(parte 17)

           	
				
 
              3.  Il  personale  di  ruolo  che  riveste  il  profilo
          professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
          di cattedra appartenente  al  VI  livello  nell'ordinamento
          degli  enti   locali,   in   servizio   nelle   istituzioni
          scolastiche  statali,  e'  analogamente   trasferito   alle
          dipendenze dello Stato ed e'  inquadrato  nel  ruolo  degli
          insegnanti tecnico-pratici. 
              4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
          avviene  gradualmente,  secondo  tempi   e   modalita'   da
          stabilire  con  decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione,   emanato   di   concerto   con   i    Ministri
          dell'interno,   del   tesoro,   del   bilancio   e    della
          programmazione  economica  e  per  la  funzione   pubblica,
          sentite l'Associazione nazionale  comuni  italiani  (ANCI),
          l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti   montani
          (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia  (UPI),  tenendo
          conto delle eventuali disponibilita' di  personale  statale
          conseguenti alla razionalizzazione della  rete  scolastica,
          nonche'  della  revisione  delle  tabelle   organiche   del
          medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31,
          comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;  in  relazione  al
          graduale trasferimento nei ruoli  statali  sono  stabiliti,
          ove non gia' previsti,  i  criteri  per  la  determinazione
          degli organici delle categorie del personale trasferito. 
              5. A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto  le
          disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  4  si  procede  alla
          progressiva riduzione dei trasferimenti  statali  a  favore
          degli enti  locali  in  misura  pari  alle  spese  comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente  a  quello  dell'effettivo   trasferimento   del
          personale; i criteri e le modalita' per  la  determinazione
          degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti  con
          decreto del Ministro dell'interno,  emanato  entro  quattro
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, della pubblica istruzione  e  per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI" . 
              Comma 746 
              Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   15-bis
          dell'articolo 9 del citato decreto-legge  31  maggio  2010,
          n.78: 
              "Art.  9.  (Contenimento  delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico) 
              1-15 (Omissis). 
              15-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e  della  ricerca,  anche  attraverso   i   propri   uffici
          periferici, nei limiti di spesa  previsti  dall'  elenco  1
          allegato  alla  legge  23  dicembre  2009,   n.   191,   e'
          autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,
          attivati dagli uffici scolastici  provinciali  e  prorogati
          ininterrottamente,   per   l'espletamento    di    funzioni
          corrispondenti ai collaboratori scolastici, a  seguito  del
          subentro dello Stato ai sensi dell' articolo 8 della  legge
          3 maggio 1999, n. 124, nonche'  del  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000,  nei  compiti
          degli enti locali. 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente  del  comma  5  dell'articolo  10  del
          decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 e' citato nella nota
          al comma 709 del presente articolo. 
              Comma 747 
              Si riporta il  testo  del  comma  8-quater  del  citato
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  come  modificato  dal
          presente comma: 
              "Art. 33. (Disposizioni in  materia  di  valorizzazione
          del patrimonio immobiliare) 
              (Omissis). 
              8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai beni
          suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero  sono
          attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote
          dei fondi  a  cura  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con  prioritaria
          destinazione    alla    razionalizzazione    del    settore
          infrastrutturale,  ad  esclusione  di   spese   di   natura
          ricorrente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,  sono
          assegnate una  parte  delle  restanti  quote  dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          conferimento ai fondi di  cui  al  presente  comma  o  agli
          strumenti previsti dall'articolo  33-bis,  rientrano  nella
          disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
          alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
          vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali 
              fini, del supporto tecnico specialistico della societa'
          Difesa Servizi SpA, sulla base di  apposita  convenzione  a
          titolo gratuito sottoscritta con la citata  societa',  alla
          quale  si  applicano  comunque  le  disposizioni   di   cui
          all'articolo 4 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e successive modificazioni, limitatamente ai  commi
          4, 5, 9, 10, 11,  12  e  14.  Spettano  all'Amministrazione
          della difesa tutti gli obblighi di custodia degli  immobili
          individuati con i predetti decreti, fino al conferimento  o
          al trasferimento degli stessi ai fondi di cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi.". 
              Comma 748 
              Si  riportano  i  testi  vigenti  dei  commi  5   e   6
          dell'articolo 58 del citato decreto-legge 21  giugno  2013,
          n. 69: 
              "Art. 58. (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del
          sistema universitario e degli enti di ricerca) 
              1-4 (Omissis). 
              5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014   le
          istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai
          sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, i  servizi  esternalizzati  per  le  funzioni
          corrispondenti  a  quelle  assicurate   dai   collaboratori
          scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che  si
          sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico
          accantonati  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.  119.  A
          decorrere dal medesimo anno scolastico il numero  di  posti
          accantonati non e' inferiore a quello dell'anno  scolastico
          2012/2013. In relazione  a  quanto  previsto  dal  presente
          comma, le risorse destinate alle convenzioni per i  servizi
          esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni  per  l'anno
          2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
              6. Eventuali risparmi di  spesa  ulteriori  rispetto  a
          quelli indicati al comma 5 del  presente  articolo,  tenuto
          anche conto della compensazione degli effetti in termini di
          fabbisogno e  indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9
          dell'articolo  59  del  presente   decreto,   rimangono   a
          disposizione  per  le  esigenze  di   funzionamento   delle
          istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. 
              (Omissis).".