(parte 15)

           	
				
 
              b) e' soggetto ai  controlli  centrali  in  materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
              c) e'  tenuto  ad  assicurare,  con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
              d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
          sulle assunzioni di personale previsto  dall'articolo  243,
          comma 1; 
              e) e' tenuto ad effettuare una revisione  straordinaria
          di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
          stralciando  i  residui  attivi  inesigibili  o  di  dubbia
          esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio  fino  al
          compimento  dei  termini  di  prescrizione,   nonche'   una
          sistematica  attivita'  di  accertamento  delle   posizioni
          debitorie  aperte  con  il   sistema   creditizio   e   dei
          procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
          sottostanti ed una verifica della consistenza ed  integrale
          ripristino  dei  fondi  delle  entrate   con   vincolo   di
          destinazione; 
              f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
          spesa con indicazione di  precisi  obiettivi  di  riduzione
          della stessa, nonche' una verifica e  relativa  valutazione
          dei costi di tutti i  servizi  erogati  dall'ente  e  della
          situazione  di  tutti  gli  organismi  e   delle   societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
              g)  puo'  procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
              9. In caso di accesso al  Fondo  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
              a) a decorrere dall'esercizio  finanziario  successivo,
          riduzione  delle  spese  di  personale,  da  realizzare  in
          particolare attraverso  l'eliminazione  dai  fondi  per  il
          finanziamento della retribuzione accessoria  del  personale
          dirigente e di quello del comparto, delle  risorse  di  cui
          agli articoli 15, comma 5, e 26,  comma  3,  dei  Contratti
          collettivi  nazionali  di  lavoro  del   1°   aprile   1999
          (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
          non  connessa  all'effettivo  incremento  delle   dotazioni
          organiche; 
              b) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
          di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 
              c) entro il termine di un  triennio,  riduzione  almeno
          del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
          cui all'intervento  05  della  spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse proprie; 
              d)  blocco  dell'indebitamento,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  242  del  citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              "Art.   242.   Individuazione   degli    enti    locali
          strutturalmente deficitari e relativi controlli 
              1. Sono da considerarsi in  condizioni  strutturalmente
          deficitarie  gli  enti  locali  che  presentano  gravi   ed
          incontrovertibili condizioni di squilibrio,  rilevabili  da
          un  apposita  tabella,  da  allegare  al  rendiconto  della
          gestione, contenente parametri obiettivi dei  quali  almeno
          la meta' presentino valori deficitari. Il rendiconto  della
          gestione  e'  quello  relativo   al   penultimo   esercizio
          precedente quello di riferimento. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura  non
          regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi,  nonche'
          le modalita' per la compilazione della tabella  di  cui  al
          comma  1.  Fino  alla  fissazione  di  nuovi  parametri  si
          applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 
              3. Le norme di cui al  presente  capo  si  applicano  a
          comuni, province e comunita' montane.". 
              Comma 574 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante "Norme di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni": 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione ; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis); 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. ". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
              "Art. 3. (Riscossione mediante versamenti diretti) 
              Sono   riscosse   mediante   versamento   diretto    al
          concessionario ; 
              1) le ritenute alla fonte  effettuate,  a  norma  degli
          artt. 23, 24, 25, 25 bis e 28 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  da  parte  di
          soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nel  primo   comma
          dell'art. 29 del predetto decreto e da  quelli  di  cui  al
          successivo comma del presente articolo ; 
              2) . 
              3) l'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,
          nonche' l'imposta sostitutiva di  cui  all'articolo  16-bis
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale ; 
              4) . 
              5) le ritenute alla fonte sui dividendi a  norma  degli
          articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1); 
              6) l'imposta locale sui redditi dovuta,  in  base  alla
          dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul  reddito
          delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di
          approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei
          mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. 
              Sono riscosse mediante versamento diretto alle  sezioni
          di tesoreria provinciale dello Stato: 
              a) le  ritenute  operate  dalle  amministrazioni  della
          Camera   dei   deputati,   del   Senato   e   della   Corte
          costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto,
          del decreto indicato al primo comma, n. 1); 
              b)  le  ritenute  operate  ai   sensi   del   comma   4
          dell'articolo 27  del  decreto  indicato  al  primo  comma,
          numero 1); 
              c) l'imposta sul reddito delle persone  fisiche  dovuta
          in  base  alla  dichiarazione  annuale,  nonche'  l'imposta
          sostitutiva di cui  all'articolo  16-bis  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  ad
          esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti  a
          tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del  medesimo
          decreto; 
              d) le ritenute alla fonte applicabili  sui  redditi  di
          cui all'articolo 26, primo comma, del decreto  indicato  al
          numero 1), maturati nel  periodo  d'imposta  ancorche'  non
          corrisposti; 
              e)  le  ritenute  alla  fonte  sui   redditi   di   cui
          all'articolo 26, secondo comma,  del  decreto  indicato  al
          numero 1), maturati nel  periodo  d'imposta  ancorche'  non
          corrisposti; 
              f) le ritenute sui  redditi  di  cui  all'articolo  26,
          commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1,  ivi
          compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso  di
          obbligazioni e titoli similari; 
              g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo
          30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel  periodo
          d'imposta ancorche' non corrisposti; 
              h) le ritenute alla  fonte  operate  dalle  aziende  di
          credito e dagli istituti di credito a  norma  dell'art.  1,
          D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 ; 
              h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di  cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          35 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              "1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei  centri
          costituiti dai  soggetti  di  cui  all'Art.  32,  comma  1,
          lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente: 
              a) rilascia un visto  di  conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni  predisposte  dal   centro,   alla   relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile; 
              b)   assevera   che   gli   elementi    contabili    ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di  settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea." 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   4   e   5
          dell'articolo 1 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento
          recante modalita' per la presentazione delle  dichiarazioni
          relative alle imposte sui  redditi,  all'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta   sul   valore
          aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662): 
              4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle  persone
          fisiche  e'  sottoscritta,  a   pena   di   nullita',   dal
          rappresentante  legale,  e  in  mancanza  da  chi   ne   ha
          l'amministrazione anche di fatto, o  da  un  rappresentante
          negoziale. La nullita' e' sanata se il  soggetto  tenuto  a
          sottoscrivere la dichiarazione  vi  provvede  entro  trenta
          giorni dal ricevimento dell'invito da parte del  competente
          ufficio dell'Agenzia delle entrate. 
              5.  La  dichiarazione  delle  societa'  e  degli   enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle societa'  sottoposti
          al controllo contabile ai sensi  del  codice  civile  o  di
          leggi speciali  e'  sottoscritta  anche  dai  soggetti  che
          sottoscrivono la relazione di revisione.  La  dichiarazione
          priva   di   tale   sottoscrizione   e'    valida,    salva
          l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9,  comma
          5, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          successive modificazioni. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2409-bis  del
          codice civile: 
              "2409-bis. Revisione legale dei conti 
              La  revisione  legale  dei  conti  sulla  societa'   e'
          esercitata da  un  revisore  legale  dei  conti  o  da  una
          societa'  di  revisione   legale   iscritti   nell'apposito
          registro. 
              Lo statuto delle societa' che  non  siano  tenute  alla
          redazione del bilancio consolidato puo'  prevedere  che  la
          revisione legale dei  conti  sia  esercitata  dal  collegio
          sindacale. In tal caso il collegio sindacale e'  costituito
          da revisori legali iscritti nell'apposito registro.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
          del DM 31 maggio 1999, n. 164 recante "Regolamento  recante
          norme  per  l'assistenza  fiscale  resa   dai   Centri   di
          assistenza fiscale per le imprese e per i  dipendenti,  dai
          sostituti  d'imposta  e   dai   professionisti   ai   sensi
          dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241": 
              "2.  Il  rilascio  del  visto  di  conformita'  di  cui
          all'articolo  35,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica, inoltre: 
              a) la verifica della regolare  tenuta  e  conservazione
          delle  scritture  contabili  obbligatorie  ai  fini   delle
          imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; 
              b) la verifica della corrispondenza  dei  dati  esposti
          nella  dichiarazione  alle   risultanze   delle   scritture
          contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; 
              c). ". 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'articolo
          39 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              "1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferma
          restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni  di
          norme tributarie: 
              a) ai soggetti indicati nell'Art. 35 che rilasciano  il
          visto di conformita', ovvero l'asseverazione,  infedele  si
          applica, la sanzione amministrativa da  euro  258  ad  euro
          2.582. La violazione e' punibile in  caso  di  liquidazione
          delle imposte, dei contributi, dei  premi  e  dei  rimborsi
          dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all' Art.  36-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  e  in  caso  di  controllo  ai  sensi  degli
          articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in
          caso di  liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base  alle
          dichiarazioni e di controllo di  cui  agli  articoli  54  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633.  La  violazione  e'   punibile   a
          condizione che non trovi applicazione l'  Art.  12-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602.  In  caso  di  ripetute  violazioni,   ovvero   di
          violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
          predetti  soggetti  la  sospensione   dalla   facolta'   di
          rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione,  per
          un  periodo  da  uno  a  tre  anni.  In  caso  di  ripetute
          violazioni   commesse   successivamente   al   periodo   di
          sospensione, e' disposta  l'inibizione  dalla  facolta'  di
          rilasciare il visto di conformita'  e  l'asseverazione.  Si
          considera  violazione  particolarmente  grave  il   mancato
          pagamento della suddetta sanzione; 
              b) al professionista che  rilascia  una  certificazione
          tributaria di cui  all'Art.  36  infedele,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In  caso
          di accertamento di tre  distinte  violazioni  commesse  nel
          corso di un  biennio,  e'  disposta  la  sospensione  dalla
          facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per  un
          periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e'  inibita
          in caso di accertamento di ulteriori violazioni  ovvero  di
          violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta
          sanzione.". 
              Comma 575 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  della
          citata legge 27 luglio 2000, n. 212 : 
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del DPR 22
          dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle
          imposte sui redditi): 
              "Art. 15. Detrazione  per  oneri  [Testo  post  riforma
          2004] 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  19
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo di imposta nel corso del quale e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila. Dette  spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'articolo 10, comma 1,  lettera  b),  e  dalle
          spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche  e  per
          protesi dentarie e  sanitarie  in  genere.  Ai  fini  della
          detrazione la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali  deve  essere  certificata  da  fattura   o   da
          scontrino  fiscale  contenente  la   specificazione   della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario.  Le  spese  riguardanti  i
          mezzi necessari  all'accompagnamento,  alla  deambulazione,
          alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici  e
          informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
          possibilita'  di   integrazione   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  si
          assumono  integralmente.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la
          locomozione dei soggetti indicati nel  precedente  periodo,
          con ridotte o impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
          comprendono  i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),  c)
          ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche  se  prodotti  in
          serie e adattati in  funzione  delle  suddette  limitazioni
          permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli  adattati
          alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
          automatico, purche'  prescritto  dalla  commissione  medica
          locale di cui all'articolo 119 del decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285.  Tra  i  mezzi  necessari  per   la
          locomozione dei non vedenti sono compresi i  cani  guida  e
          gli  autoveicoli  rispondenti   alle   caratteristiche   da
          stabilire con decreto del Ministro  delle  finanze.  Tra  i
          mezzi necessari  per  la  locomozione  dei  sordomuti  sono
          compresi gli autoveicoli rispondenti  alle  caratteristiche
          da stabilire con decreto del  Ministro  delle  finanze.  La
          detrazione spetta una sola volta in un periodo  di  quattro
          anni,  salvo  i  casi  in   cui   dal   Pubblico   registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  lire
          750.000, limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c-ter)  le   spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone indicate nell'articolo 433 del codice  civile  e
          di affidati o affiliati, per  importo  non  superiore  a  3
          milioni di lire per ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          secondaria e  universitaria,  in  misura  non  superiore  a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. Con  decreto  del  Ministero  delle
          finanze,  sentito  l'Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni   private   (ISVAP),   sono   stabilite    le
          caratteristiche alle quali devono  rispondere  i  contratti
          che assicurano il rischio di  non  autosufficienza.  Per  i
          percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si
          tiene conto, ai fini del predetto limite, anche  dei  premi
          di assicurazione in relazione ai quali il datore di  lavoro
          ha effettuato la detrazione in  sede  di  ritenuta;  g)  le
          spese sostenute dai soggetti obbligati  alla  manutenzione,
          protezione o restauro delle cose vincolate ai  sensi  della
          legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente
          della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,  nella  misura
          effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese,
          quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare  da
          apposita   certificazione   rilasciata   dalla   competente
          soprintendenza  del  Ministero  per  i  beni  culturali   e
          ambientali,  previo  accertamento  della  loro   congruita'
          effettuato  d'intesa  con   il   competente   ufficio   del
          territorio del Ministero delle finanze. La  detrazione  non
          spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni  senza
          la preventiva  autorizzazione  dell'Amministrazione  per  i
          beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento  degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
          e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
          L'Amministrazione per i beni culturali  ed  ambientali  da'
          immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate
          del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano
          la perdita del  diritto  alla  detrazione;  dalla  data  di
          ricevimento  della  comunicazione  inizia  a  decorrere  il
          termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'articolo 1 della legge  1°  giugno  1939,  n.
          1089, e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione in Italia e  all'estero  di
          mostre   e   di   esposizioni   di   rilevante    interesse
          scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
          e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
          per  ogni  altra  manifestazione  di  rilevante   interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,  e  le  pubblicazioni   relative   ai   beni
          culturali.   Le   iniziative   culturali   devono    essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto consuntivo. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella
          presente lettera e  controlla  l'impiego  delle  erogazioni
          stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
          regioni e degli  enti  locali  territoriali,  nel  caso  di
          attivita' o manifestazioni in cui essi  siano  direttamente
          coinvolti, e sono destinate ad un fondo da  utilizzare  per
          le attivita' culturali previste per l'anno  successivo.  Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il 31 marzo di ciascun  anno,  al  centro  informativo  del
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          l'elenco  nominativo  dei   soggetti   erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro   il   31
          dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale  dei  beni  ceduti  gratuitamente,   in   base   ad
          un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita'  di
          cui alla lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
              i-bis)  i  contributi  associativi,  per  importo   non
          superiore a 2 milioni e 500 mila  lire,  versati  dai  soci
          alle societa' di mutuo soccorso che operano  esclusivamente
          nei settori di cui all'articolo 1  della  legge  15  aprile
          1886, n. 3818, al fine di assicurare ai  soci  un  sussidio
          nei  casi  di  malattia,  di  impotenza  al  lavoro  o   di
          vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto  alle  loro
          famiglie. La detrazione e' consentita a condizione  che  il
          versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400; 
              i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non  superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          previsti dalle vigenti disposizioni di  legge.  Si  applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis); 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti  dall'
          articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al  24
          per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a  decorrere
          dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in  denaro,  per
          importo non superiore a 2.065 euro annui,  a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La  detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio  postale
          ovvero mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a  consentire
          all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
              1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al
          24 per cento, per  l'anno  2013,  e  al  26  per  cento,  a
          decorrere dall'anno  2014,  delle  erogazioni  liberali  in
          denaro in favore dei partiti e dei movimenti  politici  che
          abbiano presentato  liste  o  candidature  elettorali  alle
          elezioni per il rinnovo della Camera  dei  deputati  o  del
          Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo
          spettanti  all'Italia,  oppure  che   abbiano   almeno   un
          rappresentante  eletto  a  un  consiglio  regionale  o   ai
          consigli delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          per  importi  compresi  fra  50  e  10.000  euro  annui,  a
          condizione  che  siano   effettuate   mediante   versamento
          bancario o postale. 
              1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  si  detrae  dall'imposta  lorda,  e   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  19  per
          cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5  milioni
          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
          di  indicizzazione  pagati   a   soggetti   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro   delle
          Comunita' europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel
          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
          e garantiti da  ipoteca,  per  la  costruzione  dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad  abitazione   principale.   La
          detrazione e' ammessa  a  condizione  che  la  stipula  del
          contratto di mutuo  da  parte  del  soggetto  possessore  a
          titolo di proprieta'  o  altro  diritto  reale  dell'unita'
          immobiliare avvenga nei sei mesi  antecedenti,  ovvero  nei
          diciotto  mesi  successivi   all'inizio   dei   lavori   di
          costruzione. Con decreto del Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite le  modalita'  e  le  condizioni  alle  quali  e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma. 
              1-quater. Dall'imposta lorda si  detrae,  nella  misura
          forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai  non
          vedenti per il mantenimento dei cani guida. 
              2. Per gli oneri indicati  alle  lettere  c),  e),  f),
          i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la  detrazione  spetta
          anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle  persone
          indicate nell'articolo 12 che si trovino  nelle  condizioni
          ivi previste, fermo restando, per gli  oneri  di  cui  alla
          lettera f), il limite complessivo ivi  stabilito.  Per  gli
          oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12  che
          non si trovino nelle condizioni previste dal  comma  2  del
          medesimo articolo, affette da patologie che  danno  diritto
          all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la
          detrazione spetta per  la  parte  che  non  trova  capienza
          nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole  spese
          sanitarie riguardanti tali patologie, ed  entro  il  limite
          annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla  lettera
          i-septies) del citato comma 1, la detrazione  spetta,  alle
          condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per
          le persone  indicate  nell'articolo  12  ancorche'  non  si
          trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del  medesimo
          articolo. 
              3. Per gli oneri  di  cui  alle  lettere  a),  g),  h),
          h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle
          societa' semplici  di  cui  all'articolo  5  la  detrazione
          spetta ai singoli soci nella  stessa  proporzione  prevista
          nel menzionato articolo 5 ai  fini  della  imputazione  del
          reddito.". 
              Comma 576 
              Per il riferimento all'art. 3, della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, si vedano le note al comma 575. 
              Per il riferimento al comma 1, dell'art. 15, del DPR 22
          dicembre 1986, n. 917, si vedano le note al comma 575. 
                
              Comma 581 
                
              Si riporta il testo dell'articolo  13  dell'allegato  A
          Parte I  del  DPR  26  ottobre  1972,  n.  642  (Disciplina
          dell'imposta di  bollo),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 13 [Fatture, note, conti ed estratti di conti] 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Comma 582 
              Si riporta il testo del comma 20, dell'articolo 19  del
          citati  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,   come
          modificato dalla presente legge: 
              20. L'imposta di cui al comma  18  e'  stabilita  nella
          misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, e dell'1,5  per
          mille, per il 2013, e del 2  per  mille,  a  decorrere  dal
          2014, del valore delle attivita' finanziarie. Per  i  conti
          correnti e i libretti di risparmio l'imposta  e'  stabilita
          in misura fissa pari a quella  prevista  dall'articolo  13,
          comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte  I,  allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 642. Il valore e'  costituito  dal  valore  di  mercato,
          rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
          sono detenute le attivita' finanziarie,  anche  utilizzando
          la documentazione dell'intermediario estero di  riferimento
          per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il  valore
          nominale o di rimborso. 
              Comma 583 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  41,  del
          citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78: 
              "Art. 41. Regime fiscale di attrazione europea 
              1.  Alle  imprese  residenti  in   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea diverso dall'Italia  che  intraprendono
          in Italia nuove attivita' economiche,  comprese  quelle  di
          direzione e coordinamento, nonche'  ai  loro  dipendenti  e
          collaboratori,  per  un  periodo  di  tre  anni,  si   puo'
          applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale
          italiana, la normativa tributaria statale  vigente  in  uno
          degli Stati membri  dell'Unione  europea.  A  tal  fine,  i
          citati soggetti interpellano l'Amministrazione  finanziaria
          secondo  la   procedura   di   cui   all'articolo   8   del
          decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326.  La
          normativa dello Stato membro  prescelta  dall'interpellante
          che trova applicazione e' quella vigente nel  primo  giorno
          del periodo di imposta nel corso del  quale  e'  presentata
          l'istanza di interpello. 
              1-bis. Le attivita' economiche di cui al  comma  1  non
          devono risultare gia' avviate in Italia prima della data di
          entrata in vigore del  presente  decreto  e  devono  essere
          effettivamente svolte nel territorio dello Stato. 
              2.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          disposizioni attuative del presente articolo.". 
              Si riporta il testo  del  comma  368,  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266: 
              "368. Ai distretti produttivi si applicano le  seguenti
          disposizioni: 
              a) fiscali: 
              1) le imprese appartenenti a distretti di cui al  comma
          366 possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per  la
          tassazione   di   distretto   ai   fini   dell'applicazione
          dell'IRES; 
              2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          contenute nell'articolo 117  e  seguenti  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relative  alla
          tassazione di gruppo delle imprese residenti; 
              3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
          73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di  cui
          al  comma  366,  ove  sia  esercitata  l'opzione   per   la
          tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 
              4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
          delle   imprese   che   vi    appartengono,    che    hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria; 
              5) la determinazione del reddito  unitario  imponibile,
          nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute  agli
          enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
          un triennio, secondo le disposizioni che seguono; 
              6) fermo il disposto dei numeri da  1  a  5,  ed  anche
          indipendentemente  dall'esercizio   dell'opzione   per   la
          tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con l'Agenzia delle entrate, per la  durata  di  almeno  un
          triennio, il volume delle  imposte  dirette  di  competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto riguardo alla  natura,  tipologia  ed  entita'  delle
          imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e
          ad altri parametri oggettivi,  determinati  anche  su  base
          presuntiva; 
              7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
          interessate e' rimessa al distretto,  che  vi  provvede  in
          base a criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,
          sulla base di principi di mutualita'; 
              8) non concorrono  a  formare  la  base  imponibile  in
          quanto escluse le somme percepite o versate tra le  imprese
          appartenenti al distretto  in  contropartita  dei  vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti; 
              9) i parametri oggettivi per  la  determinazione  delle
          imposte di cui  al  numero  6)  vengono  determinati  dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari  obblighi
          e adempimenti fiscali da parte delle  imprese  appartenenti
          al distretto e  l'applicazione  delle  disposizioni  penali
          tributarie;  in  caso  di  osservanza  del  concordato,   i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione e l'aggiornamento degli elementi di  cui  al
          numero 6); 
              11) i distretti di cui al comma 366 possono  concordare
          in  via  preventiva  e  vincolante  con  gli  enti   locali
          competenti, per la durata di almeno un triennio, il  volume
          dei tributi, contributi ed altre  somme  da  versare  dalle
          imprese appartenenti in ciascun anno; 
              12) la  determinazione  di  quanto  dovuto  e'  operata
          tenendo conto della  attitudine  alla  contribuzione  delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso; 
              13) criteri generali per la  determinazione  di  quanto
          dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
          locali interessati, previa  consultazione  delle  categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              14) la ripartizione  del  carico  tributario  derivante
          dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
          rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri  di
          trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base   di
          principi di mutualita'; 
              15) in caso di osservanza del concordato,  i  controlli
          sono  eseguiti  unicamente   a   scopo   di   monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato; 
              b) amministrative : 
              1) al fine di favorire la  massima  semplificazione  ed
          economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
          imprese  aderenti  possono  intrattenere  rapporti  con  le
          pubbliche amministrazioni e con gli  enti  pubblici,  anche
          economici,  ovvero  dare  avvio   presso   gli   stessi   a
          procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
          cui esse fanno parte. In tal caso, le  domande,  richieste,
          istanze ovvero qualunque altro atto idoneo  ad  avviare  ed
          eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
          ivi  incluse,  relativamente  a   quest'ultimo,   le   fasi
          partecipative  del  procedimento,   qualora   espressamente
          formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
          si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
          medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
          avere verificato, nei riguardi delle imprese  aderenti,  la
          sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche  di
          legittimazione, necessari, sulla base delle leggi  vigenti,
          per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  e  per  la
          partecipazione allo stesso, nonche' per la sua  conclusione
          con atto formale ovvero con effetto finale favorevole  alle
          imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e  gli  enti
          pubblici provvedono senza altro accertamento  nei  riguardi
          delle  imprese  aderenti.  Nell'esercizio  delle  attivita'
          previste dal presente numero, i distretti comunicano  anche
          in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni  e
          gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti  gli
          effetti, con tale modalita'. I distretti possono  accedere,
          sulla  base  di  apposita  convenzione,  alle  banche  dati
          formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e  dagli
          enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per la funzione pubblica,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative delle disposizioni del presente numero ; 
              2)  al  fine  di  facilitare  l'accesso  ai  contributi
          erogati a qualunque titolo sulla base di  leggi  regionali,
          nazionali o di disposizioni  comunitarie,  le  imprese  che
          aderiscono  ai  distretti  di  cui  al  comma  366  possono
          presentare  le  relative  istanze  ed  avviare  i  relativi
          procedimenti  amministrativi,  anche  mediante   un   unico
          procedimento  collettivo,  per  il  tramite  dei  distretti
          medesimi  che  forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle
          imprese stesse e che possono, qualora le imprese  siano  in
          possesso dei requisiti per l'accesso ai citati  contributi,
          certificarne  il  diritto.  I  distretti  possono  altresi'
          provvedere,   ove   necessario,   a   stipulare    apposite
          convenzioni, anche di tipo collettivo con gli  istituti  di
          credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco  di
          cui all'articolo 106 del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, volte alla prestazione  della  garanzia  per
          l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative della presente disposizione; 
              3) i distretti hanno  la  facolta'  di  stipulare,  per
          conto delle imprese, negozi di diritto privato  secondo  le
          norme in materia di mandato di cui  agli  articoli  1703  e
          seguenti del codice civile; 
              c) finanziarie : 
              1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e
          delle  relative  imprese,  con  regolamento  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  delle
          attivita' produttive  e  la  CONSOB,  sono  individuate  le
          semplificazioni,   con   le   relative   condizioni,   alle
          disposizioni  della  legge  30   aprile   1999,   n.   130,
          applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi  ad
          oggetto crediti concessi da  una  pluralita'  di  banche  o
          intermediari finanziari  alle  imprese  facenti  parte  del
          distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria; 
              2) con il regolamento  di  cui  al  numero  1)  vengono
          individuate le  condizioni  e  le  garanzie  a  favore  dei
          soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in  presenza
          delle quali tutto o parte del ricavato  dell'emissione  dei
          titoli  possa  essere  destinato  al  finanziamento   delle
          iniziative dei distretti  e  delle  imprese  dei  distretti
          beneficiarie dei crediti oggetto di cessione; 
              3) le disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis  della
          legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
          delle banche nei confronti delle imprese facenti parte  dei
          distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento  di
          cui al numero 1); 
              4)  le  banche  e  gli  altri  intermediari  che  hanno
          concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti  parte
          dei  distretti  e   che   non   procedono   alla   relativa
          cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
          30  aprile  1999,  n.  130,  possono,  in   aggiunta   agli
          accantonamenti previsti  dalle  norme  vigenti,  effettuare
          accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
          di cui al numero 1); 
              5) al fine  di  favorire  l'accesso  al  credito  e  il
          finanziamento dei distretti e delle imprese  che  ne  fanno
          parte, con particolare riferimento ai progetti di  sviluppo
          e innovazione, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          adotta o propone le misure occorrenti per: 
              5.1)  assicurare  il  riconoscimento   della   garanzia
          prestata dai confidi quale strumento  di  attenuazione  del
          rischio di  credito  ai  fini  del  calcolo  dei  requisiti
          patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
          del Nuovo accordo di Basilea; 
              5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi
          e la loro  operativita';  anche  a  tal  fine  i  fondi  di
          garanzia interconsortile di cui al comma  20  dell'articolo
          13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
          possono essere destinati anche alla prestazione di  servizi
          ai  confidi  soci  ai  fini   dell'iscrizione   nell'elenco
          speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              5.3)  agevolare  la  costituzione  di  idonee   agenzie
          esterne di valutazione del merito di credito dei  distretti
          e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
          requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del  metodo
          standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali  degli
          enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo  accordo
          di Basilea; 
              5.4) favorire la costituzione, da parte dei  distretti,
          con apporti di soggetti pubblici e  privati,  di  fondi  di
          investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno
          parte del distretto; 
              d) per la ricerca e lo sviluppo : 
              1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
          piccole  e  medie  imprese  e  dei  distretti  industriali,
          attraverso  la  diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle
          relative applicazioni industriali, e' costituita  l'Agenzia
          per la diffusione delle tecnologie  per  l'innovazione,  di
          seguito denominata «Agenzia»; 
              2) l'Agenzia promuove  l'integrazione  fra  il  sistema
          della  ricerca  ed   il   sistema   produttivo   attraverso
          l'individuazione,  valorizzazione  e  diffusione  di  nuove
          conoscenze,   tecnologie,    brevetti    ed    applicazioni
          industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale; 
              3)  l'Agenzia  stipula  convenzioni  e  contratti   con
          soggetti  pubblici  e  privati  che   ne   condividono   le
          finalita'; 
              4)  l'Agenzia  e'   soggetta   alla   vigilanza   della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  che,  con  propri
          decreti di natura non regolamentare, sentiti  il  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
          attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
          la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
          le tecnologie, se nominati, definisce criteri  e  modalita'
          per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali.   Lo
          statuto dell'Agenzia  e'  soggetto  all'approvazione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              Si riporta il testo dei commi da 1 a  4,  dell'articolo
          3, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante "Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione del debito  nel  settore  lattiero-caseario",
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,
          n. 33, e successive modificazioni: 
              1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione  delle
          norme inerenti i tributi  dovuti  agli  enti  locali»  sono
          soppresse. 
              2. All'articolo 1, comma 368, della legge  23  dicembre
          2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a)  e'
          sostituita dalla seguente: 
              «a) fiscali: 
              1) le imprese appartenenti a distretti di cui al  comma
          366 possono  congiuntamente  esercitare  l'opzione  per  la
          tassazione   di   distretto   ai   fini   dell'applicazione
          dell'IRES; 
              2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          contenute nell'articolo 117  e  seguenti  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  relative  alla
          tassazione di gruppo delle imprese residenti; 
              3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo
          73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di  cui
          al  comma  366,  ove  sia  esercitata  l'opzione   per   la
          tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 
              4) il reddito imponibile del distretto comprende quello
          delle   imprese   che   vi    appartengono,    che    hanno
          contestualmente optato per la tassazione unitaria; 
              5) la determinazione del reddito  unitario  imponibile,
          nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute  agli
          enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
          un triennio, secondo le disposizioni che seguono; 
              6) fermo il disposto dei numeri da  1  a  5,  ed  anche
          indipendentemente  dall'esercizio   dell'opzione   per   la
          tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al
          comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
          con l'Agenzia delle entrate, per la  durata  di  almeno  un
          triennio, il volume delle  imposte  dirette  di  competenza
          delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
          avuto riguardo alla  natura,  tipologia  ed  entita'  delle
          imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e
          ad altri parametri oggettivi,  determinati  anche  su  base
          presuntiva; 
              7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese
          interessate e' rimessa al distretto,  che  vi  provvede  in
          base a criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,
          sulla base di principi di mutualita'; 
              8) non concorrono  a  formare  la  base  imponibile  in
          quanto escluse le somme percepite o versate tra le  imprese
          appartenenti al distretto  in  contropartita  dei  vantaggi
          fiscali ricevuti o attribuiti; 
              9) i parametri oggettivi per  la  determinazione  delle
          imposte di cui  al  numero  6)  vengono  determinati  dalla
          Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari  obblighi
          e adempimenti fiscali da parte delle  imprese  appartenenti
          al distretto e  l'applicazione  delle  disposizioni  penali
          tributarie;  in  caso  di  osservanza  del  concordato,   i
          controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione e l'aggiornamento degli elementi di  cui  al
          numero 6); 
              11) i distretti di cui al comma 366 possono  concordare
          in  via  preventiva  e  vincolante  con  gli  enti   locali
          competenti, per la durata di almeno un triennio, il  volume
          dei tributi, contributi ed altre  somme  da  versare  dalle
          imprese appartenenti in ciascun anno; 
              12) la  determinazione  di  quanto  dovuto  e'  operata
          tenendo conto della  attitudine  alla  contribuzione  delle
          imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
          e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
          la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto  e'
          determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
          complesso; 
              13) criteri generali per la  determinazione  di  quanto
          dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
          locali interessati, previa  consultazione  delle  categorie
          interessate   e   degli   organismi   rappresentativi   dei
          distretti; 
              14) la ripartizione  del  carico  tributario  derivante
          dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
          rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri  di
          trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base   di
          principi di mutualita'; 
              15) in caso di osservanza del concordato,  i  controlli
          sono  eseguiti  unicamente   a   scopo   di   monitoraggio,
          prevenzione ed  elaborazione  dei  dati  necessari  per  la
          determinazione di quanto dovuto in base al concordato;». 
              3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112,  e  successive  modificazioni,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «anche  avvalendosi
          delle  strutture  tecnico-organizzative  dei  consorzi   di
          sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317». 
              3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1  e  2  si
          applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare
          al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo
          la produzione dei  beni  per  i  quali  sono  previsti  gli
          incentivi di cui al presente decreto. (12) 
              3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui  al  comma
          3-bis  e'  subordinata   alla   preventiva   autorizzazione
          comunitaria. (12) 
              4. Dall'attuazione del comma 1,  nonche'  dell'articolo
          1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, come modificati  dal  presente  articolo,  non  devono
          derivare oneri superiori a 10 milioni di  euro  per  l'anno
          2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  5,  della
          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica),  e   successive
          modificazioni: 
              "Art. 5. Incentivi per la ricerca scientifica. 
              1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi
          della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato
          alle  medesime  destinati,  alle  imprese  artigiane  e  ai
          soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991,
          n. 317, al fine di potenziarne l'attivita' di ricerca anche
          avviando nuovi progetti, e' concesso, a partire dal periodo
          di imposta in corso al  1°  gennaio  1998,  un  credito  di
          imposta pari: 
              a) a 15 milioni di lire per  ogni  nuova  assunzione  a
          tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato,  fino
          ad  un  massimo  di  60  milioni  di  lire   per   soggetto
          beneficiario, di titolari di  dottorato  di  ricerca  o  di
          possessori  di  altro  titolo  di  formazione  post-laurea,
          conseguito  anche  all'estero,  nonche'  di  laureati   con
          esperienza nel settore della ricerca; 
              b) al  60  per  cento  degli  importi  per  ogni  nuovo
          contratto  per  attivita'  di  ricerca   commissionata   ad
          universita',  consorzi  e  centri  interuniversitari,  enti
          pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del
          D.P.C.M.  30  dicembre   1993,   n.   593,   e   successive
          modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie,
          l'energia e l'ambiente (ENEA),  Agenzia  spaziale  italiana
          (ASI),  fondazioni  private   che   svolgono   direttamente
          attivita'  di  ricerca  scientifica,  laboratori   di   cui
          all'articolo 4 della L. 17 febbraio 1982,  n.  46,  nonche'
          degli importi per assunzione degli oneri relativi  a  borse
          di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di
          ricerca, nel caso il  relativo  programma  di  ricerca  sia
          concordato con il soggetto di cui al presente comma. 
              2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a),  sono
          concesse ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  operanti  nel
          territorio nazionale a condizione che: 
              a)   il   soggetto   beneficiario,   anche   di   nuova
          costituzione,  realizzi,  nell'anno  di   riferimento   del
          credito di imposta,  un  incremento  netto  del  numero  di
          dipendenti a  tempo  pieno  rispetto  all'anno  precedente,
          comprendendovi  anche  i   dipendenti   assunti   a   tempo
          determinato e con contratti di formazione e lavoro.  Per  i
          soggetti beneficiari gia' costituiti al 30 settembre  1997,
          l'incremento  e'  commisurato  al  numero  dei   dipendenti
          esistenti a tale data; 
              b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4,
          comma 5, lettere b),  c),  d),  e),  senza  la  limitazione
          all'ambito  territoriale  di  cui   all'obiettivo   1   del
          regolamento (CEE) n. 2052/88, e  successive  modificazioni,
          nonche' g). 
              3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b),  sono
          concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il
          territorio   nazionale   a   condizione    che    l'importo
          contrattuale di cui al predetto comma  1,  lettera  b),  si
          riferisca ad  atto  stipulato  nei  periodi  di  imposta  a
          partire da quello in corso  al  1°  gennaio  1998  e  negli
          stessi  periodi  il  soggetto  beneficiario   realizzi   un
          incremento netto dei predetti importi. 
              4. Le agevolazioni di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
          possono essere concesse  anche  ad  altre  imprese  di  cui
          all'articolo 2195 del codice  civile,  non  comprese  nella
          definizione di cui al comma 1, a condizione  che  l'importo
          assegnato  annualmente  alla   copertura   delle   medesime
          agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque  destinato
          prioritariamente ai soggetti  di  cui  al  comma  1  e  che
          l'investimento in ricerca sia  aggiuntivo  ai  sensi  della
          disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato  alla
          ricerca e sviluppo, secondo modalita' attuative e parametri
          di riferimento determinati dai decreti di cui  al  predetto
          comma 7. 
              5. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano per i settori esclusi di cui  alla  comunicazione
          della Commissione delle  Comunita'  europee  96/C68/06.  Le
          agevolazioni  di  cui  al  presente   articolo   non   sono
          cumulabili con altre agevolazioni disposte  per  la  stessa
          finalita' da norme nazionali o regionali  ad  eccezione  di
          quelle previste dall'art. 14 della L. 24  giugno  1997,  n.
          196, e successive modificazioni,  e  dall'articolo  13  del
          decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  secondo
          misure determinate dai  decreti  di  cui  al  comma  7  del
          presente articolo.  I  predetti  decreti  possono  altresi'
          determinare la cumulabilita' delle agevolazioni di  cui  al
          presente articolo con  benefici  concessi  ai  sensi  della
          comunicazione della Commissione delle Comunita' europee  di
          cui al presente comma, purche' non sia superato  il  limite
          massimo per  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,
          lettera  a),  relativamente  al  credito  di  imposta   ivi
          previsto. 
              6. Si  applicano  ai  crediti  di  imposta  di  cui  al
          presente articolo le disposizioni di  cui  all'articolo  4,
          commi 4, 6 e 7. 
              7. Con uno o piu' decreti del Ministro  delle  finanze,
          emanati di concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica e con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          sono determinati le modalita' di  attuazione  del  presente
          articolo, nonche' di controllo e regolazione contabile  dei
          crediti di imposta  e  gli  importi  massimi  per  soggetto
          beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1,  lettera
          b), nonche' possono essere rideterminati  gli  importi  dei
          crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b).  Gli
          oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  per
          quanto concerne gli interventi nelle  aree  depresse,  sono
          posti a carico delle quote di cui all'articolo 4, comma 11;
          per quanto riguarda gli interventi  sulle  altre  aree  del
          Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote  di  cui
          all'articolo 4, comma 11, gli oneri  sono  posti  a  carico
          delle disponibilita'  di  cui  al  fondo  speciale  per  la
          ricerca  applicata,  istituito  dall'art.  4  della  L.  25
          ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della L.  17
          febbraio  1982,  n.  46,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori  a
          lire 80 miliardi annui e secondo modalita' determinate  nei
          decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando
          specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'articolo
          10 della predetta legge n. 46 del 1982. 
              8. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n.  196,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, dopo le parole: «19  dicembre  1992,  n.
          488;» sono inserite le seguenti: «articolo 11, comma 5, del
          decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa  legge  di
          conversione 19 luglio 1994, n. 451»; 
              b) al comma 2, dopo le parole: «degli enti pubblici  di
          ricerca» sono inserite le seguenti: «e delle universita'» e
          dopo le parole: «consentito agli  enti»  sono  inserite  le
          seguenti: «e agli atenei»; 
              c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «rapporto
          di lavoro con l'ente» sono inserite  le  seguenti:  «o  con
          l'ateneo» e al terzo periodo, dopo le parole:  «corrisposto
          dall'ente», sono inserite le seguenti: «o dall'ateneo»; 
              d) al comma 4, le parole da: «nonche' per l'anno  1998»
          fino a: «n. 451» sono sostituite dalle seguenti:  «nonche',
          dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere  sui
          trasferimenti statali ad essi destinati» e dopo le  parole:
          «enti pubblici di ricerca» sono inserite  le  seguenti:  «e
          alle universita'».". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 6 bis  e  6  ter,
          dell'articolo 68 del citato DPR 22 dicembre 1986, n. 917: 
              "6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e  c-bis)
          del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla  cessione  di
          partecipazioni al capitale in societa' di cui  all'articolo
          5,  escluse  le  societa'  semplici  e  gli  enti  ad  esse
          equiparati,  e  all'articolo  73,  comma  1,  lettera   a),
          costituite da non piu' di sette anni, possedute  da  almeno
          tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti  finanziari
          e dei contratti indicati nelle  disposizioni  di  cui  alle
          lettere  c)  e  c-bis)  relativi  alle  medesime  societa',
          rispettivamente posseduti e stipulati da almeno  tre  anni,
          non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile  in
          quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni
          dal loro conseguimento, siano reinvestite  in  societa'  di
          cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera  a),
          che   svolgono   la   medesima   attivita',   mediante   la
          sottoscrizione  del  capitale  sociale  o   l'acquisto   di
          partecipazioni al capitale delle  medesime,  sempreche'  si
          tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni. 
              6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista  dal  comma
          6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
          sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
          di cessione, nei cinque anni anteriori alla  cessione,  per
          l'acquisizione  o  la  realizzazione  di   beni   materiali
          ammortizzabili,  diversi  dagli   immobili,   e   di   beni
          immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca  e
          sviluppo.". 
              Comma 586 
              Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  recante
          "Norme   di   semplificazione   degli    adempimenti    dei
          contribuenti  in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi   e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni" e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo  51  bis  del
          decreto legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              "Art. 51-bis. Ampliamento dell'assistenza fiscale 
              1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari  dei
          redditi di lavoro dipendente  e  assimilati  indicati  agli
          articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),  g),
          con esclusione delle indennita' percepite  dai  membri  del
          Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in  assenza  di  un
          sostituto d'imposta  tenuto  a  effettuare  il  conguaglio,
          possono comunque adempiere agli obblighi  di  dichiarazione
          dei  redditi  presentando  l'apposita  dichiarazione  e  la
          scheda ai fini della destinazione del  cinque  e  dell'otto
          per mille, con  le  modalita'  indicate  dall'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto  del
          Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
          modificazioni, ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 4,
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
          soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi
          delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          dicembre 2005, n. 248. 
              2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma
          1 emerge un debito, il  soggetto  che  presta  l'assistenza
          fiscale trasmette telematicamente la delega  di  versamento
          utilizzando   i   servizi   telematici   resi   disponibili
          dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il  decimo  giorno
          antecedente la scadenza del termine di pagamento,  consegna
          la delega  di  versamento  compilata  al  contribuente  che
          effettua   il   pagamento   con   le   modalita'   indicate
          nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              3. Nei riguardi  dei  contribuenti  che  presentano  la
          dichiarazione  ai  sensi  del  comma  1,  i  rimborsi  sono
          eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla  base  del
          risultato finale delle dichiarazioni. 
              4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma
          1 possono essere presentate dal 2  al  30  settembre  2013,
          esclusivamente se dalle stesse risulta un  esito  contabile
          finale  a  credito.   Con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  termini  e  le
          modalita'  applicative  delle   disposizioni   recate   dal
          presente comma." 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 16 e 17  del
          gia' citato DM 31 maggio 1999, n.164: 
              "Art.   16.    Assistenza    fiscale    prestata    dai
          CAF-dipendenti. 
              1. I CAF-dipendenti,  nell'ambito  delle  attivita'  di
          assistenza fiscale di cui all'articolo  34,  comma  4,  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, provvedono a: 
              a)  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate,   in   via
          telematica,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,   il
          risultato finale delle dichiarazioni; 
              b) consegnare al contribuente, entro il  15  giugno  di
          ciascun  anno,  copia  della  dichiarazione   dei   redditi
          elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; 
              c) trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate,  entro  il  30  giugno   di   ciascun   anno,   le
          dichiarazioni  predisposte  e,   entro   il   10   novembre
          successivo,   le   dichiarazioni   integrative    di    cui
          all'articolo 14; 
              d) conservare copia delle dichiarazioni e dei  relativi
          prospetti di liquidazione nonche' le schede  relative  alle
          scelte per la destinazione dell'8  per  mille  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche fino al 31  dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione. 
              2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo
          14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e
          b) del comma 1, sono effettuate entro  il  10  novembre  di
          ciascun anno. 
              3. Nel  prospetto  di  liquidazione,  sottoscritto  dal
          responsabile dell'assistenza fiscale, oltre  agli  elementi
          di calcolo ed al risultato  del  conguaglio  fiscale,  sono
          evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
          dati   indicati   nella   dichiarazione   presentata    dal
          contribuente a seguito  dei  controlli  effettuati,  tenuto
          conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
          disposizioni  che  disciplinano  gli  oneri  deducibili   e
          detraibili, le detrazioni d'imposta  e  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto. 
              4. Le operazioni  di  raccolta  delle  dichiarazioni  e
          della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
          delle  dichiarazioni   elaborate   e   dei   prospetti   di
          liquidazione possono essere effettuate  dai  CAF-dipendenti
          tramite i propri soci od associati. 
              4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui  al  comma
          1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a: 
              a) fornire ai CAF, entro cinque giorni,  l'attestazione
          di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
          motivazioni di eventuali scarti  dovuti  all'impossibilita'
          da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere  disponibili
          le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
          provvedono  autonomamente  e  con  i  mezzi   piu'   idonei
          all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta; 
              b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta,  in  via
          telematica,  entro  dieci  giorni   dalla   ricezione,   le
          comunicazioni. Per i sostituti d'imposta  che  non  abbiano
          richiesto   l'abilitazione   alla   trasmissione   in   via
          telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono  rese
          disponibili per il tramite di un soggetto incaricato  della
          trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di  cui
          al comma 3, dell'articolo 3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322,  e  successive
          modificazioni,  preventivamente  indicato   dal   sostituto
          d'imposta  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale  facolta'  e'
          riconosciuta anche ai sostituti  d'imposta  abilitati  alla
          trasmissione telematica. La scelta da parte  del  sostituto
          del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
          le comunicazioni del risultato finale  delle  dichiarazioni
          deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31  marzo
          dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF  ed
          ha valore fino alla data di revoca; 
              c)  fornire  ai  CAF,  entro  quindici   giorni   dalla
          ricezione   delle    comunicazioni,    l'attestazione    di
          disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta." 
              "Art. 17. Assistenza  fiscale  prestata  dal  sostituto
          d'imposta. 
              1. I  sostituti  d'imposta  che  comunicano  ai  propri
          sostituiti, entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler
          prestare assistenza fiscale provvedono a: 
              a)  controllare,  sulla  base  dei  dati  ed   elementi
          direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata  dal
          sostituito, la regolarita' formale della  stessa  anche  in
          relazione alle disposizioni che  stabiliscono  limiti  alla
          deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
          imposta; 
              b) consegnare al sostituito,  entro  il  31  maggio  di
          ciascun anno, copia della  dichiarazione  elaborata  ed  il
          relativo prospetto di liquidazione; 
              c) trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate,  entro  il  30  giugno   di   ciascun   anno,   le
          dichiarazioni  elaborate  e   i   relativi   prospetti   di
          liquidazione  nonche'  consegnare,  secondo  le   modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, le buste contenenti le schede relative  alle
          scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche; 
              d) conservare copia delle dichiarazioni e dei  relativi
          prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello di presentazione. 
              2. Il sostituto d'imposta socio  di  un  CAF-dipendenti
          puo'  prestare  assistenza  fiscale  ai  propri  sostituiti
          tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
          all'articolo 16.". 
              Comma 590 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
          del citato decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: 
              "2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica concordati in sede  europea,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul  reddito
          complessivo di cui all'articolo 8  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, di importo superiore a  300.000  euro  lordi
          annui, e' dovuto un contributo di solidarieta'  del  3  per
          cento sulla parte eccedente il predetto  importo.  Ai  fini
          della verifica del superamento del limite di  300.000  euro
          rilevano anche il  reddito  di  lavoro  dipendente  di  cui
          all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi  prevista,  e  i
          trattamenti pensionistici di  cui  all'articolo  18,  comma
          22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  al
          lordo del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il
          contributo di solidarieta' non si applica  sui  redditi  di
          cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n.  122,  e  di  cui  all'articolo  18,  comma
          22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Il
          contributo  di  solidarieta'  e'  deducibile  dal   reddito
          complessivo.  Per  l'accertamento,  la  riscossione  e   il
          contenzioso riguardante il contributo di  solidarieta',  si
          applicano  le  disposizioni  vigenti  per  le  imposte  sui
          redditi.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il
          30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche  di
          attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma,
          garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e
          assicurando il coordinamento tra le disposizioni  contenute
          nel presente comma e quelle contenute nei  citati  articoli
          9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma
          22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   l'efficacia    delle
          disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata
          anche  per  gli  anni   successivi   al   2013,   fino   al
          raggiungimento del pareggio di bilancio.". 
              Comma 597 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  15  del
          DPR 26 ottobre 1972, n.  642  (Disciplina  dell'imposta  di
          bollo), come modificato dalla presente legge: 
              "5]  Entro  il   successivo   mese   di   gennaio,   il
          contribuente deve presentare all'Ufficio del  registro  una
          dichiarazione contenente  l'indicazione  del  numero  degli
          atti e documenti emessi nell'anno precedente  distinti  per
          voce di  tariffa  e  degli  altri  elementi  utili  per  la
          liquidazione dell'imposta, nonche'  degli  assegni  bancari
          estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione e'  redatta,
          a pena di nullita', su modello conforme a quello  approvato
          con  provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle
          entrate." 
              Comma 598 
                
              Si riporta il testo del comma 3 bis, dell'articolo  14,
          del  DPR  30  maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di  giustizia  -  Testo  A),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "3-bis. Nei processi tributari, il valore  della  lite,
          determinato, per ciascun atto impugnato anche  in  appello,
          ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  12   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,   e   successive
          modificazioni, deve  risultare  da  apposita  dichiarazione
          resa dalla  parte  nelle  conclusioni  del  ricorso,  anche
          nell'ipotesi di prenotazione a debito.". 
              Si riporta il testo dell'art. 269  del  citato  DPR  30
          maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 269. (L) (Diritto di copia su supporto diverso da
          quello cartaceo) 
              1. Per il rilascio di copie di  documenti  su  supporto
          diverso  da  quello   cartaceo   e'   dovuto   il   diritto
          forfettizzato  nella  misura   stabilita   dalla   tabella,
          contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. 
              « 1-bis. Il diritto di copia  senza  certificazione  di
          conformita'  non  e'  dovuto  dalle  parti  che   si   sono
          costituite con modalita' telematiche  ed  accedono  con  le
          medesime modalita' al fascicolo »;" 
              Si riporta il testo dell'art. 263  del  citato  DPR  30
          maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 263. (L) (Esenzione) 
              1. Nel processo tributario di primo e di secondo  grado
          il diritto di copia non e' dovuto se la copia e'  richiesta
          dall'ufficio tributario. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo  269,  comma
          1-bis,  si   applicano   anche   al   processo   tributario
          telematico." 
              Comma 599 
              Si riporta il testo vigente del comma 9,  dell'articolo
          4, del decreto legge 29 dicembre 2009, n.  193  (Interventi
          urgenti   in   materia   di   funzionalita'   del   sistema
          giudiziario), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2010, n. 24: 
              "9. Per consentire il pagamento, da parte dei  privati,
          con sistemi telematici di pagamento  ovvero  con  carte  di
          debito, di  credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di
          pagamento con moneta elettronica disponibili  nei  circuiti
          bancario e postale, del contributo unificato,  del  diritto
          di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
          ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
          ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
          spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese  di
          mantenimento,  delle  pene   pecuniarie,   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie e delle  sanzioni  pecuniarie  il
          Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  di  intermediari
          abilitati che,  ricevuto  il  versamento  delle  somme,  ne
          effettuano il  riversamento  alla  Tesoreria  dello  Stato,
          registrando in apposito sistema informatico a  disposizione
          dell'amministrazione i pagamenti  eseguiti  e  la  relativa
          causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
          e gli articoli d'entrata. Entro 60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, determina con proprio  decreto,  sentito  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
          la rendicontazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi  di
          pagamento,  nonche'   il   modello   di   convenzione   che
          l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
          servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  stipula  apposite
          convenzioni a seguito di  procedura  di  gara  ad  evidenza
          pubblica   per   la   fornitura   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Le convenzioni  di  cui  al  presente
          articolo    prevedono    che    gli     oneri     derivanti
          dall'allestimento   e   dal   funzionamento   del   sistema
          informatico sono a carico degli intermediari abilitati." 
              Il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              Comma 600 
              Si riporta il testo dell'articolo 46 della citata legge
          31 dicembre 2012, n. 247, come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 46. Esame di Stato 
              1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed
          in una prova orale. 
              2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati  dal
          Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: 
              a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
          due questioni in materia regolata dal codice civile; 
              b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra
          due questioni in materia regolata dal codice penale; 
              c) a redazione  di  un  atto  giudiziario  che  postuli
          conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale,
          su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra
          il  diritto  privato,  il  diritto  penale  ed  il  diritto
          amministrativo. 
              3. Nella prova orale il  candidato  illustra  la  prova
          scritta e dimostra la conoscenza  delle  seguenti  materie:
          ordinamento e deontologia forensi, diritto civile,  diritto
          penale, diritto  processuale  civile,  diritto  processuale
          penale;   nonche'   di   altre    due    materie,    scelte
          preventivamente dal candidato,  tra  le  seguenti:  diritto
          costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro,
          diritto commerciale, diritto comunitario ed  internazionale
          privato,   diritto   tributario,   diritto   ecclesiastico,
          ordinamento giudiziario e penitenziario. 
              4. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta,  ogni
          componente della commissione d'esame dispone di dieci punti
          di merito; alla prova orale sono ammessi  i  candidati  che
          abbiano conseguito, nelle tre prove scritte,  un  punteggio
          complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore
          a 30 punti in ciascuna prova. 
              5. La commissione annota  le  osservazioni  positive  o
          negative nei vari punti  di  ciascun  elaborato,  le  quali
          costituiscono motivazione del voto che viene  espresso  con
          un numero pari alla somma dei  voti  espressi  dai  singoli
          componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
          sorteggio, gli abbinamenti per la  correzione  delle  prove
          scritte tra i candidati e le sedi di corte di  appello  ove
          ha luogo la correzione degli elaborati  scritti.  La  prova
          orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. 
              6.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il   CNF,
          disciplina con regolamento le modalita' e le  procedure  di
          svolgimento dell'esame di Stato  e  quelle  di  valutazione
          delle prove scritte ed orali da effettuare sulla  base  dei
          seguenti criteri: 
              a)   chiarezza,   logicita'   e   rigore   metodologico
          dell'esposizione; 
              b) dimostrazione della concreta capacita' di  soluzione
          di specifici problemi giuridici; 
              c)  dimostrazione  della  conoscenza   dei   fondamenti
          teorici degli istituti giuridici trattati; 
              d) dimostrazione della capacita' di cogliere  eventuali
          profili di interdisciplinarieta'; 
              e) dimostrazione della  conoscenza  delle  tecniche  di
          persuasione e argomentazione. 
              7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei
          testi    di    legge    senza    commenti    e    citazioni
          giurisprudenziali. Esse devono iniziare in  tutte  le  sedi
          alla stessa ora, fissata dal Ministro della  giustizia  con
          il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.  A
          tal fine, i testi di legge portati  dai  candidati  per  la
          prova  devono  essere  controllati  e  vistati  nei  giorni
          anteriori all'inizio della prova  stessa  e  collocati  sul
          banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello  dei
          candidati deve svolgersi per tempo in  modo  che  le  prove
          scritte  inizino  all'ora  fissata   dal   Ministro   della
          giustizia. 
              8. I candidati non possono  portare  con  se'  testi  o
          scritti, anche informatici, ne' ogni sorta di strumenti  di
          telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame,
          con provvedimento del presidente della commissione, sentiti
          almeno due commissari. 
              9. Qualora siano  fatti  pervenire  nell'aula,  ove  si
          svolgono  le  prove  dell'esame,  scritti  od  appunti   di
          qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che  li
          riceve e non ne fa immediata denuncia alla  commissione  e'
          escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8. 
              10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad  uno
          o piu' candidati, prima o durante la prova  d'esame,  testi
          relativi al tema proposto e' punito,  salvo  che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato, con la pena della  reclusione
          fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma  e
          nel comma 9,  i  candidati  sono  denunciati  al  consiglio
          distrettuale di disciplina del distretto competente per  il
          luogo di iscrizione  al  registro  dei  praticanti,  per  i
          provvedimenti di sua competenza. 
              11.  Per  la  prova  orale,   ogni   componente   della
          commissione dispone di dieci punti di merito  per  ciascuna
          delle materie di esame. 
              12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono  un
          punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti  per   ciascuna
          materia. 
              13.  Agli  oneri  per  l'espletamento  delle  procedure
          dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione  all'Erario
          della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b),
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
          settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2,
          comma  1,  lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990. 
              13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono  poste  a
          carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da
          corrispondere al momento della presentazione della domanda. 
                
              13-ter. Le modalita' di versamento  del  contributo  di
          cui al comma 13-bis  sono  stabilite  con  decreto,  avente
          natura non regolamentare, del Ministro della giustizia,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Analogamente, il contributo e'  aggiornato  ogni  tre  anni
          secondo l'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
          operai e impiegati .". 
              Comma 601 
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  28
          maggio 1936, n.  1003  (Norme  per  l'iscrizione  nell'albo
          speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
          ed alle altre giurisdizioni superiori  ),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 5. Per la partecipazione  all'esame  i  candidati
          sono tenuti al pagamento di una tassa a favore  dell'Erario
          di lire trecento. 
              Nel  bilancio  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia
          saranno inscritti i fondi  occorrenti  per  lo  svolgimento
          degli esami. 
              Le spese per la sessione d'esame a norma della presente
          legge sono  poste  a  carico  dell'aspirante  nella  misura
          forfetaria di euro 75, da corrispondere  al  momento  della
          presentazione della domanda.Le modalita' di versamento  del
          contributo di cui al periodo precedente sono stabilite  con
          decreto, avente  natura  non  regolamentare,  del  Ministro
          della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Analogamente, il contributo e'  aggiornato
          ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati.". 
              Comma 602 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  25
          maggio 1970, n. 358 (Modifica delle  norme  concernenti  la
          documentazione delle domande di ammissione ai concorsi  per
          esame per  la  nomina  a  notaio),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Domanda di ammissione al  concorso  per  esame
          per la nomina a notaio. 
              Nella domanda, in carta  legale,  per  l'ammissione  al
          concorso gli aspiranti devono dichiarare: 
              la data ed il luogo di nascita; 
              il possesso della cittadinanza italiana; 
              il comune nella cui  lista  elettorale  sono  iscritti,
          ovvero i motivi della non iscrizione o della  cancellazione
          dalla lista medesima; 
              le eventuali condanne penali riportate; 
              l'inesistenza   di   sentenze   di    fallimento,    di
          interdizione o di  inabilitazione  pronunciate  nei  propri
          confronti; 
              il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; 
              il  compimento,  entro  il   termine   utile   per   la
          presentazione della  domanda  di  ammissione  al  concorso,
          della pratica notarile, con  la  indicazione  del  relativo
          periodo e del consiglio notarile nella  cui  circoscrizione
          la pratica stessa e' stata effettuata: 
              l'esenzione  da  difetti  che   importino   inidoneita'
          all'esercizio delle funzioni notarili. 
              La firma in calce alla domanda deve essere  autenticata
          da un  notaio  o  dal  segretario  comunale  del  luogo  di
          residenza  dell'aspirante.  Per  i  dipendenti  statali  e'
          sufficiente  il  visto  del  capo  dell'ufficio  nel  quale
          prestano servizio. 
              L'amministrazione provvede di ufficio  all'accertamento
          dei  requisiti  della  buona  condotta,   dell'assenza   di
          precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie  di
          fallimento, di interdizione e di inabilitazione. 
              Alla domanda i concorrenti devono allegare: 
              quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
          ufficio del registro della tassa erariale di  lire  seimila
          stabilita dall'articolo 4 della legge 8 dicembre  1956,  n.
          1878  ,   per   ammissione   ad   esami   di   abilitazione
          professionale. Sono esenti dal pagamento  di  questa  tassa
          coloro che siano risultati idonei in un concorso per  esame
          per la nomina a notaio; 
              quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un
          archivio notarile della somma di lire tremila, di cui  lire
          mille per tassa di concorso e lire duemila  per  contributo
          alle spese di concorso. 
              Le  spese  per  il  concorso  sono   poste   a   carico
          dell'aspirante nella  misura  forfetaria  di  euro  50,  da
          corrispondere al momento della presentazione della domanda.
          Le  modalita'  di  versamento  del  contributo  di  cui  al
          presente comma sono stabilite con  decreto,  avente  natura
          non regolamentare, 
              del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Analogamente,  il
          contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei
          prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.". 
              Comma 603 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  a),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3. Indizione del  concorso  e  svolgimento  della
          prova scritta. 
              1. Il concorso per  esami  di  cui  all'articolo  1  si
          svolge con cadenza di norma annuale  in  una  o  piu'  sedi
          stabilite nel decreto con il quale e' bandito il concorso. 
              2. Il concorso e'  bandito  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, previa delibera  del  Consiglio  superiore
          della magistratura, che determina il numero dei posti.  Con
          successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo  ed  il
          calendario di svolgimento della prova scritta. 
              3. In considerazione del numero delle domande, la prova
          scritta puo' aver luogo contemporaneamente in  Roma  ed  in
          altre sedi, assicurando il collegamento  a  distanza  della
          commissione esaminatrice con le diverse sedi. 
              4. Ove la prova scritta abbia luogo  contemporaneamente
          in piu' sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la
          sede di svolgimento  della  prova  in  Roma  le  operazioni
          inerenti  alla  formulazione  e  alla  scelta  dei  temi  e
          presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi
          le funzioni della commissione per il regolare  espletamento
          delle prove scritte  sono  attribuite  ad  un  comitato  di
          vigilanza  nominato  con   decreto   del   Ministro   della
          giustizia, previa delibera del  Consiglio  superiore  della
          magistratura, e composto da cinque  magistrati,  dei  quali
          uno con anzianita' di servizio non inferiore a tredici anni
          con  funzioni  di  presidente,  coadiuvato   da   personale
          amministrativo dell'area C,  come  definita  dal  contratto
          collettivo nazionale di lavoro del comparto  Ministeri  per
          il quadriennio 1998-2001, stipulato il  16  febbraio  1999,
          con funzioni di  segreteria.  Il  comitato  svolge  la  sua
          attivita' in ogni seduta con la presenza di non meno di tre
          componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente
          e' sostituito dal magistrato piu' anziano.  Si  applica  ai
          predetti  magistrati  la  disciplina   dell'esonero   dalle
          funzioni giudiziarie o giurisdizionali  limitatamente  alla
          durata delle prove. 
              4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del
          candidato  nella  misura  forfetaria   di   euro   50,   da
          corrispondere al momento della presentazione della domanda. 
              Le modalita' di versamento del  contributo  di  cui  al
          presente comma sono stabilite con  decreto,  avente  natura
          non  regolamentare,  del  Ministro  della   giustizia,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Analogamente, il contributo e'  aggiornato  ogni  tre  anni
          secondo l'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
          operai e impiegati.". 
              Comma 606 
              Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo  30  del
          citato DPR 30 maggio 2002, n. 115,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1. La parte che per prima si costituisce in  giudizio,
          che deposita  il  ricorso  introduttivo,  ovvero  che,  nei
          processi esecutivi di espropriazione  forzata,  fa  istanza
          per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa
          i diritti,  le  indennita'  di  trasferta  e  le  spese  di
          spedizione per la notificazione eseguita su  richiesta  del
          funzionario addetto  all'ufficio,  in  modo  forfettizzato,
          nella misura di euro 27, eccetto che nei processi  previsti
          dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958,  n.  319,  e
          successive modificazioni, e in quelli in cui si applica  lo
          stesso articolo.". 
              Comma 608 
              Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 10,  del
          citato decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e  2  sono
          soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni  tributarie,
          anche se previste in leggi  speciali,  ad  eccezione  delle
          disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  4-bis,  del
          decreto legge 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.". 
              Comma 609 
              Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo  1,  del
          DPR 26 aprile 1986, n. 131 recante "Approvazione del  Testo
          unico   delle   disposizioni   concernenti   l'imposta   di
          registro", come modificato dalla presente legge: 
              "1.Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
          beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi  di
          diritti  reali  immobiliari  di  godimento,   compresi   la
          rinuncia pura e semplice agli stessi,  i  provvedimenti  di
          espropriazione per  pubblica  utilita'  e  i  trasferimenti
          coattivi 9% 
              Se il trasferimento ha per oggetto case di  abitazione,
          ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e  A9,
          ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2% 
              Se il trasferimento ha per oggetto terreni  agricoli  e
          relative  pertinenze  a  favore  di  soggetti  diversi  dai
          coltivatori   diretti   e   dagli   imprenditori   agricoli
          professionali,    iscritti    nella    relativa    gestione
          previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.". 
              Comma 610 
              Si riporta il testo del comma 2 ter,  dell'articolo  10
          del citato  decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "2-ter. Al fine di favorire il  compiuto,  ordinato  ed
          efficace  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
          gestione e riscossione  delle  entrate  dei  Comuni,  anche
          mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle
          societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di  supporto
          all'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione,  i
          termini di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera  gg-ter),
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  sono  stabiliti
          inderogabilmente al 31 dicembre 2014." 
              Comma 611 
              Si riporta  il  testo  dell'art.  17  bis  del  decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17-bis. Il reclamo e la mediazione 
              1. Per  le  controversie  di  valore  non  superiore  a
          ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia  delle
          entrate,   chi   intende   proporre   ricorso   e'   tenuto
          preliminarmente   a   presentare   reclamo    secondo    le
          disposizioni  seguenti  ed  e'  esclusa  la   conciliazione
          giudiziale di cui all'articolo 48. 
              2.  La  presentazione  del  reclamo  e'  condizione  di
          procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso
          prima del decorso del termine di novanta giorni di  cui  al
          comma 9,  l'Agenzia  delle  entrate,  in  sede  di  rituale
          costituzione in giudizio, puo' eccepire  l'improcedibilita'
          del ricorso e il presidente, se rileva  l'improcedibilita',
          rinvia la trattazione per consentire la mediazione; 
              3. Il valore di cui al comma 1 e'  determinato  secondo
          le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. 
              4.  Il  presente   articolo   non   si   applica   alle
          controversie di cui all'articolo 47-bis. 
              5. Il reclamo va presentato alla Direzione  provinciale
          o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le  quali
          provvedono  attraverso  apposite   strutture   diverse   ed
          autonome da quelle  che  curano  l'istruttoria  degli  atti
          reclamabili. 
              6. Per il procedimento si applicano le disposizioni  di
          cui  agli  articoli  12,18,  19,  20,  21  e  al  comma   4
          dell'articolo 22, in quanto compatibili. 
              7. Il reclamo puo' contenere una motivata  proposta  di
          mediazione, completa della rideterminazione  dell'ammontare
          della pretesa. 
              8. L'organo destinatario, se non intende accogliere  il
          reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto,
          ne' l'eventuale proposta di mediazione,  formula  d'ufficio
          una proposta di  mediazione  avuto  riguardo  all'eventuale
          incertezza  delle  questioni  controverse,  al   grado   di
          sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita'
          dell'azione amministrativa. Si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  48,  in  quanto  compatibili.  L'esito   del
          procedimento rileva anche per i contributi previdenziali  e
          assistenziali la cui base  imponibile  e'  riconducibile  a
          quella delle imposte sui  redditi.  Sulle  somme  dovute  a
          titolo di contributi previdenziali e assistenziali  non  si
          applicano sanzioni e interessi; 
              9.  Decorsi  novanta  giorni  senza   che   sia   stato
          notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata
          conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti  del
          ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e  23  decorrono
          dalla predetta data. Ai fini del  computo  del  termine  di
          novanta giorni, si applicano le  disposizioni  sui  termini
          processuali; 
              9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute
          in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino  alla
          data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22,
          fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli
          interessi  previsti  dalle  singole  leggi  d'imposta.   La
          sospensione non si applica nel caso di improcedibilita'  di
          cui al comma 2; 
              10. Nelle controversie di  cui  al  comma  1  la  parte
          soccombente e' condannata a rimborsare,  in  aggiunta  alle
          spese di giudizio, una somma pari al  50  per  cento  delle
          spese di giudizio a titolo  di  rimborso  delle  spese  del
          procedimento  disciplinato  dal  presente  articolo.  Nelle
          medesime  controversie,  fuori  dei  casi  di   soccombenza
          reciproca,  la  commissione  tributaria,  puo'   compensare
          parzialmente o per intero le spese tra  le  parti  solo  se
          ricorrono  giusti  motivi,  esplicitamente  indicati  nella
          motivazione, che  hanno  indotto  la  parte  soccombente  a
          disattendere la proposta di mediazione.". 
              Si riporta il testo del comma 533 dell'articolo 1 della
          citata legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "533. Il Comitato elabora annualmente criteri: 
              a)  di  individuazione  delle  categorie  dei   crediti
          oggetto di recupero coattivo  e  linee  guida  a  carattere
          generale per lo svolgimento mirato e selettivo  dell'azione
          di riscossione che tenga conto  della  capacita'  operativa
          degli agenti della riscossione  e  dell'economicita'  della
          stessa azione; 
              b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base  delle
          indicazioni impartite. 
              b-bis)  di  individuazione  mirata  e  selettiva,   nel
          rispetto dei principi di economicita' ed  efficacia,  delle
          posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto  conto
          della  capacita'  operativa  delle  strutture  a  tal  fine
          deputate;". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del citato
          DPR 29 settembre 1973, n. 602: 
              "Art. 86. (Fermo di beni mobili registrati) 
              1. Decorso inutilmente il termine di  cui  all'articolo
          50, comma 1, il concessionario puo' disporre il  fermo  dei
          beni mobili del debitore  o  dei  coobbligati  iscritti  in
          pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale
          delle entrate ed alla regione di residenza. 
              2. La procedura di iscrizione del fermo di beni  mobili
          registrati e' avviata dall'agente della riscossione con  la
          notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici
          registri  di  una   comunicazione   preventiva   contenente
          l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme  dovute
          entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo,
          senza  necessita'  di  ulteriore  comunicazione,   mediante
          iscrizione del provvedimento che lo  dispone  nei  registri
          mobiliari, salvo che  il  debitore  o  i  coobbligati,  nel
          predetto termine, dimostrino all'agente  della  riscossione
          che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di  impresa
          o della professione. 
              3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili
          sottoposti al fermo  e'  soggetto  alla  sanzione  prevista
          dall'articolo 214, comma  8,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. 
              4. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con i Ministri dell'interno e  dei  lavori  pubblici,  sono
          stabiliti le  modalita',  i  termini  e  le  procedure  per
          l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  66  del
          ciatato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              "Art. 66. (Materia tributaria e doganale) 
              1. Si considerano di rilevante interesse  pubblico,  ai
          sensi degli articoli 20 e 21,  le  attivita'  dei  soggetti
          pubblici dirette all'applicazione,  anche  tramite  i  loro
          concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
          relazione ai contribuenti, ai sostituti e  ai  responsabili
          di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni  e
          per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione  e'
          affidata alle dogane. 
              2.  Si  considerano  inoltre  di  rilevante   interesse
          pubblico, ai sensi degli articoli 20  e  21,  le  attivita'
          dirette,  in  materia  di  imposte,  alla   prevenzione   e
          repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione
          dei provvedimenti previsti da leggi,  regolamenti  o  dalla
          normativa  comunitaria,  nonche'  al   controllo   e   alla
          esecuzione  forzata   dell'esatto   adempimento   di   tali
          obblighi,   alla   effettuazione   dei    rimborsi,    alla
          destinazione di quote  d'imposta,  e  quelle  dirette  alla
          gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario
          e alla qualificazione degli immobili e  alla  conservazione
          dei registri immobiliari.". 
              Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino
          della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'articolo 6
          del citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "21-sexies.  Per  il   quinquennio   2011-2015,   ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
          8,  comma  1,  primo  periodo,  nonche'  alle  disposizioni
          vigenti   in   materia   di   contenimento   della    spesa
          dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento  a
          favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
          cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
          costi di funzionamento stabilite con la  citata  legge.  Si
          applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
          di cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  nonche'  le
          disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266,  all'articolo  2,  comma  589,  e
          all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24  dicembre
          2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2,  e  all'  articolo
          48, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. Le predette  Agenzie  possono  conferire  incarichi
          dirigenziali ai sensi  dell'  articolo  19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  tenendo  conto
          delle proprie peculiarita' e della necessita' di  garantire
          gli obiettivi di gettito fissati annualmente.  Le  medesime
          Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali  ai  sensi
          dell'  articolo  19,  comma  5-bis,  del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001 anche a  soggetti  appartenenti
          alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e  procuratori
          dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.  Il
          conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'
          disposto nei limiti delle  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato delle singole Agenzie.". 
              Comma 612 
              Si riporta il testo del comma  12-octies  dell'articolo
          23 del citato decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "12-octies. In considerazione del permanere dello stato
          di crisi nell'isola  di  Lampedusa,  la  sospensione  degli
          adempimenti e  dei  versamenti  dei  tributi,  nonche'  dei
          contributi previdenziali ed assistenziali e dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie professionali, prevista  dall'articolo  23,  comma
          44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  perdura
          fino al 31 dicembre 2013.". 
              Comma 615 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  36-bis  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600 : 
              "Art.  36-bis.   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni). 
              1.    Avvalendosi    di    procedure     automatizzate,
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti,  nonche'  dei   rimborsi
          spettanti  in  base  alle  dichiarazioni   presentate   dai
          contribuenti e dai sostituti d'imposta . 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
              b)  correggere  gli  errori  materiali   commessi   dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
              c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
              d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte  in  misura
          superiore a quella prevista dalla legge; 
              e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione; 
              f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli   aspetti   formali.   Qualora   a   seguito    della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  54-bis  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633: 
              "Art. 54-bis. (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alle dichiarazioni). 
              1.    Avvalendosi    di     procedure     automatizzate
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta  dovuta
          in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
              b)  correggere  gli  errori  materiali   commessi   dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
              c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione annuale a titolo di acconto e  di  conguaglio
          nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli  articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 405. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  36-ter  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600: 
              "Art. 36-ter. (Controllo formale delle dichiarazioni). 
              1.   Gli   uffici    periferici    dell'amministrazione
          finanziaria, procedono, entro il 31  dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello  di  presentazione,  al  controllo
          formale delle dichiarazioni presentate dai  contribuenti  e
          dai sostituti d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi
          fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di
          specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione   e   delle
          capacita' operative dei medesimi uffici. 
              2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
              a) escludere in tutto o  in  parte  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti   d'imposta,   dalle   comunicazioni    di    cui
          all'articolo 20, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica.  29  settembre  1973,  n.  605,  o  dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
              b)  escludere  in  tutto  o  in  parte  le   detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo  78,  comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
              c) escludere in tutto  o  in  parte  le  deduzioni  dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
              d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
          dati  risultanti  dalle  dichiarazioni   e   ai   documenti
          richiesti ai contribuenti; 
              e) liquidare la  maggiore  imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
              f)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3. Ai fini dei commi 1 e  2  ,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
              4. L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione". 
              Comma 616 
              Si riporta il testo degli articoli 7-bis, 34 e  39  del
          citato decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 7-bis. (Violazioni  in  materia  di  trasmissione
          telematica delle dichiarazioni). 
              1. In caso di  tardiva  od  omessa  trasmissione  delle
          dichiarazioni da parte dei soggetti indicati  nel  comma  3
          dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  22
          luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi  si  applica  la
          sanzione amministrativa da lire un  milione  a  lire  dieci
          milioni. 
              1-bis. La sanzione di cui  al  comma  1  si  applica  a
          carico dei soggetti indicati nell'articolo 15  del  decreto
          del Ministero delle  finanze  31  luglio  1998,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso
          di   tardiva   o   omessa   trasmissione   telematica    di
          dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno  a
          trasmettere." 
              "Art. 34. (Attivita'). 
              1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
          a), b) e c) del comma l dell'art. 32 prestano  l'assistenza
          fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza  fiscale
          le imprese soggette all'imposta sul reddito  delle  persone
          giuridiche  tenute  alla  nomina  del  collegio  sindacale,
          nonche'  quelle  alle  quali  non   sono   applicabili   le
          disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle
          societa' cooperative e loro  consorzi  che,  unitamente  ai
          propri soci, fanno riferimento alle associazioni  nazionali
          riconosciute  in  base  al  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 
              2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
          d), e) e f) del comma l dell'art. 32 prestano  l'assistenza
          fiscale nei confronti  dei  contribuenti  non  titolari  di
          redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli
          49, comma 1,  e  51  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti
          che la richiedono e, in particolare: 
              a)   elaborano   e   predispongono   le   dichiarazioni
          tributarie,  nonche'  curano  gli   ulteriori   adempimenti
          tributari; 
              b) redigono le scritture contabili; 
              c) verificano la conformita'  dei  dati  esposti  nelle
          dichiarazioni alla relativa documentazione; 
              d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
          elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte; 
              e)  comunicano  ai  sostituti  d'imposta  il  risultato
          finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a
          credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto; 
              f)   inviano   all'amministrazione    finanziaria    le
          dichiarazioni  dei  redditi  e  le  scelte  ai  fini  della
          destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche. 
              4. In relazione alla dichiarazione annuale dei  redditi
          dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e  assimilati
          indicati agli articoli 46 e 47, comma 1,  lettere  a),  d),
          g), con esclusione delle indennita'  percepite  dai  membri
          del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche'  dei  redditi
          indicati all'art. 49, comma 2,  lettera  a),  del  medesimo
          testo unico, i centri costituiti dai soggetti di  cui  alle
          lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32,  svolgono  le
          attivita' di cui alle lettere  da  c)  a  f)  del  comma  3
          assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  definiti  i
          livelli  di  servizio  anche  in   relazione   agli   esiti
          dell'assistenza  fiscale  e  le   relative   modalita'   di
          misurazione." 
              "Art. 39. (Sanzioni). 
              1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferma
          restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni  di
          norme tributarie: 
              a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano  il
          visto di conformita', ovvero l'asseverazione,  infedele  si
          applica, la sanzione amministrativa da  euro  258  ad  euro
          2.582. La violazione e' punibile in  caso  di  liquidazione
          delle imposte, dei contributi, dei  premi  e  dei  rimborsi
          dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all' art.  36-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  e  in  caso  di  controllo  ai  sensi  degli
          articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in
          caso di  liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base  alle
          dichiarazioni e di controllo di  cui  agli  articoli  54  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633.  La  violazione  e'   punibile   a
          condizione che non trovi  applicazione  l'art.  12-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602.  In  caso  di  ripetute  violazioni,   ovvero   di
          violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
          predetti  soggetti  la  sospensione   dalla   facolta'   di
          rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione,  per
          un  periodo  da  uno  a  tre  anni.  In  caso  di  ripetute
          violazioni   commesse   successivamente   al   periodo   di
          sospensione, e' disposta  l'inibizione  dalla  facolta'  di
          rilasciare il visto di conformita'  e  l'asseverazione.  Si
          considera  violazione  particolarmente  grave  il   mancato
          pagamento della suddetta sanzione; 
              b) al professionista che  rilascia  una  certificazione
          tributaria di cui  all'art.  36  infedele,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In  caso
          di accertamento di tre  distinte  violazioni  commesse  nel
          corso di un  biennio,  e'  disposta  la  sospensione  dalla
          facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per  un
          periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e'  inibita
          in caso di accertamento di ulteriori violazioni  ovvero  di
          violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta
          sanzione. 
              1-bis. Nei casi di violazioni  commesse  ai  sensi  dei
          commi 1 e 3 del  presente  art.  e  dell'  art.  7-bis,  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro  di
          assistenza  fiscale  per  il   quale   abbia   operato   il
          trasgressore e' obbligato solidalmente con il  trasgressore
          stesso  al  pagamento  di  una  somma  pari  alla  sanzione
          irrogata. 
              2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del  presente  art.  e
          dell'art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono
          irrogate  dalla  direzione  regionale  dell'Agenzia   delle
          entrate competente in ragione  del  domicilio  fiscale  del
          trasgressore anche sulla base  delle  segnalazioni  inviate
          dagli uffici  locali  della  medesima  Agenzia.  L'atto  di
          contestazione  e'  unico  per  ciascun   anno   solare   di
          riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
          puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
          regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
          ordini di appartenenza dei soggetti che hanno  commesso  la
          violazione   per   l'eventuale   adozione   di    ulteriori
          provvedimenti. 
              3. In caso di inosservanza delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37, commi 2  e  4,  ai  sostituti  di  imposta  si
          applica la sanzione  amministrativa  da  euro  258  a  euro
          2.582. 
              4.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          assistenza fiscale di cui  all'articolo  33,  comma  3,  e'
          sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi,  quando  sono
          commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie  o
          contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e
          35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione
          finanziaria risultano  falsi  o  incompleti  rispetto  alla
          documentazione  fornita  dal  contribuente.  In   caso   di
          ripetute violazioni, ovvero di  violazioni  particolarmente
          gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio  dell'attivita'
          di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta
          la sospensione cautelare. 
              4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi
          dell'articolo 16,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, non impedisce  l'applicazione  della
          sospensione, dell'inibizione e della revoca. 
              4-ter. Il  mancato  rispetto  di  adeguati  livelli  di
          servizio comporta l'applicazione della sanzione  da  516  a
          5.165 euro.". 
              Comma 617 
              Il decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,
          n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza  fiscale
          resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e  per
          i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai  professionisti
          ai sensi dell'articolo 40 del  D.Lgs.  9  luglio  1997,  n.
          241), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  giugno
          1999, n. 135. 
              Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 13,  16  e  26
          del citato decreto del Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164, come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  7.  (Procedimento  per   l'autorizzazione   allo
          svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale). 
              1. Lo svolgimento dell'attivita' di assistenza  fiscale
          e' subordinato al rilascio di autorizzazione da  parte  del
          Dipartimento  delle  entrate.   Per   il   rilascio   della
          autorizzazione, e' presentata al Dipartimento delle entrate
          apposita domanda nella quale sono indicati: 
              a) il codice fiscale e la partita  IVA  della  societa'
          richiedente; 
              b) i dati anagrafici dei componenti  del  consiglio  di
          amministrazione della  societa'  richiedente,  nonche'  dei
          componenti  del  collegio  sindacale,  ove  lo  stesso  sia
          previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo
          di societa' richiedente; 
              c) i dati anagrafici ed i requisiti  professionali  dei
          responsabili dell'assistenza fiscale; 
              d) le sedi presso le  quali  e'  prestata  l'assistenza
          fiscale; 
              e) la denominazione o  la  ragione  sociale  e  i  dati
          anagrafici dei componenti del consiglio di  amministrazione
          e, ove previsto, del collegio sindacale delle  societa'  di
          servizi  delle  quali  la  societa'   richiedente   intende
          avvalersi per lo svolgimento dell'attivita'  di  assistenza
          fiscale, nonche' l'indicazione delle  specifiche  attivita'
          da affidare alle stesse. 
              2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati: 
              a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; 
              b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo
          6; 
              c)   dichiarazione   relativa   all'insussistenza    di
          provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza  a
          carico dei responsabili dell'assistenza fiscale; 
              d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei
          requisiti  stabiliti  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate sulla  capacita'  operativa  del
          CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai
          rapporti di lavoro utilizzati,  sui  sistemi  di  controllo
          interno volti a garantire  la  correttezza  dell'attivita',
          anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita'  di
          assistenza  fiscale  e  alla  formazione,  e  a   garantire
          adeguati livelli di servizio. Con lo  stesso  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono  definiti  i
          tempi per l'adeguamento alle  disposizioni  della  presente
          lettera da parte dei Centri gia' autorizzati. 
              3. Il Dipartimento delle entrate procede alla  verifica
          della sussistenza dei requisiti ed alla  regolarita'  della
          domanda  di  cui  al  comma  1,   invitando   la   societa'
          richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa
          e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli
          atti e i documenti ritenuti necessari. 
              4.   L'autorizzazione   a   svolgere   l'attivita'   di
          assistenza fiscale e' concessa con decreto direttoriale del
          Dipartimento delle entrate, da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana." 
              "Art. 8. (Requisiti soggettivi). 
              1. I componenti del consiglio  di  amministrazione,  e,
          ove previsto,  del  collegio  dei  sindaci  della  societa'
          richiedente, nonche'  della  societa'  di  servizi  di  cui
          intende avvalersi la medesima societa' richiedente, devono: 
              a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o
          sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di
          procedura penale per reati finanziari; 
              b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del
          giudizio per reati finanziari; 
              c) non aver commesso violazioni gravi e  ripetute,  per
          loro  natura  ed  entita',  alle  disposizioni  in  materia
          contributiva e tributaria; 
              d)  non  trovarsi  in  una  delle  condizioni  previste
          dall'articolo 15, comma 1, della legge 19  marzo  1990,  n.
          55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18  gennaio
          1992, n. 16; 
              d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e'
          stato  emesso  un  provvedimento   di   revoca   ai   sensi
          dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241, nei cinque anni precedenti." 
              "Art. 13. (Modalita' e termini di  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi). 
              1. I  possessori  dei  redditi  indicati  al  comma  1,
          dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241, come modificato dal decreto  legislativo  28  dicembre
          1998,   n.   490,   possono   adempiere   all'obbligo    di
          dichiarazione   dei    redditi    presentando    l'apposita
          dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del  4
          e dell'8 per mille dell'IRPEF: 
              a) entro il  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale; 
              b) entro il  mese  di  maggio  dell'anno  successivo  a
          quello cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  ad  un  CAF-
          dipendenti,  unitamente  alla   documentazione   necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo. 
              2. I contribuenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato,    nell'anno    di     presentazione     della
          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se  il
          contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al  mese
          di luglio, ovvero, ad un  CAF-dipendenti  se  il  contratto
          dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
          siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che  dovra'
          effettuare il conguaglio. Il  personale  della  scuola  con
          contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
          obblighi  di  dichiarazione  dei  redditi  rivolgendosi  al
          sostituto d'imposta  ovvero  ad  un  CAF-dipendenti  se  il
          predetto  contratto  dura  almeno  dal  mese  di  settembre
          dell'anno cui si riferisce  la  dichiarazione  al  mese  di
          giugno dell'anno successivo. 
              3. I possessori dei redditi indicati  all'articolo  49,
          comma 2, lettera a), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli
          obblighi di dichiarazione con  le  modalita'  di  cui  alla
          lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione
          che: 
              a) il rapporto di collaborazione duri almeno  dal  mese
          di giugno al mese  di  luglio  dell'anno  di  presentazione
          della dichiarazione; 
              b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che
          dovra' effettuare il conguaglio. 
              4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
          non in possesso di redditi di lavoro autonomo  o  d'impresa
          di cui agli articoli 49, comma 1, e  51  del  citato  testo
          unico delle imposte sui  redditi,  possono  adempiere  agli
          obblighi di dichiarazione dei redditi con le  modalita'  di
          cui ai commi da 1 a 3, anche presentando  dichiarazione  in
          forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
          redditi indicati nei commi 1 e 3. 
              4-bis. Qualora dalla liquidazione  della  dichiarazione
          emerga un credito d'imposta, il contribuente puo'  indicare
          di voler utilizzare in tutto o  in  parte  l'ammontare  del
          credito per il pagamento di somme per le quali e'  previsto
          il versamento con le modalita' di cui all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
          dei redditi ai sensi del presente articolo: 
              a) i soggetti obbligati a presentare  la  dichiarazione
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta; 
              b) i  titolari  di  particolari  tipologie  di  redditi
          annualmente individuati  con  il  decreto  direttoriale  di
          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi. 
              6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
          di liquidazione devono essere redatti su stampati  conformi
          a quelli  approvati  con  decreto  del  Dipartimento  delle
          entrate." 
              "Art.   16.   (Assistenza    fiscale    prestata    dai
          CAF-dipendenti). 
              1. I CAF-dipendenti,  nell'ambito  delle  attivita'  di
          assistenza fiscale di cui all'articolo  34,  comma  4,  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, provvedono a: 
              a)  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate,   in   via
          telematica,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,   il
          risultato finale delle dichiarazioni; 
              b) consegnare al contribuente, entro il  15  giugno  di
          ciascun  anno,  copia  della  dichiarazione   dei   redditi
          elaborata e il relativo prospetto di liquidazione; 
              c) trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate,  entro  il  30  giugno   di   ciascun   anno,   le
          dichiarazioni  predisposte  e,   entro   il   10   novembre
          successivo,   le   dichiarazioni   integrative    di    cui
          all'articolo 14; 
              d) conservare le schede relative  alle  scelte  per  la
          destinazione dell'otto e del cinque per mille  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche fino al 31  dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione; 
              d-bis)  conservare  copia  delle  dichiarazioni  e  dei
          relativi   prospetti   di   liquidazione   nonche'    della
          documentazione a base del visto di conformita' fino  al  31
          dicembre  del  quarto   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione. 
              2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo
          14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e
          b) del comma 1, sono effettuate entro  il  10  novembre  di
          ciascun anno. 
              3. Nel  prospetto  di  liquidazione,  sottoscritto  dal
          responsabile dell'assistenza fiscale, oltre  agli  elementi
          di calcolo ed al risultato  del  conguaglio  fiscale,  sono
          evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
          dati   indicati   nella   dichiarazione   presentata    dal
          contribuente a seguito  dei  controlli  effettuati,  tenuto
          conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
          disposizioni  che  disciplinano  gli  oneri  deducibili   e
          detraibili, le detrazioni d'imposta  e  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto. 
              4. Le operazioni  di  raccolta  delle  dichiarazioni  e
          della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
          delle  dichiarazioni   elaborate   e   dei   prospetti   di
          liquidazione possono essere effettuate  dai  CAF-dipendenti
          tramite i propri soci od associati. 
              4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui  al  comma
          1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a: 
              a) fornire ai CAF, entro cinque giorni,  l'attestazione
          di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
          motivazioni di eventuali scarti  dovuti  all'impossibilita'
          da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere  disponibili
          le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
          provvedono  autonomamente  e  con  i  mezzi   piu'   idonei
          all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta; 
              b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta,  in  via
          telematica,  entro  dieci  giorni   dalla   ricezione,   le
          comunicazioni. Per i sostituti d'imposta  che  non  abbiano
          richiesto   l'abilitazione   alla   trasmissione   in   via
          telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono  rese
          disponibili per il tramite di un soggetto incaricato  della
          trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di  cui
          al comma 3, dell'articolo 3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322,  e  successive
          modificazioni,  preventivamente  indicato   dal   sostituto
          d'imposta  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale  facolta'  e'
          riconosciuta anche ai sostituti  d'imposta  abilitati  alla
          trasmissione telematica. La scelta da parte  del  sostituto
          del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
          le comunicazioni del risultato finale  delle  dichiarazioni
          deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31  marzo
          dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF  ed
          ha valore fino alla data di revoca; 
              c)  fornire  ai  CAF,  entro  quindici   giorni   dalla
          ricezione   delle    comunicazioni,    l'attestazione    di
          disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta." 
              "Art. 26. (Modalita' di esecuzione dei controlli). 
              1. Per il controllo formale delle dichiarazioni, di cui
          all'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  come  sostituito
          dall'articolo 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a
          verificare  la  correttezza  del   visto   di   conformita'
          rilasciato. 
              2.  In  sede  di   programmazione   dell'attivita'   di
          controllo e di verifica,  sono  definiti  appositi  criteri
          selettivi finalizzati a riscontrare  la  correttezza  della
          certificazione rilasciata. 
              3. In caso di controllo o di richiesta di  documenti  e
          di chiarimenti al contribuente, salvo quanto  previsto  nel
          comma  3-bis,  sara'  contestualmente  informato  anche  il
          responsabile dell'assistenza fiscale  o  il  professionista
          che ha  rilasciato  il  visto  di  conformita',  ovvero  il
          certificatore. 
              3-bis. Le  richieste  di  documenti  e  di  chiarimenti
          relative alle dichiarazioni di  cui  all'articolo  13  sono
          trasmesse in via telematica, almeno sessanta  giorni  prima
          della  comunicazione  al  contribuente,   al   responsabile
          dell'assistenza  fiscale  o  al   professionista   che   ha
          rilasciato il visto di conformita' per la  trasmissione  in
          via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  entro  trenta
          giorni della documentazione e  dei  chiarimenti  richiesti.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
          sono definite le  modalita'  attuative  delle  disposizioni
          recate dal presente comma.". 
              Comma 618 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 20 e 30  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633: 
              "Art. 20. (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo) 
              Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute  in  base
          alla   liquidazione   ed   al   controllo   formale   della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del quattro per cento annuo." 
              "Art. 30. (Interessi di mora) 
              1.   Decorso   inutilmente    il    termine    previsto
          dall'articolo 25, comma 2, sulle somme  iscritte  a  ruolo,
          esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli  interessi,
          si applicano, a partire dalla  data  della  notifica  della
          cartella e fino alla data del pagamento, gli  interessi  di
          mora al  tasso  determinato  annualmente  con  decreto  del
          Ministero delle finanze con riguardo alla media  dei  tassi
          bancari attivi.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: 
              "Art. 17. (Remunerazione del servizio). 
              1. Al fine di assicurare il funzionamento del  servizio
          nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
          di  deterrenza  e  contrasto   dell'evasione   e   per   il
          progressivo innalzamento del tasso  di  adesione  spontanea
          agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno
          diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio
          certificato,  da   determinare   annualmente,   in   misura
          percentuale delle somme iscritte a  ruolo  riscosse  e  dei
          relativi interessi di mora, con decreto  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto
          dei   carichi   annui   affidati,   dell'andamento    delle
          riscossioni coattive  e  del  processo  di  ottimizzazione,
          efficientamento e riduzione dei costi del gruppo  Equitalia
          Spa.  Tale  decreto  deve,  in  ogni  caso,  garantire   al
          contribuente oneri inferiori a quelli in essere  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. Il  rimborso  di
          cui al primo periodo e' a carico del debitore: 
              a) per una quota pari al  51  per  cento,  in  caso  di
          pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
          cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e'  a
          carico dell'ente creditore; 
              b) integralmente, in caso contrario. 
              2. 
              3. 
              3-bis. Nel caso previsto  dall'articolo  32,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.
          46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il pagamento  avviene  entro
          il  sessantesimo  giorno  dalla  data  di  notifica   della
          cartella; 
              b) del debitore, in caso contrario. 
              4.  L'agente  della   riscossione   trattiene   l'aggio
          all'atto del riversamento all'ente impositore  delle  somme
          riscosse. 
              5. 
              5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
          ruolo, l'aggio spetta agli agenti della  riscossione  nella
          percentuale stabilita dal decreto del  4  agosto  2000  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000. 
              6. All'agente della riscossione  spetta,  altresi',  il
          rimborso degli specifici oneri  connessi  allo  svolgimento
          delle singole procedure, che e' a carico: 
              a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
          effetto  di  provvedimento  di  sgravio  o   in   caso   di
          inesigibilita'; 
              b) del debitore, in tutti gli altri casi. 
              6.1.  Con  decreto  non  regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono determinate: 
              a) le tipologie di spese oggetto di rimborso; 
              b)  la  misura  del  rimborso,  da  determinare   anche
          proporzionalmente   rispetto   al   carico    affidato    e
          progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
          carico del debitore; 
              c) le modalita' di erogazione del rimborso. 
              6-bis. Il rimborso delle  spese  di  cui  al  comma  6,
          lettera a), maturate nel corso di  ciascun  anno  solare  e
          richiesto  entro  il  30  marzo  dell'anno  successivo,  e'
          erogato entro il 30 giugno dello stesso anno.  In  caso  di
          mancata   erogazione,   l'agente   della   riscossione   e'
          autorizzato a compensare il relativo importo con  le  somme
          da  riversare.  Il  diniego,  a  titolo   definitivo,   del
          discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
          le procedure che determinano il rimborso, obbliga  l'agente
          della riscossione a restituire all'ente,  entro  il  decimo
          giorno successivo  alla  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'importo  dei  rimborsi
          spese  riscossi  dopo  l'erogazione  o  la   compensazione,
          maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
          novembre di ciascun anno. 
              7. In  caso  di  delega  di  riscossione,  i  compensi,
          corrisposti  dall'ente   creditore   al   delegante,   sono
          ripartiti in via  convenzionale  fra  il  delegante  ed  il
          delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 
              7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
          spetta il rimborso di cui al comma 1. 
              7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
          sono a carico del debitore nella misura  di  lire  seimila;
          tale  importo  puo'  essere  aggiornato  con  decreto   del
          Ministero delle finanze . Nei  casi  di  cui  al  comma  6,
          lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a  carico
          dell'ente creditore.". 
              Comma 625 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  14  del
          citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, da  adottarsi  entro  il  20  aprile
          2014, e' incrementato, a decorrere dal 1° maggio  2014,  il
          prelievo fiscale sui prodotti da fumo  in  misura  tale  da
          assicurare maggiori entrate pari a 33.000.000 di  euro  per
          l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro  a  decorrere  dall'anno
          2015.". 
              Comma 626 
              Il decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504  reca
          "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative". 
                
              Comma 629 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  120  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e  creditizia),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 120. (Decorrenza delle  valute  e  calcolo  degli
          interessi). 
              01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilita'
          economica delle somme relative  agli  assegni  circolari  o
          bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da  o
          tratti su una banca insediata in Italia,  entro  i  quattro
          giorni lavorativi successivi al versamento. 
              1. Gli interessi sul versamento di assegni  presso  una
          banca sono conteggiati fino al giorno  del  prelevamento  e
          con le seguenti valute: 
              a) dal giorno in cui e' effettuato il  versamento,  per
          gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e  per  gli
          assegni bancari tratti sulla stessa banca presso  la  quale
          e' effettuato il versamento; 
              b) per gli  assegni  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento,
          se si tratta di  assegni  circolari  emessi  da  una  banca
          insediata  in  Italia,  e  dal  terzo   giorno   lavorativo
          successivo al versamento, se si tratta di  assegni  bancari
          tratti su una banca insediata in Italia. 
              1-bis. Il  CICR  puo'  stabilire  termini  inferiori  a
          quelli  previsti  nei  commi  1  e   1-bis   in   relazione
          all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili  per
          la gestione del servizio di incasso degli assegni. 
              2. Il  CICR  stabilisce  modalita'  e  criteri  per  la
          produzione di interessi nelle operazioni  poste  in  essere
          nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in  ogni
          caso che: 
              a) nelle operazioni in conto corrente  sia  assicurata,
          nei confronti della clientela, la stessa  periodicita'  nel
          conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; 
              b)  gli  interessi  periodicamente  capitalizzati   non
          possano produrre interessi ulteriori che, nelle  successive
          operazioni    di    capitalizzazione,    sono     calcolati
          esclusivamente sulla sorte capitale. 
              3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni
          circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi
          di  esecuzione,  data  valuta  e  disponibilita'  di  fondi
          previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto  legislativo
          27 gennaio 2010, n. 11.". 
                
              Comma 630 
              Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 96. (Soggetti aderenti e natura  dei  sistemi  di
          garanzia). 
              1. Le banche italiane aderiscono a uno dei  sistemi  di
          garanzia  dei  depositanti  istituiti  e  riconosciuti   in
          Italia. Le banche  di  credito  cooperativo  aderiscono  al
          sistema di garanzia dei  depositanti  costituito  nel  loro
          ambito. 
              2. Le succursali  di  banche  comunitarie  operanti  in
          Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al
          fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
          dello Stato di appartenenza. 
              3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
          in Italia aderiscono a  un  sistema  di  garanzia  italiano
          salvo che partecipino  a  un  sistema  di  garanzia  estero
          equivalente. 
              4. I  sistemi  di  garanzia  hanno  natura  di  diritto
          privato; le risorse finanziarie per il perseguimento  delle
          loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti. 
              5. I componenti degli organi e coloro che  prestano  la
          propria attivita' nell'ambito dei sistemi di  garanzia  dei
          depositanti sono  vincolati  al  segreto  professionale  in
          relazione a tutte le notizie, le informazioni e i  dati  in
          possesso  dei  sistemi  di  garanzia  stessi   in   ragione
          dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.". 
              Comma 631 
              Si riporta il testo dell'articolo  188-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 188-bis. (Campione d'Italia). 
              1. Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, i  redditi  delle  persone  fisiche  iscritte  nei
          registri  anagrafici  del  comune  di   Campione   d'Italia
          prodotti in franchi svizzeri nel  territorio  dello  stesso
          comune per un importo complessivo non superiore  a  200.000
          franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui
          all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per
          cento. 
              2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono  il
          loro debito d'imposta in euro. 
              3.  Ai  fini  del  presente  articolo  si   considerano
          iscritte nei registri anagrafici  del  comune  di  Campione
          d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio  fiscale
          nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune  di
          Campione  d'Italia,  sono  iscritte   nell'anagrafe   degli
          italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune  e
          residenti   nel   Canton   Ticino   della    Confederazione
          elvetica.". 
                
              Comma 632 
              Il testo dell'articolo 188-bis del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dalla presente legge e'  citato  nella  nota  al
          comma 631 della presente legge. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282: 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi).