattibilita' e' posto a base di
          gara, ai sensi degli articoli  58  e  153  del  codice,  si
          compone dei  seguenti  elaborati,  salva  diversa  motivata
          determinazione del responsabile del procedimento, anche con
          riferimento  alla  loro  articolazione,  in  rapporto  alla
          specifica  tipologia  e  alla  dimensione  dei  lavori   da
          realizzare: 
                a) relazione illustrativa generale contenente: 
                  1. l'inquadramento territoriale  e  socio-economico
          dell'area oggetto dell'intervento: 
                    1.1. corografia, stralcio  del  piano  regolatore
          generale comunale, verifica della  compatibilita'  con  gli
          strumenti urbanistici; 
                    1.2.  analisi  dell'impatto  socio-economico  con
          riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti; 
                  2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e
          di previsione con riferimento: 
                    2.1. al bacino d'utenza; 
                    2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza  mediante
          utilizzo  di  parametri  fisici  riferiti  alla   specifica
          tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e  il
          numero di accessi; 
                    2.3. all'individuazione, in termini  quantitativi
          e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella  prevista
          nei medesimi settori dell'intervento; 
                  3. l'analisi delle alternative progettuali: 
                    3.1. individuazione delle alternative progettuali
          dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative
          e finanziarie; 
                    3.2. matrice delle alternative progettuali; 
                  4. lo studio dell'impatto ambientale riferito  alla
          soluzione  progettuale   individuata   e   alle   possibili
          soluzioni alternative: 
                    4.1. analisi sommaria  degli  aspetti  geologici,
          geotecnici,   idraulici,   idrogeologici,   desunti   dalle
          cartografie disponibili o  da  interventi  gia'  realizzati
          ricadenti nella zona; 
                    4.2. verifica dei  vincoli  ambientali,  storici,
          archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli
          immobili interessati dall'intervento; 
                b) relazione tecnica contenente: 
                  1. le caratteristiche  funzionali  e  tecniche  dei
          lavori da realizzare; 
                  2.   descrizione,   ai   fini   della   valutazione
          preventiva  della   sostenibilita'   ambientale   e   della
          compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti
          dell'opera  da  progettare,  delle  caratteristiche  e  dei
          collegamenti con il  contesto  nel  quale  l'intervento  si
          inserisce nonche' delle misure idonee  a  salvaguardare  la
          tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici; 
                  3. analisi sommaria delle  tecniche  costruttive  e
          indicazione delle norme tecniche da applicare; 
                  4. cronoprogramma; 
                  5.  stima  sommaria  dell'intervento   secondo   le
          modalita'  di   cui   all'articolo   22,   comma   1,   con
          l'individuazione delle categorie di cui  all'allegato  A  e
          dei relativi importi, determinati  mediante  l'applicazione
          delle quote di incidenza delle  corrispondenti  lavorazioni
          rispetto al costo complessivo; 
                c) elaborati progettuali stabiliti  dal  responsabile
          del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21; 
                d) elaborato tecnico-economico contenente: 
                  1. la verifica della possibilita' di  realizzazione
          mediante concessione rispetto all'appalto; 
                  2. analisi della fattibilita' finanziaria (costi  e
          ricavi) con riferimento alla fase  di  costruzione  e,  nel
          caso di concessione, alla fase di gestione; 
                  3. analisi della fattibilita' economica  e  sociale
          (analisi costi-benefici); 
                  4.  schema  di  sistema  tariffario,  nel  caso  di
          concessione; 
                  5. elementi essenziali dello schema di contratto.". 
                
              Il decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  reca
          "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE.". 
                
                
              Comma 306 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   3,
          dell'articolo 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2009,
          n. 194,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25: 
              "3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni  2010  e  2011  per  la  proroga  della
          convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e  il
          Centro di produzione  S.p.a.,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.  224.  Al  relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2010,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". 
                
              Comma 310 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  107  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001) : 
              "Art. 107. (Informatizzazione della normativa vigente).
          1. E' istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri un fondo destinato al finanziamento di  iniziative
          volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
          della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e
          la consultazione gratuita da parte dei  cittadini,  nonche'
          di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo.
          A favore del fondo e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  25
          miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di  lire
          5 miliardi per ciascuno degli anni dal  2001  al  2005.  Il
          programma,  le  forme  organizzative  e  le  modalita'   di
          funzionamento del fondo sono determinati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il
          Presidente del Senato della Repubblica e con il  Presidente
          della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti  possono
          essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e  privati,
          con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.". 
              Comma 311 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          22 dicembre 2008, n. 200,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 febbraio 2009, n.9 recante  "Misure  urgenti
          in materia  di  semplificazione  normativa"come  modificato
          dalla presente legge : 
              "Art. 1.  -  (Banca  dati  pubblica  e  gratuita  della
          normativa vigente) - 
              1. 2. 3.(abrogati). 
              4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e successive modificazioni, e' abrogato.". 
              Comma 312 
              Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca "Codice
          dell'amministrazione digitale". 
              Comma 313 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   19
          dell'articolo 14 della  legge  28  novembre  2005,  n.  246
          (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005): 
              "19. E' istituita la "Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.". 
              Comma 314 
              L'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127 (Misure
          urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa  e
          dei  procedimenti  di  decisione  e  di   controllo)   reca
          "Ulteriori  disposizioni  in  materia  di   semplificazione
          dell'attivita'  amministrativa   e   di   snellimento   dei
          procedimenti di decisione e di controllo". 
              Comma 315 
              - Si riporta il testo del comma  144  dell'articolo  1,
          della citata legge n. 228 del  2012  -Legge  di  stabilita'
          2013- come modificato dalla presente legge: 
              "144. Le disposizioni dei commi da 141  a  143  non  si
          applicano per gli acquisti effettuati per le  esigenze  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  per  i  servizi
          istituzionali  di  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica, per i  servizi  sociali  e  sanitari  svolti  per
          garantire i livelli essenziali di assistenza, nonche' per i
          servizi istituzionali delle rappresentanze  diplomatiche  e
          degli uffici consolari svolti all'estero.". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  5  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95   convertito   con
          modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135  recante
          "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario" come modificato dalla presente legge: 
              "2. A  decorrere  dall'anno  2013,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  le
          autorita'  indipendenti,   ivi   inclusa   la   Commissione
          nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  (Consob),  e  le
          societa'  dalle  stesse  amministrazioni  controllate   non
          possono effettuare spese di ammontare superiore al  50  per
          cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per  l'acquisto,
          la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di  autovetture,
          nonche' per l'acquisto di buoni taxi;  il  predetto  limite
          puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente
          per effetto di contratti pluriennali  gia'  in  essere.  La
          predetta  disposizione  non  si  applica  alle  autovetture
          utilizzate dall'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
          qualita' e repressione frodi  dei  prodotti  agroalimentari
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i
          servizi  istituzionali  di  tutela  dell'ordine   e   della
          sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
          per garantire i livelli essenziali  di  assistenza,  ovvero
          per    i    servizi    istituzionali    svolti    nell'area
          tecnico-operativa  della  difesa  nonche'  per  i   servizi
          istituzionali delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli
          uffici  consolari  svolti  all'estero.   I   contratti   di
          locazione o noleggio in  corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto possono  essere  ceduti,  anche
          senza l'assenso  del  contraente  privato,  alle  Forze  di
          polizia,  con  il  trasferimento  delle  relative   risorse
          finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate
          le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno  2012  per  la
          prestazione del servizio di noleggio  a  lungo  termine  di
          autoveicoli senza conducente, nonche' per la  fornitura  in
          acquisto di berline medie con cilindrata  non  superiore  a
          1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni". 
              Comma 316 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          21 maggio 2013, n. 54 convertito con  modificazioni,  dalla
          legge 18 luglio 2013, n. 85 recante "Interventi urgenti  in
          tema di sospensione  dell'imposta  municipale  propria,  di
          rifinanziamento di ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di
          proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso  le
          pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli  stipendi
          dei parlamentari membri del Governo" come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.   3   (Contenimento    delle    spese    relative
          all'esercizio dell'attivita' politica) - 1.  I  membri  del
          Parlamento, che assumono  le  funzioni  di  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   Ministro,   Vice   Ministro   o
          Sottosegretario  di  Stato,   non   possono   cumulare   il
          trattamento  stipendiale  previsto  dall'articolo  2  della
          legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' spettante  ai
          parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261,
          ovvero con il trattamento economico  in  godimento  per  il
          quale abbiano eventualmente optato,  in  quanto  dipendenti
          pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. 
              1-bis.  Coloro  i  quali,  non   essendo   membri   del
          Parlamento,  assumono  le  funzioni   di   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,   Ministro,   Vice   Ministro   o
          Sottosegretario  di   Stato   non   possono   cumulare   il
          trattamento  stipendiale  previsto  dall'articolo  2  della
          legge 8 aprile 1952, n. 212, con  l'indennita'  di  cui  al
          primo periodo del comma 1 dell'articolo  1  della  legge  9
          novembre 1999, n. 418, ovvero con il  trattamento  per  cui
          abbiano eventualmente optato  ai  sensi  del  comma  2  del
          medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418. In
          ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi
          del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418  del
          1999, il  trattamento  economico,  comprese  le  componenti
          accessorie  e  variabili  della  retribuzione,   non   puo'
          superare quello complessivamente attribuito ai  membri  del
          Parlamento, fatta  salva  in  ogni  caso  la  contribuzione
          previdenziale che resta a  carico  dell'amministrazione  di
          appartenenza. 
              1-ter. Il secondo periodo del comma 1  dell'articolo  1
          della legge 9 novembre 1999, n. 418, e' soppresso". 
              Comma 317 
              -- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 6 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  recante
          "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica": 
              "Art.  6  -  (Riduzione  dei   costi   degli   apparati
          amministrativi) - 1-11 omissis 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento  di  compiti  ispettivi
          nonche' a quella effettuata dal Ministero dei beni e  delle
          attivita' culturali e del turismo per lo svolgimento  delle
          attivita' indispensabili di tutela e di valorizzazione  del
          patrimonio  culturale   e   a   quella   effettuata   dalle
          universita' e dagli enti di ricerca con  risorse  derivanti
          da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di  soggetti
          privati  nonche'  da  finanziamenti  di  soggetti  pubblici
          destinati ad attivita' di ricerca. A decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto le diarie per  le
          missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
          248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non  si
          applica alle missioni internazionali di  pace  e  a  quelle
          comunque effettuate dalle Forze  di  polizia,  dalle  Forze
          armate e dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Con
          decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con
          il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
          le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
          vitto e alloggio per il  personale  inviato  all'estero.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto gli articoli 15 della legge 18  dicembre  1973,  n.
          836 e 8 della legge 26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
          disposizioni di attuazione, non si applicano  al  personale
          contrattualizzato di cui  al  D.Lgs.  n.  165  del  2001  e
          cessano di avere effetto  eventuali  analoghe  disposizioni
          contenute nei contratti collettivi. 
              Comma 318 
              --Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154  convertito   con
          modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali" : 
              "Art.6 -  (Disposizioni  finanziarie  e  finali)  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Comma 319 
              --Si riporta il testo vigente dell'articolo 55-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27  recante
          "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
          infrastrutture e la competitivita'" : 
              "Art.   55-   bis   (Accelerazione   degli   interventi
          strategici per il riequilibrio economico e sociale) - 1. Ai
          fini della realizzazione di interventi riguardanti le  aree
          sottoutilizzate del Paese, con  particolare  riferimento  a
          quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale
          finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal
          Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui  all'articolo  4
          del decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  anche
          mediante finanza di progetto, le  amministrazioni  centrali
          competenti possono avvalersi per  le  occorrenti  attivita'
          economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di  cui
          all'articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12
          aprile  2006,  n.  163,  delle  convenzioni  con  l'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999,
          n. 1, e successive modificazioni. 
              2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166,  e'
          abrogato. 
              2-bis.  Al  fine  di  accelerare   l'attuazione   degli
          interventi  di  rilevanza  strategica   per   la   coesione
          territoriale  e  la  crescita  economica,  con  particolare
          riferimento a quelli riguardanti  le  aree  sottoutilizzate
          del Paese finanziati  con  risorse  nazionali,  dell'Unione
          europea e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
          relative procedure di spesa, per i progetti finanziati  con
          fondi  europei  le  amministrazioni   interessate   possono
          avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per  la
          disciplina dei relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi  degli
          articoli 3, comma 34, 19, comma  2,  e  33,  comma  3,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
          restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
          acquisto di beni e servizi." 
              --Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9-bis
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.  98  recante
          "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia": 
              "Art. 9-bis - (Attuazione rafforzata  degli  interventi
          per lo sviluppo e la coesione territoriali)  -  1.  Per  le
          finalita' di cui all'articolo 9, nonche' per accelerare  la
          realizzazione  di  nuovi  progetti   strategici,   sia   di
          carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di
          rilievo  nazionale,  interregionale  e  regionale,   aventi
          natura di grandi progetti o di investimenti  articolati  in
          singoli interventi tra  loro  funzionalmente  connessi,  in
          relazione a obiettivi e risultati, finanziati  con  risorse
          nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
          31  maggio  2011,  n.  88,  le  amministrazioni  competenti
          possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo. 
              2.  Al  fine  di  cui  al   comma   1,   il   contratto
          istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la
          coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari  dei
          nuovi   progetti   strategici,   coerenti   con   priorita'
          programmatiche di rango europeo, nazionale o  territoriale,
          ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come  modificato
          dal  presente  articolo,  in  quanto  compatibili  con   il
          presente articolo. 
              3. Il terzo periodo del comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  e'  sostituito
          dal  seguente:  «Il  contratto  istituzionale  di  sviluppo
          prevede, quale modalita' attuativa, che le  amministrazioni
          centrali, ed eventualmente regionali, si  avvalgano,  anche
          ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa, costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e  successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici». 
              --Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  37  del
          decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179  convertito  con
          modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221  recante
          "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese": 
              "Art. 37 - (Finanziamento delle agevolazioni in  favore
          delle imprese delle Zone  Urbane  ricadenti  nell'Obiettivo
          Convergenza)  -  1.  La  riprogrammazione   dei   programmi
          cofinanziati dai Fondi strutturali  2007-2013  oggetto  del
          Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse
          proprie regionali possono prevedere il finanziamento  delle
          tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da  a)  a  d)
          del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
          di  micro  e  piccola  dimensione  localizzate  o  che   si
          localizzano entro la data fissata dal  decreto  di  cui  al
          comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla  delibera  CIPE
          n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle  valutate
          ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata  e
          nelle ulteriori,  rivenienti  da  altra  procedura  di  cui
          all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296  del
          2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          ricadenti   nelle   regioni    ammissibili    all'obiettivo
          «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
          n.  1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio   2006,   e
          successive modificazioni. 
              1-bis. Rientrano tra le  Zone  franche  urbane  di  cui
          all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, le aree industriali ricadenti  nelle  regioni  di  cui
          all'obiettivo «Convergenza» per  le  quali  e'  stata  gia'
          avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
          siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
          autovetture e abbiano  registrato  un  numero  di  addetti,
          precedenti  all'avvio  delle   procedure   per   la   cassa
          integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a  mille
          unita'.  1-ter.  La  dotazione  del  Fondo  per  interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2013. 
              2. Ai fini della classificazione delle imprese  di  cui
          al comma 1 si applicano i parametri  dimensionali  previsti
          dalla vigente normativa comunitaria. 
              3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione  di
          cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della  legge  n.
          296  del  2006,  deve  intendersi  riferita  alla  «imposta
          municipale propria». 
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
          limite massimo delle risorse come individuate ai sensi  del
          comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i  termini
          di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
          sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              4-bis.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  altresi'  sperimentalmente   ai   comuni   della
          provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito  dei  programmi
          di sviluppo e degli  interventi  compresi  nell'accordo  di
          programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
          a valere sulle somme destinate alla attuazione  del  «Piano
          Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3  agosto  2012,
          come integrate dal presente decreto. Con  decreto  adottato
          ai sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del
          presente  comma  ed  alla  individuazione   delle   risorse
          effettivamente disponibili che rappresentano  il  tetto  di
          spesa 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   45
          dell'articolo 23 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98
          convertito, con modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,
          n.   111   recante   "   Disposizioni   urgenti   per    la
          stabilizzazione finanziaria": 
              "Art. 23 - (Norme in materia tributaria) - 1-44 omissis 
              45. Il territorio del comune di  Lampedusa  costituisce
          zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a
          343, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni.   Al   fine   di   assicurare    l'effettiva
          compatibilita' comunitaria della presente disposizione,  la
          sua efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione
          comunitaria. 
              (omissis)". 
              -- Si riporta il testo vigente dell'articolo  11  della
          legge 28 novembre  1980,  n.  784  recante  "Norme  per  la
          ricapitalizzazione della GEPI, per la  razionalizzazione  e
          il   potenziamento   dell'industria   chimica,    per    la
          salvaguardia  dell'unita'  funzionale,  della   continuita'
          della produzione e della gestione degli impianti del gruppo
          Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione  del  progetto
          di metanizzazione": 
              "Art. 11 - (..) Entro due mesi dall'entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   su   proposta   del    Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa
          con il Ministro per  gli  interventi  straordinari  per  il
          Mezzogiorno, sentito il comitato dei  rappresentanti  delle
          regioni meridionali, l'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI) e la Confederazione  italiana  dei  servizi
          pubblici degli enti locali (CISPEL),  il  CIPE  approva  la
          prima fase del programma generale della metanizzazione  del
          Mezzogiorno, con l'indicazione dei  comuni  rientranti  nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218  ,
          interessati all'attuazione del programma medesimo,  nonche'
          dei tempi di realizzazione delle opere. 
              Il programma generale dovra' essere approvato dal  CIPE
          con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un
          anno dall'entrata in vigore della presente legge. 
              Per  l'attuazione  del  programma  di  cui   ai   comma
          precedenti e' autorizzata la spesa  di  lire  605  miliardi
          destinata alle seguenti finalita': 
                a) promozione delle reti di  distribuzione  urbana  e
          territoriale del metano per l'utilizzazione di  questo  nei
          territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ; 
                b) assistenza tecnica e  finanziaria  in  favore  dei
          comuni e loro consorzi ai fini  della  realizzazione  delle
          reti, di cui alla  precedente  lettera  a),  nonche'  della
          trasformazione o dell'ampliamento a tali  fini  delle  reti
          esistenti; 
                c)  concessione  ai  comuni  o   loro   consorzi   di
          contributi per  la  realizzazione  o  la  trasformazione  o
          l'ampliamento delle opere di cui  alla  precedente  lettera
          a). 
              A tal fine e' autorizzata: 
                1) la  concessione  ai  comuni  e  loro  consorzi  di
          contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per
          cento della spesa preventiva per le opere  e  le  finalita'
          indicate dal precedente comma ; 
                2) la  concessione  ai  comuni  e  loro  consorzi  di
          contributi  sugli  interessi  per  l'assunzione  di   mutui
          ventennali al tasso  del  3  per  cento  per  un  ulteriore
          ammontare fino al 20 per cento della  spesa  per  le  opere
          indicate  dal  precedente  comma.   In   sostituzione   dei
          contributi  sugli  interessi,  i  comuni  e  loro  consorzi
          possono richiedere l'erogazione di un contributo  in  conto
          capitale dello stesso ammontare  del  contributo  in  conto
          interessi  determinato  in  valore   attuale   secondo   le
          modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro. 
                3) la concessione  all'ENI  di  contributi  in  conto
          capitale, nel limite massimo del 40 per cento  della  spesa
          preventivata, per la realizzazione di  adduttori  secondari
          aventi caratteristiche di infrastrutture  pubbliche  e  che
          rivestono particolare importanza  ai  fini  dell'attuazione
          del   programma   generale   della    metanizzazione    del
          Mezzogiorno, come previsto dal  primo  comma  del  presente
          articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi. 
              La  individuazione   degli   adduttori   secondari   da
          ammettere a contributo avviene  contestualmente  e  con  le
          procedure previste dal primo comma. 
              I criteri e le modalita' per la concessione  dei  mutui
          di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo,
          fermo  il  principio  che  le  annualita'  di  ammortamento
          decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei  comuni,
          a far tempo dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello
          effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti  o  di
          completamento  delle   opere   di   trasformazione   o   di
          ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
          parere  del  comitato  dei  rappresentanti  delle   regioni
          meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto  del  Ministro
          del tesoro (10). 
              In sede di approvazione del programma di cui  al  primo
          comma  del  presente  articolo,  il  CIPE   stabilisce   la
          ripartizione  delle  somme  da  destinare   ai   contributi
          previsti rispettivamente dai numeri  1)  e  2)  del  quarto
          comma  del  presente  articolo  e  le  procedure   per   la
          concessione dei contributi indicati nel citato numero 1). 
              Il CIPE, nel determinare i criteri e le  modalita'  per
          la concessione  delle  provvidenze  previste  dal  presente
          articolo, deve  altresi'  stabilire  le  modalita'  per  la
          concessione ai comuni e ai loro consorzi  di  un  mutuo  da
          parte della Cassa depositi e prestiti  ogni  volta  che  le
          provvidenze  disposte  con  la  presente  legge  ed   altre
          eventuali previste da leggi nazionali  o  regionali,  o  da
          interventi comunitari, non  garantiscono  il  finanziamento
          totale delle opere da realizzare. 
              L'articolo 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146  ,  e'
          abrogato. 
              I   termini   previsti   dalle   vigenti   disposizioni
          legislative,  nazionali  o  regionali,  per  l'approvazione
          degli atti dei comuni e dei loro  consorzi  riguardanti  la
          realizzazione   del   programma   di   metanizzazione   nei
          rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'. 
              I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata  in
          vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere
          a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione
          di nuove  reti  di  distribuzione  o  la  trasformazione  o
          l'ampliamento  di  reti  esistenti  intendano  ottenere   i
          contributi  e  i  mutui  previsti  dalla  presente   legge,
          nell'adottare le relative deliberazioni  debbono  adeguare,
          in quanto necessario, le concessioni per  tener  conto  dei
          benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme. 
              I comuni, singoli o associati, compresi  nei  programmi
          di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della
          presente legge dispongono di un servizio  di  distribuzione
          di gas per usi civili dato in concessione a  terzi,  e  che
          intendano trasformare gli impianti o ampliare  la  rete  di
          distribuzione, ove deliberino, per la  scadenza  normale  o
          per diritto  contrattuale,  l'assunzione  del  servizio  in
          gestione attraverso  preesistenti  aziende  municipalizzate
          per  i  servizi,  ovvero   preesistenti   o   nuove   forme
          associative intercomunali, in ogni caso con  riferimento  a
          bacini di utenza, hanno  diritto,  oltre  alle  provvidenze
          previste dalla presente  legge,  ad  ottenere  dalla  Cassa
          depositi e prestiti, il  mutuo  necessario  alla  copertura
          degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono
          tenuti a sostenere.  Ove  i  comuni  non  dispongano  delle
          delegazioni necessarie alla contrazione  del  mutuo,  viene
          concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la  garanzia
          dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del
          mutuo. 
              Le  provvidenze  di  cui  al  presente  articolo   sono
          concesse sulla base dei criteri e delle  modalita'  fissate
          dal CIPE  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  previa
          istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno. 
              I contributi in conto capitale nonche' quelli  concessi
          dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati  dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti  che  a  tal  fine  istituisce
          apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con
          distinta imputazione,  i  necessari  mezzi  finanziari  con
          decreto del Ministro del tesoro. 
              I contributi sono erogati ogni qualvolta  l'avanzamento
          dell'opera raggiunge una entita' non  inferiore  al  trenta
          per cento del complesso  dell'opera  stessa  ed  in  misura
          corrispondente allo stato di avanzamento. 
              Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si  avvalgano
          di societa' concessionarie per  la  gestione  del  servizio
          oltre che per  la  costruzione  della  rete,  lo  stato  di
          avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato
          dal legale rappresentante  della  societa',  sotto  la  sua
          personale responsabilita', corredato da  una  dichiarazione
          resa da un tecnico competente iscritto negli appositi  albi
          professionali. In tal caso l'erogazione dei  contributi  ha
          luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi  di  una
          idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera
          non coperta dai contributi. 
              Per le societa' concessionarie a partecipazione statale
          o  regionale  la   garanzia   e'   rappresentata   da   una
          dichiarazione dell'ente a  partecipazione  statale  cui  fa
          capo la societa' o della regione. 
              In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi  finanziari
          acquisiti e da acquisire  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale   sull'adduttore   principale   e   le   bretelle
          economicamente forti di cui al numero 8 della delibera  del
          CIPE del 27 febbraio  1981,  detti  mezzi  finanziari  sono
          messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il
          loro  temporaneo  impiego  allo  scopo  di  accelerare   la
          realizzazione delle opere previste dal  presente  articolo,
          ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
          di infrastrutture pubbliche. 
              Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'articolo  2
          della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
          decreti le  modalita'  per  la  messa  a  disposizione  dei
          predetti  mezzi  finanziari  presso  la  Cassa  depositi  e
          prestiti, nonche' i criteri, le misure e le  modalita'  per
          la concessione delle citate anticipazioni  e  per  il  loro
          reintegro a valere sui  contributi  di  cui  al  precedente
          comma. 
              La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite
          convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria
          delle domande di erogazione delle agevolazioni  di  cui  al
          presente articolo. 
              Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano  usato
          come combustibile per usi civili nei territori  di  cui  al
          primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di
          consumo, istituita con l'articolo 10  del  decreto-legge  7
          febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella
          legge 7 aprile 1977, n. 102. 
              Il   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
          dell'artigianato,  d'intesa  con  il   Ministro   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
          di ogni anno e sino alla completa attuazione del  programma
          di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta  al  Parlamento
          una dettagliata relazione sullo  stato  di  attuazione  del
          programma. 
              L'autorizzazione di spesa di lire  605  miliardi  sara'
          iscritta, negli  anni  finanziari  dal  1980  al  1982,  in
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del tesoro. Per l'anno  finanziario  1980  lo  stanziamento
          resta determinato in lire 190 miliardi.". 
              Comma 322 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18 della  legge  29
          dicembre 1993 ,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 18. (Finanziamento delle camere di  commercio)  -
          1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio  si
          provvede mediante: 
                a) il diritto annuale come determinato ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6; 
                b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla  prestazione  di   servizi   e   quelli   di   natura
          patrimoniale; 
                c) le entrate  e  i  contributi  derivanti  da  leggi
          statali, da leggi regionali, da convenzioni o  previsti  in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; 
                d)   i   diritti   di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli,  elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
                e) i contributi volontari, i lasciti e  le  donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati; 
                f) altre entrate e altri contributi. 
              2. Le camere di commercio sono, altresi',  destinatarie
          di contributi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  per
          l'espletamento di funzioni delegate. 
              3. Le voci e gli importi dei diritti di  segreteria  di
          cui  alla  lettera  d)  del  comma  1  sono  modificati   e
          aggiornati  con  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, tenendo conto dei costi medi di  gestione  e
          di fornitura dei relativi servizi. 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'articolo 8,  ivi  compresi
          gli importi minimi e quelli massimi,  nonche'  gli  importi
          del diritto dovuti in  misura  fissa,  e'  determinata  dal
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,    sentite
          l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, in  base  al  seguente
          metodo: 
                a)  individuazione  del  fabbisogno  necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche  di  cui  all'articolo  2,  nonche'   a   quelle
          attribuite dallo Stato e dalle regioni; 
                b) detrazione dal fabbisogno di cui alla  lettera  a)
          di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
          di  efficienza  del  sistema  delle  camere  di   commercio
          nell'espletamento delle  funzioni  amministrative,  sentita
          l'Unioncamere; 
                c) copertura del fabbisogno mediante diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale.  Con  lo  stesso  decreto  sono
          altresi' determinati gli importi  del  diritto  applicabili
          alle unita' locali. 
              6. Al fine di garantire la partecipazione  del  sistema
          camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
          e ai  relativi  risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna
          camera di commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni
          regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
          diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
          predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
          bilancio dello Stato. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          dei singoli enti attesta il conseguimento  degli  obiettivi
          di risparmio e le modalita'  compensative  tra  le  diverse
          tipologie di spesa 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica  la
          sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100  per  cento
          dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le  disposizioni
          in materia di sanzioni amministrative  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni. 
              9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una
          quota del diritto annuale  da  riservare  ad  un  fondo  di
          perequazione  istituito   presso   l'Unioncamere,   nonche'
          criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le  camere
          di  commercio  e,  per  specifiche  finalita',  le   Unioni
          regionali,  al  fine  di  rendere  omogeneo  su  tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio. 
              10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi
          per scopo l'aumento della  produzione  e  il  miglioramento
          delle   condizioni    economiche    della    circoscrizione
          territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
          le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
          livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi  di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del venti per cento. 
              Comma 323 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 della  legge  12
          giugno 1990,  n.  146  recante  "Norme  sull'esercizio  del
          diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
          salvaguardia dei diritti della  persona  costituzionalmente
          tutelati.  Istituzione  della   Commissione   di   garanzia
          dell'attuazione della legge" come modificato dalla presente
          legge : 
              "Art. 12 . 1. E' istituita una Commissione di  garanzia
          dell'attuazione  della   legge,   al   fine   di   valutare
          l'idoneita'   delle   misure   volte   ad   assicurare   il
          contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero  con
          il godimento dei diritti della persona,  costituzionalmente
          tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1. 
              2. La Commissione e' composta da nove  membri,  scelti,
          su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati  e
          del Senato della Repubblica,  tra  esperti  in  materia  di
          diritto  costituzionale,  di  diritto  del  lavoro   e   di
          relazioni  industriali,  e   nominati   con   decreto   del
          Presidente della  Repubblica;  essa  puo'  avvalersi  della
          consulenza  di  esperti  di  organizzazione   dei   servizi
          pubblici essenziali interessati dal conflitto,  nonche'  di
          esperti che si siano particolarmente distinti nella  tutela
          degli utenti. La Commissione si avvale di personale,  anche
          con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
          o di altri organismi di diritto pubblico  in  posizione  di
          comando o fuori ruolo, adottando a  tale  fine  i  relativi
          provvedimenti. Per i  dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  La  Commissione  individua,  con
          propria deliberazione, i contingenti di  personale  di  cui
          avvalersi nel limite massimo di trenta unita'. Il personale
          in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
          fuori ruolo conserva lo stato giuridico  e  il  trattamento
          economico    fondamentale    delle    amministrazioni    di
          provenienza,  a  carico  di  queste  ultime.  Allo   stesso
          personale spettano un'indennita' nella misura prevista  per
          il personale dei ruoli della Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri, nonche' gli altri trattamenti economici accessori
          previsti dai contratti collettivi nazionali  di  lavoro.  I
          trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma  5.
          Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le
          persone che rivestano  altre  cariche  pubbliche  elettive,
          ovvero  cariche  in  partiti  politici,  in  organizzazioni
          sindacali o in associazioni di datori  di  lavoro,  nonche'
          coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero
          con amministrazioni od imprese  di  erogazione  di  servizi
          pubblici  rapporti  continuativi  di  collaborazione  o  di
          consulenza. 
              3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; e'
          nominata per sei  anni  e  i  suoi  membri  possono  essere
          confermati una sola volta. 
              4. La Commissione stabilisce le modalita'  del  proprio
          funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e
          informazioni   dalle   pubbliche   amministrazioni,   dalle
          organizzazioni sindacali e  dalle  imprese,  nonche'  dalle
          associazioni degli utenti dei servizi pubblici  essenziali.
          Puo' avvalersi, altresi',  delle  attivita'  del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del  lavoro  (CNEL),  nonche'  di
          quelle  degli  Osservatori  del  mercato   del   lavoro   e
          dell'Osservatorio del pubblico impiego. 
              5. La Commissione provvede all'autonoma gestione  delle
          spese relative al proprio funzionamento, nei  limiti  degli
          stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale
          scopo  nel  bilancio  dello  Stato.  Il  rendiconto   della
          gestione finanziaria e' soggetto al controllo  della  Corte
          dei conti. Le norme  dirette  a  disciplinare  la  gestione
          delle  spese,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  sulla
          contabilita'  generale  dello  Stato,  sono  approvate  con
          decreto del Presidente  della  Repubblica  da  emanarsi  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
          predetta Commissione. 
              6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni
          1990, 1991 e  1992,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno   1990
          all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  «Norme  dirette  a
          garantire il funzionamento dei servizi pubblici  essenziali
          nell'ambito  della  tutela  del  diritto  di   sciopero   e
          istituzione della Commissione per  le  relazioni  sindacali
          nei  servizi  pubblici».  Il   Ministro   del   tesoro   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6-bis.   Al   fine   di   garantire   la    continuita'
          dell'attivita'   della   Commissione,   nei   limiti    dei
          contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo  della
          pubblica  amministrazione,  in  servizio  in  posizione  di
          comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa  richiesta,
          e' trasferito  alla  Commissione  e  inquadrato  nel  ruolo
          organico del  personale  della  Commissione,  appositamente
          istituito senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica,  con  corrispondente   riduzione   delle
          dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e
          trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero
          delle unita' di personale in posizione di  comando  di  cui
          l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma  2,  e'
          ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo.". 
              Comma 324 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del
          decreto-legge 1a' ottobre 2001, n. 356,  convertito  ,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  2001,  n.   418
          (Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi): 
              "Art.  4.  (Aliquota  di  accisa  sul  gas  metano  per
          combustione per uso industriale) - 1. A  decorrere  dal  1°
          ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa  sul  gas
          metano, prevista  nell'allegato  I  al  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, emanato con decreto legislativo 26  ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
          per cento per gli utilizzatori industriali,  termoelettrici
          esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri  cubi  per
          anno. ". 
              La legge 5 ottobre 1991, n. 317, reca  "Interventi  per
          l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese". 
                
              Comma 325 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   115
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "115. Al fine di consentire la riforma  organica  della
          rappresentanza  locale  ed  al   fine   di   garantire   il
          conseguimento dei risparmi  previsti  dal  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' quelli  derivanti  dal
          processo    di    riorganizzazione     dell'Amministrazione
          periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
          l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18  e  19
          dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire  le  parole:
          «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei
          casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre  2012  e
          il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del
          mandato degli organi delle  province,  oppure  la  scadenza
          dell'incarico di Commissario straordinario  delle  province
          nominato ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  cui  al
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o  in
          altri casi  di  cessazione  anticipata  del  mandato  degli
          organi provinciali ai sensi della legislazione vigente,  e'
          nominato   un   commissario   straordinario,    ai    sensi
          dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000  per  la  provvisoria  gestione
          dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17,  comma
          4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          parole: «Entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «Entro  1131  dicembre  2013».
          All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135  le  parole:  «all'esito  della  procedura  di
          riordino» sono sostituite dalle seguenti:  «in  attesa  del
          riordino, in via transitoria». Il Presidente, la  Giunta  e
          il Consiglio della Provincia restano in  carica  fino  alla
          naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013  e'
          sospesa   l'applicazione   delle   disposizioni   di    cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.
          135, nonche' di quelle di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.". 
                
              Comma 326 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo), come modificato dalla presente legge : 
              "Art. 11.  (Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento
          delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  e  il  rilancio   del
          sistema nazionale musicale di eccellenza). - 1. Al fine  di
          fare fronte allo stato di grave  crisi  del  settore  e  di
          pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle
          attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli  enti  di
          cui al decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367,  e
          successive modificazioni, e di cui alla legge  11  novembre
          2003,  n.  310  e  successive  modificazioni,  di   seguito
          denominati "fondazioni", che versino  nelle  condizioni  di
          cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996,
          n. 367, ovvero non possano far fronte ai  debiti  certi  ed
          esigibili da parte dei terzi, ovvero  che  siano  stati  in
          regime di amministrazione  straordinaria  nel  corso  degli
          ultimi due esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la
          ricapitalizzazione,  presentano,   entro   novanta   giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, al commissario straordinario  di  cui  al
          comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
          voci di bilancio strutturalmente  non  compatibili  con  la
          inderogabile  necessita'  di   assicurare   gli   equilibri
          strutturali del  bilancio  stesso,  sia  sotto  il  profilo
          patrimoniale  che  economico-finanziario,   entro   i   tre
          successivi esercizi finanziari.  I  contenuti  inderogabili
          del piano sono: 
                a) la rinegoziazione e  ristrutturazione  del  debito
          della  fondazione  che  preveda  uno  stralcio  del  valore
          nominale complessivo del debito esistente  al  31  dicembre
          2012,  comprensivo  degli  interessi   maturati   e   degli
          eventuali  interessi  di  mora,  previa  verifica  che  nei
          rapporti con gli istituti bancari gli  stessi  non  abbiano
          applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
          affidamenti concessi alla fondazione stessa,  nella  misura
          sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure  di
          cui al presente  comma,  la  sostenibilita'  del  piano  di
          risanamento,  nonche'   gli   equilibri   strutturali   del
          bilancio,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che
          economico-finanziario della fondazione; 
                b) l'indicazione della contribuzione a  carico  degli
          enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione; 
                c)  la  riduzione  della   dotazione   organica   del
          personale tecnico e amministrativo fino  al  cinquanta  per
          cento di quella  in  essere  al  31  dicembre  2012  e  una
          razionalizzazione del personale artistico; 
                d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
          il periodo 2014-2016, salvo  il  disposto  del  ricorso  ai
          finanziamenti di cui al comma 6; nel  caso  del  ricorso  a
          tali finanziamenti nel piano devono essere indicate  misure
          di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il  rimborso   del
          finanziamento; 
                e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a  valere
          sul  fondo   di   cui   al   comma   6,   per   contribuire
          all'ammortamento del debito, a  seguito  della  definizione
          degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
          precedente  lettera  a),  e   nella   misura   strettamente
          necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento; 
                f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli
          strumenti previsti dalle leggi di riferimento del  settore,
          idonee a riportare la  fondazione,  entro  i  tre  esercizi
          finanziari   successivi,   nelle   condizioni   di   attivo
          patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico; 
                g)  la  cessazione   dell'efficacia   dei   contratti
          integrativi aziendali in vigore,  l'applicazione  esclusiva
          degli istituti giuridici e dei livelli  minimi  delle  voci
          del  trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio
          previsti dal  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di
          lavoro e la previsione che i contratti collettivi  dovranno
          in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
          stabiliti dal piano; 
                g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del
          legale rappresentante, di verificare che  nel  corso  degli
          anni non siano  stati  corrisposti  interessi  anatocistici
          agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. 
              2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli  atti
          necessari a dare dimostrazione della  loro  attendibilita',
          della   fattibilita'   e   appropriatezza   delle    scelte
          effettuate,   nonche'   dell'accordo   raggiunto   con   le
          associazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   in
          ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e  g),
          sono  approvati,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, sentito  il  collegio  dei
          revisori  dei  conti,  entro  trenta  giorni   dalla   loro
          presentazione, con decreto del Ministro dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Con  il  medesimo
          decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
          comma 6. Le  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  dei
          piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
          sono  approvate,  su  proposta  motivata  del   commissario
          straordinario di cui al comma 3, con decreto  del  Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  venti
          giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   commissario
          straordinario del Governo che abbia  comprovata  esperienza
          di  risanamento   nel   settore   artistico-culturale.   Il
          commissario svolge, con  i  poteri  previsti  dal  presente
          articolo, le seguenti funzioni: 
                a) riceve i piani di risanamento con allegato  quanto
          previsto dall'articolo 9, commi 2  e  3,  presentati  dalle
          fondazioni ai sensi del comma 1 del presente  articolo,  ne
          valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali  modifiche
          e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per  la
          rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di  cui  al
          comma 1, lettera a), e li propone,  previa  verifica  della
          loro adeguatezza  e  sostenibilita',  all'approvazione  del
          Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
          e del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Eventuali
          modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
          e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione  con  le
          associazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
                b)   sovrintende   all'attuazione   dei   piani    di
          risanamento ed effettua un  monitoraggio  semestrale  dello
          stato  di  attuazione  degli  stessi,  redigendo   apposita
          relazione da trasmettere al  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita'   culturali   e   del   turismo,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e  alla  competente  sezione
          della Corte dei conti; 
                c) puo' richiedere le  integrazioni  e  le  modifiche
          necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
          al   presente   articolo,    tenuto    conto,    ai    fini
          dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
          avanzamento degli stessi; 
                d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle
          azioni di risanamento previsto dai piani approvati; 
                e) puo' adottare, sentiti  i  Ministeri  interessati,
          atti  e  provvedimenti  anche  in   via   sostitutiva   per
          assicurare la coerenza delle azioni di  risanamento  con  i
          piani approvati,  previa  diffida  a  provvedere  entro  un
          termine non superiore a quindici giorni. 
              4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali
          necessarie per lo svolgimento dei compiti  del  commissario
          straordinario. 
              5. Con il decreto di cui al comma  3  e'  stabilito  il
          compenso  per  il  commissario  straordinario,  nel  limite
          massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, a  valere  sulle  risorse  di
          bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui  al
          comma 1, nonche' la durata dell'incarico. 
              6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
          dell'economia e delle finanze un  fondo  di  rotazione  con
          dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per  la
          concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1  di
          finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. 
              7. Al fine dell'erogazione  delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  il  commissario  straordinario   predispone   un
          contratto tipo, approvato  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, nel quale sono,  tra  l'altro,  indicati  il
          tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le   misure   di
          copertura  annuale  del  rimborso  del  finanziamento,   le
          modalita' di erogazione e di  restituzione  delle  predette
          somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
          termini  ivi  stabiliti  al  versamento   delle   rate   di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme, sia l'applicazione di  interessi  moratori.
          L'erogazione    delle    somme    e'    subordinata    alla
          sottoscrizione, da parte di ciascuna  delle  fondazioni  di
          cui al comma 1, di contratti conformi  al  contratto  tipo.
          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  3  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 15. 
              8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del  fondo  di
          cui  al  comma  6,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 10,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, utilizzando  la  dotazione  per  l'anno  2014  della
          "Sezione per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". 
              9.  Nelle  more  del  perfezionamento  del   piano   di
          risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
          euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  su  indicazione  del
          Commissario straordinario, a  valere  sulle  disponibilita'
          giacenti, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sulle  contabilita'  speciali  aperte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997, n. 135, e successive modificazioni, per  la  gestione
          dei fondi assegnati in  applicazione  dei  piani  di  spesa
          approvati ai sensi dell'articolo  7  del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993,  n.  237,  intestate  ai  capi  degli
          Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
          e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
          i  conti  di  tesoreria  unica  degli  Istituti  dotati  di
          autonomia speciale di cui all'articolo  15,  comma  3,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  novembre  2007,  n.   233,   e   successive
          modificazioni, ovvero mediante versamento  all'entrata  del
          bilancio dello  Stato,  e  successiva  riassegnazione  allo
          stato  di  previsione  del  Ministero  dei  beni  e   delle
          attivita' culturali e del turismo, di entrambe le  suddette
          giacenze, a favore delle fondazioni di cui al comma  1  che
          versano in una situazione di carenza di liquidita' tale  da
          pregiudicare la gestione anche ordinaria della  fondazione,
          alle seguenti condizioni: 
                a) che la fondazione  interessata,  entro  30  giorni
          dalla nomina del Commissario  straordinario,  comunichi  al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'avvio della  negoziazione  per  la  ristrutturazione  del
          debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
          nominale complessivo del debito stesso,  comprensivo  degli
          interessi maturati e degli  eventuali  interessi  di  mora,
          esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente  ad
          assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
          la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli
          equilibri strutturali del bilancio  della  fondazione,  sia
          sotto il profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,
          nonche' l'avvio delle  procedure  per  la  riduzione  della
          dotazione organica del personale tecnico  e  amministrativo
          nei termini di cui al comma 1, lettera c); 
                b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di
          cui alla lettera a), da inserire nel piano  di  risanamento
          di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale  comma
          per la presentazione del piano. 
              10. Il mancato verificarsi  delle  condizioni  previste
          dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
          comma 14. Le anticipazioni finanziarie  concesse  ai  sensi
          del comma 9 sono rimborsate  secondo  quanto  previsto  dai
          commi 6 e 7. 
              11. Al fine di  sostenere  gli  enti  che  operano  nel
          settore dei beni e  delle  attivita'  culturali,  a  valere
          sulle giacenze di cui al comma 9 sono  versati  all'entrata
          del bilancio dello  Stato  ulteriori  importi  pari  a  3,5
          milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali e del turismo. 
              12.  Resta  fermo  l'obbligo   di   completamento   dei
          versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge  12
          novembre 2011, n. 183, secondo  una  modulazione  temporale
          pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
          euro annui per il periodo 2014-2018. 
              13.  Per  il  personale  eventualmente  risultante   in
          eccedenza all'esito della rideterminazione delle  dotazioni
          organiche di cui al  comma  1,  le  fondazioni  di  cui  al
          medesimo  comma,  fermo  restando   per   la   durata   del
          soprannumero  il  divieto  di  assunzioni   di   personale,
          applicano l'articolo 72, comma  11,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  6  agosto  2008,  n.  133.  In  caso  di   ulteriori
          eccedenze, con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa informativa alle organizzazioni  sindacali,
          sono disposti apposita procedura selettiva di  idoneita'  e
          il successivo trasferimento del personale amministrativo  e
          tecnico dipendente  a  tempo  indeterminato  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto nella societa'  Ales
          S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei  limiti
          delle facolta' assunzionali di tale societa' e senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non
          sia stato presentato  o  non  sia  approvato  un  piano  di
          risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2,  ovvero
          che non raggiungano entro l'esercizio  2016  condizioni  di
          equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto  il  profilo
          patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico
          sono poste in liquidazione coatta amministrativa. 
              15. Al fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema
          nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano  i
          propri statuti, entro il  30  giugno  2014,  alle  seguenti
          disposizioni: 
                a)  previsione   di   una   struttura   organizzativa
          articolata nei seguenti  organi,  della  durata  di  cinque
          anni, il  cui  compenso  e'  stabilito  in  conformita'  ai
          criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle
          attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze: 
                  1) il presidente, nella  persona  del  sindaco  del
          comune nel  quale  ha  sede  la  fondazione,  ovvero  nella
          persona da lui nominata,  con  funzioni  di  rappresentanza
          giuridica  dell'ente;  la  presente  disposizione  non   si
          applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale  di  Santa
          Cecilia, che e' presieduta  dal  presidente  dell'Accademia
          stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente; 
                  2)  il  consiglio  di   indirizzo,   composto   dal
          presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori
          pubblici e dai soci privati che, anche in associazione  fra
          loro, versino almeno il 5 per cento del contributo  erogato
          dallo Stato. Il numero  dei  componenti  del  consiglio  di
          indirizzo non deve comunque superare  i  sette  componenti,
          con la maggioranza  in  ogni  caso  costituita  dai  membri
          designati dai fondatori pubblici; 
                  3)  il  sovrintendente,  quale  unico   organo   di
          gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo  su  proposta  del  consiglio  di
          indirizzo; il sovrintendente puo' essere coadiuvato  da  un
          direttore artistico e da un direttore amministrativo; 
                  4). 
                  5) il collegio dei revisori dei conti, composto  da
          tre membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui
          uno, con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente
          della Corte dei conti fra  i  magistrati  della  Corte  dei
          conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e uno in  rappresentanza  del  Ministero  dei
          beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
                b) previsione della partecipazione dei  soci  privati
          in proporzione agli apporti finanziari alla gestione  o  al
          patrimonio  della  fondazione,  che   devono   essere   non
          inferiori al tre per cento; 
                c) previsione che il patrimonio sia articolato in  un
          fondo  di   dotazione,   indisponibile   e   vincolato   al
          perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo  di
          gestione,  destinato  alle  spese  correnti   di   gestione
          dell'ente. 
              16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con
          decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
          essere anticipata  in  caso  di  rinnovo  degli  organi  in
          scadenza. Il mancato adeguamento dello statuto nei  termini
          di cui al comma 15 determina  l'applicazione  dell'articolo
          21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. 
              17. L'organo di indirizzo esercita le proprie  funzioni
          con l'obbligo di assicurare il pareggio  del  bilancio.  La
          violazione     dell'obbligo     comporta     l'applicazione
          dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
          367, e la responsabilita' personale ai sensi  dell'articolo
          1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto  della
          disciplina  in  tema  di  appalti  di  lavori,  servizi   e
          forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni. Le spese per  eventuali
          rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono
          da  imputare  in   bilancio   con   copertura   finanziaria
          specificamente deliberata. 
              18. Anche agli effetti di quanto previsto dal  presente
          articolo in materia di  ripartizione  del  contributo,  gli
          organi  di  gestione  delle  fondazioni   lirico-sinfoniche
          coordinano i programmi e la realizzazione delle  attivita',
          sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto  alle
          altre   fondazioni   lirico-sinfoniche,   assicurando    il
          conseguimento di economie di  scala  nella  gestione  delle
          risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli,  e
          possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
          dal direttore generale competente, che  la  convoca,  anche
          per gruppi individuati per  zone  geografiche  o  specifici
          progetti comuni. La conferenza deve garantire  la  maggiore
          diffusione in ogni ambito  territoriale  degli  spettacoli,
          nonche'  la  maggiore  offerta   al   pubblico   giovanile,
          l'innovazione, la promozione di  settore  con  ogni  idoneo
          mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione  del
          costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio  di
          spettacoli o la realizzazione di coproduzioni,  di  singoli
          corpi artistici e di materiale  scenico,  e  la  promozione
          dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
          settore,  anche  con  riferimento  alla  nuova   produzione
          musicale. 
              19.  Il  contratto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
          indeterminato presso  le  fondazioni  lirico-sinfoniche  e'
          instaurato esclusivamente a  mezzo  di  apposite  procedure
          selettive pubbliche. Per la certificazione, le  conseguenti
          verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico
          delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
          si  applicano  le  disposizioni  vigenti  per  il  pubblico
          impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma  alle
          prescrizioni  del  contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e'
          sottoscritto da ciascuna fondazione con  le  organizzazioni
          sindacali     maggiormente     rappresentative     mediante
          sottoscrizione di un'ipotesi di  accordo  da  inviare  alla
          Corte dei conti. L'ipotesi di  accordo  deve  rappresentare
          chiaramente la quantificazione dei costi  contrattuali.  La
          Sezione  Regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          competente    certifica    l'attendibilita'    dei    costi
          quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti  di
          programmazione e bilancio, deliberando entro trenta  giorni
          dalla ricezione,  decorsi  i  quali  la  certificazione  si
          intende    effettuata    positivamente.    L'esito    della
          certificazione e' comunicato alla fondazione, al  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  e  al
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.   Se    la
          certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata  a
          sottoscrivere  definitivamente  l'accordo.   In   caso   di
          certificazione non  positiva  della  Sezione  Regionale  di
          controllo  della  Corte  dei  conti  competente,  le  parti
          contraenti  non  possono  procedere   alla   sottoscrizione
          definitiva dell'ipotesi di accordo e la  fondazione  riapre
          le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di
          accordo,   comunque   sottoposta    alla    procedura    di
          certificazione prevista  dal  presente  comma.  Avverso  le
          delibere delle Sezioni  regionali  di  controllo  le  parti
          interessate possono ricorrere alle  Sezioni  Riunite  della
          Corte dei conti in speciale  composizione  ai  sensi  dell'
          articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
          Le  fondazioni,  con  apposita  delibera   dell'organo   di
          indirizzo,  da  adottare  entro  il  30   settembre   2014,
          procedono    a    rideterminare    l'organico    necessario
          all'attivita' da realizzare  nel  triennio  successivo.  La
          delibera deve garantire l'equilibrio  economico-finanziario
          e la copertura degli oneri  della  dotazione  organica  con
          risorse aventi carattere di certezza e stabilita'. 
              19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema  nazionale
          musicale di eccellenza, entro  il  28  febbraio  2014  sono
          altresi' individuate, con decreto del Ministro dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  le  fondazioni
          lirico-sinfoniche che,  presentando  evidenti  peculiarita'
          per la specificita' della storia e della cultura operistica
          e  sinfonica  italiana,  per  la  loro  assoluta  rilevanza
          internazionale,  le  eccezionali  capacita'  produttive,  i
          rilevanti ricavi propri, nonche'  per  il  significativo  e
          continuativo  apporto  finanziario  di  soggetti   privati,
          possono dotarsi  di  forme  organizzative  speciali,  fermo
          restando  il  rispetto  di  tutti  i   requisiti   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera f), del  decreto-legge  30
          aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali  fondazioni  adeguano  i
          propri statuti, nei termini del comma 16, e  in  deroga  al
          comma 15,  lettere  a),  numero  2),  e  b),  del  presente
          articolo. 
              20.  La  quota  del  fondo  unico  per  lo   spettacolo
          destinata   alle   fondazioni    lirico-sinfoniche,    come
          annualmente  determinata,  sentita  la  Consulta   per   lo
          spettacolo, con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
          fondazione con decreto del direttore  generale  competente,
          sentita la competente commissione  consultiva,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                a) il 50 per cento della quota di cui  all'alinea  e'
          ripartita  in  considerazione  dei  costi   di   produzione
          derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
          fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce  la
          ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
          produzione; 
                b) il 25 per cento della quota di cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
          della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse; 
                c) il 25 per cento della quota di cui  all'alinea  e'
          ripartita in considerazione della  qualita'  artistica  dei
          programmi, con  particolare  riguardo  per  quelli  atti  a
          realizzare segnatamente in un arco  circoscritto  di  tempo
          spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati  da  un
          tema comune e ad attrarre turismo culturale. 
              20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5  per
          cento del Fondo unico  per  lo  spettacolo  destinato  alle
          fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata  alle  fondazioni
          che abbiano raggiunto  il  pareggio  di  bilancio  nei  tre
          esercizi finanziari precedenti. 
              21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo, da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sentita  la  competente  commissione
          consultiva,   sono   predeterminati   gli   indicatori   di
          rilevazione  della   produzione,   i   parametri   per   la
          rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
          i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
          programmi, il procedimento  di  erogazione  ai  fini  della
          attribuzione del contributo di cui al comma 20.". 
                
              Comma 329 
              - Si riporta il testo dell'articolo 79 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 79. (Beni immobili  e  mobili  all'estero)  -  La
          Direzione generale  del  personale  e  dell'amministrazione
          attende  mediante  suoi  uffici  alle  questioni   relative
          all'acquisto, alla  costruzione  ed  alla  locazione  degli
          immobili  all'estero  destinati  a  uffici  e  residenze  o
          comunque  necessari   all'attivita'   dell'Amministrazione,
          nonche' alla manutenzione ordinaria e  straordinaria  degli
          immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature.  Per
          quanto concerne i  beni  immobili  e  mobili  destinati  ad
          attivita'  all'estero  di  competenza  di  altre  Direzioni
          generali l'ufficio opera  secondo  le  istruzioni  ricevute
          dalle Direzioni generali stesse. 
              Gli  uffici  effettuano  annualmente  un  esame   della
          situazione degli immobili,  di  cui  al  precedente  comma,
          delle attrezzature e degli arredamenti  in  relazione  alla
          necessita'  dei  servizi  e  elaborano  un   programma   da
          sottoporre al Ministro per la piu' opportuna  utilizzazione
          dei fondi all'uopo stanziati in bilancio. 
              Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali
          all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi titoli  e
          ogni documentazione concernente gli immobili  stessi.  Essi
          tengono altresi' gli inventari dei beni  mobili  all'estero
          di pertinenza dell'Amministrazione. 
              Per i contratti di locazione passiva degli immobili  di
          cui  al  primo   comma,   i   limiti   temporali   indicati
          all'articolo  12,  secondo  comma,  del  regio  decreto  18
          novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel  contratto
          e' inserita la clausola di  acquisto  dell'immobile  locato
          con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente. 
              Comma 331 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14. (Soppressione, incorporazione e  riordino  di
          enti ed organismi pubblici) - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  nel  rispetto  di
          quanto   previsto   dall'articolo   8,   comma   15,    del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122  alla
          Commissione di vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP)  e'
          attribuito il controllo sugli  investimenti  delle  risorse
          finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli  enti
          di diritto privato di cui al decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
          103, che viene esercitato anche mediante  ispezione  presso
          gli  stessi,  richiedendo  la  produzione  degli   atti   e
          documenti che ritenga necessari. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  COVIP,  sono
          stabilite le  modalita'  con  cui  la  COVIP  riferisce  ai
          Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo  di  cui
          al comma 1 ai fini dell'esercizio delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del
          1994 ed ai fini dell'assunzione dei  provvedimenti  di  cui
          all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e  6,  del  predetto  decreto
          legislativo. 
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in
          materia di investimento  delle  risorse  finanziarie  degli
          enti previdenziali, dei conflitti di interessi e  di  banca
          depositaria, tenendo anche conto dei principi di  cui  agli
          articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.
          252,  e  relativa  normativa  di  attuazione  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo
          30 giugno 1994, n. 509. 
              4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con  il
          presente decreto sono  esercitati  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.  Ai  fini  dell'assolvimento  dei  propri  compiti
          istituzionali, la COVIP puo' avvalersi di un contingente di
          personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche
          amministrazioni  mediante  collocamento  in  posizione   di
          comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi
          ordinamenti, con  contestuale  indisponibilita'  dei  posti
          nell'amministrazione di provenienza. 
              5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma  763,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  le  parole:  "Nucleo  di
          valutazione  della  spesa  previdenziale"  sono  sostituite
          dalle  seguenti:  "Commissione  di  vigilanza   sui   fondi
          pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP
          delle competenze di cui al citato articolo  1,  comma  763,
          della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo  di
          valutazione della spesa previdenziale.  In  relazione  agli
          enti di diritto privato di cui al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509 e al decreto  legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103,  il  predetto  Nucleo  svolge  esclusivamente
          compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa
          previdenziale, avvalendosi dei dati  messi  a  disposizione
          dalle  amministrazioni  vigilanti   e   dagli   organi   di
          controllo. 
              6. Nell'ambito  di  quanto  previsto  dall'articolo  3,
          commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
          al fine della salvaguardia delle attivita' e delle funzioni
          attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis
          del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  giugno  1993,  n.  202,  e
          ritenute di preminente interesse  generale,  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto  e'  costituita  la  societa'   a   responsabilita'
          limitata «Istituto Luce - Cinecitta'», con sede in Roma. Il
          capitale sociale della societa' di cui al presente comma e'
          stabilito in  sede  di  costituzione  in  euro  15.000.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   assume   la
          titolarita' della relativa  partecipazione,  che  non  puo'
          formare  oggetto  di  diritti  a  favore  di  terzi,  e  il
          Ministero per i beni e le attivita'  culturali  esercita  i
          diritti del socio, sentito  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per quanto riguarda i profili  patrimoniali,
          finanziari e statutari. 
              7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote
          di capitale per la costituzione della Societa'  di  cui  al
          comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno  2011,  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  come
          determinata dalla tabella C della legge 13  dicembre  2010,
          n. 220. 
              8. Con decreto  non  avente  natura  regolamentare  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro i trenta giorni successivi  alla  costituzione  della
          societa' di cui al comma 6,  sono  individuate  le  risorse
          umane,  strumentali  e   patrimoniali   appartenenti   alla
          societa' di cui all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  23
          aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 23 giugno  1993,  n.  202,  da  trasferire  a  titolo
          gratuito alla societa' «Istituto Luce - Cinecitta'». 
              9. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          emana, annualmente, un atto di  indirizzo  contenente,  con
          riferimento  a  tre   esercizi   sociali,   gli   obiettivi
          strategici  della  societa'  di  cui  al  comma  6.  L'atto
          d'indirizzo  riguarda  attivita'  e  servizi  di  interesse
          generale, fra le quali sono ricomprese: 
                a)  le  attivita'  di   conservazione,   restauro   e
          valorizzazione  del  patrimonio  filmico,   fotografico   e
          documentaristico trasferito  alla  societa'  ai  sensi  del
          comma 8; 
                b) la  distribuzione  di  opere  prime  e  seconde  e
          cortometraggi sostenute dal  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali ai sensi  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la
          produzione  documentaristica  basata  prevalentemente   sul
          patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto  di  indirizzo
          non  possono  essere  ricomprese  attivita'  di  produzione
          cinematografica ovvero di distribuzione di  opere  filmiche
          diverse da quelle indicate nel punto b)  e  possono  essere
          ricomprese   attivita'   strumentali,   di   supporto,    e
          complementari   ai   compiti    espletati    nel    settore
          cinematografico dalle competenti  strutture  del  Ministero
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  con  particolare
          riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero,
          alla gestione, per conto dello Stato, dei  diritti  filmici
          da  quest'ultimo  detenuti  a  qualunque  titolo,   nonche'
          l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo  e
          della annessa contabilita' speciale di cui all'articolo 12,
          comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,  e
          successive modificazioni. 
              10. La societa' di cui al comma 6 presenta al  Ministro
          per i  beni  e  le  attivita'  culturali  una  proposta  di
          programma coerente con gli obiettivi strategici individuati
          nell'atto  di  indirizzo.  Il   programma   annuale   delle
          attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le risorse
          finanziarie necessarie per il  suo  svolgimento  e  per  il
          funzionamento della  societa',  inclusa  la  copertura  dei
          costi per il personale. 
              11. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  disposizione,  la  societa'  di  cui
          all'articolo 5-bis del decreto-legge  23  aprile  1993,  n.
          118, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  giugno
          1993, n. 202, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o
          a   societa'   da   essa   interamente   controllata.    Il
          corrispettivo del trasferimento e' determinato  secondo  le
          procedure e ai sensi del  comma  12.  Entro  trenta  giorni
          dall'avvenuto  trasferimento,  la  societa'   trasferitaria
          provvede  a  deliberare  la  messa  in  liquidazione  della
          societa'. 
              12. Entro i trenta  giorni  successivi  alla  messa  in
          liquidazione della societa', si provvede alla nomina di  un
          collegio  di  tre  periti  designati,  uno  dalla  societa'
          trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attivita'
          culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  con  funzioni  di  presidente,  al  fine  di
          effettuare,   entro   novanta   giorni,   una   valutazione
          estimativa  dell'esito  finale  della  liquidazione   della
          societa' trasferita. 
              L'ammontare del compenso  del  collegio  di  periti  e'
          determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e  delle
          Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto  di
          tutti i costi e gli oneri  necessari  per  la  liquidazione
          della  societa'  trasferita,   ivi   compresi   quelli   di
          funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento della societa',  che  e'
          corrisposto dalla societa' trasferitaria al Ministero per i
          beni  e  le   attivita'   culturali.   Al   termine   della
          liquidazione della societa'  trasferita,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Tale eventuale  maggiore  importo  e'
          attribuito  alla  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
          migliore risultato conseguito nella  liquidazione.  Qualora
          il valore stimato dell'esito finale della liquidazione  sia
          negativo, il  collegio  dei  periti  determina  annualmente
          l'entita' dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le
          attivita'  culturali  alla   societa'   trasferitaria   per
          garantire l'intera copertura dei costi  di  gestione  della
          societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali fara' fronte con  le  risorse
          destinate  al  settore  cinematografico   nell'ambito   del
          riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
          30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 
              13-29 (omissis).". 
              Comma 332 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   10
          dell'articolo 1 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64 (Disposizioni urgenti per  il  pagamento  dei  debiti
          scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali) : 
              "10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   La
          dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo  2,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro  il  31
          marzo 2014, con le  medesime  procedure  ivi  previste,  ad
          anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti  di
          cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
          prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
          oltre il 28 febbraio 2014.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,   n.   124
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   IMU,   di   altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) : 
              "Art. 13. - (Disposizioni in materia di  pagamenti  dei
          debiti degli enti locali) - 1. Il comma 10 dell'articolo  1
          del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,   e'
          sostituito dal seguente: 
              «10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   un   fondo,
          denominato  "Fondo  per  assicurare   la   liquidita'   per
          pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con  una
          dotazione di  16.546.595.894,20  euro  per  il  2013  e  di
          7.309.391.543,80 euro per il  2014.  Il  Fondo  di  cui  al
          periodo  precedente  e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui
          corrispondono  tre  articoli  del  relativo   capitolo   di
          bilancio,   denominati   rispettivamente    "Sezione    per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili degli enti locali" con  una  dotazione
          di   3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
          189.000.000,00  euro  per   l'anno   2014,   "Sezione   per
          assicurare la  liquidita'  alle  regioni  e  alle  province
          autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
          esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con  una
          dotazione di 5.630.388.694,20 euro per  l'anno  2013  e  di
          625.598.743,80  euro  per  l'anno  2014  e   "Sezione   per
          assicurare la liquidita' per pagamenti  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili  degli  enti  del  Servizio  Sanitario
          Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro  per
          l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
          comunicare   al   Parlamento,   possono   essere   disposte
          variazioni compensative, in  termini  di  competenza  e  di
          cassa, tra i predetti articoli in relazione alle  richieste
          di utilizzo delle risorse. A tal fine,  le  somme  affluite
          sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo  comma
          11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
          riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del   Fondo.   E'
          accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,   della
          dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo  2,
          comma 1, per essere destinata,  entro  il  31  marzo  2014,
          unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
          alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime  procedure
          ivi  previste,  ad  anticipazioni  di  liquidita'  per   il
          pagamento dei debiti di cui  all'articolo  2  richieste  in
          data successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,
          comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.». 
              2. L'anticipazione  concessa  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.A. agli enti locali, ai  sensi  del  comma  13
          dell'articolo 1 del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
          convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,  n.
          64,  puo'  essere  erogata  a  saldo,  nell'anno  2013,  su
          richiesta dell'ente locale beneficiario.  I  criteri  e  le
          modalita' di accesso  all'erogazione  sono  definiti  sulla
          base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un
          atto, il cui schema e' approvato con decreto del  Direttore
          generale del Tesoro e  pubblicato  sui  siti  internet  del
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  della  Cassa
          depositi e prestiti S.p.A., modificativo del  contratto  di
          anticipazione originariamente stipulato. 
              3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con  le
          modalita'  di  cui  al  comma  13,  dell'articolo  1,   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64  mediante
          rate annuali, corrisposte  a  partire  dall'anno  2015.  Il
          tasso di interesse da applicare all'erogazione e'  pari  al
          rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro  a  5
          anni  in  corso  di  emissione   rilevato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
          alla  data  della  pubblicazione  del  presente  decreto  e
          pubblicato sul sito internet  del  medesimo  Ministero.  In
          deroga a quanto previsto dal comma 2  dell'articolo  6  del
          decreto-legge n. 35 del  2013,  ai  fini  dell'ammortamento
          dell'erogazione di cui al periodo precedente, il  pagamento
          della  prima  rata,   comprensivo   degli   interessi   per
          un'annualita', e' effettuato il 1° febbraio 2015. 
              4. L'anticipazione per l'anno 2014 di  cui  al  decreto
          del Ministero delle economia  e  delle  finanze  14  maggio
          2013, recante "Riparto delle somme di cui  all'articolo  2,
          comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base
          dell'Accordo  sancito  in  Conferenza  Stato-Regioni  il  9
          maggio  2013,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,  puo'  essere
          erogata, su richiesta delle Regioni interessate,  nell'anno
          2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
          6   del   decreto-legge   n.   35   del   2013,   ai   fini
          dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita' di  cui
          al periodo  precedente,  il  pagamento  della  prima  rata,
          comprensivo   degli   interessi   per   un'annualita',   e'
          effettuato il 1° febbraio 2015. 
              5.  Resta  fermo   quanto   disposto   dal   comma   14
          dell'articolo  1  e  dal  comma  5  dell'articolo   2   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
              6. Le regioni possono  presentare  domanda  di  accesso
          anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il
          procedimento  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  3   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non
          oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo
          pari all'80% delle  somme  singolarmente  assegnate  con  i
          decreti direttoriali del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  del  16  aprile  2013  e  del  2  luglio  2013  in
          attuazione dell'articolo 3, comma 2, del  decreto-legge  n.
          35 del 2013 e  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
          9 agosto 2013, n. 98. 
              A tal fine le regioni interessate devono assicurare: 
                a) idonee e congrue misure di copertura  annuale  del
          rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita'   cosi'   come
          individuate dall'articolo  3,  comma  5,  lettera  a),  del
          decreto-legge n. 35 del 2013; 
                b) la presentazione di un  piano  dei  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla  data  del
          31 dicembre 2012 non ricompresi  nel  piano  dei  pagamenti
          predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera  b),
          del decreto-legge  n.  35  del  2013.  Resta  fermo  quanto
          disposto dal secondo  periodo  dell'articolo  3,  comma  5,
          lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013; 
                c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei  debiti
          inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del
          presente comma. 
              7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma
          6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del
          10 ottobre 2013 ed e' verificata  dal  Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire  la
          stipulazione dei contratti di prestito entro il 20  ottobre
          2013. Per le finalita' di cui al presente comma, in  deroga
          a  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'articolo   6   del
          decreto-legge n. 35 del  2013,  ai  fini  dell'ammortamento
          delle anticipazioni di liquidita', il pagamento della prima
          rata, comprensivo degli interessi per  una  annualita',  e'
          effettuato il 1° febbraio 2015. 
              8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita'
          per pagamenti dei debiti certi, liquidi  ed  esigibili"  di
          cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8  aprile
          2013, n. 35, convertito con  modificazioni  dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64, e' incrementata, per  l'anno  2014,  di
          7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte  ad  ulteriori
          pagamenti da parte delle Regioni e  degli  enti  locali  di
          debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla  data  del
          31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine. 
              9. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da  adottare
          entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la  distribuzione
          dell'incremento di cui al comma 8 tra le  tre  Sezioni  del
          "Fondo per  assicurare  la  liquidita'  per  pagamenti  dei
          debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformita'  alle
          procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013,  n.  64,  i  criteri,  i  tempi  e  le
          modalita' per la concessione delle risorse di cui al  comma
          1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e
          gli  enti  locali  che  non  hanno  avanzato  richiesta  di
          anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo per
          l'anno 2013.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8 - (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni . 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici . 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM . 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
              Comma 334 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  luglio   2012,   n.   103
          (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
          alle imprese editrici,  nonche'  di  vendita  della  stampa
          quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale): 
              "Art. 4 - (Modernizzazione del sistema di distribuzione
          e vendita della stampa quotidiana e periodica) 
              1. Per  favorire  la  modernizzazione  del  sistema  di
          distribuzione  e  vendita   della   stampa   quotidiana   e
          periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle
          copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare  la
          diffusione della moneta elettronica,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2013  e'  obbligatoria  la  tracciabilita'   delle
          vendite e delle rese dei giornali  quotidiani  e  periodici
          attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici
          e telematici basati sulla lettura del codice  a  barre.  La
          gestione  degli  strumenti   informatici   e   della   rete
          telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con
          la partecipazione  di  tutti  i  componenti  della  filiera
          distributiva,  editori,  distributori  e  rivenditori,  che
          stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della  rete,  la
          gestione dati e i  costi  di  collegamento.  Per  sostenere
          l'adeguamento tecnologico degli operatori,  e'  attribuito,
          nel rispetto della regola de minimis di cui al  Regolamento
          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,
          un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo  non
          superiore ai risparmi accertati con  apposito  decreto  del
          Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   ovvero   del
          Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e,  comunque,
          fino ad un limite massimo di 10 milioni  di  euro.  A  tale
          fine  le  somme  rivenienti  dai  risparmi   effettivamente
          conseguiti in applicazione del  comma  3,  per  un  importo
          complessivo non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui  al
          presente  comma,  ad  apposito  capitolo  dello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il
          credito  d'imposta  va  indicato  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'
          concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre
          alla formazione del reddito e del valore  della  produzione
          ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61  e
          109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono stabilite  le  condizioni,  i  termini  e  le
          modalita' di applicazione del presente articolo  anche  con
          riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine  del
          rispetto  del  previsto  limite  di  spesa  e  al  relativo
          monitoraggio.". 
              Comma 335 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   11-bis   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  11-bis  -  (Credito  d'imposta  per   promuovere
          l'offerta on line di opere dell'ingegno) - 
              1. 2. 3.(soppressi). 
              4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con  propri
          decreti  dirigenziali,  in  materia  di  giochi   pubblici,
          adottati entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto,  al  fine  di  assicurare  la
          copertura degli oneri di cui al comma precedente,  provvede
          a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonche'
          la percentuale del compenso per le  attivita'  di  gestione
          ovvero per quella dei punti vendita, al fine di  assicurare
          maggiori entrate in misura non inferiore  a  5  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.". 
              Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge n. 63 del 2012 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 334 della presente legge. 
              Comma 336 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   1-bis
          dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto  2010,  n.  125,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2010,
          n. 163 (Misure urgenti  per  il  settore  dei  trasporti  e
          disposizioni in materia finanziaria): 
              "1-bis.  In  considerazione  della   specificita'   del
          settore, a decorrere dal 1° settembre 2010  e  fino  al  31
          dicembre 2012, per le spedizioni  dei  prodotti  editoriali
          effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici
          iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
          e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo
          3, comma 1, del decreto-legge 24  dicembre  2003,  n.  353,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2004,  n.  46,  e  le  tariffe  massime  applicabili   sono
          determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
          con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          adottare entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   21   del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga
          di termini previsti da disposizioni legislative): 
              "Art. 21 - (Proroga di norme nel settore postale) -  1.
          Sono prorogati fino alla  conclusione  delle  procedure  di
          inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre  2012,  i
          comandi del personale appartenente a Poste Italiane  S.p.A.
          che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo
          3, comma 112, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
          successive modificazioni, nei ruoli  delle  Amministrazioni
          presso cui presta servizio in posizione di comando o presso
          le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, ai sensi degli articoli 30,  33  34-bis  del
          predetto decreto. 
              2. Il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del
          decreto-legge  5  agosto  2010,  n.  125,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°  ottobre  2010,  n.  163,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2013. 
              3. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al termine di cui al  comma  2,  le
          tariffe per la spedizione postale individuate  con  decreto
          del Ministro dello  sviluppo  economico  21  ottobre  2010,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23  novembre
          2010,  si  applicano  anche  alle  spedizioni  di  prodotti
          editoriali da parte  delle  associazioni  e  organizzazioni
          senza fini di lucro iscritte nel Registro  degli  operatori
          di comunicazione (ROC) individuate dall'articolo  1,  comma
          3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  46,  e
          successive modificazioni, e  delle  associazioni  d'arma  e
          combattentistiche. In tal caso si  prescinde  dal  possesso
          del requisito di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),
          del citato decreto-legge n. 353 del 2003,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004.  Dall'attuazione
          del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.". 
              Comma 337 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1-bis  del  citato
          decreto-legge n. 63 del 2012: 
              "Art.  1-bis  -  (Contributi  a  favore  di   periodici
          italiani  pubblicati   all'estero)-   1.Nell'ambito   delle
          risorse stanziate  sul  pertinente  capitolo  del  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e  nel
          rispetto del limite di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  a
          decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno   2012,   e'
          autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2
          milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a  favore
          di periodici italiani pubblicati all'estero da  almeno  tre
          anni e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale
          edite in Italia e  diffuse  prevalentemente  all'estero  da
          almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso
          per le pubblicazioni on line. 
              2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
          al  comma  1  e'  determinata  tenendo  conto  della   loro
          diffusione presso le  comunita'  italiane  all'estero,  del
          loro apporto alla diffusione della lingua e  della  cultura
          italiane, del loro contributo alla promozione  del  sistema
          Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 
              3. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  degli  affari  esteri,  sentite   le   competenti
          Commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica,  sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
          1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero  di
          pagine pubblicate, del numero di  copie  vendute  anche  in
          formato digitale, e riservando  una  apposita  quota  parte
          dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
          esprimono specifiche appartenenze  politiche,  culturali  e
          religiose. 
              4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
          la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
          cui al presente articolo e di deliberarne la  liquidazione,
          composta da rappresentanti della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,  in  pari
          numero, nonche' da rappresentanti  del  Consiglio  generale
          degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
          stampa italiana  all'estero,  della  Federazione  nazionale
          della stampa italiana  e  della  Consulta  nazionale  delle
          associazioni   di   emigrazione.   Ai   componenti    della
          commissione non spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese
          comunque denominato  ed  alle  spese  di  funzionamento  si
          provvede con gli ordinari stanziamenti di  bilancio,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.". 
              Comma 339 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   5,
          dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011: 
              "5.  In  relazione  alle  risorse  da  assegnare   alle
          pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri
          da  sostenere  per  gli  accertamenti   medico-legali   sui
          dipendenti assenti dal  servizio  per  malattia  effettuati
          dalle   aziende   sanitarie   locali,    in    applicazione
          dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, come modificato dall'articolo  17,  comma  23,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
                a)  per  gli  esercizi  2011  e  2012   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trasferire
          annualmente una quota delle disponibilita' finanziarie  per
          il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede  di
          riparto in relazione  agli  effetti  della  sentenza  della
          Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010,  nel  limite
          di  70  milioni  di  euro  annui,  per   essere   iscritta,
          rispettivamente,  tra  gli  stanziamenti  di  spesa  aventi
          carattere obbligatorio, di cui all'articolo  26,  comma  2,
          della legge 196  del  2009,  in  relazione  agli  oneri  di
          pertinenza dei  Ministeri,  ovvero  su  appositi  fondi  da
          destinare  per  la  copertura  dei  medesimi   accertamenti
          medico-legali sostenuti dalle  Amministrazioni  diverse  da
          quelle statali; 
                b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la  legge  di
          bilancio e'  stabilita  la  dotazione  annua  dei  suddetti
          stanziamenti destinati alla  copertura  degli  accertamenti
          medico-legali sostenuti  dalle  amministrazioni  pubbliche,
          per un importo complessivamente non superiore a 70  milioni
          di euro, per le medesime finalita' di cui alla lettera  a).
          Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
          sanitario nazionale a cui concorre lo Stato,  come  fissato
          al comma 1, e'  rideterminato,  a  decorrere  dal  medesimo
          esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro.". 
              Comma 340 
              - Si riporta il testo del comma 10-bis dell'articolo  4
          del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle  pubbliche  amministrazioni),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "10-bis. In considerazione dei vincoli  di  bilancio  e
          assunzionali,    nonche'    dell'autonomia    organizzativa
          dell'INPS, le liste  speciali,  gia'  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge  12  settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638, sono trasformate in  liste  speciali
          ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i  medici
          inseriti nelle suddette  liste  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del  31
          dicembre 2007.". 
              Comma 342 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   29   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 29 - (Acquisizione di beni e  servizi  attraverso
          il  ricorso  alla  centrale  di  committenza  nazionale   e
          interventi  per  l'editoria).  -  1.   Le   amministrazioni
          pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato
          della   pubblica    amministrazione,    come    individuate
          dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196 possono avvalersi, sulla base di  apposite  convenzioni
          per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip  S.p.A.,
          nella sua qualita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
          dell'articolo 3,  comma  34,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi. 
              2.   Allo   scopo   di   agevolare   il   processo   di
          razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi  di
          risparmio previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi
          quelli previsti dall'articolo 4, comma 66, della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di  previdenza  e
          assistenza sociale possono avvalersi di Consip  S.p.A.  per
          lo svolgimento di funzioni di centrale  di  committenza  di
          cui all'articolo 3, comma 34, del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, stipulando apposite convenzioni per la
          disciplina dei relativi rapporti. 
              3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio
          di bilancio entro la fine dell'anno  2013,  il  sistema  di
          contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.
          250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con  riferimento
          alla gestione 2013. Il Governo provvede, con decorrenza dal
          1° gennaio 2012, a  rivedere  il  regolamento  emanato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 25  novembre  2010,
          n.  223,  al  fine  di  conseguire  il  risanamento   della
          contribuzione  pubblica,  una   piu'   rigorosa   selezione
          dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi  nella  spesa
          pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con  le  esigenze
          di   pareggio   di   bilancio,    sono    destinati    alla
          ristrutturazione  delle  aziende  gia'  destinatarie  della
          contribuzione  diretta,  all'innovazione  tecnologica   del
          settore, a contenere  l'aumento  del  costo  delle  materie
          prime, all'informatizzazione della rete distributiva. 
              3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo  pari
          a 2,5 milioni di  euro,  iscritto  nel  capitolo  7513  del
          programma 3.5 «Regolazioni contabili ed altri trasferimenti
          alle Regioni a statuto speciale» della missione  «Relazioni
          finanziarie con le autonomie territoriali» dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  e'
          destinato al sostegno delle attivita'  e  delle  iniziative
          culturali, artistiche, sportive, ricreative,  scientifiche,
          educative, informative ed editoriali di cui  all'  articolo
          16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.". 
              Comma 343 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33  del  codice  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33 - (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati
          da centrali di committenza  (art.  11,  direttiva  2004/18;
          art. 29, direttiva  2004/17;  art.  19,  co.  3,  legge  n.
          109/1994)  -  1.  Le  stazioni  appaltanti   e   gli   enti
          aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture
          facendo  ricorso   a   centrali   di   committenza,   anche
          associandosi o consorziandosi. 
              2.   Le   centrali   di   committenza    sono    tenute
          all'osservanza del presente codice. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici e  i  soggetti  di
          cui all'articolo 32, comma  1,  lettere  b),  c),  f),  non
          possono   affidare   a   soggetti   pubblici   o    privati
          l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione
          appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le  amministrazioni
          aggiudicatrici possono affidare  le  funzioni  di  stazione
          appaltante  di  lavori  pubblici   ai   servizi   integrati
          infrastrutture e trasporti (SIIT)  o  alle  amministrazioni
          provinciali,  sulla  base  di  apposito  disciplinare   che
          prevede altresi' il  rimborso  dei  costi  sostenuti  dagli
          stessi per le attivita' espletate, nonche'  a  centrali  di
          committenza. 
              3-bis. I Comuni con popolazione non superiore  a  5.000
          abitanti ricadenti nel  territorio  di  ciascuna  Provincia
          affidano  obbligatoriamente   ad   un'unica   centrale   di
          committenza l'acquisizione di lavori, servizi  e  forniture
          nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
          accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi  dei
          competenti  uffici.  In  alternativa,  gli  stessi   Comuni
          possono  effettuare  i  propri  acquisti   attraverso   gli
          strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali
          di committenza di riferimento, ivi comprese le  convenzioni
          di cui all'articolo 26 della legge  23  dicembre  1999,  n.
          488,   e   il   mercato    elettronico    della    pubblica
          amministrazione di cui all'articolo  328  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
          applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture,
          effettuate in economia  mediante  amministrazione  diretta,
          nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al
          secondo periodo del comma 11, dell'articolo 125.". 
              Comma 344 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  citato
          decreto-legge n.98 del 2011, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 37 - (Disposizioni per l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie) - 
              1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti
          dei rispettivi consigli dell'ordine degli  avvocati,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno redigono  un  programma  per  la
          gestione  dei   procedimenti   civili,   amministrativi   e
          tributari pendenti. Con il programma il  capo  dell'ufficio
          giudiziario determina: 
                a)  gli  obiettivi  di  riduzione  della  durata  dei
          procedimenti  concretamente  raggiungibili   nell'anno   in
          corso; 
                b) gli obiettivi di rendimento  dell'ufficio,  tenuto
          conto  dei  carichi  esigibili  di  lavoro  dei  magistrati
          individuati dai competenti organi di autogoverno,  l'ordine
          di priorita' nella trattazione dei  procedimenti  pendenti,
          individuati  secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei  che
          tengano  conto  della  durata  della   causa,   anche   con
          riferimento agli eventuali gradi  di  giudizio  precedenti,
          nonche' della natura e del valore della stessa. 
              2. Con il programma  di  cui  al  comma  1,  sulla  cui
          attuazione vigila il capo dell'ufficio  giudiziario,  viene
          dato  atto  dell'avvenuto  conseguimento  degli   obiettivi
          fissati per l'anno  precedente  o  vengono  specificate  le
          motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. 
              Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
          direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
          5 aprile 2006, n. 160, i programmi  previsti  dal  comma  1
          sono  comunicati  ai  locali  consigli  dell'ordine   degli
          avvocati e sono  trasmessi  al  Consiglio  superiore  della
          magistratura. 
              3. In sede di prima applicazione delle disposizioni  di
          cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma  1
          viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono  indicati
          gli obiettivi di riduzione della  durata  dei  procedimenti
          civili,   amministrativi    e    tributari    concretamente
          raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche  in  assenza
          della determinazione dei carichi di lavoro di cui al  comma
          1, lett. b). 
              4. In relazione alle  concrete  esigenze  organizzative
          dell'ufficio,  i  capi  degli  uffici  giudiziari   possono
          stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico  della
          finanza  pubblica,  con  le   facolta'   universitarie   di
          giurisprudenza, con le scuole di  specializzazione  per  le
          professioni legali  di  cui  all'articolo  16  del  decreto
          legislativo  17  novembre  1997,  n.  398,   e   successive
          modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli  avvocati
          per   consentire   ai   piu'   meritevoli,   su   richiesta
          dell'interessato e previo parere favorevole  del  Consiglio
          giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa   per   quella
          amministrativa  e  del  Consiglio   di   presidenza   della
          giustizia tributaria per quella tributaria, lo  svolgimento
          presso i medesimi uffici  giudiziari  del  primo  anno  del
          corso   di   dottorato   di   ricerca,   del    corso    di
          specializzazione per le professioni legali o della  pratica
          forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 
              5.   Coloro   che   sono   ammessi   alla    formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo  15  del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
              6. Al testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  spese  giustizia,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  la  rubrica  del  titolo  I  della  parte  II  e'
          sostituito  dalla  seguente:  "Contributo   unificato   nel
          processo civile, amministrativo e tributario"; 
                b) all'articolo 9: 
                  1)  al  comma  1,  dopo  le   parole:   "volontaria
          giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le  parole:
          "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
          processo tributario"; 
                  2) dopo il comma 1, inserire il  seguente:  «1-bis.
          Nei processi per controversie di previdenza  ed  assistenza
          obbligatorie, nonche' per quelle individuali  di  lavoro  o
          concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che  sono
          titolari di un  reddito  imponibile  ai  fini  dell'imposta
          personale    sul    reddito,     risultante     dall'ultima
          dichiarazione, superiore a  tre  volte  l'importo  previsto
          dall'articolo  76,  sono  soggette,   rispettivamente,   al
          contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura  di
          cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3,  salvo
          che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in  cui
          il contributo e' dovuto nella misura  di  cui  all'articolo
          13, comma 1.»; (256) 
                c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «il  processo
          esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse; 
                d)  all'articolo  10,  al  comma  3,  le  parole:  «i
          processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV
          e V, del codice di procedura civile» sono sostituite  dalle
          seguenti: «i processi di cui al libro IV, titolo  II,  capi
          II, III, IV e V, del codice di procedura civile»; 
                e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i
          processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse; 
                f)  all'articolo  13,  comma  1,  la  lettera  a)  e'
          sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per  i  processi  di
          valore fino a  1.100  euro,  nonche'  per  i  processi  per
          controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
          quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1-bis,  per   i
          procedimenti  di  cui  all'articolo  711  del   codice   di
          procedura civile, e per i procedimenti di cui  all'articolo
          4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»; 
                g)  all'articolo  13,  comma  1,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per  i  processi  di
          valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e  per  i
          processi  di  volontaria  giurisdizione,  nonche'   per   i
          processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo  I  e
          capo VI, del codice di procedura civile, e per  i  processi
          contenziosi di cui all'articolo 4 della legge  1°  dicembre
          1970, n. 898,»; 
                h) all'articolo 13,  comma  1,  alla  lettera  c)  le
          parole: «euro 187» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro
          206»; 
                i) all'articolo 13,  comma  1,  alla  lettera  d)  le
          parole: «euro 374» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro
          450»; 
                l) all'articolo 13,  comma  1,  alla  lettera  e)  le
          parole: «euro 550» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro
          660»; 
                m) all'articolo 13,  comma  1,  alla  lettera  f)  le
          parole: «euro 880» sono sostituite  dalle  seguenti:  «euro
          1.056»; 
                n) all'articolo 13,  comma  1,  alla  lettera  g)  le
          parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti:  «euro
          1.466»; 
                o) all'articolo 13, il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: «2. Per i processi di esecuzione  immobiliare  il
          contributo dovuto  e'  pari  a  euro  242.  Per  gli  altri
          processi esecutivi  lo  stesso  importo  e'  ridotto  della
          meta'.  Per  i  processi  esecutivi  mobiliari  di   valore
          inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a  euro
          37. Per i processi di opposizione agli  atti  esecutivi  il
          contributo dovuto e' pari a euro 146.»; 
                p) all'articolo 13,  al  comma  3,  dopo  le  parole:
          «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
          di opposizione alla sentenza  dichiarativa  di  fallimento»
          sono  inserite  le  seguenti:  «e   per   le   controversie
          individuali di lavoro o concernenti  rapporti  di  pubblico
          impiego,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma
          1-bis»; 
                q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e'  inserito  il
          seguente: 
              "3-bis.  Ove  il  difensore  non  indichi  il   proprio
          indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il  proprio
          numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
          codice di procedura civile e 16, comma 1-bis,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  ovvero  qualora  la
          parte  ometta  di  indicare  il  codice  fiscale  nell'atto
          introduttivo del giudizio o, per  il  processo  tributario,
          nel ricorso il  contributo  unificato  e'  aumentato  della
          meta'."; 
                r) all'articolo 13, comma 5, le  parole:  «euro  672»
          sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»; 
                s) all'articolo 13, il comma 6-bis e' sostituito  dal
          seguente: 
              "6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi  proposti
          davanti  ai  Tribunali  amministrativi   regionali   e   al
          Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi: 
                a) per i ricorsi previsti dagli articoli  116  e  117
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  per  quelli
          aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
          di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
          i ricorsi di esecuzione nella sentenza  o  di  ottemperanza
          del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. 
              Non e' dovuto alcun contributo per i  ricorsi  previsti
          dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
          il diniego di accesso alle informazioni di cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n.  195,  di  attuazione  della
          direttiva    2003/4/CE    sull'accesso     del     pubblico
          all'informazione ambientale; 
                b)  per  le  controversie  concernenti  rapporti   di
          pubblico impiego, si applica il comma 3; 
                c) per i ricorsi cui si applica  il  rito  abbreviato
          comune a determinate materie previsto dal libro IV,  titolo
          V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nonche'
          da altre disposizioni che richiamino  il  citato  rito,  il
          contributo dovuto e' di euro 1.800; 
                d) per i ricorsi di cui all'articolo  119,  comma  1,
          lettere a) e b),  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  il  contributo
          dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
          e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di  importo
          compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo  dovuto
          e' di euro 4.000 mentre per quelle di  valore  superiore  a
          1.000.000 di euro e'  pari  ad  euro  6.000.  Se  manca  la
          dichiarazione di cui al comma 3-bis  dell'articolo  14,  il
          contributo dovuto e' di euro 6.000; 
                e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
          precedenti e per il  ricorso  straordinario  al  Presidente
          della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa  vigente,
          il contributo dovuto e' di euro  650.  I  predetti  importi
          sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi  il
          proprio indirizzo di posta  elettronica  certificata  e  il
          proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
          del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
          luglio 2010, n.  104.  Ai  fini  del  presente  comma,  per
          ricorsi si intendono quello principale, quello  incidentale
          e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; 
                t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e'  aggiunto
          il seguente: 
                "6-quater. Per i ricorsi  principale  ed  incidentale
          proposti avanti le  Commissioni  tributarie  provinciali  e
          regionali e' dovuto il contributo  unificato  nei  seguenti
          importi: 
                  a) euro 30 per controversie di valore fino  a  euro
          2.582,28; 
                  b) euro 60 per controversie di valore  superiore  a
          euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; 
                  c) euro 120 per controversie di valore superiore  a
          euro 5.000 e fino a euro 25.000; 
                  d) euro 250 per controversie di valore superiore  a
          euro 25.000 e fino a euro 75.000; 
                  e) euro 500 per controversie di valore superiore  a
          euro 75.000 e fino a euro 200.000; 
                  f) euro 1.500 per controversie di valore  superiore
          a euro 200.000."; 
                u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e'  inserito  il
          seguente: 
                "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
          determinato ai sensi  del  comma  5  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito.";