(parte 14)

           	
				
 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Comma 493 
              Si riporta il testo del comma 2-quater dell'articolo  6
          del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 come  modificato
          dalla presente legge: 
              "2-quater. All'articolo 24, comma 14, lettera  c),  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le
          parole: «di almeno 59 anni di eta'» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di almeno 60  anni  di  eta'».  Le  disposizioni
          dell'articolo 24, comma 10, terzo  e  quarto  periodo,  del
          citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,  in  materia  di
          riduzione percentuale dei  trattamenti  pensionistici,  non
          trovano  applicazione,  limitatamente   ai   soggetti   che
          maturano il previsto requisito di  anzianita'  contributiva
          entro il 31 dicembre 2017, qualora la  predetta  anzianita'
          contributiva  ivi   prevista   derivi   esclusivamente   da
          prestazione effettiva di lavoro, includendo  i  periodi  di
          astensione obbligatoria per maternita', per  l'assolvimento
          degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia  e  di
          cassa  integrazione  guadagni  ordinaria,  nonche'  per  la
          donazione di  sangue  e  di  emocomponenti,  come  previsto
          dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre  2005,  n.
          219, e per i congedi parentali di maternita'  e  paternita'
          previsti dal testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151 nonche'  per  i  congedi  e  i  permessi
          concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge  5  febbraio
          1992, n. 104". 
              Comma 494 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5  della  legge  3
          agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in  favore  delle  vittime
          del  terrorismo  e  delle  stragi  di  tale   matrice),   e
          successive modificazioni, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  5.  1.  L'elargizione  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 1 della legge 20  ottobre  1990,  n.  302,  e
          successive  modificazioni,  e'  corrisposta  nella   misura
          massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale  di
          invalidita' riportata, in ragione di 2.000  euro  per  ogni
          punto percentuale. 
              2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  anche
          alle elargizioni gia' erogate prima della data  di  entrata
          in vigore della presente legge,  considerando  nel  computo
          anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A  tale  fine
          e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004. 
              3. A chiunque subisca o abbia subito,  per  effetto  di
          ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e  dalle
          stragi  di  tale  matrice,  un'invalidita'  permanente  non
          inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa,  nonche'
          ai superstiti delle vittime, compresi i figli  maggiorenni,
          e' concesso, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma
          1, uno speciale  assegno  vitalizio,  non  reversibile,  di
          1.033 euro mensili, soggetto alla  perequazione  automatica
          di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 503, e successive modificazioni. Per  le  medesime
          finalita' e' autorizzata la spesa  di  8.268.132  euro  per
          l'anno 2004,  di  8.474.834  euro  per  l'anno  2005  e  di
          8.686.694  euro  a  decorrere  dall'anno  2006.  Ai   figli
          maggiorenni superstiti, ancorche'  non  conviventi  con  la
          vittima alla data  dell'evento  terroristico,  e'  altresi'
          attribuito, a  decorrere  dal  26  agosto  2004,  l'assegno
          vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge
          23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. 
              3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, al coniuge e  ai
          figli dell'invalido portatore di una invalidita' permanente
          non  inferiore  al  50  per   cento   a   causa   dell'atto
          terroristico subito,  anche  se  il  matrimonio  sia  stato
          contratto successivamente all'atto terroristico e  i  figli
          siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto  il
          diritto a uno speciale assegno vitalizio, non  reversibile,
          di  1.033  euro   mensili,   soggetto   alla   perequazione
          automatica di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 
                
              3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma
          3-bis non spetta qualora i benefici di  cui  alla  presente
          legge siano stati riconosciuti al coniuge  poi  deceduto  o
          all'ex coniuge divorziato o ai  figli  nati  da  precedente
          matrimonio e  viventi  al  momento  dell'evento.  L'assegno
          vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1  gennaio
          2014. 
                
              3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
          del presente articolo si applicano  anche  con  riferimento
          all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della
          legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. 
              4. In caso di decesso dei soggetti di cui al  comma  3,
          ai   superstiti   aventi   diritto   alla    pensione    di
          reversibilita' sono attribuite due annualita',  comprensive
          della  tredicesima  mensilita',  del  suddetto  trattamento
          pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli
          minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai  fratelli  e
          alle sorelle, se conviventi e a  carico.  A  tale  fine  e'
          autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004  e  di
          12.500 euro a decorrere dall'anno 2005. 
              5. L'elargizione di cui  all'articolo  4,  comma  1,  e
          all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre  1990,  n.
          302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera  b),
          della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta  nella
          misura  di  200.000  euro.  Per  le  stesse  finalita'   e'
          autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.". 
              Comma 495 
              Per il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto legge 29 novembre 2004, n.  282,  vedasi  in
          note al comma 21. 
              Per il riferimento al testo del comma 12  dell'articolo
          17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vedasi in note  al
          comma 470. 
              Si riporta il testo vigente del  comma  1,  lettera  a)
          dell'articolo 18  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44
          (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta'  per  le
          vittime delle richieste estorsive e dell'usura): 
              "Art. 18. Fondo di solidarieta' per  le  vittime  delle
          richieste estorsive. 
              1. E' istituito presso  il  Ministero  dell'interno  il
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive. Il Fondo e' alimentato da: 
              a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui
          premi assicurativi, raccolti nel  territorio  dello  Stato,
          nei rami incendio,  responsabilita'  civile  diversi,  auto
          rischi diversi e furto, relativi ai contratti  stipulati  a
          decorrere dal 1° gennaio 1990;". 
              Comma 496 
                
              Si riporta il testo del comma 449 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "449. Il complesso delle spese finali,  in  termini  di
          competenza  eurocompatibile,  delle   regioni   a   statuto
          ordinario  non  puo'  essere  superiore  per  l'anno   2013
          all'importo di 20.090 milioni  di  euro,  per  l'anno  2014
          all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno  degli
          anni 2015, 2016 e 2017 all'importo  di  19.099  milioni  di
          euro. L'ammontare dell'obiettivo  di  ciascuna  regione  in
          termini  di  competenza  eurocompatibile,  per  l'esercizio
          2013, e' determinato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, recepito  con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze entro il 31  gennaio  2013  e
          puo' assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In  caso
          di mancata deliberazione della Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia
          e delle finanze e' comunque emanato entro  il  15  febbraio
          2013, ripartendo  l'obiettivo  complessivo  in  proporzione
          all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza
          eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata  sulla  base
          dei  dati,   relativi   al   2011,   trasmessi   ai   sensi
          dell'articolo  19-bis,  comma  1,  del   decreto-legge   25
          settembre 2009,  n.  135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,  e,  ove  necessario,
          sulla  base  delle  informazioni  trasmesse  dalle  Regioni
          attraverso il monitoraggio del patto di stabilita'  interno
          del 2011". 
              Comma 498 
              Si riporta il testo vigente dei  commi  450  e  450-bis
          dell'articolo 1 della citata legge  24  dicembre  2012,  n.
          228: 
              "450. Il complesso delle spese  finali  in  termini  di
          competenza  finanziaria  di  ciascuna  regione  a   statuto
          ordinario non puo' essere  superiore,  per  ciascuno  degli
          anni  dal  2013  al  2016,  all'obiettivo   di   competenza
          eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio
          ai sensi del comma 449 . 
              "450-bis. Le regioni  a  statuto  ordinario  che  hanno
          aderito alla sperimentazione di cui  all'articolo  36,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli
          obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo  riferimento
          all'obiettivo in  termini  di  competenza  eurocompatibile,
          calcolato sulla base di quanto stabilito dal  comma  449  e
          successivi". 
              Comma 499 
              Si riporta il testo del comma 454 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "454. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi
          di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
          la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,   concordano,   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni  dal
          2013  al  2017,  l'obiettivo  in  termini   di   competenza
          finanziaria e di  competenza  eurocompatibile,  determinato
          riducendo il complesso delle spese  finali  in  termini  di
          competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: 
              a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella  di
          cui all'articolo 32, comma  10,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183; 
              b) del contributo previsto dall'articolo 28,  comma  3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   come   rideterminato
          dall'articolo 35, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  e  dall'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c) degli importi indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'articolo  16,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              d) degli importi indicati nella seguente tabella: 
 
    

 Regione o Provincia                Importo (in milioni di euro)
         autonoma    

                                       Anno 2014     Anni 2015-2017
    

Trentino-Alto Adige                         2               3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen           26              35
Provincia autonoma Trento                  25              34
Friuli-Venezia Giulia                      56              75
Valle d'Aosta                               7               9
Sicilia                                   133             178
Sardegna                                   51              69
      Totale RSS                          300             403

    
 
              d-bis) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali. 
              Il  complesso  delle  spese  finali   in   termini   di
          competenza finanziaria di ciascuna  autonomia  speciale  di
          cui al  presente  comma  non  puo'  essere  superiore,  per
          ciascuno degli anni dal  2013  al  2016,  all'obiettivo  di
          competenza    eurocompatibile    determinato     per     il
          corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal
          fine, entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  il  Presidente
          dell'ente trasmette la  proposta  di  accordo  al  Ministro
          dell'economia e delle finanze". 
              Comma 500 
              Si riporta il testo del comma 455 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "455. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi
          di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano concordano con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno  degli
          anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato  in
          termini di  competenza  mista,  determinato  aumentando  il
          saldo programmatico dell'esercizio 2011: 
              a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella  di
          cui all'articolo 32, comma  10,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, 
              b) del contributo previsto dall'articolo 28,  comma  3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   come   rideterminato
          dall'articolo 35, comma 4,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012,  n.  27,  e  dall'articolo  4,  comma  11,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c) degli importi indicati  nel  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'articolo  16,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma
          454. 
              d-bis) degli ulteriori  contributi  disposti  a  carico
          delle autonomie speciali. 
              A tale fine, entro il 31  marzo  di  ciascun  anno,  il
          presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze". 
              Comma 501 
              Si riporta il testo del comma 460 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  acquisire  elementi
          informativi   utili   per   la   finanza   pubblica   anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'  interno,   le   informazioni   riguardanti   le
          modalita'  di  determinazione  dei  propri   obiettivi   e,
          trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
          di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione  di
          competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
          modalita' definiti  con  decreto  del  predetto  Ministero,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano". 
              Comma 502 
              Si riporta il testo del comma 461 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "461.  Ai  fini  della  verifica  del  rispetto   degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
          e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
          perentorio del 31 marzo dell'anno successivo  a  quello  di
          riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  una
          certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
          dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  secondo   i
          prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
          comma 460. La  mancata  trasmissione  della  certificazione
          entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo  costituisce
          inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel  caso  in
          cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in   ritardo,
          attesti  il  rispetto  del  patto,  si  applicano  le  sole
          disposizioni di cui al comma 462, lettera d". 
              Comma 503 
                
              Si  riporta  il  testo  del  comma  462,  lettera   a),
          dell'articolo 1 della citata legge  24  dicembre  2012,  n.
          228, come modificato dalla presente legge: 
              "462.  In  caso  di  mancato  rispetto  del  patto   di
          stabilita' interno  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma
          inadempiente,     nell'anno     successivo     a     quello
          dell'inadempienza: 
              a)  e'  tenuta  a  versare  all'entrata  del   bilancio
          statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
          trasmissione della certificazione relativa al rispetto  del
          patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente  alla
          differenza  tra  il  risultato  registrato  e   l'obiettivo
          programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per  i
          quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
          della spesa, si assume quale differenza il  maggiore  degli
          scostamenti   registrati   in   termini    di    competenza
          eurocompatibile o di competenza  finanziaria.  In  caso  di
          mancato  versamento  si  procede,   nei   sessanta   giorni
          successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
          giacenze depositate nei conti aperti  presso  la  tesoreria
          statale.  Trascorso  inutilmente  il   termine   perentorio
          stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
          certificazione da parte dell'ente territoriale, si  procede
          al blocco di qualsiasi prelievo dai conti  della  tesoreria
          statale  sino  a  quando  la   certificazione   non   viene
          acquisita. La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  europea  rispetto
          alla corrispondente spesa del 2011. Nel  2013  la  sanzione
          non si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
          obiettivi del patto di stabilita' interno  sia  determinato
          dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
          di finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti
          dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa  del
          2011  considerata  ai  fini  del  calcolo   dell'obiettivo,
          diminuita della percentuale di manovra prevista per  l'anno
          di riferimento, nonche', in caso di  mancato  rispetto  del
          patto di  stabilita'  nel  triennio,  dell'incidenza  degli
          scostamenti tra i risultati  finali  e  gli  obiettivi  del
          triennio e gli obiettivi programmatici stessi;". 
              Comma 505 
                
              Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 32 della
          citata legge 12 novembre  2011,  n.  183,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "17.  A  decorrere  dall'anno  2015  le  modalita'   di
          raggiungimento degli obiettivi di  finanza  pubblica  delle
          singole regioni, esclusa  la  componente  sanitaria,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali del territorio, possono  essere  concordate  tra  lo
          Stato e le regioni e le province autonome,  previo  accordo
          concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove
          non istituito, con i rappresentanti  dell'ANCI  e  dell'UPI
          regionali. Le predette modalita' si  conformano  a  criteri
          europei con riferimento all'individuazione delle entrate  e
          delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
          stabilita' interno. Le regioni e le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano rispondono nei  confronti  dello  Stato
          del mancato  rispetto  degli  obiettivi  di  cui  al  primo
          periodo,  attraverso  un  maggior  concorso  delle   stesse
          nell'anno successivo in misura  pari  alla  differenza  tra
          l'obiettivo  complessivo   e   il   risultato   complessivo
          conseguito. Restano ferme  le  vigenti  sanzioni  a  carico
          degli  enti  responsabili  del   mancato   rispetto   degli
          obiettivi  del   patto   di   stabilita'   interno   e   il
          monitoraggio, con riferimento a  ciascun  ente,  a  livello
          centrale, nonche' il termine perentorio del 31 ottobre  per
          la comunicazione della rimodulazione degli  obiettivi,  con
          riferimento  a  ciascun  ente.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2014,
          sono stabilite le modalita' per l'attuazione  del  presente
          comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale
          esclusione dall'ambito di applicazione del  presente  comma
          delle regioni che in uno  dei  tre  anni  precedenti  siano
          risultate inadempienti al patto  di  stabilita'  interno  e
          delle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  deficit
          sanitari. Restano ferme per gli anni  2012,  2013,  2014  e
          2015  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  138  a  142
          dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220". 
              Comma 506 
                
              Per il riferimento al comma 138 dell'articolo  1  della
          legge 13 dicembre 2010, n. 220, vedasi  in  note  al  comma
          354. 
              Comma 508 
                
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  97  della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
              "Art. 97. 
              (Testo  applicabile  fino   all'esercizio   finanziario
          relativo all'anno 2013) 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge , in modo che siano assicurati il buon andamento e
          la imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari . 
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge . 
              ****** 
              (Testo   applicabile   a    decorrere    dall'esercizio
          finanziario relativo all'anno 2014) 
              Le   pubbliche   amministrazioni,   in   coerenza   con
          l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano  l'equilibrio
          dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico. 
              I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
          di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento  e
          la imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari . 
              Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge .". 
              Il decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo), e' pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 13 agosto 2011, n. 188. 
              Per il riferimento al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, vedasi in note al comma 196. 
              La legge 23 luglio 2012, n. 114 (Ratifica ed esecuzione
          del Trattato sulla stabilita', sul  coordinamento  e  sulla
          governance nell'Unione economica e monetaria tra  il  Regno
          del  Belgio,  la  Repubblica  di  Bulgaria,  il  Regno   di
          Danimarca,  la  Repubblica   federale   di   Germania,   la
          Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la  Repubblica  ellenica,
          il Regno di Spagna, la Repubblica francese,  la  Repubblica
          italiana,  la  Repubblica  di  Cipro,  la   Repubblica   di
          Lettonia, la  Repubblica  di  Lituania,  il  Granducato  di
          Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei  Paesi  Bassi,
          la Repubblica  d'Austria,  la  Repubblica  di  Polonia,  la
          Repubblica  portoghese,  la  Romania,  la   Repubblica   di
          Slovenia,  la  Repubblica  slovacca,   la   Repubblica   di
          Finlandia e il Regno  di  Svezia,  con  Allegati,  fatto  a
          Bruxelles il 2 marzo 2012), e' pubblicata nella Gazz.  Uff.
          28 luglio 2012, n. 175, S.O. 160/L. 
              Comma 509 
                
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni  in
          materia di autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario),
          come modificato dalla presente legge: 
              "7. Le disposizioni di cui ai commi 3,  4,  5  e  6  si
          applicano a decorrere dal 2015". 
              Comma 510 
              Si riporta il testo  dell'articolo  8  della  legge  26
          novembre   1981,   n.   690   (Revisione   dell'ordinamento
          finanziario della regione Valle d'Aosta): 
              "Art. 8.  Il  provento  derivante  alla  regione  Valle
          d'Aosta  da  maggiorazioni   di   aliquote   e   da   altre
          modificazioni  dei  tributi  ad  essa  devoluti,   disposte
          successivamente  alla  entrata  in  vigore  della  legge  6
          dicembre 1971, n. 1065 , ove sia destinato  per  legge,  ai
          sensi dell'articolo 81, quarto comma,  della  Costituzione,
          per la copertura di nuove o  maggiori  spese  che  sono  da
          effettuare a carico del bilancio statale, e' riversato allo
          Stato. 
              L'ammontare di cui al comma precedente  e'  determinato
          per ciascun esercizio finanziario con decreto dei  Ministri
          delle finanze e del  tesoro,  d'intesa  con  il  presidente
          della giunta regionale". 
              Comma 512 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  20  della
          citata legge 11 marzo 1988, n. 67: 
              "Art.  20.  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione   di   un
          programma  pluriennale  di   interventi   in   materia   di
          ristrutturazione edilizia e di  ammodernamento  tecnologico
          del patrimonio sanitario pubblico  e  di  realizzazione  di
          residenze per anziani e soggetti  non  autosufficienti  per
          l'importo  complessivo  di  24   miliardi   di   euro.   Al
          finanziamento  degli  interventi   si   provvede   mediante
          operazioni di mutuo che le regioni e le  province  autonome
          di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad  effettuare,  nel
          limite del 95 per cento della spesa ammissibile  risultante
          dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e  prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'. 
              2. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione  costituito
          da tecnici di economia  sanitaria,  edilizia  e  tecnologia
          ospedaliera e di funzioni  medico-sanitarie,  da  istituire
          con proprio decreto, definisce con altro  proprio  decreto,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, i criteri generali  per  la  programmazione
          degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
          obiettivi di massima: 
              a) riequilibrio territoriale delle strutture,  al  fine
          di garantire una idonea capacita' di posti letto  anche  in
          quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture  non  sono
          in grado di soddisfare le domande di ricovero; 
              b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
          elevato degrado strutturale; 
              c) ristrutturazione del 30 per cento  dei  posti  letto
          che   presentano   carenze   strutturali    e    funzionali
          suscettibili di integrale recupero con adeguate  misure  di
          riadattamento; 
              d) conservazione in  efficienza  del  restante  50  per
          cento dei posti letto, la  cui  funzionalita'  e'  ritenuta
          sufficiente; 
              e)    completamento    della    rete    dei     presidi
          poliambulatoriali extraospedalieri  ed  ospedalieri  diurni
          con contemporaneo intervento  su  quelli  ubicati  in  sede
          ospedaliera secondo le specificazioni di cui  alle  lettere
          a), b), c); 
              f)  realizzazione  di  140.000   posti   in   strutture
          residenziali, per anziani che non possono essere  assistiti
          a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e  che
          richiedono  trattamenti  continui.   Tali   strutture,   di
          dimensioni  adeguate  all'ambiente  secondo  standards  che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre 1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con  i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di ricovero e cura in grado di provvedere  al  riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards  dimensionali,  possono  essere  ricavate   anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto ospedalieri; 
              g) adeguamento alle norme di sicurezza  degli  impianti
          delle strutture sanitarie; 
              h)  potenziamento   delle   strutture   preposte   alla
          prevenzione con particolare riferimento  ai  laboratori  di
          igiene  e  profilassi   e   ai   presidi   multizonali   di
          prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali  ed
          alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; 
              i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
          cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione  o  provincia
          autonoma con propria determinazione . 
              3. Il secondo decreto  di  cui  al  comma  2  definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  dalle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni,  anche  a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO). 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano   predispongono,   entro   quattro    mesi    dalla
          pubblicazione del decreto di cui al comma 3,  il  programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione dei progetti da realizzare. Sulla  base  dei
          programmi  regionali  o  provinciali,  il  Ministro   della
          sanita'  predispone  il  programma  nazionale   che   viene
          sottoposto all'approvazione del CIPE. 
              5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
          il CIPE determina le quote di mutuo che  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano possono  contrarre
          nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla  scadenza
          dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il  programma
          nazionale  di  cui  al  comma  medesimo.  Per  il  triennio
          1988-1990 il limite massimo  complessivo  dei  mutui  resta
          determinato in lire 10.000 miliardi,  in  ragione  di  lire
          3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire  3.500  miliardi  per
          ciascuno degli anni  1989  e  1990.  Le  stesse  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  presentano  in
          successione temporale i progetti suscettibili di  immediata
          realizzazione. I progetti  sono  sottoposti  al  vaglio  di
          conformita'  del  Ministero  della  sanita',   per   quanto
          concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con  il
          programma  nazionale,  e  all'approvazione  del  CIPE   che
          decide,  sentito  il  Nucleo   di   valutazione   per   gli
          investimenti pubblici . 
              5-bis. Dalla data del  30  novembre  1993,  i  progetti
          attuativi del programma di cui al  comma  5,  con  la  sola
          esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE  e  di  quelli
          gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
          per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
          per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
          presentati dagli enti di  cui  all'articolo  4,  comma  15,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  sono  approvati  dai
          competenti organi  regionali,  i  quali  accertano  che  la
          progettazione  esecutiva,   ivi   compresa   quella   delle
          Universita' degli studi con policlinici a gestione  diretta
          nonche' degli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico di loro competenza territoriale,  sia  completa
          di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella  sua
          completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
          necessari  per  l'esecuzione  dell'opera;  essi   accertano
          altresi' la conformita' dei progetti esecutivi  agli  studi
          di fattibilita'  approvati  dal  Ministero  della  sanita'.
          Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di  interventi,
          i competenti organi regionali verificano  la  coerenza  con
          l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
          autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15,  della
          legge 30 dicembre 1991, n.  412,  presentano  al  CIPE,  in
          successione temporale, istanza  per  il  finanziamento  dei
          progetti, corredata dai provvedimenti della  loro  avvenuta
          approvazione, da un programma temporale  di  realizzazione,
          dalla dichiarazione che  essi  sono  redatti  nel  rispetto
          delle  normative  nazionali  e  regionali  sugli  standards
          ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria  e  che
          sono dotati di copertura per l'intero progetto o per  parti
          funzionali dello stesso . 
              6. L'onere di  ammortamento  dei  mutui  e'  assunto  a
          carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di  lire
          330 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  715  miliardi  per
          l'anno 1990 . 
              7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi  banditi
          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  elevato,  per   il
          personale laureato  che  partecipi  a  concorsi  del  ruolo
          sanitario, a  38  anni,  per  un  periodo  di  tre  anni  a
          decorrere dal 1° gennaio 1988". 
              Comma 513 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme  di  attuazione
          dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia  Giulia
          in materia di sanita' penitenziaria): 
              "Art. 7 Decorrenza dell'efficacia 
                
              1. Fatti salvi i  termini  espressamente  previsti,  le
          disposizioni del presente decreto hanno effetto dal  giorno
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  legge  o
          delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63,  quinto
          comma, della legge costituzionale 31  gennaio  1963,  n.  1
          (Statuto speciale  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
          Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto. 
              2. A decorrere dalla data di decorrenza  dell'efficacia
          di cui al comma 1, previa  sottoscrizione  del  verbale  di
          consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed  i
          beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1. 
              3. A decorrere dalla data di decorrenza  dell'efficacia
          di cui  al  comma  1,  previa  sottoscrizione  di  apposite
          convenzioni  stipulate  in  conformita'  allo  schema  tipo
          approvato in sede di  Conferenza  Unificata  il  29  aprile
          2009, sono  concessi  in  uso  gratuito  i  locali  di  cui
          all'articolo 4, comma 4. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  49  della  legge
          costituzionale 31 gennaio 1962, n. 1(Statuto speciale della
          Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 49. Spettano alla Regione le seguenti quote fisse
          delle sottoindicate entrate  tributarie  erariali  riscosse
          nel territorio della Regione stessa : 
              1) sei decimi  del  gettito  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche ; 
              2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche ; 
              3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte  di
          cui agli artt. 23, 24, 25 e  29  del  D.P.R.  29  settembre
          1973, n. 600,  ed  all'art.  25-bis  aggiunto  allo  stesso
          decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo
          comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953,  come  modificato
          con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53; 
              4) 9,1  decimi  del  gettito  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  esclusa  quella  relativa  all'importazione,  al
          netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis
          delD.P.R.  26  ottobre   1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni ; 
              5)  nove  decimi  del  gettito  dell'imposta   erariale
          sull'energia elettrica, consumata nella regione; 
              6)  nove  decimi  del  gettito  dei   canoni   per   le
          concessioni idroelettriche; 
              7)  9,19  decimi  del  gettito  della   quota   fiscale
          dell'imposta erariale di consumo relativa ai  prodotti  dei
          monopoli dei tabacchi consumati nella regione; 
              7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle
          benzine ed il 30,34 per cento del gettito  dell'accisa  sul
          gasolio consumati nella regione per uso autotrazione; 
              La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
          quote dei proventi erariali indicati nel presente  articolo
          viene effettuata al netto delle  quote  devolute  ad  altri
          enti ed istituti". 
              Si riporta il testo vigente del comma 283 dell'articolo
          2 della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              " 283. Al fine di dare completa attuazione al  riordino
          della medicina penitenziaria di cui al decreto  legislativo
          22  giugno  1999,  n.  230,  e  successive   modificazioni,
          comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
          minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'
          e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
              a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale  di
          tutte  le  funzioni  sanitarie  svolte   dal   Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo
          96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.
          272, disposto dall'autorita' giudiziaria; 
              b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni
          vigenti   in   materia,   previa   concertazione   con   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  per
          il  trasferimento  al  Servizio  sanitario  nazionale   dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
              c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il
          successivo riparto tra le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano  delle  risorse  finanziarie,  valutate
          complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno  2008,
          in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a  147,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a  valere  sullo
          stato di previsione del Ministero della giustizia e  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
          salute; 
              d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi  e
          dei  beni  strumentali  di  proprieta'   del   Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia minorile del Ministero della giustizia  afferenti
          alle attivita' sanitarie; 
              e) i criteri per la ripartizione tra le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria". 
              Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino
          della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della
          L. 30 novembre 1998, n. 419),  e'  pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O 
              Comma 519 
                
              Si riporta il testo del comma 117 dell'articolo 2 della
          citata legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "117. Secondo quanto previsto dall' articolo 79,  comma
          1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  come
          sostituito  dal  comma  107,  lettera  h),   del   presente
          articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione,  concorrono
          al  conseguimento  di  obiettivi  di  perequazione   e   di
          solidarieta' attraverso il finanziamento  di  progetti,  di
          durata  anche  pluriennale,  per  la   valorizzazione,   lo
          sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la  coesione
          dei territori dei  comuni  appartenenti  alle  province  di
          regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente  con
          la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma
          di Bolzano. Ciascuna delle due province  autonome  assicura
          annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni  di
          euro   istituendo   apposite   postazioni   nel    bilancio
          pluriennale". 
              Comma 520 
                
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  104  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
          670   (Approvazione   del   testo   unico    delle    leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige): 
              "Art. 104. Fermo quanto disposto dall'articolo  103  le
          norme del titolo VI e quelle dell'art.  13  possono  essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva
          competenza, della regione o delle due province. 
              Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49,  relative
          al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e  di
          quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate con legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano". 
              Comma 521 
              Si riporta il testo vigente del comma 17  dell'articolo
          13 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: 
              "17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro". 
              Per il riferimento al testo del comma 380, lettera  g),
          dell'articolo 1, della citata legge 24  dicembre  2012,  n.
          228, vedasi in note al comma 522. 
              Comma 526 
                
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42 vedasi in note al comma 481. 
              Comma 528 
              Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo  10
          della legge 16 maggio 1970, n. 281, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "L'importo complessivo delle annualita' di ammortamento
          per capitale e interesse dei mutui e delle altre  forme  di
          indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato deve
          essere compatibile con i vincoli di cui al comma  1  e  non
          puo' comunque  superare  il  20  per  cento  dell'ammontare
          complessivo delle entrate tributarie  non  vincolate  della
          regione  ed  a  condizione  che   gli   oneri   futuri   di
          ammortamento trovino  copertura  nell'ambito  del  bilancio
          pluriennale   della    regione    stessa.    Nell'ammontare
          complessivo  delle  entrate  da  considerare  ai  fini  del
          calcolo del  limite  dell'indebitamento  sono  comprese  le
          risorse  del  fondo  di   cui   all'articolo   16-bis   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,
          alimentato dalle  compartecipazioni  al  gettito  derivante
          dalle accise". 
              Comma 529 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 35 del citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 35. Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
          1 a 6 del d.lgs n.  29  del  1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  d.lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  d.lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del d.lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  d.lgs  n.
          267 del 2000) 
              1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
          con contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
          nell'amministrazione che emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'articolo
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  ivi
          compresa l'Agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei
          segretari comunali e provinciali e gli  enti  pubblici  non
          economici, con organico superiore alle 200 unita',  l'avvio
          delle procedure concorsuali e'  subordinato  all'emanazione
          di  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Per gli enti di ricerca,  l'autorizzazione
          all'avvio delle procedure concorsuali e' concessa, in  sede
          di approvazione del  piano  triennale  del  fabbisogno  del
          personale e  della  consistenza  dell'organico,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti. Per gli  enti  di  ricerca  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo   31
          dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al  presente
          comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
          triennali di  attivita'  e  del  piano  di  fabbisogno  del
          personale  e  della  consistenza  dell'organico,   di   cui
          all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5.  I  concorsi  pubblici  per  le   assunzioni   nelle
          amministrazioni dello Stato e  nelle  aziende  autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per ragioni tecnico-amministrative o di economicita',  sono
          autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.  Per
          gli  uffici  aventi  sede  regionale,   compartimentale   o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  tre  anni  dalla   data   di
          pubblicazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di  vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge  1  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti". 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   4-bis
          dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 6  settembre
          2001, n. 368: 
              "4-bis. Ferma restando la disciplina della  successione
          di contratti di cui  ai  commi  precedenti  e  fatte  salve
          diverse disposizioni di contratti  collettivi  stipulati  a
          livello  nazionale,  territoriale  o   aziendale   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di
          successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di
          mansioni equivalenti il rapporto di lavoro  fra  lo  stesso
          datore   di   lavoro   e   lo   stesso   lavoratore   abbia
          complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
          interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo  massimo
          di trentasei mesi si tiene altresi' conto  dei  periodi  di
          missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
          i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
          1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, inerente alla somministrazione di  lavoro  a
          tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato". 
              Comma 530 
              Si riporta il testo del comma 31-ter  dell'articolo  14
          del citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "31-ter. I comuni interessati  assicurano  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo: 
              a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno  tre
          delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
              b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo  ad  ulteriori
          tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27. 
              b-bis) entro il 31 dicembre  2014,  con  riguardo  alle
          restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27". 
                
              Comma 532 
              Si riporta il testo dell'articolo 31 della citata legge
          12 novembre 2011, n. 183, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali 
              1. Ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
          Repubblica,  le  province  e  i  comuni   con   popolazione
          superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
          comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di
          coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi   degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno  2012,  registrata  negli  anni  2007-2009,  per
          l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni
          dal 2014 al 2017, cosi' come  desunta  dai  certificati  di
          conto consuntivo, le percentuali di  seguito  indicate:  a)
          per le province le percentuali sono pari a 16,5  per  cento
          per l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a  19,25
          per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20.05 per cento  per
          gli anni 2016 e 2017 ; b)  per  i  comuni  con  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a  15,6
          per cento per l'anno 2012, a  14,8  per  cento  per  l'anno
          2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a  14,62
          per cento per gli anni 2016 e 2017; c)  per  i  comuni  con
          popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000   abitanti   le
          percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno  2013,  a
          14,07 per cento per gli anni 2014 e  2015  e  a  14,62  per
          cento per gli anni 2016 e 2017. Le percentuali di cui  alle
          lettere a), b) e c) si applicano nelle  more  dell'adozione
          del  decreto  previsto  dall'articolo  20,  comma  2,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              2-bis. In deroga a quanto disposto  dal  comma  2,  per
          l'anno 2013 le percentuali da applicare  alla  media  della
          spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi'  come
          desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
          le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
          superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
          con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
          per cento. 
              2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
          ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso  di  stranieri
          nell'anno 2013, da individuare  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. 
              2-quater.  La  determinazione  della   popolazione   di
          riferimento per l'assoggettamento al  patto  di  stabilita'
          interno dei comuni e' effettuata sulla  base  del  criterio
          previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              2-quinquies.  Per  l'anno  2014  l'obiettivo  di  saldo
          finanziario dei comuni  derivante  dall'applicazione  delle
          percentuali di cui ai commi da  2  a  6  e'  rideterminato,
          fermo restando l'obiettivo  complessivo  di  comparto,  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da
          emanare  d'intesa  con  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali entro il  31  gennaio  2014.  Il  predetto
          decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un
          peggioramento  superiore   al   15   per   cento   rispetto
          all'obiettivo di saldo  finanziario  2014  calcolato  sulla
          spesa corrente media 2007-2009 con  le  modalita'  previste
          dalla normativa previdente. 
              3. Il saldo finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo. 
              4. Ai fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di
          finanza pubblica,  gli  enti  di  cui  al  comma  1  devono
          conseguire,  per  ciascuno  degli   anni   2012,   2013   e
          successivi, un saldo finanziario in termini  di  competenza
          mista non inferiore al  valore  individuato  ai  sensi  del
          comma 2 diminuito di un importo  pari  alla  riduzione  dei
          trasferimenti di  cui  al  comma  2  dell'articolo  14  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              4-bis. Per  gli  anni  2013  e  2014,  le  disposizioni
          dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive  modificazioni
          sono sospese. 
              4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
          stabilita' interno per gli enti in sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118 e' ridotto proporzionalmente di un  valore  compatibile
          con gli spazi finanziari  derivanti  dall'applicazione  del
          comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.
          Tale riduzione non si  applica  agli  enti  locali  esclusi
          dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. 
              4-quater. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
          dal comma 4-ter si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
          derivanti dalle percentuali di cui  al  comma  6  applicate
          dagli enti locali che non partecipano alla  sperimentazione
          e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del  Fondo  per
          la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              5 
              6. Per l'anno 2014, le province ed  i  comuni  che  non
          partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
          decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118  applicano  le
          percentuali di cui  al  comma  2,  come  rideterminate  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per  i
          restanti anni, le province ed i  comuni  che,  in  esito  a
          quanto   previsto   dall'articolo   20,   comma   2,    del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
          percentuali di  cui  al  comma  2  come  rideterminate  con
          decreto del Ministro dell'interno da emanare,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie   locali,   in
          attuazione dell'articolo 20, comma 2, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111.  Le  percentuali  di  cui  ai
          periodi precedenti non possono essere superiori: 
              a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012, a
          19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento  per  gli
          anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli  anni  2016  e
          2017; 
              b) per i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
          abitanti, a 16,0 per cento per  l'anno  2012,  a  15,8  per
          cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni  2014
          e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017; 
              c) per i comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e
          5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per
          cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per  gli
          anni 2016 e 2017. 
              6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
          patto di  stabilita'  interno  connessi  alla  gestione  di
          funzioni e servizi  in  forma  associata,  e'  disposta  la
          riduzione degli obiettivi dei  comuni  che  gestiscono,  in
          quanto capofila, funzioni e servizi in forma  associata  ed
          il  corrispondente  aumento  degli  obiettivi  dei   comuni
          associati non capofila. A tal fine, entro il  30  marzo  di
          ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          comunica  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          mediante             il             sistema             web
          http://pattostabilitainterno.tesoro.  it  della  Ragioneria
          generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
          degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente  comma
          sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro
          il 15 marzo di ciascun anno. 
              7. Nel  saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le relative spese di  parte  corrente  e  in  conto
          capitale  sostenute  dalle  province  e  dai   comuni   per
          l'attuazione delle ordinanze  emanate  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri a  seguito  di  dichiarazione  dello
          stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
          esse sono effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
          complessivi delle medesime risorse  e  purche'  relative  a
          entrate registrate successivamente al 2008. 
              8.   Le   province   e   i   comuni   che   beneficiano
          dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a  presentare
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
          successivo, l'elenco  delle  spese  escluse  dal  patto  di
          stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella
          parte in conto capitale. 
              8-bis.  Le  spese   per   gli   interventi   realizzati
          direttamente dai comuni e dalle  province  in  relazione  a
          eventi calamitosi in seguito ai quali e'  stato  deliberato
          dal Consiglio dei Ministri lo  stato  di  emergenza  e  che
          risultano  effettuate  nell'esercizio  finanziario  in  cui
          avviene la calamita' e nei  due  esercizi  successivi,  nei
          limiti delle risorse rese disponibili ai  sensi  del  comma
          8-ter, sono  escluse,  con  legge,  dal  saldo  finanziario
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita' interno. 
              8-ter. Alla compensazione degli effetti in  termini  di
          indebitamento   netto    e    di    fabbisogno    derivanti
          dall'attuazione del comma 8-bis del  presente  articolo  si
          provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del  fondo
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
              9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti
          locali in relazione allo svolgimento  delle  iniziative  di
          cui al comma 5 dell' articolo  5-bis  del  decreto-legge  7
          settembre 2001,  n.  343,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  sono  equiparati,  ai
          fini del patto di stabilita' interno,  agli  interventi  di
          cui al comma 7. 
              9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini
          di competenza mista, individuato  ai  sensi  del  comma  3,
          rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto  di
          stabilita' interno, non sono considerati,  per  un  importo
          complessivo di 1.000 milioni di euro di cui 850 milioni  di
          euro ai comuni e 150  milioni  di  euro  alle  province,  i
          pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e  dai
          comuni.  Ai  fini  della   distribuzione   della   predetta
          esclusione tra i singoli enti locali e' assegnato a ciascun
          ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di
          saldo   finanziario   determinato   attraverso   il   comma
          2-quinquies fino a concorrenza del  predetto  importo.  Gli
          enti  locali  utilizzano  i   maggiori   spazi   finanziari
          derivanti  dal  periodo   precedente   esclusivamente   per
          pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre
          dell'anno 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di
          cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto. 
              10. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno,  non  sono  considerate  le  risorse   provenienti
          direttamente o indirettamente dall'Unione  europea  ne'  le
          relative spese  di  parte  corrente  e  in  conto  capitale
          sostenute dalle province e  dai  comuni.  L'esclusione  non
          opera per le spese connesse ai  cofinanziamenti  nazionali.
          L'esclusione  delle  spese  opera  anche   se   esse   sono
          effettuate in piu' anni,  purche'  nei  limiti  complessivi
          delle  medesime  risorse  e  purche'  relative  a   entrate
          registrate successivamente al 2008. 
              11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca  importi
          inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
          quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
          spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
          stabilita' interno relativo all'anno in cui  e'  comunicato
          il  mancato  riconoscimento.  Ove  la   comunicazione   sia
          effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero   puo'
          essere conseguito anche nell'anno successivo. 
              12. Per gli enti locali individuati dal Piano  generale
          di censimento di  cui  al  comma  2  dell'articolo  50  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le  risorse
          trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)  e
          le relative spese per la progettazione e  l'esecuzione  dei
          censimenti, nei  limiti  delle  stesse  risorse  trasferite
          dall'ISTAT, sono escluse dal patto di  stabilita'  interno.
          Le disposizioni del presente comma si applicano anche  agli
          enti  locali  individuati  dal  Piano   generale   del   6°
          censimento  dell'agricoltura  di  cui   al   numero   ISTAT
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui  al  comma  6,
          lettera a), dell'articolo 50 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. 
              13. I comuni della provincia dell'Aquila  in  stato  di
          dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini  del
          rispetto del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
          31 dicembre  2010,  anche  a  valere  sui  contributi  gia'
          assegnati negli  anni  precedenti,  fino  alla  concorrenza
          massima di 2,5 milioni di euro; con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si
          provvede alla ripartizione del predetto importo sulla  base
          di criteri che tengano  conto  della  popolazione  e  della
          spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. 
              14. Nel saldo  finanziario  in  termini  di  competenza
          mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini
          della  verifica  del  rispetto  del  patto  di   stabilita'
          interno, non sono considerate le risorse provenienti  dallo
          Stato e le spese sostenute  dal  comune  di  Parma  per  la
          realizzazione  degli  interventi  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio  2004,  n.  113,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2004,
          n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di
          Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione
          delle spese opera nei limiti di  14  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  nel
          saldo finanziario di parte corrente, individuato  ai  sensi
          del comma 3, rilevante ai fini della verifica del  rispetto
          del patto di stabilita' interno, non sono considerate,  nel
          limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute  dal
          comune  di  Campione  d'Italia  elencate  nel  decreto  del
          Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del
          6 ottobre  1998  riferite  alle  peculiarita'  territoriali
          dell'exclave. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
          derivanti  dal  periodo  precedente  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive modificazioni. 
              15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
          ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi  al
          rispetto del patto di stabilita' interno,  per  un  importo
          corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
          gestione  e  la  manutenzione  dei  beni  trasferiti.  Tale
          importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di cui al comma  3  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
              16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario  in
          termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
          3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del  patto
          di stabilita' interno, non sono considerate  le  spese  per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              17.  Sono  abrogate  le  disposizioni  che  individuano
          esclusioni di entrate o di uscite dai  saldi  rilevanti  ai
          fini del patto  di  stabilita'  interno  non  previste  dal
          presente articolo. 
              18. Il bilancio di  previsione  degli  enti  locali  ai
          quali si applicano le disposizioni del patto di  stabilita'
          interno deve essere approvato iscrivendo le  previsioni  di
          entrata e di spesa di parte corrente in  misura  tale  che,
          unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
          di spesa in conto capitale, al netto  delle  riscossioni  e
          delle concessioni di crediti,  sia  garantito  il  rispetto
          delle regole che disciplinano il  patto  medesimo.  A  tale
          fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio
          di  previsione  un   apposito   prospetto   contenente   le
          previsioni  di  competenza  e  di  cassa  degli   aggregati
          rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
              19. Per il monitoraggio degli adempimenti  relativi  al
          patto  di  stabilita'  interno  e  per  l'acquisizione   di
          elementi informativi utili per la  finanza  pubblica  anche
          relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
          i comuni con popolazione superiore a 5.000  abitanti  e,  a
          decorrere dal 2013, i comuni con popolazione  compresa  tra
          1.001  e  5.000  abitanti,  trasmettono  semestralmente  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta  giorni
          dalla fine  del  periodo  di  riferimento,  utilizzando  il
          sistema  web  appositamente  previsto  per  il   patto   di
          stabilita'        interno        nel        sito        web
          «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"» le  informazioni
          riguardanti le risultanze in termini di  competenza  mista,
          attraverso un prospetto e con  le  modalita'  definiti  con
          decreto  del  predetto  Ministero,  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto  e'
          definito   il   prospetto    dimostrativo    dell'obiettivo
          determinato ai sensi  del  presente  articolo.  La  mancata
          trasmissione del  prospetto  dimostrativo  degli  obiettivi
          programmatici    entro    quarantacinque    giorni    dalla
          pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale
          costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. 
              20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
          del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
          al comma 1 e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema  web
          appositamente previsto per il patto di  stabilita'  interno
          nel sito web  http://pattostabilitainterno.tesoro.it  entro
          il termine perentorio del 31 marzo dell'anno  successivo  a
          quello di riferimento, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato, una certificazione del saldo finanziario in  termini
          di competenza mista conseguito,  firmata  digitalmente,  ai
          sensi  dell'articolo  24  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
          le modalita' definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82.  La  mancata
          trasmissione  della   certificazione   entro   il   termine
          perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al  patto
          di stabilita' interno. Nel caso in cui  la  certificazione,
          sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal
          termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
          attesti il rispetto del patto  di  stabilita'  interno,  si
          applicano le sole disposizioni di cui al comma 26,  lettera
          d), del presente  articolo.  Decorsi  sessanta  giorni  dal
          termine stabilito  per  l'approvazione  del  rendiconto  di
          gestione,  in  caso  di  mancata  trasmissione   da   parte
          dell'ente  locale  della  certificazione,   il   presidente
          dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso  di
          organo collegiale  ovvero  l'unico  revisore  nel  caso  di
          organo monocratico, in qualita'  di  commissario  ad  acta,
          provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e  a
          trasmettere la predetta certificazione entro  i  successivi
          trenta giorni. Sino alla data di trasmissione da parte  del
          commissario  ad   acta   le   erogazioni   di   risorse   o
          trasferimenti da  parte  del  Ministero  dell'interno  sono
          sospese e, a tal fine,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
          generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere   apposita
          comunicazione al predetto Ministero. 
              20-bis. Decorsi sessanta giorni dal  termine  stabilito
          per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  l'ente
          locale  e'   comunque   tenuto   ad   inviare   una   nuova
          certificazione, a rettifica della  precedente,  se  rileva,
          rispetto a quanto gia' certificato,  un  peggioramento  del
          proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto  di
          stabilita' interno. 
              21. Qualora dai conti  della  tesoreria  statale  degli
          enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
          impegni in materia  di  obiettivi  di  debito  assunti  con
          l'Unione  europea,  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali,  adotta  adeguate  misure   di   contenimento   dei
          prelevamenti. 
              22. 
              23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno
          2011 sono soggetti alle  regole  del  patto  di  stabilita'
          interno dal terzo  anno  successivo  a  quello  della  loro
          istituzione  assumendo,  quale  base  di  calcolo  su   cui
          applicare le regole,  le  risultanze  dell'anno  successivo
          all'istituzione medesima. Gli enti locali  istituiti  negli
          anni 2009 e 2010 adottano  come  base  di  calcolo  su  cui
          applicare le regole, rispettivamente, le  risultanze  medie
          del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. 
              24. 
              25. Le informazioni previste dai commi  19  e  20  sono
          messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
          della  Repubblica,  nonche'  dell'Unione   delle   province
          d'Italia (UPI) e  dell'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI) da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, secondo modalita'  e  contenuti  individuati
          tramite apposite convenzioni. 
              26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
          interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
          quello dell'inadempienza: 
              a)  e'  assoggettato  ad  una   riduzione   del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
              b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti   in   misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
              c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento   per   gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
              d) non puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
              e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di  funzione
          ed i gettoni di  presenza  indicati  nell'articolo  82  del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
          2000, e successive modificazioni, con una riduzione del  30
          per cento rispetto all'ammontare risultante alla  data  del
          30 giugno 2010. 
              27. 
              28. Agli enti locali per  i  quali  la  violazione  del
          patto di stabilita' interno sia  accertata  successivamente
          all'anno seguente a quello cui la violazione si  riferisce,
          si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
          accertato il  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'
          interno,   le   sanzioni   di   cui   al   comma   26.   La
          rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo  7
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  e'
          applicata ai soggetti di  cui  all'articolo  82  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui
          e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno. 
              29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a
          comunicare    l'inadempienza    entro     trenta     giorni
          dall'accertamento della violazione del patto di  stabilita'
          interno  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              30. I contratti di servizio e gli altri atti  posti  in
          essere dagli enti locali che si configurano  elusivi  delle
          regole del patto di stabilita' interno sono nulli. 
              31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della
          Corte dei conti accertino che  il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno  e'  stato  artificiosamente  conseguito
          mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
          uscite ai pertinenti capitoli di  bilancio  o  altre  forme
          elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che  hanno
          posto in essere atti elusivi  delle  regole  del  patto  di
          stabilita' interno, la condanna ad una sanzione  pecuniaria
          fino ad un massimo di dieci volte  l'indennita'  di  carica
          percepita al momento di  commissione  dell'elusione  e,  al
          responsabile  del   servizio   economico-finanziario,   una
          sanzione pecuniaria fino a tre mensilita'  del  trattamento
          retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. 
              32. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere   aggiornati,   ove   intervengano
          modifiche  legislative  alla  disciplina   del   patto   di
          stabilita' interno, i termini riguardanti  gli  adempimenti
          degli  enti  locali  relativi  al   monitoraggio   e   alla
          certificazione del patto di stabilita' interno". 
              Comma 533 
                
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  31  della
          citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi  in  note  al
          comma 532. 
              Comma 534 
                
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  31  della
          citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi  in  note  al
          comma 532. 
              Comma 535 
                
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  31  della
          citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi  in  note  al
          comma 532. 
              Comma 537 
                
              Per il riferimento  al  testo  dell'articolo  31  della
          citata legge 12 novembre 2011, n. 183, vedasi  in  note  al
          comma 532. 
              Comma 538 
                
                
              Per il riferimento al testo del comma 19  dell'articolo
          31 della citata legge 12 novembre 2011, n. 183,  vedasi  in
          note al comma 532. 
              Comma 539 
                
              Per il riferimento al testo del comma 20  dell'articolo
          31 della citata legge 12 novembre 2011, n. 183,  vedasi  in
          note al comma 532. 
              Comma 540 
                
              Per il riferimento al testo del comma 23  dell'articolo
          31 della citata legge 12 novembre 2011, n. 183,  vedasi  in
          note al comma 532. 
                
              Comma 541 
              Si riporta il testo del comma 125 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "125. Entro il termine perentorio del  30  giugno,  con
          riferimento all'anno 2013, e del 15 marzo, con  riferimento
          all'anno  2014,  le   regioni   comunicano   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
          ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti  per
          la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi  di
          finanza pubblica". 
                
                
              Comma 542 
              Si riporta il testo del comma 123 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "123. Gli importi indicati per ciascuna  regione  nella
          tabella di cui al comma 122 possono  essere  modificati,  a
          invarianza di contributo complessivo, di  318.001.570  euro
          con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle  province
          e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari
          ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento  in  favore
          dei piccoli  comuni  con  popolazione  fra  1.000  e  5.000
          abitanti, mediante accordo da sancire, entro il  30  giugno
          2013, nella Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. Per l'anno 2014, la quota  del  50  per  cento  e'
          distribuita da ciascuna regione ai comuni  con  popolazione
          compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino  al  conseguimento
          del saldo obiettivo pari a zero. Gli  eventuali  spazi  non
          assegnati a valere sulla predetta quota del  50  per  cento
          sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  mediante  il
          sistema  web  http://pattostabilitainterno.tesoro.it  della
          Ragioneria generale dello Stato, affinche' gli stessi siano
          attribuiti, entro  il  30  aprile  2014,  con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza unificata, ai comuni  con  popolazione  compresa
          tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di  cui  al
          comma 122, che  presentino  un  saldo  obiettivo  positivo.
          L'attribuzione e' operata in misura proporzionale ai valori
          positivi dell'obiettivo". 
              Comma 543 
                
              Si riporta il testo del comma 140 dell'articolo 1 della
          citata legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "140. Ai fini dell'applicazione dei commi  138  e  139,
          gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle  regioni
          e alle province autonome, entro  il  1°  marzo  di  ciascun
          anno, l'entita' dei pagamenti che  possono  effettuare  nel
          corso dell'anno. Entro il termine del 15 marzo, le  regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al
          Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento  a
          ciascun  ente  beneficiario,   gli   elementi   informativi
          occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
          dei saldi di finanza pubblica". 
              Comma 544 
                
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4-ter   del
          decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  recante  "Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  semplificazioni  tributarie,   di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento", convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          26 aprile 2012,  n.  44,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 4-ter. Patto di stabilita'  interno  «orizzontale
          nazionale» e disposizioni concernenti  il  personale  degli
          enti locali 
              1. I comuni che prevedono di conseguire,  nell'anno  di
          riferimento,    un    differenziale    positivo    rispetto
          all'obiettivo del  patto  di  stabilita'  interno  previsto
          dalla normativa nazionale possono comunicare  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale  dello  Stato,  mediante  il  sito  web
          "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"      appositamente
          predisposto, entro il termine  perentorio  del  15  giugno,
          l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere
          nell'esercizio in corso. 
              2. I comuni che prevedono di conseguire,  nell'anno  di
          riferimento,    un    differenziale    negativo    rispetto
          all'obiettivo previsto dalla  normativa  nazionale  possono
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
          mediante              il              sito              web
          "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"      appositamente
          predisposto, entro il termine  perentorio  del  15  giugno,
          l'entita'  degli  spazi  finanziari  di   cui   necessitano
          nell'esercizio  in  corso  per  sostenere  spese   per   il
          pagamento di residui passivi di parte  capitale.  Entro  lo
          stesso termine i comuni possono  variare  le  comunicazioni
          gia' trasmesse. 
              3. Ai comuni di cui al comma 1,  per  l'anno  2012,  e'
          attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di   un   importo
          complessivo  di  200  milioni  di  euro,  pari  agli  spazi
          finanziari ceduti da  ciascuno  di  essi  e  attribuiti  ai
          comuni di cui  al  comma  2.  In  caso  di  incapienza,  il
          contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo  non
          e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del  patto  di
          stabilita' interno  ed  e'  destinato  alla  riduzione  del
          debito. 
              4.  L'Associazione  nazionale   dei   comuni   italiani
          fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del
          presente articolo. 
              5. Qualora  l'entita'  delle  richieste  pervenute  dai
          comuni di cui al comma 2  superi  l'ammontare  degli  spazi
          finanziari resi disponibili dai comuni di cui al  comma  1,
          l'attribuzione e' effettuata  in  misura  proporzionale  ai
          maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  il  10  luglio,
          aggiorna  il   prospetto   degli   obiettivi   dei   comuni
          interessati   dalla   rimodulazione   dell'obiettivo,   con
          riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. 
              6.  Il  rappresentante  legale,  il  responsabile   del
          servizio    finanziario    e    l'organo    di    revisione
          economico-finanziario attestano, con la  certificazione  di
          cui al comma 20 dell'articolo 31 della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, che i maggiori spazi  finanziari  di  cui  al
          comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare
          spese  per  il  pagamento  di  residui  passivi  di   parte
          capitale. In assenza di tale certificazione,  nell'anno  di
          riferimento,  non  sono  riconosciuti  i   maggiori   spazi
          finanziari di cui al  comma  5,  mentre  restano  validi  i
          peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai
          sensi del comma 7. 
              7. Ai comuni di cui al comma  1  e'  riconosciuta,  nel
          biennio  successivo  all'anno  in  cui  cedono  gli   spazi
          finanziari, una modifica migliorativa  del  loro  obiettivo
          commisurata annualmente alla meta' del valore  degli  spazi
          finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio
          successivo all'anno  in  cui  acquisiscono  maggiori  spazi
          finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati  per
          un importo annuale pari alla meta' della  quota  acquisita.
          La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e  di  quelli
          attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero. 
              8. Il Ministero dell'economia e delle finanze  comunica
          al Ministero dell'interno l'entita' del contributo  di  cui
          al comma 3 da erogare a ciascun comune. 
              9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
          comma 3, pari a 500 milioni di euro  per  l'anno  2012,  si
          provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
          Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili
          sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle  entrate  -
          Fondi di bilancio». 
              10. All'articolo 76,  comma  7,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo periodo, le parole:  «20  per  cento»  sono
          sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; 
              b) dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Ai
          soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali,  l'onere
          per le assunzioni del personale destinato allo  svolgimento
          delle funzioni in materia di polizia locale, di  istruzione
          pubblica e del settore sociale e'  calcolato  nella  misura
          ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano
          a rilevare per intero ai fini del calcolo  delle  spese  di
          personale previsto dal primo periodo del presente comma»; 
              c) al secondo periodo, le parole: «periodo  precedente»
          sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»; 
              d) dopo il secondo periodo  e'  inserito  il  seguente:
          «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione
          di cui al precedente periodo, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, di  concerto
          con  i   Ministri   dell'economia   e   delle   finanze   e
          dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono
          essere ridefiniti i  criteri  di  calcolo  della  spesa  di
          personale per le predette societa'»; 
              e)  al  terzo  periodo,  la  parola:  «precedente»   e'
          sostituita dalla seguente: «terzo»; 
              f) al quarto periodo, le parole: «20  per  cento»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «40  per  cento»;  al  medesimo
          periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «;  in
          tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo  trovano
          applicazione  solo  in  riferimento  alle  assunzioni   del
          personale destinato  allo  svolgimento  delle  funzioni  in
          materia di istruzione pubblica e del settore sociale». 
              11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27  dicembre
          2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno
          2008». 
              12. Al comma 28 dell'articolo 9  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  dopo  il  terzo  periodo  e'
          inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 gli enti locali
          possono superare  il  predetto  limite  per  le  assunzioni
          strettamente  necessarie  a  garantire  l'esercizio   delle
          funzioni di polizia locale, di istruzione  pubblica  e  del
          settore  sociale;  resta  fermo  che  comunque   la   spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno 2009». 
              13. Il comma  6-quater  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «6-quater. Per gli enti locali  il  numero  complessivo
          degli  incarichi  a  contratto  nella  dotazione   organica
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
          1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  inferiore  o
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui  al  primo
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000  abitanti  il
          limite massimo di cui al primo periodo del  presente  comma
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma  6-bis.
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indispensabile  per   il
          corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli  enti,
          i limiti di cui al presente comma possono essere  superati,
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta,
          gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e in scadenza entro  il  31  dicembre
          2012.   Contestualmente   gli   enti   adottano   atti   di
          programmazione volti ad assicurare, a regime,  il  rispetto
          delle percentuali di cui al presente comma». 
              14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto  legislativo
          1° agosto 2011, n. 141,  le  parole:  «Fino  alla  data  di
          emanazione  dei  decreti  di  cui  all'articolo  19,  comma
          6-quater, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
          come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto,» sono
          soppresse. 
              15.   Al   secondo   periodo   del   comma    12-quater
          dell'articolo 142  del  codice  della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: «30  per  cento»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «90 per cento»; 
              b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
          inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai  fini
          della responsabilita' disciplinare e per danno  erariale  e
          devono  essere  segnalate  tempestivamente  al  procuratore
          regionale della Corte dei conti». 
              16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della
          legge 29 luglio 2010, n.  120,  e'  emanato  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il
          predetto  termine,   trovano   comunque   applicazione   le
          disposizioni di cui ai commi  12-bis,  12-ter  e  12-quater
          dell'articolo 142  del  codice  della  strada,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". 
              Comma 545 
                
              Si riporta il testo del comma 122 dell'articolo 1 della
          citata legge 13 dicembre  2010,  n.  220,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "122. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con
          apposito  decreto,  emanato  d'intesa  con  la   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali,  autorizza  la  riduzione
          degli obiettivi  annuali  degli  enti  assoggettabili  alla
          sanzione di cui al periodo successivo in  base  ai  criteri
          definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione
          complessiva per  comuni  e  province  e'  commisurato  agli
          effetti  finanziari  determinati  dall'applicazione   della
          sanzione  operata  a  valere  sul  fondo  sperimentale   di
          riequilibrio  e  sul   fondo   perequativo,   nonche'   sui
          trasferimenti erariali destinati ai  comuni  della  Regione
          Siciliana  e   della   Sardegna,   in   caso   di   mancato
          raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto  di   stabilita'
          interno.". 
                
              Comma 550 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
          della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 106 del testo
          unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
          385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
          creditizia): 
              "Art. 106. Albo degli intermediari finanziari 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico". 
              Comma 551 
                
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2425  del
          codice civile: 
              "2425. Contenuto del conto economico . 
              Il conto economico deve essere redatto  in  conformita'
          al seguente schema: 
              A) Valore della produzione: 
              1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
              2) variazioni delle rimanenze di prodotti in  corso  di
          lavorazione, semilavorati e finiti; 
              3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 
              4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
              5) altri ricavi e proventi,  con  separata  indicazione
          dei contributi in conto esercizio. 
              Totale. 
              B) Costi della produzione: 
              6) per materie prime,  sussidiarie,  di  consumo  e  di
          merci; 
              7) per servizi; 
              8) per godimento di beni di terzi; 
              9) per il personale: 
              a) salari e stipendi; 
              b) oneri sociali; 
              c) trattamento di fine rapporto; 
              d) trattamento di quiescenza e simili; 
              e) altri costi; 
              10) ammortamenti e svalutazioni: 
              a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
              b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
              c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 
              d)  svalutazioni  dei  crediti   compresi   nell'attivo
          circolante e delle disponibilita' liquide; 
              11)  variazioni  delle  rimanenze  di  materie   prime,
          sussidiarie, di consumo e merci; 
              12) accantonamenti per rischi; 
              13) altri accantonamenti; 
              14) oneri diversi di gestione. 
              Totale. 
              Differenza tra valore e costi della produzione (A - B). 
              C) Proventi e oneri finanziari: 
              15)   proventi   da   partecipazioni,   con    separata
          indicazione di quelli relativi  ad  imprese  controllate  e
          collegate; 
              16) altri proventi finanziari: 
              a) da  crediti  iscritti  nelle  immobilizzazioni,  con
          separata indicazione di quelli  da  imprese  controllate  e
          collegate e di quelli da controllanti; 
              b) da titoli iscritti nelle  immobilizzazioni  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              c) da titoli iscritti nell'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              d)  proventi  diversi  dai  precedenti,  con   separata
          indicazione di quelli da imprese controllate e collegate  e
          di quelli da controllanti; 
              17) interessi e altri oneri  finanziari,  con  separata
          indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate
          e verso controllanti; 
              17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+
          - 17 bis). 
              D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie: 
              18) rivalutazioni: 
              a) di partecipazioni; 
              b)   di   immobilizzazioni    finanziarie    che    non
          costituiscono partecipazioni; 
              c) di titoli iscritti  all'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni; 
              19) svalutazioni: 
              a) di partecipazioni; 
              b)   di   immobilizzazioni    finanziarie    che    non
          costituiscono partecipazioni; 
              c) di titoli iscritti nell'attivo  circolante  che  non
          costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 -
          19). 
              E) Proventi e oneri straordinari: 
              20)   proventi,   con   separata   indicazione    delle
          plusvalenze  da  alienazioni  i   cui   ricavi   non   sono
          iscrivibili al n. 5); 
              21) oneri, con separata indicazione delle  minusvalenze
          da  alienazioni,  i  cui   effetti   contabili   non   sono
          iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a  esercizi
          precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21). 
              Risultato prima delle imposte (A - B + - C + -  D  +  -
          E); 
              22)  imposte  sul  reddito  dell'esercizio,   correnti,
          differite e anticipate; 
              23) utile (perdite) dell'esercizio". 
                
              Comma 553 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge
          31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 13. Banca dati delle amministrazioni pubbliche 
              1. Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'articolo 1,  comma  3,  e  per
          dare attuazione e stabilita'  al  federalismo  fiscale,  le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati". 
                
              Comma 556 
                
              Si  riporta  il  testo  del  comma   2,   lettera   a),
          dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre  1997,
          n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli  enti  locali  di
          funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
          a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15  marzo  1997,
          n. 59), come modificato dalla presente legge: 
              "2. Allo scopo  di  incentivare  il  superamento  degli
          assetti   monopolistici   e   di   introdurre   regole   di
          concorrenzialita' nella gestione dei servizi  di  trasporto
          regionale  e  locale,  per  l'affidamento  dei  servizi  le
          regioni  e  gli  enti  locali  si  attengono  ai   principi
          dell'articolo 2 della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          garantendo in particolare: 
              a) il ricorso alle procedure concorsuali per la  scelta
          del gestore del servizio  sulla  base  degli  elementi  del
          contratto  di  servizio  di  cui  all'articolo  19   e   in
          conformita' alla normativa comunitaria  e  nazionale  sugli
          appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
          i soggetti in possesso dei requisiti di  idoneita'  morale,
          finanziaria  e  professionale  richiesti,  ai  sensi  della
          normativa vigente, per il  conseguimento  della  prescritta
          abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada. Le
          societa',  nonche'  le  loro  controllanti,   collegate   e
          controllate che, in Italia o all'estero, sono  destinatarie
          di affidamenti non conformi  al  combinato  disposto  degli
          articoli 5 e  8,  paragrafo  3,  del  regolamento  (CE)  n.
          1370/2007 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23
          ottobre 2007, e la cui  durata  ecceda  il  termine  del  3
          dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna  procedura
          per l'affidamento  dei  servizi,  anche  se  gia'  avviata.
          L'esclusione non si applica alle  imprese  affidatarie  del
          servizio oggetto  di  procedura  concorsuale.  La  gara  e'
          aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche
          e  di  prestazione  del  servizio,  nonche'  dei  piani  di
          sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre
          che  della  fissazione  di  un   coefficiente   minimo   di
          utilizzazione per la istituzione o  il  mantenimento  delle
          singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che
          la disponibilita' a  qualunque  titolo  delle  reti,  degli
          impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  essenziale
          per l'effettuazione del servizio non costituisca, in  alcun
          modo,  elemento  discriminante  per  la  valutazione  delle
          offerte dei concorrenti. Il bando  di  gara  deve  altresi'
          assicurare che i beni di cui al periodo  precedente  siano,
          indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque  titolo,  la
          disponibilita', messi a disposizione del gestore  risultato
          aggiudicatario  a  seguito   di   procedura   ad   evidenza
          pubblica". 
              Comma 558 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  76  del
          gia' citato decreto legge 25 giugno 2008,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              7. E' fatto divieto agli  enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari  o  superiore  al  50  per
          cento delle spese correnti di procedere  ad  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          contrattuale;  i  restanti  enti   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale a tempo  indeterminato  nel  limite
          del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
          dell'anno  precedente.  Ai  soli  fini  del  calcolo  delle
          facolta'  assunzionali,  l'onere  per  le  assunzioni   del
          personale destinato  allo  svolgimento  delle  funzioni  in
          materia di polizia locale, di  istruzione  pubblica  e  del
          settore sociale e' calcolato nella misura  ridotta  del  50
          per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
          intero  ai  fini  del  calcolo  delle  spese  di  personale
          previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini  del
          computo della  percentuale  di  cui  al  primo  periodo  si
          calcolano le spese sostenute anche dalle aziende  speciali,
          dalle istituzioni  e  societa'  a  partecipazione  pubblica
          locale  totale  o  di  controllo  che  sono   titolari   di
          affidamento diretto di servizi pubblici locali senza  gara,
          ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
          interesse generale aventi carattere  non  industriale,  ne'
          commerciale, ovvero che svolgono  attivita'  nei  confronti
          della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di  funzioni
          amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30  giugno
          2014,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'interno,
          d'intesa con la  Conferenza  unificata,  e'  modificata  la
          percentuale di cui al primo  periodo,  al  fine  di  tenere
          conto degli effetti del computo della spesa di personale in
          termini aggregati. La disposizione di cui al terzo  periodo
          non  si  applica   alle   societa'   quotate   su   mercati
          regolamentari. Per gli enti  nei  quali  l'incidenza  delle
          spese di personale e' pari o  inferiore  al  35  per  cento
          delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite  del
          40 per cento e comunque nel rispetto  degli  obiettivi  del
          patto di stabilita' interno e dei  limiti  di  contenimento
          complessivi delle spese di  personale,  le  assunzioni  per
          turn-over  che  consentano   l'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali previste dall'articolo 21,  comma  3,  lettera
          b), della legge 5 maggio  2009,  n.  42;  in  tal  caso  le
          disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione
          solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato
          allo svolgimento delle funzioni in  materia  di  istruzione
          pubblica e del settore sociale. 
              Comma 559 
              Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3-bis   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n.  148,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  3-bis.  Ambiti   territoriali   e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali 
              1. A  tutela  della  concorrenza  e  dell'ambiente,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui
          al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Fermo
          restando il termine di cui al primo  periodo  del  presente
          comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in
          ordine  ai  tempi  previsti  per  la  riorganizzazione  del
          servizio in ambiti,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
          servizi pubblici locali  di  settore  in  ambiti  o  bacini
          territoriali  ottimali  gia'  prevista  in  attuazione   di
          specifiche  direttive  europee  nonche'  ai   sensi   delle
          discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni
          regionali che  abbiano  gia'  avviato  la  costituzione  di
          ambiti o bacini territoriali in coerenza con le  previsioni
          indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
          indicato, il Consiglio dei Ministri, a  tutela  dell'unita'
          giuridica ed economica, esercita i  poteri  sostitutivi  di
          cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  per
          organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici  locali  in
          ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  comunque
          tali da consentire economie di scala e di  differenziazione
          idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
              1-bis.  Le  funzioni  di  organizzazione  dei   servizi
          pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi
          quelli appartenenti  al  settore  dei  rifiuti  urbani,  di
          scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  delle
          tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
          della  gestione  e  relativo  controllo   sono   esercitate
          unicamente dagli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo. 
              2.  In  sede  di  affidamento  del  servizio   mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta. 
              3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di
          affidamento dei servizi a evidenza  pubblica  da  parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
              4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi  ai
          servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati
          con fondi  europei,  i  finanziamenti  a  qualsiasi  titolo
          concessi a valere su risorse  pubbliche  statali  ai  sensi
          dell'articolo 119, quinto comma,  della  Costituzione  sono
          prioritariamente attribuiti  agli  enti  di  governo  degli
          ambiti  o  dei  bacini  territoriali  ottimali  ovvero   ai
          relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura
          ad evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di
          regolazione  competente   abbia   verificato   l'efficienza
          gestionale e la qualita' del servizio reso sulla  base  dei
          parametri stabiliti dall'Autorita' stessa. 
              5. (abrogato). 
              6.  Le  societa'  affidatarie  in  house  sono   tenute
          all'acquisto di beni e servizi secondo le  disposizioni  di
          cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni. Le  medesime  societa'  adottano,
          con  propri  provvedimenti,  criteri  e  modalita'  per  il
          reclutamento del personale  e  per  il  conferimento  degli
          incarichi nel rispetto dei  principi  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle
          politiche   retributive    stabiliti    dall'ente    locale
          controllante ai sensi dell'articolo 18,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge n. 112 del 2008. 
              Comma 562 
                
              Si riporta il testo degli articoli 4  e  9  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. Riduzione di spese, messa  in  liquidazione  e
          privatizzazione di societa' pubbliche 
              1. -2. e 3. (abrogati). 
              3-bis. Le attivita' informatiche riservate  allo  Stato
          ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  414,
          e  successivi  provvedimenti  di  attuazione,  nonche'   le
          attivita' di sviluppo e gestione  dei  sistemi  informatici
          delle amministrazioni pubbliche, svolte  attualmente  dalla
          Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  sono
          trasferite, mediante operazione di  scissione,  alla  Sogei
          S.p.A.,  che  svolgera'  tali  attivita'   attraverso   una
          specifica divisione interna garantendo per cinque  esercizi
          la  prosecuzione  delle  attivita'  secondo  il  precedente
          modello  di  relazione  con  il   Ministero.   All'acquisto
          dell'efficacia della suddetta operazione di  scissione,  le
          disposizioni normative che  affidano  a  Consip  S.p.A.  le
          attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite  a
          Sogei S.p.A. 
              3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
          S.p.A. delle attivita' ad essa affidate  con  provvedimenti
          normativi, le attivita' di realizzazione del  Programma  di
          razionalizzazione   degli   acquisti,   di   centrale    di
          committenza e di e-procurement continuano ad essere  svolte
          dalla Consip S.p.A. La medesima societa'  svolge,  inoltre,
          le   attivita'   ad   essa   affidate   con   provvedimenti
          amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze.
          Sogei  S.p.A.,   sulla   base   di   apposita   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  nonche'  i  tempi  e  le
          modalita' di realizzazione delle attivita',  si  avvale  di
          Consip  S.p.A,  nella   sua   qualita'   di   centrale   di
          committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 
              3-quater.  Per  la  realizzazione  di  quanto  previsto
          dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
          Consip S.p.A. svolge altresi' le attivita' di  centrale  di
          committenza relative alle Reti telematiche delle  pubbliche
          amministrazioni, al Sistema pubblico  di  connettivita'  ai
          sensi dell'articolo 83  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, e alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche
          amministrazioni  ai  sensi  all'articolo  86  del   decreto
          medesimo nonche' ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo
          1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  A  tal
          fine  Consip  S.p.A.   applica   il   contributo   di   cui
          all'articolo  18,  comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
          dicembre 2009, n. 177. 
              3-quinquies.    Consip    S.p.A.    svolge,    inoltre,
          l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruita'
          tecnico-economica  da  parte  dell'Agenzia   per   l'Italia
          Digitale  che  a  tal  fine  stipula  con  Consip  apposita
          convenzione per la disciplina dei relativi rapporti. 
              3-sexies. (abrogato). 
              4.  I  consigli  di  amministrazione   delle   societa'
          controllate    direttamente    o    indirettamente    dalle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  che  abbiano
          conseguito nell'anno 2011 un fatturato  da  prestazione  di
          servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore  al
          90 per cento dell'intero fatturato devono  essere  composti
          da  non  piu'  di  tre  membri,  di  cui   due   dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  o  di
          poteri di indirizzo e vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le
          amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione
          diretta,    ovvero    due     scelti     tra     dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  della
          societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
          scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni   medesime,   e
          dipendenti  della  stessa  societa'  controllante  per   le
          societa' a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge
          le  funzioni  di  amministratore  delegato.  I   dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  o  di
          poteri di indirizzo  e  vigilanza,  ferme  le  disposizioni
          vigenti in materia di  onnicomprensivita'  del  trattamento
          economico, ovvero i dipendenti della societa'  controllante
          hanno obbligo di riversare i relativi compensi  assembleari
          all'amministrazione,  ove  riassegnabili,  in   base   alle
          vigenti disposizioni, al fondo  per  il  finanziamento  del
          trattamento  economico  accessorio,  e  alla  societa'   di
          appartenenza.  E'  comunque  consentita  la  nomina  di  un
          amministratore unico. La disposizione del presente comma si
          applica con decorrenza dal primo rinnovo  dei  consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da
          specifiche   disposizioni   di   legge,   i   consigli   di
          amministrazione   delle    altre    societa'    a    totale
          partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,   devono
          essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della
          rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel
          caso di consigli di amministrazione composti da tre membri,
          la composizione e' determinata sulla base dei  criteri  del
          precedente comma. Nel caso di consigli  di  amministrazione
          composti  da  cinque   membri,   la   composizione   dovra'
          assicurare   la   presenza   di   almeno   tre   dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  o  di
          poteri di indirizzo e vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le
          amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione
          diretta, ovvero almeno tre  membri  scelti  tra  dipendenti
          dell'amministrazione titolare  della  partecipazione  della
          societa' controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza,
          scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni   medesime,   e
          dipendenti  della  stessa  societa'  controllante  per   le
          societa' a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le
          cariche di Presidente e  di  Amministratore  delegato  sono
          disgiunte e al  Presidente  potranno  essere  affidate  dal
          Consiglio di amministrazione deleghe  esclusivamente  nelle
          aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle
          attivita' di controllo interno. Resta  fermo  l'obbligo  di
          riversamento dei  compensi  assembleari  di  cui  al  comma
          precedente. La disposizione del presente comma  si  applica
          con  decorrenza  dal  primo   rinnovo   dei   consigli   di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              6.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  le  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo n. 165 del  2001  possono  acquisire  a  titolo
          oneroso  servizi  di  qualsiasi  tipo,  anche  in  base   a
          convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
          articoli da 13 a 42 del  codice  civile  esclusivamente  in
          base a procedure  previste  dalla  normativa  nazionale  in
          conformita' con la  disciplina  comunitaria.  Gli  enti  di
          diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del  codice
          civile,     che     forniscono     servizi     a     favore
          dell'amministrazione stessa, anche a titolo  gratuito,  non
          possono  ricevere  contributi  a   carico   delle   finanze
          pubbliche. Sono escluse  le  fondazioni  istituite  con  lo
          scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  e  l'alta
          formazione  tecnologica  e  gli  enti  e  le   associazioni
          operanti nel campo dei servizi  socio-assistenziali  e  dei
          beni  ed  attivita'  culturali,  dell'istruzione  e   della
          formazione, le associazioni di promozione  sociale  di  cui
          alla  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,   gli   enti   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  le
          organizzazioni  non  governative  di  cui  alla  legge   26
          febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali  di  cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n.  381,  le  associazioni  sportive
          dilettantistiche di cui  all'articolo  90  della  legge  27
          dicembre   2002,   n.   289,   nonche'   le    associazioni
          rappresentative, di coordinamento o di supporto degli  enti
          territoriali e locali. 
              6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si
          applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25
          gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          relativo consiglio di amministrazione  e'  composto,  oltre
          che  dal  Presidente,  dal  Capo  del  dipartimento   della
          funzione pubblica, da tre membri di cui uno  designato  dal
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e due designati dall'assemblea tra  esperti
          di   qualificata   professionalita'   nel   settore   della
          formazione   e    dell'organizzazione    delle    pubbliche
          amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione
          non spetta alcun compenso quali  componenti  del  consiglio
          stesso, fatto salvo il rimborso  delle  spese  documentate.
          L'associazione di cui al presente comma non  puo'  detenere
          il controllo in societa' o  in  altri  enti  privati  e  le
          partecipazioni possedute alla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto sono cedute
          entro il 31 dicembre 2012. 
              7. Al fine di evitare distorsioni della  concorrenza  e
          del mercato e di assicurare la parita' degli operatori  nel
          territorio nazionale, a decorrere dal 1°  gennaio  2014  le
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  le  stazioni
          appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
          aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
          n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma  1  del  citato
          decreto  acquisiscono  sul  mercato  i   beni   e   servizi
          strumentali alla propria attivita'  mediante  le  procedure
          concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.  E'
          ammessa l'acquisizione in via diretta  di  beni  e  servizi
          tramite convenzioni realizzate ai  sensi  dell'articolo  30
          della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7  della
          legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della  legge  8
          novembre 1991, n. 381. Sono altresi' ammesse le convenzioni
          siglate  con  le  organizzazioni  non  governative  per  le
          acquisizioni di beni e servizi realizzate negli  ambiti  di
          attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e
          relativi regolamenti di attuazione. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento
          diretto puo' avvenire solo a favore di societa' a  capitale
          interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti  richiesti
          dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria  per  la
          gestione in house. Sono  fatti  salvi  gli  affidamenti  in
          essere fino alla scadenza naturale e comunque  fino  al  31
          dicembre 2014. Sono altresi' fatte salve le acquisizioni in
          via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia
          pari  o  inferiore  a  200.000   euro   in   favore   delle
          associazioni di promozione sociale  di  cui  alla  legge  7
          dicembre 2000, n. 383, degli enti di  volontariato  di  cui
          alla legge 11  agosto  1991,  n.  266,  delle  associazioni
          sportive dilettantistiche  di  cui  all'articolo  90  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289,  delle  organizzazioni  non
          governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  e
          delle cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre
          1991, n. 381. 
              8-bis. I commi 7 e 8 non si  applicano  alle  procedure
          previste dall'articolo 5 della legge 8  novembre  1991,  n.
          381. 
              9.-10. e 11. (abrogati). 
              12.  Le  amministrazioni   vigilanti   verificano   sul
          rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di
          violazione  dei   suddetti   vincoli   gli   amministratori
          esecutivi  e  i  dirigenti  responsabili   della   societa'
          rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni
          ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 
              13.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano alle societa' quotate ed alle  loro  controllate.
          Le medesime disposizioni non si applicano alle societa' per
          azioni  a  totale  partecipazione  pubblica  autorizzate  a
          prestare il servizio di gestione collettiva del  risparmio.
          L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad
          avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
          114. Le disposizioni  del  presente  articolo  e  le  altre
          disposizioni, anche di carattere speciale,  in  materia  di
          societa' a totale o  parziale  partecipazione  pubblica  si
          interpretano nel senso che,  per  quanto  non  diversamente
          stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque  la
          disciplina del codice civile  in  materia  di  societa'  di
          capitali. 
              14. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e' fatto divieto, a pena di nullita',  di  inserire
          clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti  di
          servizio ovvero di atti convenzionali comunque  denominati,
          intercorrenti  tra   societa'   a   totale   partecipazione
          pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali  e
          regionali; dalla predetta data perdono comunque  efficacia,
          salvo che non si siano gia' costituiti i  relativi  collegi
          arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti  e
          negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti  tra
          le medesime parti. " 
              "Art. 9. Razionalizzazione amministrativa,  divieto  di
          istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi 
              1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- e 7. (abrogati). ". 
              Comma 563 
                
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'  articolo
          1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "2. Le disposizioni del presente  decreto  disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
              a) accrescere  l'efficienza  delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
              b)  razionalizzare  il  costo  del   lavoro   pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
              c) realizzare la migliore utilizzazione  delle  risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica.". 
              Si riporta il testo dell'art.  31  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art.  31.  Passaggio  di  dipendenti  per  effetto  di
          trasferimento di attivita' (Art. 34 del  d.lgs  n.  29  del
          1993, come sostituito dall'art. 19  del  d.lgs  n.  80  del
          1998) 
              1. Fatte salve le disposizioni speciali,  nel  caso  di
          trasferimento  o  conferimento  di  attivita',  svolte   da
          pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro  aziende  o
          strutture,  ad  altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  al
          personale che passa alle dipendenze  di  tali  soggetti  si
          applicano l'articolo 2112 del codice civile e si  osservano
          le procedure di informazione  e  di  consultazione  di  cui
          all'articolo 47, commi da 1 a 4, della  legge  29  dicembre
          1990, n. 428.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 2112  del  codice
          civile: 
              "Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in
          caso di trasferimento d'azienda. 
              In caso di  trasferimento  d'azienda,  il  rapporto  di
          lavoro  continua  con  il  cessionario  ed  il   lavoratore
          conserva tutti i diritti che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore  opera  un  regime  di  solidarieta'   di   cui
          all'articolo  29,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276.". 
              Comma 565 
              Si riporta il testo vigente del comma  7  dell'articolo
          14, del gia' citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "7.  Le  cessazioni  dal  servizio  per   processi   di
          mobilita',    nonche'    quelle    disposte    a    seguito
          dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2,
          comma 11, lettera a), limitatamente  al  periodo  di  tempo
          necessario  al  raggiungimento   dei   requisiti   previsti
          dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, non possono essere calcolate  come  risparmio
          utile  per  definire   l'ammontare   delle   disponibilita'
          finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero  delle
          unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del  turn
          over. ". 
              Comma 566 
              Si riporta il testo vigente del comma 19  dell'articolo
          3 della citata legge 28 giugno 2012, n. 92: 
              "19. Per i settori, tipologie di  datori  di  lavoro  e
          classi  dimensionali   comunque   superiori   ai   quindici
          dipendenti, non  coperti  dalla  normativa  in  materia  di
          integrazione salariale, per i quali  non  siano  stipulati,
          entro  il  31  ottobre  2013,  accordi   collettivi   volti
          all'attivazione di un fondo di cui al comma  4,  ovvero  ai
          sensi  del  comma  14,  e'  istituito,  con   decreto   non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  un   fondo   di   solidarieta'   residuale,   cui
          contribuiscono   i   datori   di   lavoro    dei    settori
          identificati.". 
              Comma 569 
              Si riporta il testo vigente del comma 29, dell'articolo
          3, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 : 
              " 29. Entro trentasei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  legge  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, nel  rispetto  delle  procedure  ad  evidenza
          pubblica, cedono a terzi le societa'  e  le  partecipazioni
          vietate ai sensi del comma 27. Per le societa'  partecipate
          dallo Stato, restano ferme  le  disposizioni  di  legge  in
          materia di alienazione di partecipazioni. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  2437-ter  del
          codice civile: 
              "Art. 2437-ter. Criteri di  determinazione  del  valore
          delle azioni. 
              Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni  per
          le quali esercita il recesso. 
              Il valore di liquidazione delle azioni  e'  determinato
          dagli  amministratori,  sentito  il  parere  del   collegio
          sindacale e del soggetto incaricato della revisione  legale
          dei conti,  tenuto  conto  della  consistenza  patrimoniale
          della societa' e delle sue prospettive reddituali,  nonche'
          dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 
              Il valore  di  liquidazione  delle  azioni  quotate  in
          mercati  regolamentati  e'  determinato  facendo  esclusivo
          riferimento alla media aritmetica dei  prezzi  di  chiusura
          nei  sei  mesi  che  precedono  la   pubblicazione   ovvero
          ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui
          deliberazioni legittimano il recesso. 
              Lo  statuto   puo'   stabilire   criteri   diversi   di
          determinazione del valore di  liquidazione,  indicando  gli
          elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
          essere  rettificati  rispetto  ai  valori  risultanti   dal
          bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
          elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
          in considerazione. 
              I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
          valore di cui al secondo comma del  presente  articolo  nei
          quindici  giorni   precedenti   alla   data   fissata   per
          l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne  visione
          e di ottenerne copia a proprie spese. 
              In caso di contestazione  da  proporre  contestualmente
          alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione  e'
          determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
          di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
          dal tribunale, che provvede anche sulle spese,  su  istanza
          della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
          comma dell'articolo 1349 .". 
              Comma 570 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
          1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              Comma 571 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  116   della
          Costituzione: 
              "Art. 116. 
              Il Friuli Venezia Giulia , la Sardegna, la Sicilia,  il
          Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e  la  Valle  d'Aosta/Valle'
          d'Aoste dispongono di forme  e  condizioni  particolari  di
          autonomia, secondo i rispettivi statuti  speciali  adottati
          con legge costituzionale . 
              La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  e'  costituita
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              Ulteriori forme e condizioni particolari di  autonomia,
          concernenti le materie di cui al terzo comma  dell'articolo
          117 e le materie indicate dal secondo  comma  del  medesimo
          articolo alle lettere l), limitatamente  all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad altre Regioni, con  legge  dello  Stato,  su  iniziativa
          della Regione interessata, sentiti  gli  enti  locali,  nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge  e'
          approvata  dalle  Camere   a   maggioranza   assoluta   dei
          componenti sulla base di intesa fra lo Stato e  la  Regione
          interessata." 
              Comma 572 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62  del   citato
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,   n.   133,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  62.  Contenimento   dell'uso   degli   strumenti
          derivati e dell'indebitamento delle regioni  e  degli  enti
          locali 
              1.  Le  norme  del  presente   articolo   costituiscono
          principi fondamentali per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica  e  hanno  il  fine  di   assicurare   la   tutela
          dell'unita'  economica  della  Repubblica  ai  sensi  degli
          articoli 117, secondo comma, lettera  e),  e  terzo  comma,
          119,  secondo  comma,  e   120   della   Costituzione.   Le
          disposizioni del presente articolo  costituiscono  altresi'
          norme di applicazione necessaria. 
              2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e  di
          Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e' fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o  altre
          passivita'  che  prevedano  il  rimborso  del  capitale  in
          un'unica  soluzione  alla   scadenza   ,   nonche'   titoli
          obbligazionari o altre passivita'  in  valuta  estera.  Per
          tali  enti,  la  durata  di  una  singola   operazione   di
          indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di
          una passivita'  esistente,  non  puo'  essere  superiore  a
          trenta ne' inferiore a cinque anni. 
              3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti
          di cui al comma 2 e' fatto divieto di: 
              a)  stipulare   contratti   relativi   agli   strumenti
          finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3,  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
              b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati
          gia' in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione; 
              c) stipulare contratti di finanziamento  che  includono
          componenti derivate. 
                
              3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: 
              a)  le  estinzioni  anticipate  totali  dei   contratti
          relativi agli strumenti finanziari derivati; 
              b)  le  riassegnazioni   dei   medesimi   contratti   a
          controparti  diverse  dalle  originarie,  nella  forma   di
          novazioni  soggettive,  senza  che  vengano  modificati   i
          termini  e  le   condizioni   finanziarie   dei   contratti
          riassegnati; 
              c)  la  possibilita'  di  ristrutturare  il   contratto
          derivato a seguito di modifica della passivita' alla  quale
          il medesimo contratto  e'  riferito,  esclusivamente  nella
          forma di operazioni prive di componenti opzionali  e  volte
          alla trasformazione da tasso fisso a variabile o  viceversa
          e con la finalita' di mantenere la  corrispondenza  tra  la
          passivita'  rinegoziata  e  la  collegata   operazione   di
          copertura; 
              d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che
          includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. 
              3-ter. Dal divieto di cui al  comma  3  e'  esclusa  la
          facolta' per gli enti di cui al comma 2 di  procedere  alla
          cancellazione,  dai  contratti   derivati   esistenti,   di
          eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante 
              regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del
          relativo saldo. 
              3-quater. Dal divieto di cui  al  comma  3  e'  esclusa
          altresi' la facolta' per gli enti di  cui  al  comma  2  di
          procedere  alla  cancellazione,  dai   contratti   derivati
          esistenti, di componenti opzionali  diverse  dalla  opzione
          cap di  cui  gli  enti  siano  stati  acquirenti,  mediante
          regolamento per cassa  nell'esercizio  di  riferimento  del
          relativo saldo »; 
                
              4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater,
          il soggetto competente per l'ente alla  sottoscrizione  del
          contratto attesta per iscritto di  avere  preso  conoscenza
          dei rischi e delle caratteristiche del medesimo  contratto,
          nonche' delle variazioni intervenute  nella  copertura  del
          sottostante indebitamento. 
                
              5.  Il  contratto  relativo  a   strumenti   finanziari
          derivati  o  il  contratto  di  finanziamento  che  include
          l'acquisto  di  cap  da  parte  dell'ente,   stipulato   in
          violazione  delle  disposizioni   previste   dal   presente
          articolo o privo dell'attestazione di cui al  comma  4,  e'
          nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo  dall'ente
          »;. 
              6.(abrogato). 
              7.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  termini   di
          comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo  41,
          commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   trasmette
          altresi' mensilmente  alla  Corte  dei  conti  copia  della
          documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati
          di cui al comma 3. 
              8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al  bilancio  di
          previsione e al bilancio consuntivo  una  nota  informativa
          che  evidenzi  gli  oneri   e   gli   impegni   finanziari,
          rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti
          relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti  di
          finanziamento che includono una componente derivata. 
              9. All'articolo 3, comma  17,  secondo  periodo,  della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le  parole:  «cessioni
          di crediti vantati verso altre  amministrazioni  pubbliche»
          sono aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri
          definiti in  sede  europea  dall'Ufficio  statistico  delle
          Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio  incassato
          al momento del perfezionamento delle operazioni derivate». 
              10.  Sono  abrogati  l'articolo  41,  comma  2,   primo
          periodo, della legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  nonche'
          l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e  384,  della  legge  24
          dicembre   2007,   n.   244.   Le   disposizioni   relative
          all'utilizzo degli strumenti derivati da parte  degli  enti
          territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41,  comma
          1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,
          sono abrogate dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di stabilita' 2014. 
              11. Restano salve tutte le disposizioni in  materia  di
          indebitamento delle regioni,  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e degli enti locali che  non  siano  in
          contrasto con le disposizioni del presente articolo." 
              Comma 573 
              Si  riporta  il  testo  del  comma   7,   dell'articolo
          243-quater del citato decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267: 
              "7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  246  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 246. Deliberazione di dissesto 
              1. La deliberazione recante  la  formale  ed  esplicita
          dichiarazione  di  dissesto  finanziario  e'  adottata  dal
          consiglio   dell'ente   locale   nelle   ipotesi   di   cui
          all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il
          dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto  non  e'
          revocabile.  Alla  stessa  e'  allegata   una   dettagliata
          relazione dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria
          che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. 
              2.  La  deliberazione  dello  stato  di   dissesto   e'
          trasmessa, entro 5 giorni dalla data  di  esecutivita',  al
          Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso  la
          Corte dei conti competente per territorio, unitamente  alla
          relazione dell'organo di  revisione.  La  deliberazione  e'
          pubblicata per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  Italiana  a  cura  del  Ministero  dell'interno
          unitamente al decreto del Presidente  della  Repubblica  di
          nomina dell'organo straordinario di liquidazione. 
              3. L'obbligo di deliberazione dello stato  di  dissesto
          si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al  commissario
          nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3. 
              4. Se, per l'esercizio nel corso  del  quale  si  rende
          necessaria  la  dichiarazione   di   dissesto,   e'   stato
          validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
          continua  ad  esplicare  la  sua  efficacia  per   l'intero
          esercizio finanziario,  intendendosi  operanti  per  l'ente
          locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191,
          comma 5. In tal caso, la  deliberazione  di  dissesto  puo'
          essere validamente adottata, esplicando gli effetti di  cui
          all'articolo 248.  Gli  ulteriori  adempimenti  e  relativi
          termini  iniziali,  propri  dell'organo  straordinario   di
          liquidazione e del consiglio dell'ente, sono  differiti  al
          1° gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  e'  stato
          deliberato il dissesto. Ove sia  stato  gia'  approvato  il
          bilancio  preventivo   per   l'esercizio   successivo,   il
          consiglio provvede alla revoca dello stesso. 
              5. Le  disposizioni  relative  alla  valutazione  delle
          cause di dissesto sulla base  della  dettagliata  relazione
          dell'organo  di  revisione  di  cui  al  comma  1   ed   ai
          conseguenti oneri di trasmissione di  cui  al  comma  2  si
          applicano  solo  ai  dissesti   finanziari   deliberati   a
          decorrere dal 25 ottobre 1997." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  243-bis  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art. 243-bis. Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale 
              1. I comuni  e  le  province  per  i  quali,  anche  in
          considerazione  delle  pronunce  delle  competenti  sezioni
          regionali della Corte dei conti  sui  bilanci  degli  enti,
          sussistano squilibri strutturali del bilancio in  grado  di
          provocare il dissesto  finanziario,  nel  caso  in  cui  le
          misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
          a superare le condizioni di  squilibrio  rilevate,  possono
          ricorrere, con deliberazione consiliare alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo. La predetta procedura non  puo'  essere  iniziata
          qualora  la  sezione  regionale  della  Corte   dei   Conti
          provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6,  comma  2,
          del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149,  ad
          assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive
          di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              2.  La  deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
              3.  Il  ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
              4. Le  procedure  esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
              5. Il consiglio  dell'ente  locale,  entro  il  termine
          perentorio di 60 giorni dalla data  di  esecutivita'  della
          delibera  di  cui  al  comma  1,  delibera  un   piano   di
          riequilibrio finanziario pluriennale della  durata  massima
          di dieci anni, compreso  quello  in  corso,  corredato  del
          parere  dell'organo  di  revisione   economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
              6. Il piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
              a) le eventuali misure  correttive  adottate  dall'ente
          locale in considerazione dei comportamenti  difformi  dalla
          sana gestione finanziaria  e  del  mancato  rispetto  degli
          obiettivi  posti  con  il  patto  di   stabilita'   interno
          accertati dalla competente sezione  regionale  della  Corte
          dei conti; 
              b)   la    puntuale    ricognizione,    con    relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
              c) l'individuazione,  con  relative  quantificazione  e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
              d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano  di
          riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
          amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
          prevedere  nei  bilanci  annuali  e  pluriennali   per   il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
              7. Ai fini della predisposizione del piano,  l'ente  e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
              a) puo' deliberare le aliquote o  tariffe  dei  tributi
          locali nella misura massima consentita, anche in deroga  ad
          eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;