(parte 8)

           	
				
 
              14. Per le finalita' di cui  al  comma  13,  il  comune
          dell'Aquila puo'  prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
          lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2,  comma
          3-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10, avvalendosi del sistema  derogatorio  previsto
          dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge  26  aprile
          2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2013, n. 71, anche per gli anni  2014  e  2015,  nel
          limite massimo di spesa di 1 milione di  euro  per  ciascun
          anno a  valere  sulle  disponibilita'  in  bilancio,  fermo
          restando il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno  e
          della vigente normativa in materia  di  contenimento  della
          spesa complessiva di personale. 
              15. La disposizione dell'articolo 4,  comma  45,  della
          legge 12  novembre  2011,  n.  183,  si  applica  anche  ai
          concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
          Le entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, relativamente ai  concorsi  per
          il reclutamento del personale  di  magistratura  ordinaria,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero della giustizia. 
              16. All'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: ", gli enti pubblici non economici e  gli  enti  di
          ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  gli  enti
          pubblici  non  economici"  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti   periodi:   "Per    gli    enti    di    ricerca,
          l'autorizzazione all'avvio delle procedure  concorsuali  e'
          concessa, in sede di approvazione del piano  triennale  del
          fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
          secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti  di  ricerca
          di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  31
          dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al  presente
          comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
          triennali di  attivita'  e  del  piano  di  fabbisogno  del
          personale  e  della  consistenza  dell'organico,   di   cui
          all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. 
              16-bis.  All'articolo  55-septies,  comma  5-ter,   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                a)  le  parole:  "l'assenza  e'  giustificata"   sono
          sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato"; 
                b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le
          seguenti: ", anche in ordine all'orario,"; 
                c) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "o
          trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". 
              16-ter. All'articolo 14, comma 5, del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti  periodi:  "L'individuazione  dei  limiti  avviene
          complessivamente  su   base   nazionale   e   la   relativa
          assegnazione alle singole camere di commercio delle  unita'
          di personale da  assumere  e'  stabilita  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico sulla base  dei  criteri
          individuati da un'apposita  commissione,  costituita  senza
          oneri presso il  medesimo  Ministero,  composta  da  cinque
          componenti:  due  in  rappresentanza  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  dei  quali  uno   con   funzione   di
          presidente,   uno   in   rappresentanza    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica ed uno in rappresentanza di  Unioncamere.
          Dalle  disposizioni  del  periodo  precedente  non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.". 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   28
          dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti  locali
          in sperimentazione  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276.  Resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'  articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009." 
              - Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
          76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "7. E' fatto divieto agli enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari  o  superiore  al  50  per
          cento delle spese correnti di procedere  ad  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          contrattuale;  i  restanti  enti   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale a tempo  indeterminato  nel  limite
          del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
          dell'anno  precedente.  Ai  soli  fini  del  calcolo  delle
          facolta'  assunzionali,  l'onere  per  le  assunzioni   del
          personale destinato  allo  svolgimento  delle  funzioni  in
          materia di polizia locale, di  istruzione  pubblica  e  del
          settore sociale e' calcolato nella misura  ridotta  del  50
          per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
          intero  ai  fini  del  calcolo  delle  spese  di  personale
          previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini  del
          computo della  percentuale  di  cui  al  primo  periodo  si
          calcolano  le  spese  sostenute  anche  dalle  societa'   a
          partecipazione pubblica locale totale o  di  controllo  che
          sono titolari di affidamento diretto  di  servizi  pubblici
          locali senza gara, ovvero che  svolgono  funzioni  volte  a
          soddisfare esigenze di interesse generale aventi  carattere
          non  industriale,  ne'  commerciale,  ovvero  che  svolgono
          attivita' nei confronti della  pubblica  amministrazione  a
          supporto   di    funzioni    amministrative    di    natura
          pubblicistica.  Ferma  restando  l'immediata   applicazione
          della  disposizione  di  cui  al  precedente  periodo,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
          delle finanze e dell'interno, d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata, possono essere ridefiniti i criteri  di  calcolo
          della spesa di  personale  per  le  predette  societa'.  La
          disposizione di cui al terzo periodo non  si  applica  alle
          societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
          quali l'incidenza  delle  spese  di  personale  e'  pari  o
          inferiore  al  35  per  cento  delle  spese  correnti  sono
          ammesse, in deroga al limite del 40 per  cento  e  comunque
          nel  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
          interno e dei  limiti  di  contenimento  complessivi  delle
          spese  di  personale,  le  assunzioni  per  turn-over   che
          consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
          dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
          2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al  secondo
          periodo  trovano  applicazione  solo  in  riferimento  alle
          assunzioni del personale destinato allo  svolgimento  delle
          funzioni in materia di istruzione pubblica  e  del  settore
          sociale." 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  557  e  562
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              " 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                a) riduzione dell'incidenza percentuale  delle  spese
          di personale rispetto al complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
                b) razionalizzazione e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali." 
              " 562. Per gli enti  non  sottoposti  alle  regole  del
          patto di stabilita' interno,  le  spese  di  personale,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558." 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   26
          dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011: 
              "26.  In  caso  di  mancato  rispetto  del   patto   di
          stabilita' interno, l'ente locale  inadempiente,  nell'anno
          successivo a quello dell'inadempienza: 
                a)  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
          sperimentale di riequilibrio o  del  fondo  perequativo  in
          misura pari alla differenza tra il risultato  registrato  e
          l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli  enti  locali
          della Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  sono
          assoggettati  alla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali
          nella  misura  indicata  al  primo  periodo.  In  caso   di
          incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
          versare all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  le  somme
          residue. La sanzione non si applica  nel  caso  in  cui  il
          superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
          sia  determinato  dalla  maggiore  spesa   per   interventi
          realizzati  con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
          correlati ai  finanziamenti  dell'Unione  Europea  rispetto
          alla  media  della  corrispondente   spesa   del   triennio
          precedente; 
                b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura
          superiore  all'importo  annuale  medio  dei  corrispondenti
          impegni effettuati nell'ultimo triennio; 
                c)  non  puo'  ricorrere  all'indebitamento  per  gli
          investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti  in
          essere con istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
          finanziamento degli investimenti, devono  essere  corredati
          da apposita attestazione da cui  risulti  il  conseguimento
          degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
          precedente.  L'istituto  finanziatore   o   l'intermediario
          finanziario  non  puo'  procedere  al  finanziamento  o  al
          collocamento  del  prestito  in  assenza   della   predetta
          attestazione; 
                d) non puo' procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia  contrattuale,
          ivi compresi i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa e di somministrazione, anche  con  riferimento
          ai processi di stabilizzazione in atto. E'  fatto  altresi'
          divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con
          soggetti privati che  si  configurino  come  elusivi  della
          presente disposizione; 
                e)  e'  tenuto  a  rideterminare  le  indennita'   di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82
          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
          del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del
          30 per cento rispetto all'ammontare  risultante  alla  data
          del 30 giugno 2010.".  
              Comma 208 
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto-legge n. 185 del  2008  vedasi  in  Note  al
          comma 183.  
              Comma 209 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          2  del  decreto  legislativo  28  febbraio  2000,   n.   81
          (Integrazioni  e  modifiche  della  disciplina  dei  lavori
          socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
          L. 17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 2. Definizione dei soggetti utilizzati. 
              1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano,
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  1,   ai
          soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente  utili
          e  che  abbiano  effettivamente  maturato  dodici  mesi  di
          permanenza in tali attivita' nel  periodo  dal  1°  gennaio
          1998 al 31 dicembre 1999.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione
          della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24  giugno
          1997, n. 196, in materia di interventi a favore di  giovani
          inoccupati nel Mezzogiorno): 
              "Art. 3. Campo e condizioni di applicazione. 
              1. I lavori di  pubblica  utilita'  sono  attivati  nei
          settori dei servizi  alla  persona,  della  salvaguardia  e
          della cura dell'ambiente e del territorio,  dello  sviluppo
          rurale  e   dell'acquacoltura,   del   recupero   e   della
          riqualificazione degli spazi urbani e dei  beni  culturali.
          Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con  decreto
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
          la conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il  31
          agosto 1997.". 
              Il citato decreto-legge n. 101 del 2013  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204. 
              - Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo  4  del
          citato decreto-legge n. 101 del 2013: 
              "8.  Al  fine  di   favorire   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo  2,  comma
          1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81,  e  di
          cui all'articolo 3, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
          agosto 1997, n. 280, le  regioni  predispongono  un  elenco
          regionale  dei  suddetti  lavoratori  secondo  criteri  che
          contemperano  l'anzianita'  anagrafica,   l'anzianita'   di
          servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2016, gli enti territoriali  che  hanno  vuoti  in
          organico relativamente alle qualifiche di cui  all'articolo
          16 della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive
          modificazioni,  nel  rispetto   del   loro   fabbisogno   e
          nell'ambito dei vincoli  finanziari  di  cui  al  comma  6,
          procedono, in deroga a quanto  disposto  dall'articolo  12,
          comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.  468,
          all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
          di  lavoro  a  tempo  parziale,  dei   soggetti   collocati
          nell'elenco regionale indirizzando una specifica  richiesta
          alla Regione competente.".  
              Comma 211 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          7 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000: 
              "Art. 7. Incentivi alle iniziative volte alla creazione
          di occupazione stabile. 
              1. Ai datori di lavoro privati  e  agli  enti  pubblici
          economici, comprese le cooperative  e  loro  consorzi,  che
          assumono a tempo pieno e indeterminato i  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto un contributo pari
          a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente
          disposizione trova applicazione anche nei  confronti  delle
          cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai
          soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  16  della
          legge 28 febbraio 1987, n. 56  e  successive  modificazioni
          (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro): 
              "Art. 16. Disposizioni concernenti lo Stato e gli  enti
          pubblici. 
              1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, gli  enti  pubblici  non  economici  a  carattere
          nazionale, e quelli che svolgono attivita' in  una  o  piu'
          regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali
          effettuano le assunzioni dei lavoratori da  inquadrare  nei
          livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto
          il  titolo  di  studio  superiore  a  quello  della  scuola
          dell'obbligo, sulla base di selezioni  effettuate  tra  gli
          iscritti nelle  liste  di  collocamento  ed  in  quelle  di
          mobilita', che abbiano  la  professionalita'  eventualmente
          richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al  pubblico
          impiego.  Essi  sono  avviati  numericamente  alla  sezione
          secondo l'ordine delle graduatorie risultante  dalle  liste
          delle circoscrizioni territorialmente competenti. 
              2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
          loro  iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento  nella  graduatoria
          nella nuova sezione circoscrizionale  avviene  con  effetto
          immediato. 
              3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla  base  delle
          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di  enti  la
          cui  attivita'  si  esplichi   nel   territorio   di   piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          di cui al comma 4. 
              4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati sono determinati con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale. 
              5. Le Amministrazioni centrali dello  Stato,  gli  enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono  attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti   da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla  base
          della   graduatoria   delle   domande   presentate    dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste. 
              6.  Le  offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica. 
              7. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  hanno
          valore di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione
          delle regioni a statuto ordinario. 
              8. Sono escluse dalla disciplina del presente  articolo
          le assunzioni presso le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati.". 
              9. ". 
              Per il riferimento al testo del comma 557 dell'articolo
          1 della legge n. 296 del 2006 vedasi in Note al comma 132.  
              Comma 212 
              Per il riferimento al testo del comma 28  dell'articolo
          9 del decreto-legge n. 78 del 2010 vedasi in Note al  comma
          207.  
              Comma 213 
              Per  il  riferimento   al   testo   del   comma   9-bis
          dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 vedas  in
          Note al comma 207.  
              Comma 214 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   551
          dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008): 
              "551. Per le finalita' di cui al comma  550,  gli  enti
          utilizzatori  possono  avvalersi,  in  deroga  ai   vincoli
          legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale  di
          cui all' articolo 1, comma 557, della citata legge  n.  296
          del 2006, della facolta'  di  procedere  ad  assunzioni  in
          pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B
          dei soggetti di cui al comma 550, nonche' ad  assunzioni  a
          tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D,
          secondo i profili  professionali  previsti  dai  rispettivi
          ordinamenti, in ogni caso attraverso  procedure  selettive.
          Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  dispone
          annualmente con proprio decreto, a far data  dall'esercizio
          2008, a beneficio dei  comuni  di  cui  al  comma  550,  la
          copertura integrale degli oneri relativi alla  prosecuzione
          delle  ASU  e  alla  gestione   a   regime   delle   unita'
          stabilizzate  tramite  assunzioni  in  pianta  organica   o
          assunzione a tempo determinato.". 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  16-terdecies
          dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
          (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          disposizioni   finanziarie   urgenti),   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              "16-terdecies. Al fine  di  consentire  la  conclusione
          entro tre mesi delle  procedure  afferenti  la  stipula  di
          convenzioni per lo  svolgimento  di  attivita'  socialmente
          utili (ASU) nonche' per l'attuazione  di  politiche  attive
          del lavoro finalizzate alla  stabilizzazione  occupazionale
          dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita'  dei
          comuni della Regione siciliana da almeno  un  triennio,  e'
          autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere  dal
          2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la  spesa  fa  carico
          alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai  sensi
          dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  5
          giugno   e    1°    agosto    2008,    con    utilizzazione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5,  comma
          4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  126,  e
          successive modificazioni. Dall'anno  2012  si  provvede  ai
          sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".  
              Per il riferimento al testo del comma  7  dell'articolo
          76 del decreto-legge n. 112 del  2008  vedasi  in  Note  al
          comma 207.  
              Per il riferimento al testo del comma 28  dell'articolo
          9 del decreto-legge n. 78 del 2010 vedasi in Note al  comma
          207.  
              Comma 215 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          1  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  e
          successive  modificazioni   (Disposizioni   per   agevolare
          l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in  attuazione
          dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L.  17  maggio
          1999, n. 144): 
              "2. Ad ogni effetto si intendono per: 
                a) «adolescenti», i minori di  eta'  compresa  fra  i
          quindici e diciotto  anni,  che  non  siano  piu'  soggetti
          all'obbligo scolastico; 
                b) «giovani», i soggetti di eta' superiore a diciotto
          anni e fino a venticinque anni compiuti o, se  in  possesso
          di un diploma universitario di  laurea,  fino  a  ventinove
          anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
          conformita' agli indirizzi dell'Unione europea; 
                c)  «stato  di  disoccupazione»,  la  condizione  del
          soggetto  privo   di   lavoro,   che   sia   immediatamente
          disponibile  allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di   una
          attivita'  lavorativa  secondo  modalita'  definite  con  i
          servizi competenti; 
                d) «disoccupati di lunga durata»,  coloro  che,  dopo
          aver perso un posto di lavoro  o  cessato  un'attivita'  di
          lavoro  autonomo,  siano  alla   ricerca   di   una   nuova
          occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se
          giovani; 
                e) «inoccupati di lunga durata»,  coloro  che,  senza
          aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa,  siano
          alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o  da
          piu' di sei mesi se giovani; 
                f) «donne in reinserimento lavorativo»,  quelle  che,
          gia'  precedentemente  occupate,  intendano  rientrare  nel
          mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita'; 
                g) «servizi competenti», i centri  per  l'impiego  di
          cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi
          autorizzati o accreditati a svolgere le previste  funzioni,
          in conformita'  delle  norme  regionali  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano.".  
              Comma 216 
              - Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo 81 del
          citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
          presente legge: 
              "32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
          sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e  il  costo
          delle  bollette  energetiche,  nonche'  il  costo  per   la
          fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
          deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e  su
          domanda di  queste,  e'  concessa  ai  residenti  cittadini
          italiani  o  comunitari  ovvero  familiari   di   cittadini
          italiani o comunitari non aventi  la  cittadinanza  di  uno
          Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno  o
          del  diritto  di  soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini
          stranieri in possesso  di  permesso  di  soggiorno  CE  per
          soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di
          maggior disagio economico, individuati ai sensi  del  comma
          33, una carta acquisti  finalizzata  all'acquisto  di  tali
          beni e servizi, con onere a carico dello Stato.". 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   29
          dell'articolo 81 del citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "29.  E'  istituito  un  Fondo  speciale  destinato  al
          soddisfacimento delle esigenze prioritariamente  di  natura
          alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
          dei cittadini meno abbienti.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  60  del
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazione e di  sviluppo),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: 
              "Art. 60. Sperimentazione finalizzata alla proroga  del
          programma «carta acquisti» 
              1. Al  fine  di  favorire  la  diffusione  della  carta
          acquisti,  istituita  dall'articolo  81,  comma   32,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  tra  le
          fasce di popolazione in  condizione  di  maggiore  bisogno,
          anche al fine di valutarne  la  possibile  generalizzazione
          come strumento di  contrasto  alla  poverta'  assoluta,  e'
          avviata una sperimentazione nei comuni con piu' di  250.000
          abitanti. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  adottato  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: 
                a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari
          per il tramite dei Comuni,  con  riferimento  ai  cittadini
          italiani e di altri Stati  dell'Unione  europea  ovvero  ai
          cittadini di Stati  esteri  in  possesso  del  permesso  di
          soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
                b) l'ammontare  della  disponibilita'  sulle  singole
          carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; 
                c) le modalita' con cui i comuni  adottano  la  carta
          acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione  del
          Sistema  di  gestione  delle  agevolazioni  sulle   tariffe
          energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
          integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
          8 novembre 2000, n. 328; 
                d) le caratteristiche del progetto personalizzato  di
          presa  in  carico,  volto  al  reinserimento  lavorativo  e
          all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
          del  godimento  del  beneficio   alla   partecipazione   al
          progetto; 
                e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata
          non puo' superare i dodici mesi; 
                f) i flussi informativi da parte dei Comuni  sul  cui
          territorio  e'  attivata  la  sperimentazione,  anche   con
          riferimento  ai  soggetti  individuati   come   gruppo   di
          controllo ai fini della valutazione  della  sperimentazione
          stessa. 
              2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base
          di dati SGATE relativa ai  soggetti  gia'  beneficiari  del
          bonus gas e  del  bonus  elettrico,  possono,  al  fine  di
          incrementare il numero di soggetti beneficiari della  carta
          acquisti,    adottare    strumenti     di     comunicazione
          personalizzata in favore della cittadinanza. 
              3. Per le risorse necessarie  alla  sperimentazione  si
          provvede, nel limite massimo  di  50  milioni  di  euro,  a
          valere sul Fondo di cui  all'articolo  81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
          corrispondentemente ridotto. 
              4.  I  commi  46,  47  e   48   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,  sono
          abrogati.". 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da 30 a  38-ter
          dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008: 
              "30. ll Fondo e' alimentato: 
                a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della
          riscossione ai sensi dell' articolo 83, comma 22; 
                b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto  di
          Stato dichiarato incompatibile dalla  decisione  C(2008)869
          def. dell'11 marzo 2008 della Commissione; 
                c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualita'
          prevalente di cui all' articolo 82, commi 25 e 26; 
                d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato; 
                e) con  versamenti  a  titolo  spontaneo  e  solidale
          effettuati da  chiunque,  ivi  inclusi  in  particolare  le
          societa' e gli enti che operano nel comparto energetico. 
              31. 
              32. In considerazione delle straordinarie tensioni  cui
          sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e  il  costo
          delle  bollette  energetiche,  nonche'  il  costo  per   la
          fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce
          deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e  su
          domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza
          italiana che  versano  in  condizione  di  maggior  disagio
          economico, individuati ai sensi del  comma  33,  una  carta
          acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni  e  servizi,
          con onere a carico dello Stato. 
              33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, con decreto  interdipartimentale  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del
          lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,  sono
          disciplinati,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a
          legislazione vigente: 
                a) i criteri e le  modalita'  di  individuazione  dei
          titolari del beneficio di cui al comma  32,  tenendo  conto
          dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di
          altre forme di sussidi e trasferimenti gia' ricevuti  dallo
          Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei
          redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori elementi
          atti  a  escludere  soggetti  non  in  stato  di  effettivo
          bisogno; 
                b) l'ammontare del beneficio unitario; 
                c) le modalita' e i limiti di utilizzo del  Fondo  di
          cui al comma 29 e di fruizione  del  beneficio  di  cui  al
          comma 32. 
              33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti
          tra le fasce piu' deboli della popolazione, possono  essere
          avviate idonee iniziative di comunicazione. 
              34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33,  che  in
          ogni caso deve essere  conseguita  entro  il  30  settembre
          2008, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          avvalersi di altre amministrazioni, di  enti  pubblici,  di
          Poste italiane Spa, di SOGEI Spa o di CONSIP Spa. 
              35. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  ovvero
          uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma
          34, individua: 
                a) i titolari del beneficio di cui al  comma  32,  in
          conformita' alla disciplina di cui al comma 33; 
                b) il gestore  del  servizio  integrato  di  gestione
          delle   carte   acquisti   e    dei    relativi    rapporti
          amministrativi, tenendo conto della disponibilita'  di  una
          rete  distributiva  diffusa  in   maniera   capillare   sul
          territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni  di
          sportello  relative  all'attivazione  della  carta  e  alla
          gestione  dei   rapporti   amministrativi,   al   fine   di
          minimizzare gli oneri, anche di spostamento,  dei  titolari
          del beneficio,  e  tenendo  conto  altresi'  di  precedenti
          esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di   contributi
          pubblici. 
              36. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          che detengono  informazioni  funzionali  all'individuazione
          dei  titolari  del  beneficio  di  cui  al   comma   32   o
          all'accertamento delle dichiarazioni da  questi  effettuate
          per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in  conformita'
          alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati,
          notizie,  documenti   e   ogni   ulteriore   collaborazione
          richiesta dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  o
          dalle amministrazioni o  enti  di  cui  questo  si  avvale,
          secondo gli indirizzi da questo impartiti. 
              37. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, con apposite  convenzioni,  promuove  il
          concorso del  settore  privato  al  supporto  economico  in
          favore dei titolari delle carte acquisti. 
              38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  da
          32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di  cui  al
          comma 29. 
              38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di
          cui al comma 33 e successivamente entro il 31  dicembre  di
          ogni anno, il Governo presenta una relazione al  Parlamento
          sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32. 
              38-ter.  La  dotazione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica di cui all' articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e'  integrata  a  valere  sulla  quota  delle
          maggiori  entrate  derivanti  dalle   modifiche   normative
          previste dagli articoli  81  e  82  del  presente  decreto,
          dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008,  267,3
          milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di  euro  per
          l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2011. Il medesimo fondo e' ridotto di 168 milioni  di  euro
          nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.".  
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  3  e  4
          dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 76 del 2013: 
              "3. Le risorse di cui  al  comma  2  sono  versate  dal
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
          all'articolo 81, comma  29,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133.  Le  risorse  sono  ripartite   con
          provvedimento del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra  gli
          ambiti  territoriali,  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,
          lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera
          che,  ai   residenti   di   ciascun   ambito   territoriale
          destinatario  della   sperimentazione,   siano   attribuiti
          contributi   per   un   valore   complessivo   di   risorse
          proporzionale alla stima della popolazione in condizione di
          maggior bisogno residente in  ciascun  ambito.  Le  regioni
          interessate dalla sperimentazione comunicano  al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione  degli
          ambiti  territoriali  di  competenza  entro  trenta  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              4. L'estensione  della  sperimentazione  e'  realizzata
          nelle  forme  e   secondo   le   modalita'   stabilite   in
          applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali
          ed ulteriori definiti dalle Regioni  interessate,  d'intesa
          con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  riferimento
          agli ambiti territoriali di competenza.".  
              Comma 217 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93  (Disposizioni  urgenti
          in materia di sicurezza e per il contrasto  della  violenza
          di genere, nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
          commissariamento delle province): 
              "Art.  5.  Piano  d'azione  straordinario   contro   la
          violenza sessuale e di genere 
              1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
          avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma  3,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  elabora,
          con il contributo delle amministrazioni interessate,  delle
          associazioni di  donne  impegnate  nella  lotta  contro  la
          violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
          in sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  "Piano  d'azione
          straordinario contro la violenza sessuale e di genere",  di
          seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto  in
          sinergia con la nuova  programmazione  dell'Unione  europea
          per il periodo 2014-2020. 
              2.  Il  Piano,  con  l'obiettivo  di  garantire  azioni
          omogenee nel territorio  nazionale,  persegue  le  seguenti
          finalita': 
                a) prevenire il fenomeno  della  violenza  contro  le
          donne  attraverso  l'informazione  e  la  sensibilizzazione
          della collettivita', rafforzando  la  consapevolezza  degli
          uomini e dei ragazzi nel  processo  di  eliminazione  della
          violenza contro le donne e nella  soluzione  dei  conflitti
          nei rapporti interpersonali; 
                b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media
          per la realizzazione di una comunicazione  e  informazione,
          anche commerciale,  rispettosa  della  rappresentazione  di
          genere e, in  particolare,  della  figura  femminile  anche
          attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione  da
          parte degli operatori medesimi; 
                c) promuovere un'adeguata  formazione  del  personale
          della scuola alla relazione  e  contro  la  violenza  e  la
          discriminazione di genere e promuovere,  nell'ambito  delle
          indicazioni  nazionali  per  il  curricolo   della   scuola
          dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di  istruzione,  delle
          indicazioni nazionali per i licei e delle linee  guida  per
          gli istituti tecnici e professionali, nella  programmazione
          didattica curricolare ed extracurricolare delle  scuole  di
          ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
          la formazione  degli  studenti  al  fine  di  prevenire  la
          violenza nei confronti delle donne e la discriminazione  di
          genere, anche attraverso un'adeguata  valorizzazione  della
          tematica nei libri di testo; 
                d) potenziare le forme di assistenza  e  di  sostegno
          alle donne vittime di violenza e ai loro  figli  attraverso
          modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei  servizi
          territoriali, dei centri  antiviolenza  e  dei  servizi  di
          assistenza alle donne vittime di violenza; 
                e)   garantire   la   formazione    di    tutte    le
          professionalita' che  entrano  in  contatto  con  fatti  di
          violenza di genere o di stalking; 
                f) accrescere la protezione delle vittime  attraverso
          il  rafforzamento  della  collaborazione   tra   tutte   le
          istituzioni coinvolte; 
                g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione,  in  tutto
          il territorio nazionale, di azioni, basate  su  metodologie
          consolidate  e  coerenti  con  linee  guida   appositamente
          predisposte, di recupero e di accompagnamento dei  soggetti
          responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
          al fine di favorirne il recupero e di limitare  i  casi  di
          recidiva; 
                h)   prevedere    una    raccolta    strutturata    e
          periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale,  dei
          dati del fenomeno, ivi compreso il  censimento  dei  centri
          antiviolenza,  anche  attraverso  il  coordinamento   delle
          banche di dati gia' esistenti; 
                i) prevedere specifiche azioni positive  che  tengano
          anche  conto   delle   competenze   delle   amministrazioni
          impegnate nella prevenzione, nel contrasto e  nel  sostegno
          delle vittime di violenza di genere e di stalking  e  delle
          esperienze delle associazioni che svolgono  assistenza  nel
          settore; 
                l) definire un sistema strutturato di governance  tra
          tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse
          esperienze e sulle buone  pratiche  gia'  realizzate  nelle
          reti locali e sul territorio. 
              3.  Il  Ministro  delegato  per  le  pari  opportunita'
          trasmette   annualmente   alle   Camere    una    relazione
          sull'attuazione del Piano. 
              4. Per il finanziamento del  Piano,  il  Fondo  per  le
          politiche relative ai diritti e alle pari  opportunita'  e'
          incrementato di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2013.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 22, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. 
              5.  All'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel
          presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma  4
          del medesimo articolo e dall'articolo  5-bis,  si  provvede
          mediante l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".  
              Comma 218 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  18  del
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  e  successive
          modificazioni (Codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e
          donna, a norma dell'articolo  6  della  legge  28  novembre
          2005, n. 246): 
              "Art. 18. Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei
          consiglieri di parita(decreto legislativo 23  maggio  2000,
          n. 196, articolo 9) 
              1.  Il  Fondo  nazionale   per   le   attivita'   delle
          consigliere e dei  consiglieri  di  parita'  e'  alimentato
          dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera  d),
          della  legge  17  maggio  1999,  n.   144,   e   successive
          modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le  spese
          relative alle attivita' della consigliera o del consigliere
          nazionale di parita' e delle consigliere o dei  consiglieri
          regionali  e  provinciali  di  parita',  i  compensi  degli
          esperti eventualmente nominati ai sensi  dell'articolo  19,
          comma 3, nonche' le spese relative alle azioni in  giudizio
          promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo
          III; finanzia altresi' le spese relative  al  pagamento  di
          compensi  per  indennita',  rimborsi  e  remunerazione  dei
          permessi spettanti alle consigliere ed  ai  consiglieri  di
          parita', nonche' quelle per il funzionamento e le attivita'
          della rete di cui all'articolo 19 e per gli eventuali oneri
          derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo  16,  comma
          2, diversi da quelli relativi al personale. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di concerto con il Ministro per le  pari
          opportunita'  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra
          le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri: 
                a) una quota pari al trenta per  cento  e'  riservata
          all'ufficio della consigliera o del  consigliere  nazionale
          di parita' ed e' destinata a finanziare, oltre  alle  spese
          relative alle attivita' ed ai  compensi  dello  stesso,  le
          spese  relative  al  funzionamento  ed  ai   programmi   di
          attivita' della rete delle consigliere e dei consiglieri di
          parita' di cui all'articolo 19; 
                b) la  restante  quota  del  settanta  per  cento  e'
          destinata alle regioni e  viene  suddivisa  tra  le  stesse
          sulla base di  una  proposta  di  riparto  elaborata  dalla
          commissione interministeriale di cui al comma 4. 
              3. La ripartizione delle risorse e' comunque effettuata
          in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero
          delle  consigliere  o  dei  consiglieri  provinciali  e  di
          indicatori che considerano i differenziali  demografici  ed
          occupazionali, di genere e territoriali,  nonche'  in  base
          alla  capacita'  di   spesa   dimostrata   negli   esercizi
          finanziari precedenti. 
              4. Presso il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali  opera  la  commissione  interministeriale  per  la
          gestione del Fondo di cui al comma  1.  La  commissione  e'
          composta dalla consigliera o dal consigliere  nazionale  di
          parita' o da un delegato scelto all'interno della  rete  di
          cui  all'articolo  19,  dal  vicepresidente  del   Comitato
          nazionale di cui all'articolo 8, da un rappresentante della
          Direzione  generale  del  mercato  del   lavoro,   da   tre
          rappresentanti del Dipartimento per  le  pari  opportunita'
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   da   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          da  un  rappresentante  del  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          nonche' da tre rappresentanti della Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281. Essa provvede  alla  proposta  di  riparto  tra  le
          regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata,
          nonche' all'approvazione dei progetti e dei programmi della
          rete di cui all'articolo 19. L'attivita' della  commissione
          non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              5. Per la gestione del Fondo  di  cui  al  comma  1  si
          applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano
          il Fondo per l'occupazione.".  
              Per il riferimento al testo del comma  1  dell'articolo
          18 del decreto-legge n. 185 del  2008  vedasi  in  Note  al
          comma 183.  
              Comma 219 
              - Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 1  del
          citato decreto-legge n. 76 del 2013, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei
          Programmi operativi regionali 2007-2013  nonche'  a  valere
          sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di
          rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  gia'
          destinate ai Programmi  operativi  cofinanziati  con  fondi
          strutturali europei, nella misura in cui  il  finanziamento
          dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano  di
          Azione  Coesione  e  nel  rispetto   delle   procedure   di
          riprogrammazione  previste  per  il  Piano,  le  Regioni  e
          Province    autonome    possono    prevedere    l'ulteriore
          finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto-legge  n.  76  del  2013,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art. 3. Misure urgenti per l'occupazione  giovanile  e
          contro la poverta' nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione 
              1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e  2,
          al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione
          dei giovani, assicurando prioritariamente il  finanziamento
          delle  istanze  positivamente  istruite  nell'ambito  delle
          procedure indette dagli avvisi  pubblici  "Giovani  per  il
          sociale"  e  "Giovani  per  la   valorizzazione   di   beni
          pubblici", a valere sulla  corrispondente  riprogrammazione
          delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
          aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai  Programmi  operativi
          2007/2013, nonche', per  garantirne  il  tempestivo  avvio,
          alla rimodulazione delle  risorse  del  medesimo  Fondo  di
          rotazione gia'  destinate  agli  interventi  del  Piano  di
          Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto
          occorra,  della  Commissione  europea,  si  attiveranno  le
          seguenti ulteriori misure  nei  territori  del  Mezzogiorno
          mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68  milioni
          di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per  l'anno
          2015 per essere riassegnate  alle  finalita'  di  cui  alle
          successive lettere: 
                a)   per    le    misure    per    l'autoimpiego    e
          autoimprenditorialita' previste dal decreto legislativo  21
          aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di  euro  per
          l'anno 2013, 26 milioni  di  euro  per  l'anno  2014  e  28
          milioni di euro per l'anno 2015; 
                b) per l'azione del Piano di Azione Coesione  rivolta
          alla promozione e realizzazione  di  progetti  promossi  da
          giovani e, nel limite di 26  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e  28  milioni  di
          euro per l'anno 2015; 
                c) per le borse di tirocinio formativo  a  favore  di
          giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad
          alcuna attivita' di formazione, di eta' compresa fra i 18 e
          i 29 anni, residenti  e/o  domiciliati  nelle  Regioni  del
          Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di  una
          indennita'  di  partecipazione,  conformemente   a   quanto
          previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di
          56 milioni di euro per l'anno 2013, 16 milioni di euro  per
          l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015. 
              1-bis. Per gli interventi  e  le  misure  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1 dovranno essere finanziati,  in  via
          prioritaria, i bandi che prevedano  il  sostegno  di  nuovi
          progetti o imprese che possano avvalersi  di  un'azione  di
          accompagnamento   e   tutoraggio   per   l'avvio    e    il
          consolidamento dell'attivita' imprenditoriale da  parte  di
          altra impresa gia' operante  da  tempo,  con  successo,  in
          altro luogo e nella medesima  attivita'.  La  remunerazione
          dell'impresa   che   svolge   attivita'   di    tutoraggio,
          nell'ambito delle risorse di cui alla lettera a) del  comma
          1,  e'  definita  con   apposito   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  i  Ministri
          dello sviluppo economico e del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. La remunerazione e' corrisposta solo a  fronte  di
          successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che
          svolge attivita' di  tutoraggio  non  deve  vantare  alcuna
          forma  di  partecipazione  o   controllo   societario   nei
          confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio. 
              2.  Tenuto  conto  della  particolare  incidenza  della
          poverta'  assoluta  nel   Mezzogiorno,   a   valere   sulla
          corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo  di
          rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.  183  gia'
          destinate ai Programmi operativi  2007/2013,  nonche',  per
          garantirne il tempestivo avvio,  alla  rimodulazione  delle
          risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli
          interventi  del  Piano  di  Azione   Coesione,   ai   sensi
          dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
          183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione
          europea, la sperimentazione  di  cui  all'articolo  60  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa,
          nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  27
          milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni
          del  Mezzogiorno  che  non  ne  siano  gia'  coperti.  Tale
          sperimentazione   costituisce   l'avvio    del    programma
          «Promozione dell'inclusione sociale». 
              3. Le risorse di  cui  al  comma  2  sono  versate  dal
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
          all'articolo 81, comma  29,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133.  Le  risorse  sono  ripartite   con
          provvedimento del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra  gli
          ambiti  territoriali,  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,
          lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera
          che,  ai   residenti   di   ciascun   ambito   territoriale
          destinatario  della   sperimentazione,   siano   attribuiti
          contributi   per   un   valore   complessivo   di   risorse
          proporzionale alla stima della popolazione in condizione di
          maggior bisogno residente in  ciascun  ambito.  Le  regioni
          interessate dalla sperimentazione comunicano  al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione  degli
          ambiti  territoriali  di  competenza  entro  trenta  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              4. L'estensione  della  sperimentazione  e'  realizzata
          nelle  forme  e   secondo   le   modalita'   stabilite   in
          applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali
          ed ulteriori definiti dalle Regioni  interessate,  d'intesa
          con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  riferimento
          agli ambiti territoriali di competenza. 
              5.  Ulteriori  finanziamenti  della  sperimentazione  o
          ampliamenti dell'ambito territoriale  di  sua  applicazione
          possono essere disposti da  Regioni  e  Province  autonome,
          anche se non rientranti nel Mezzogiorno.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia  di
          formazione professionale): 
              "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione. 
              Per favorire l'accesso al Fondo sociale  europeo  e  al
          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi di cui  all'articolo  precedente,  e'  istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          con l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,
          ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre  1971,  n.
          1041 , un Fondo di rotazione. 
              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974,  n.  30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte: 
                1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
                2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
                3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
                4) dal 4,30 al 4 per cento; 
                5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
              I  due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
              La parte di disponibilita' del Fondo di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
              Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Le somme di cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977.». 
              La raccomandazione del  Consiglio  dell'Unione  europea
          del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per  i
          giovani" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          Europea n. 120/1 del 26 aprile 2013.  
              Comma 220 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          1 del  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81  (Interventi
          urgenti per fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per  la
          salute  pubblica),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 2004, n. 138: 
              "1. 1. Al fine di contrastare le  emergenze  di  salute
          pubblica legate prevalentemente alle malattie  infettive  e
          diffusive ed al bioterrorismo, sono  adottate  le  seguenti
          misure: 
                a) e' istituito presso il Ministero della  salute  il
          Centro nazionale per la prevenzione e  il  controllo  delle
          malattie con analisi e  gestione  dei  rischi,  previamente
          quelli legati alle malattie  infettive  e  diffusive  e  al
          bioterrorismo, che opera in coordinamento con le  strutture
          regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
          di sanita', con l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  con   gli   Istituti
          zooprofilattici sperimentali, con le universita',  con  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          altre strutture di assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e
          private, nonche' con gli organi della sanita' militare.  Il
          Centro opera con modalita' e in base  a  programmi  annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese  le
          spese  per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; 
                b) e' istituito un Istituto di riferimento  nazionale
          specifico sulla genetica  molecolare  e  su  altre  moderne
          metodiche di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato  con
          l'Istituto  superiore  di  sanita'  e   altre   istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano, presso l'Ospedale Maggiore,  denominato  Fondazione
          «Istituto nazionale di genetica molecolare  -  INGM»;  sono
          autorizzate le seguenti spese: 
                  1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno  2004,  di
          euro 6.508.000 per  l'anno  2005  e  di  euro  6.702.000  a
          decorrere dall'anno 2006, finalizzata  al  funzionamento  e
          alla ricerca in base a un programma approvato  con  decreto
          del  Ministro  della  salute,  nonche',   per   quanto   di
          pertinenza  dello  Stato,  al  rimborso  delle   spese   di
          costituzione dell'Istituto medesimo; 
                  2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno  2004  per
          gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti  a
          sede  dell'Istituto,  nonche'  per  le   attrezzature   del
          medesimo, previa presentazione  dei  relativi  progetti  al
          Ministero della salute; 
                c) per procedere alla realizzazione  di  progetti  di
          ricerca in collaborazione con gli  Stati  Uniti  d'America,
          relativi  alla   acquisizione   di   conoscenze   altamente
          innovative, al fine della tutela della salute  nei  settori
          dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo  e'
          autorizzata la spesa di 12.945.000 euro  per  l'anno  2004,
          12.585.000 euro per  l'anno  2005  e  12.720.000  euro  per
          l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con  decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano.".  
              Comma 222 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio
          1980, n. 618 recante  "Assistenza  sanitaria  ai  cittadini
          italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e b),
          della L. n. 833 del 1978) e' pubblicato nella Gazz. Uff.  7
          ottobre 1980, n. 275, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  7  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  618  del
          1980: 
              "Art. 7. Procedure per l'assistenza indiretta. 
              Nei casi di cui all'art. 3, lettera  b),  del  presente
          decreto, le spese sanitarie sostenute dagli interessati  in
          territorio estero per prestazioni sanitarie  sono  ad  essi
          rimborsate sempre che non attengano a prestazioni eccedenti
          i livelli stabiliti ai sensi dell'art.  3  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833, e sempre che  tali  spese  siano  da
          ritenersi  congrue  in  relazione  ai  prezzi,  tariffe  ed
          onorari del  luogo,  tenuto  conto  delle  possibilita'  di
          assistenza sanitaria e degli usi locali. 
              Le domande di rimborso  devono  essere  inoltrate  alle
          rappresentanze diplomatiche  e  consolari  entro  tre  mesi
          dall'effettuazione  della  relativa  spesa,   a   pena   di
          decadenza del diritto al rimborso,  salvi  i  casi  in  cui
          l'interessato dimostri di non  aver  potuto  rispettare  il
          termine per motivi di forza maggiore. 
              I capi delle rappresentanze  diplomatiche  e  consolari
          competenti per territorio, riferiscono telegraficamente  in
          ordine alla domanda di rimborso al Ministero della  sanita'
          e per i soggetti di cui all'art. 2, lettera  B),  anche  al
          Ministero  degli  affari  esteri  e  su  autorizzazione  di
          massima del  Ministero  della  sanita'  dispongono  per  il
          pagamento in loco nella misura pari alla meta' dell'importo
          complessivo. La domanda con la  relativa  documentazione  e
          con il proprio motivato  parere  circa  la  ricorrenza  dei
          requisiti di cui al primo comma e' trasmessa  nel  contempo
          al Ministero della sanita'. 
              In caso di domanda tardiva o di mancata  autorizzazione
          di massima, l'autorita' consolare trasmette la  domanda  al
          Ministero della sanita', con il motivato parere, oltre  che
          a  termini  del   precedente   comma,   anche   in   ordine
          all'ammissibilita' della domanda. 
              Il Ministero della sanita' dispone,  con  provvedimento
          motivato, il saldo nella misura richiesta o in misura  piu'
          ridotta,   l'eventuale   recupero   totale    o    parziale
          dell'acconto,  ovvero  la  reiezione  della   domanda   per
          tardivita' o per altro motivo. 
              Nel  caso  di  lavoratori,  occupati  all'estero   alle
          dipendenze di imprese italiane o straniere  aventi  sede  o
          rappresentanza legale in Italia, i  quali  fruiscano  delle
          prestazioni sanitarie in  forma  indiretta,  le  spese  per
          l'interessato  e  per  i  familiari  aventi  diritto   sono
          anticipate dall'impresa e successivamente  rimborsate  alla
          stessa dallo Stato nei limiti e con le  modalita'  previsti
          dal presente decreto.". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  85  e  86
          dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012: 
              "85. Al trasferimento delle funzioni di  cui  al  comma
          84, per le regioni a statuto speciale  e  per  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede  con  apposite
          norme di attuazione in conformita' ai rispettivi statuti di
          autonomia. 
              86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a  84  del
          presente articolo e le relative  procedure  contabili  sono
          disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile
          2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento   e   di
          Bolzano.".  
              Comma 223 
              La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a  favore
          dei   soggetti   danneggiati   da   complicanze   di   tipo
          irreversibile  a  causa   di   vaccinazioni   obbligatorie,
          trasfusioni   e   somministrazione   di   emoderivati)   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55:  
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          2 della citata legge n. 210 del 1992: 
              "2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da  una
          somma    corrispondente     all'importo     dell'indennita'
          integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio  1959,  n.
          324, e successive  modificazioni,  prevista  per  la  prima
          qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
          ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
          della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3.
          La   predetta   somma   integrativa   e'   cumulabile   con
          l'indennita'   integrativa   speciale   o   altra   analoga
          indennita' collegata alla variazione del costo della  vita.
          Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo  1,  anche  nel
          caso in  cui  l'indennizzo  sia  stato  gia'  concesso,  e'
          corrisposto, a domanda, per il periodo  ricompreso  tra  il
          manifestarsi   dell'evento    dannoso    e    l'ottenimento
          dell'indennizzo previsto dalla presente legge,  un  assegno
          una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al  30  per
          cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del  comma  1  e  del
          primo  periodo  del  presente  comma,  con  esclusione   di
          interessi legali e rivalutazione monetaria.".  
              Comma 224 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti
          per la crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              "Art.  58.  Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate
          alimentari alle persone indigenti 
              1. E' istituito presso l'Agenzia per le  erogazioni  in
          agricoltura un fondo per  il  finanziamento  dei  programmi
          nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
          persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
          Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti
          mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle
          modalita' previste dal Regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007.".  
              Comma 225 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   796
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "  796.  Per  garantire  il  rispetto  degli   obblighi
          comunitari e la realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione  del
          protocollo di intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  un  patto
          nazionale per la  salute  sul  quale  la  Conferenza  delle
          regioni e delle province autonome, nella  riunione  del  28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: 
                a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
          cui concorre ordinariamente lo  Stato,  e'  determinato  in
          96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in  99.082  milioni
          di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009, comprensivi  dell'importo  di  50  milioni  di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          «Bambino Gesu'»,  preventivamente  accantonati  ed  erogati
          direttamente  allo  stesso  ospedale  dallo   Stato.   All'
          articolo 1, comma 278, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266,  le  parole:  «a  decorrere   dall'anno   2006»   sono
          sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»; 
                b) e' istituito per il triennio 2007-2009,  un  Fondo
          transitorio di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2007,  di
          850 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  700  milioni  di
          euro per l'anno 2009, la cui ripartizione  tra  le  regioni
          interessate da elevati disavanzi e'  disposta  con  decreto
          del Ministro della salute,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano  (384).  L'accesso
          alle risorse del Fondo di  cui  alla  presente  lettera  e'
          subordinato alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo  ai
          sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
          piano di rientro dai disavanzi. Il piano  di  rientro  deve
          contenere  sia  le  misure  di  riequilibrio  del   profilo
          erogativo  dei  livelli  essenziali  di   assistenza,   per
          renderlo conforme a quello  desumibile  dal  vigente  Piano
          sanitario nazionale e dal vigente  decreto  del  Presidente
          del Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei  medesimi
          livelli essenziali di assistenza, sia le misure  necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi  e   le   procedure   previsti   dall'articolo   8
          dell'intesa  23  marzo  2005   sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
          formalmente in modo automatico o  che  sia  stato  attivato
          l'innalzamento   ai   livelli   massimi    dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, fatte salve le aliquote  ridotte  disposte  con
          leggi  regionali  a  favore  degli  esercenti  un'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,   artigianale   o   comunque
          economica,  ovvero  una  libera  arte  o  professione,  che
          abbiano  denunciato  richieste  estorsive  e  per  i  quali
          ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4  della  legge
          23 febbraio  1999,  n.  44.  Qualora  nel  procedimento  di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di  parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione   del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata puo' proporre  misure  equivalenti  che  devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e delle finanze. In ogni caso l'accertato  verificarsi  del
          mancato raggiungimento degli obiettivi  intermedi  comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo, l'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e l'aliquota dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive si applicano oltre i  livelli  massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura  dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione   ha
          carattere  generalizzato  e  non  settoriale   e   non   e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece  sia
          verificato che il rispetto  degli  obiettivi  intermedi  e'
          stato conseguito con risultati  ottenuti  quantitativamente
          migliori,  la  regione  interessata   puo'   ridurre,   con
          riferimento all'anno d'imposta  dell'esercizio  successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  l'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.  Gli   interventi   individuati   dai   programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento del servizio sanitario  regionale,  necessari
          per  il  perseguimento   dell'equilibrio   economico,   nel
          rispetto dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  oggetto
          degli accordi di cui all'  articolo  1,  comma  180,  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          come integrati dagli accordi di cui all' articolo 1,  commi
          278 e 281, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  sono
          vincolanti per la regione che ha sottoscritto  l'accordo  e
          le  determinazioni  in  esso  previste  possono  comportare
          effetti  di  variazione  dei  provvedimenti  normativi   ed
          amministrativi gia'  adottati  dalla  medesima  regione  in
          materia di programmazione  sanitaria.  Il  Ministero  della
          salute, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
          finanze,  assicura  l'attivita'  di   affiancamento   delle
          regioni  che  hanno  sottoscritto  l'accordo  di  cui  all'
          articolo 1, comma 180, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi,  sia
          ai  fini  del  monitoraggio  dello  stesso,   sia   per   i
          provvedimenti  regionali   da   sottoporre   a   preventiva
          approvazione da parte del  Ministero  della  salute  e  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, sia per  i  Nuclei
          da  realizzarsi  nelle   singole   regioni   con   funzioni
          consultive di supporto  tecnico,  nell'ambito  del  Sistema
          nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
          di cui all' articolo 1, comma 288, della legge 23  dicembre
          2005, n. 266 (385); 
                c)  all'  articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: «all'anno d'imposta  2006»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «agli anni di  imposta  2006  e  successivi».  Il
          procedimento per l'accertamento delle risultanze  contabili
          regionali, ai fini dell'avvio delle  procedure  di  cui  al
          citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni, e'  svolto  dal  Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; 
                d)  al  fine  di   consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato: 
                  1) in deroga a quanto stabilito  dall'articolo  13,
          comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,
          il Ministero dell'economia e delle finanze,  per  gli  anni
          2007, 2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle  regioni
          a statuto  ordinario  anticipazioni  con  riferimento  alle
          somme indicate  alla  lettera  a)  del  presente  comma  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  nella
          misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni
          a statuto ordinario a titolo di finanziamento  della  quota
          indistinta  del   fabbisogno   sanitario,   quale   risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni; 
                  2) per gli anni 2007, 2008  e  2009,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  concedere
          alla Regione siciliana anticipazioni nella misura  pari  al
          97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo  di
          finanziamento  della  quota   indistinta,   quale   risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione; 
                  3) alle regioni  che  abbiano  superato  tutti  gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 della  citata  intesa  23  marzo  2005,  si
          riconosce  la  possibilita'  di  un  incremento  di   detta
          percentuale compatibilmente con  gli  obblighi  di  finanza
          pubblica; 
                  4) all'erogazione dell'ulteriore 3  per  cento  nei
          confronti delle  singole  regioni  si  provvede  a  seguito
          dell'esito  positivo  della  verifica   degli   adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge; 
                  5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi  delle
          norme vigenti, dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio  sanitario  nazionale,   le   anticipazioni   sono
          commisurate al livello del finanziamento  corrispondente  a
          quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale  risulta
          dall'intesa espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere  dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato; 
                  6)  sono  autorizzati,  in  sede   di   conguaglio,
          eventuali recuperi necessari anche a carico delle  somme  a
          qualsiasi titolo spettanti alle regioni  per  gli  esercizi
          successivi; 
                  7) sono autorizzate, a carico di somme a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'articolo  12,  comma  3,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale di  cui  all'articolo  18,  comma  7,  dello
          stesso decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni.  I  predetti  importi  sono   definiti   dal
          Ministero  della  salute  di  intesa  con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
                e) ai fini della copertura  dei  disavanzi  pregressi
          nel  settore  sanitario,   cumulativamente   registrati   e
          certificati fino all'anno 2005, al netto  per  l'anno  2005
          della copertura derivante dall'incremento automatico  delle
          aliquote, di cui all 'articolo 1, comma 174, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311,  come  da  ultimo  modificato  dalla
          lettera c) del presente comma, per le regioni che, al  fine
          della riduzione strutturale  del  disavanzo,  sottoscrivono
          l'accordo richiamato alla lettera b) del  pre-sente  comma,
          risultano  idonei  criteri   di   copertura   a   carattere
          pluriennale  derivanti  da  specifiche  entrate   certe   e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico  per  la  verifica   degli   adempimenti   di   cui
          all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005; 
                f) per gli anni 2007 e seguenti  sono  confermate  le
          misure di contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre 2005, n. 18 dell'8  giugno  2006,  n.  21  del  21
          giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e  n.  26  del  27
          settembre 2006, salvo rideterminazioni  delle  medesime  da
          parte dell'AIFA stessa sulla base  del  monitoraggio  degli
          andamenti effettivi della spesa; 
                g) in  riferimento  alla  disposizione  di  cui  alla
          lettera f) del presente comma,  per  il  periodo  1°  marzo
          2007-29 febbraio 2008 e  limitatamente  ad  un  importo  di
          manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7  milioni  a
          carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a  carico
          dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
          base   di   tabelle   di    equivalenza    degli    effetti
          economico-finanziari per il Servizio  sanitario  nazionale,
          approvate dall'AIFA e definite per regione  e  per  azienda
          farmaceutica, le singole aziende  farmaceutiche,  entro  il
          termine perentorio del 30 gennaio  2007,  possono  chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione  del
          5 per cento  dei  prezzi  di  cui  alla  deliberazione  del
          consiglio  di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del   27
          settembre 2006. La richiesta deve  essere  corredata  dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore delle regioni interessate,  degli  importi  indicati
          nelle tabelle di equivalenza approvate  dall'AIFA,  secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e nei provvedimenti attuativi  dell'AIFA,  per  un  importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale, dalla riduzione  del  5  cento  dei  prezzi  dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione  della  richiesta  delle   singole   aziende
          farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo  2007,  il
          ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il  30
          settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
          da parte dell'azienda farmaceutica,  degli  importi  dovuti
          alle singole regioni in base alle tabelle  di  equivalenza,
          in tre rate di  pari  importo  da  corrispondersi  entro  i
          termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno  2007
          e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano  il  versamento
          alle singole regioni  devono  essere  inviati  da  ciascuna
          azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
          dell'economia e delle finanze e al Ministero  della  salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22 settembre 2007. La mancata corresponsione,  nei  termini
          previsti, a ciascuna regione di una rata  comporta,  per  i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico  ripristino,  dal  primo   giorno   del   mese
          successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1°  ottobre
          2006; 
                h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera  g),
          l'AIFA  ridetermina,  in  via  temporanea,  le   quote   di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto delle misure indicate nella medesima  disposizione,
          in modo tale da assicurare, attraverso la  riduzione  delle
          predette  quote  e  il  corrispondente   incremento   della
          percentuale di  sconto  a  favore  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7  milioni
          a carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico  dei
          grossisti; 
                i)  in  caso  di  rideterminazione  delle  misure  di
          contenimento della spesa farmaceutica ai  sensi  di  quanto
          stabilito nella parte conclusiva della lettera  f),  l'AIFA
          provvede alla conseguente rimodulazione delle  disposizioni
          attuative di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui  alle
          lettere g) e h); 
                l) nei confronti delle regioni che  abbiano  comunque
          garantito la copertura degli eventuali relativi  disavanzi,
          e' consentito l'accesso agli importi di cui  all'  articolo
          1, comma 181, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  con
          riferimento  alla  spesa  farmaceutica   registrata   negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni: 
                  1) con riferimento al superamento del tetto del  13
          per cento, per  la  spesa  farmaceutica  convenzionata,  in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
          cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001,  n.
          347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio 2007, nell'ambito  della  procedura  di  cui  all'
          articolo 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311,  come  da  ultimo  modificato  dalla  lettera  c)  del
          presente comma,  di  una  quota  fissa  per  confezione  di
          importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del  40
          per cento. Le  regioni  interessate,  in  alternativa  alla
          predetta applicazione di una quota  fissa  per  confezione,
          possono  adottare  anche  diverse   misure   regionali   di
          contenimento  della   spesa   farmaceutica   convenzionata,
          purche'  di  importo  adeguato  a   garantire   l'integrale
          contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
          e' verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo  tecnico
          di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12  della
          citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi  del  supporto
          tecnico dell'AIFA; 
                  2) con riferimento al superamento della soglia  del
          3 per cento, per la spesa farmaceutica  non  convenzionata,
          in  assenza  del   rispetto   dell'obbligo   regionale   di
          contenimento della spesa per la  quota  a  proprio  carico,
          l'avvenuta   presentazione,   da   parte   della    regione
          interessata,  entro  la  data  del  28  febbraio  2007,  ai
          Ministeri della salute e dell'economia e delle  finanze  di
          un  Piano  di   contenimento   della   spesa   farmaceutica
          ospedaliera, che contenga interventi diretti  al  controllo
          dei   farmaci   innovativi,   al   monitoraggio    dell'uso
          appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
          farmaci,  la   cui   idoneita'   deve   essere   verificata
          congiuntamente   nell'ambito   del   Comitato    paritetico
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di  assistenza  e  del  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica degli adempimenti di cui  alla  citata  intesa  23
          marzo 2005; 
                m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  1) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
          «I percorsi diagnostico-terapeutici sono  costituiti  dalle
          linee-guida di  cui  all'  articolo  1,  comma  283,  terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  nonche'  da
          percorsi definiti ed adeguati  periodicamente  con  decreto
          del Ministro della salute, previa intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del
          Comitato strategico del Sistema nazionale  linee-guida,  di
          cui al decreto del Ministro della salute  30  giugno  2004,
          integrato da un rappresentante della Federazione  nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»; 
                  2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro  della
          sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,»  sono
          inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»; 
                n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11 marzo 1988, n.  67,  e  successive  modificazioni,  come
          rideterminato dall'articolo 83, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23  miliardi  di  euro,
          fermo  restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi   di
          programma con le regioni e l'assegnazione di  risorse  agli
          altri enti del settore  sanitario  interessati,  il  limite
          annualmente definito in base alle effettive  disponibilita'
          di bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla  presente
          lettera  e'  vincolato  per  100  milioni   di   euro   per
          l'esecuzione di un programma pluriennale di  interventi  in
          materia di ristrutturazione edilizia  e  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,  finalizzato
          al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»;  per
          7  milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un   programma
          pluriennale di interventi in  materia  di  ristrutturazione
          edilizia e di  ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione di unita' di terapia intensiva  neonatale  (TIN);
          per 3 milioni di euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale di  interventi  in  materia  di  ammodernamento
          tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico,  destinati
          all'acquisto di nuove metodiche  analitiche,  basate  sulla
          spettrometria di «massa tandem», per  effettuare  screening
          neonatali allargati, per patologie metaboliche  ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica  dei   servizi   di   radiodiagnostica   e   di
          radioterapia  di  interesse  oncologico   con   prioritario
          riferimento alle regioni meridionali ed insulari,  per  150
          milioni di euro  ad  interventi  per  la  realizzazione  di
          strutture residenziali e l'acquisizione di  tecnologie  per
          gli interventi territoriali dedicati alle cure  palliative,
          ivi comprese quelle relative  alle  patologie  degenerative
          neurologiche   croniche   invalidanti    con    prioritario
          riferimento  alle  regioni  che   abbiano   completato   il
          programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1,  del
          decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  450,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,  e  che
          abbiano avviato programmi  di  assistenza  domiciliare  nel
          campo delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di  euro
          all'implementazione  e   all'ammodernamento   dei   sistemi
          informatici  delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere   e
          all'integrazione dei medesimi  con  i  sistemi  informativi
          sanitari delle regioni  e  per  100  milioni  di  euro  per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di accordi di programma con le regioni, e'  data,  inoltre,
          priorita' agli  interventi  relativi  ai  seguenti  settori
          assistenziali,   tenuto   conto   delle   esigenze    della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione   di   strutture   sanitarie    territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari, verificando nella programmazione  regionale  la
          copertura  del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso   i
          precedenti programmi di investimento.  Il  riparto  fra  le
          regioni del maggiore importo di cui alla  presente  lettera
          e' effettuato con riferimento alla valutazione dei  bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie: 
                  1)  innovazione  tecnologica  delle  strutture  del
          Servizio sanitario nazionale, con  particolare  riferimento
          alla diagnosi e terapia nel campo  dell'oncologia  e  delle
          malattie rare; 
                  2) superamento del divario Nord-Sud; 
                  3) possibilita' per le  regioni  che  abbiano  gia'
          realizzato la programmazione pluriennale, di  attivare  una
          programmazione aggiuntiva; 
                  4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
          dell'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale  n.
          42 del 20 febbraio 1997; 
                  5) premialita' per  le  regioni  sulla  base  della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento; 
                o)  fatto  salvo  quanto  previsto  in   materia   di
          aggiornamento dei  tariffari  delle  prestazioni  sanitarie
          dall' articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
          dicembre 2004,  n.  311,  come  modificato  dalla  presente
          lettera, a partire dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge le strutture private  accreditate,  ai  fini
          della remunerazione delle prestazioni rese  per  conto  del
          Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari  al
          2 per cento  degli  importi  indicati  per  le  prestazioni
          specialistiche dal decreto del Ministro  della  sanita'  22
          luglio 1996, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  150
          alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del  14  settembre  1996,  e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni di  diagnostica  di  laboratorio  dal  medesimo
          decreto. Fermo restando  il  predetto  sconto,  le  regioni
          provvedono, entro il 28  febbraio  2007,  ad  approvare  un
          piano  di  riorganizzazione  della  rete  delle   strutture
          pubbliche  e  private  accreditate   eroganti   prestazioni
          specialistiche e di diagnostica  di  laboratorio,  al  fine
          dell'adeguamento  degli   standard   organizzativi   e   di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza resi  possibili  dal  ricorso  a  metodiche
          automatizzate. All'articolo 1, comma 170,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole:  «,  sentite  le   societa'   scientifiche   e   le
          associazioni di categoria interessate»; 
                p)  a  decorrere  dal  1°  gennaio   2007,   per   le
          prestazioni di assistenza specialistica  ambulatoriale  gli
          assistiti non esentati dalla  quota  di  partecipazione  al
          costo sono tenuti al pagamento di  una  quota  fissa  sulla
          ricetta pari a 10  euro.  Per  le  prestazioni  erogate  in
          regime  di  pronto  soccorso  ospedaliero  non  seguite  da
          ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
          bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
          a  seguito  di  traumatismi  ed  avvelenamenti  acuti,  gli
          assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una  quota
          fissa pari a 25 euro. La quota  fissa  per  le  prestazioni
          erogate in regime di  pronto  soccorso  non  e',  comunque,
          dovuta dagli assistiti non esenti di eta'  inferiore  a  14
          anni.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni   eventualmente
          assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
          ospedaliero, pongono a carico degli  assistiti  oneri  piu'
          elevati; 
                p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale, di cui al primo periodo  della  lettera  p),
          fermo restando l'importo di manovra pari a 811  milioni  di
          euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
          834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
          della stima degli effetti della complessiva  manovra  nelle
          singole regioni, definita dal  Ministero  della  salute  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari  a  10
          euro, possono alternativamente: 
                  1) adottare altre misure di partecipazione al costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione interessata e' subordinata alla certificazione  del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio economico-finanziario e  per  il  controllo
          dell'appropriatezza, da parte del  Tavolo  tecnico  per  la
          verifica  degli  adempimenti   di   cui   all'articolo   12
          dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005; 
                  2) stipulare con il Ministero  della  salute  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze un accordo  per  la
          definizione di altre  misure  di  partecipazione  al  costo
          delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto  il  profilo
          del mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  e
          del controllo dell'appropriatezza.  Le  misure  individuate
          dall'accordo si applicano,  nella  regione  interessata,  a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo; 
                q)  all'  articolo  1,  comma  292,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, la lettera a)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                «a) con le procedure di  cui  all'articolo  54  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede,  entro  il  28
          febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al  citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
          novembre 2001, e successive modificazioni,  di  definizione
          dei   livelli   essenziali   di   assistenza,   finalizzata
          all'inserimento,   nell'elenco   delle    prestazioni    di
          specialistica ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in
          regime di ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
          modificazione  delle  soglie  di  appropriatezza   per   le
          prestazioni di ricovero ospedaliero in regime  di  ricovero
          ordinario diurno»; 
                r) a decorrere dal  1°  gennaio  2007,  i  cittadini,
          anche se esenti dalla partecipazione alla spesa  sanitaria,
          che non abbiano ritirato i  risultati  di  visite  o  esami
          diagnostici e di laboratorio sono tenuti al  pagamento  per
          intero della prestazione usufruita, con le  modalita'  piu'
          idonee  al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite   dai
          provvedimenti regionali; 
                s)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  cessano  i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate, ai sensi dell'articolo  6,  comma  6,  della
          legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  non   confermati   da
          accreditamenti provvisori o definitivi  disposti  ai  sensi
          dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni; 
                t) le regioni provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
          accreditamenti   provvisori   delle    strutture    private
          ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo  8-quater,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          non  confermati  dagli  accreditamenti  definitivi  di  cui
          all'articolo  8-quater,  comma  1,  del  medesimo   decreto
          legislativo n. 502  del  1992;  le  regioni  provvedono  ad
          adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal  1°
          gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
          le altre strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  private,
          nonche' degli stabilimenti termali come  individuati  dalla
          legge  24  ottobre  2000,  n.  323,  non  confermati  dagli
          accreditamenti definitivi  di  cui  all'articolo  8-quater,
          comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992; 
                u) le regioni provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che, a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti,  ai
          sensi dell'articolo 8-quater  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  in
          assenza di un provvedimento  regionale  di  ricognizione  e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo  n.  502
          del 1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso  al
          Comitato   paritetico   permanente    per    la    verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo  2005.  Per  le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
          2008 di cui alla presente lettera e alla  lettera  s)  sono
          anticipate al 1° luglio  2007  limitatamente  alle  regioni
          nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si  sia  provveduto
          ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle  esigenze  di
          riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
          all'articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del  citato  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni; 
                v)  il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  della
          Commissione  unica   sui   dispositivi   medici   e   della
          collaborazione istituzionale  dell'Agenzia  per  i  servizi
          sanitari regionali, individua, entro il  31  gennaio  2007,
          tipologie  di  dispositivi   per   il   cui   acquisto   la
          corrispondente spesa superi il 50  per  cento  della  spesa
          complessiva  dei  dispositivi  medici  registrata  per   il
          Servizio  sanitario  nazionale.   Fermo   restando   quanto
          previsto dal  comma  5  dell'articolo  57  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
          comma 409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, entro il 30 aprile  2007,  con  decreto  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti   i   prezzi   dei
          dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
          assumere, con decorrenza dal  1°  maggio  2007,  come  base
          d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
          prezzi sono stabiliti tenendo conto dei piu'  bassi  prezzi
          unitari  di  acquisto  da  parte  del  Servizio   sanitario
          nazionale risultanti dalle informazioni in  possesso  degli
          osservatori  esistenti  e  di   quelle   rese   disponibili
          dall'ottemperanza al disposto del successivo periodo  della
          presente  lettera.  Entro  il  15  marzo  2007  le  regioni
          trasmettono al Ministero della salute - Direzione  generale
          dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il  tramite
          dell'Agenzia per i servizi  sanitari  regionali,  i  prezzi
          unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel  corso  del
          biennio 2005-2006; entro la  stessa  data  le  aziende  che
          producono o commercializzano in Italia  dispositivi  medici
          trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
          criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute,  i
          prezzi unitari  relativi  alle  forniture  effettuate  alle
          aziende sanitarie nel corso  del  medesimo  biennio.  Nelle
          gare in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte  di
          una piu' ampia fornitura di  beni  e  servizi,  l'offerente
          deve indicare in  modo  specifico  il  prezzo  unitario  di
          ciascun dispositivo e i dati identificativi  dello  stesso.
          Il Ministero della salute,  avvalendosi  della  Commissione
          unica  sui  dispositivi  medici  e   della   collaborazione
          istituzionale  dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove  la
          realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
          studi  sull'appropriatezza   dell'impiego   di   specifiche
          tipologie   di   dispositivi   medici,    anche    mediante
          comparazione dei costi rispetto ad ipotesi  alternative.  I
          risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
          Ministero della salute; 
                z) la disposizione di cui all'articolo  3,  comma  2,
          del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,  n.  94,  non  e'
          applicabile al ricorso a terapie  farmacologiche  a  carico
          del Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito  dei
          presidi ospedalieri  o  di  altre  strutture  e  interventi
          sanitari, assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e  si
          configuri, al di fuori delle condizioni  di  autorizzazione
          all'immissione in commercio, quale alternativa  terapeutica
          rivolta a pazienti portatori  di  patologie  per  le  quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al trattamento. Il ricorso a  tali  terapie  e'  consentito
          solo  nell'ambito  delle   sperimentazioni   cliniche   dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,  e  successive  modificazioni.  In  caso  di   ricorso
          improprio si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio  1998,
          n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  aprile
          1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il  28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per le aziende  ospedaliere,  per  le  aziende  ospedaliere
          universitarie e per gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  volte   alla   individuazione   dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni di cui alla presente lettera, anche  sotto  il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni regionali di cui alla presente  lettera,  tale
          responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario  delle
          aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,  delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico.". 
              Comma 226 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  5  del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159  (Interventi  urgenti
          in  materia  economico-finanziaria,  per  lo   sviluppo   e
          l'equita' sociale), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni: 
              "Art. 5. Misure di governo della spesa  e  di  sviluppo
          del settore farmaceutico. 
              1. A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del  SSN
          per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia
          della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina
          convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione  alla
          spesa a carico degli  assistiti,  sia  della  distribuzione
          diretta di medicinali collocati in classe «A» ai fini della
          rimborsabilita', inclusa la distribuzione per  conto  e  la
          distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo'  superare
          a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del
          14 per cento del finanziamento cui concorre  ordinariamente
          lo Stato, inclusi gli  obiettivi  di  piano  e  le  risorse
          vincolate di spettanza regionale e  al  netto  delle  somme
          erogate per il finanziamento di attivita' non  rendicontate
          dalle aziende sanitarie. Il valore  assoluto  dell'onere  a
          carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia
          a  livello  nazionale  che  in  ogni  singola  regione   e'
          annualmente determinato dal Ministero della  salute,  entro
          il  15  novembre   dell'anno   precedente   a   quello   di
          riferimento, sulla base del  riparto  delle  disponibilita'
          finanziarie per il Servizio sanitario nazionale  deliberato
          dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta
          di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il
          15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese,  le
          regioni  trasmettono  all'Agenzia  italiana   del   farmaco
          (AIFA),  al  Ministero  della   salute   e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze i  dati  della  distribuzione
          diretta, come definita  dal  presente  comma,  per  singola
          specialita'  medicinale,  relativi  al   mese   precedente,
          secondo le specifiche tecniche  definite  dal  decreto  del
          Ministro della salute  31  luglio  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2  ottobre  2007  concernente
          l'istituzione  del  flusso  informativo  delle  prestazioni
          farmaceutiche  effettuate  in  distribuzione  diretta.   Le
          regioni,  entro  i  quindici  giorni  successivi  ad   ogni
          trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della  salute
          e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  i  dati
          relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera.  Il  rispetto
          da parte delle regioni  di  quanto  disposto  dal  presente
          comma  costituisce  adempimento  ai  fini  dell'accesso  al
          finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle  more
          della  concreta   e   completa   attivazione   del   flusso
          informativo della distribuzione diretta, alle  regioni  che
          non hanno fornito i dati viene attribuita,  ai  fini  della
          determinazione del tetto e della definizione dei budget  di
          cui al comma 2,  in  via  transitoria  e  salvo  successivo
          conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al  40
          per  cento  della  spesa   complessiva   per   l'assistenza
          farmaceutica  non   convenzionata   rilevata   dal   flusso
          informativo del nuovo sistema informativo sanitario. 
              2. A decorrere  dall'anno  2008  e'  avviato  il  nuovo
          sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
          Servizio sanitario nazionale, che e' cosi' disciplinato: 
                a) il sistema nel rispetto dei vincoli  di  spesa  di
          cui al comma 1,  e'  basato  sulla  attribuzione  da  parte
          dell'AIFA, a ciascuna Azienda  titolare  di  autorizzazioni
          all'immissione in commercio di farmaci (AIC), entro  il  15
          gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato  sulla
          base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i
          quali sono disponibili i dati, distintamente per i  farmaci
          equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal
          calcolo di cui al precedente  periodo  viene  detratto,  ai
          fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle  somme
          restituite al  Servizio  sanitario  nazionale  per  effetto
          dell' articolo 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 del presente articolo.
          Viene detratto, altresi',  il  valore  della  minore  spesa
          prevedibilmente conseguibile  nell'anno  per  il  quale  e'
          effettuata  l'attribuzione  del  budget,  a  seguito  delle
          decadenze di brevetti in  possesso  dell'azienda  presa  in
          considerazione; tale valore e'  calcolato  sulla  base  dei
          dati dell'anno precedente. Ai fini  della  definizione  dei
          budget l'AIFA utilizza anche il 60 per cento delle  risorse
          incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto  di
          spesa  rispetto  all'anno  precedente  e  di  quelle   rese
          disponibili dalla riduzione di spesa  complessiva  prevista
          per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che  avvengono
          nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
          budget.  Un  ulteriore   20   per   cento   delle   risorse
          incrementali, come sopra  definite,  costituisce  un  fondo
          aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che  saranno
          autorizzati nel corso dell'anno, mentre il restante 20  per
          cento  costituisce  un  fondo  di  garanzia  per   esigenze
          allocative in corso d'anno. Il possesso,  da  parte  di  un
          farmaco, del requisito della innovativita' e'  riconosciuto
          dall'AIFA, sentito il parere  formulato  dalla  Commissione
          consultiva tecnico-scientifica istituita presso  la  stessa
          Agenzia, e ha  validita'  per  36  mesi  agli  effetti  del
          presente articolo, fatta salva la possibilita' dell'AIFA di
          rivalutare l'innovativita' sulla  base  di  nuovi  elementi
          tecnico-scientifici resisi disponibili; 
                b)  la  somma  dei  budget   di   ciascuna   Azienda,
          incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei  farmaci
          innovativi di cui alla lettera a),  nonche'  dell'ulteriore
          quota del 20 per cento prevista dalla  stessa  lettera  a),
          deve risultare  uguale  all'onere  a  carico  del  SSN  per
          l'assistenza  farmaceutica  a   livello   nazionale,   come
          determinato al comma 1; 
                c) in fase di prima applicazione  della  disposizione
          di cui alla lettera  a)  e  nelle  more  della  concreta  e
          completa  attivazione  dei  flussi   informativi,   l'AIFA,
          partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti
          dalle misure di contenimento della  spesa  farmaceutica  di
          cui all' articolo 1, comma 796, lettera f), della legge  27
          dicembre 2006,  n.  296,  attribuisce  a  ciascuna  Azienda
          titolare di AIC,  entro  il  31  gennaio  2008,  un  budget
          provvisorio sulla base delle  regole  di  attribuzione  del
          budget  definite  dalla  stessa  lettera  a).   Il   budget
          definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il  30
          settembre 2008  alla  luce  dei  dati  sulla  distribuzione
          diretta forniti dalle regioni ai sensi del  citato  decreto
          del Ministro della  salute  in  data  31  luglio  2007.  In
          assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene  attribuito  un
          valore di spesa per la distribuzione diretta  proporzionale
          all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione
          AIFA  del  29  ottobre  2004,  pubblicata  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  259  del  4  novembre
          2004, e successive modificazioni; 
                d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile  dei  dati
          di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze  al
          Ministero della salute  ed  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA  verifica  al
          31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre  di  ogni  anno
          l'eventuale superamento a livello nazionale  del  tetto  di
          spesa di cui al comma 1,  calcolato  sulla  base  dei  dati
          dell'Osservatorio nazionale  sull'impiego  dei  medicinali,
          disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448, e  dall'articolo  18  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro della salute  20  settembre  2004,  n.
          245, nonche' sulla base dei dati delle regioni  concernenti
          la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1; 
                e) qualora i valori di spesa verificati al 31  maggio
          di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5  mesi
          dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di  cui
          alla lettera b), si da' luogo al ripiano  dello  sforamento
          determinato nel predetto arco temporale, secondo le  regole
          definite al comma 3. Qualora i valori di  spesa  verificati
          al 30 settembre di ogni anno superino la somma,  rapportata
          ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget  aziendali,  con  gli
          incrementi di cui alla predetta lettera b), si da' luogo al
          ripiano dello sforamento stimato del periodo  1°  giugno-31
          dicembre, salvo conguaglio  determinato  sulla  base  della
          rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite  al
          comma 3. La predetta stima tiene conto  della  variabilita'
          dei consumi nel corso dell'anno. 
              3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi'
          definite: 
                a) l'intero sforamento e' ripartito a lordo  IVA  tra
          aziende farmaceutiche, grossisti  e  farmacisti  in  misura
          proporzionale alle relative quote di spettanza  sui  prezzi
          dei medicinali, con l'eccezione della quota  di  sforamento
          imputabile alla spesa  per  farmaci  acquistati  presso  le
          aziende farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali  e  da
          queste distribuiti direttamente ai cittadini, che e'  posta
          a carico unicamente delle aziende farmaceutiche  stesse  in
          proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle
          strutture pubbliche. L'entita' del  ripiano  e'  calcolata,
          per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del
          budget attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
          favorire  lo  sviluppo  e  la  disponibilita'  dei  farmaci
          innovativi  la  quota  dello   sforamento   imputabile   al
          superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo
          di cui alla citata lettera a) del comma 2 e' ripartita,  ai
          fini del ripiano,  al  lordo  IVA,  tra  tutte  le  aziende
          titolari di AIC in  proporzione  dei  rispettivi  fatturati
          relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 
                b) la quota di ripiano determinata  a  seguito  della
          verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA  a  ciascuna
          Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata
          a seguito della verifica  al  30  settembre  e'  comunicata
          dall'AIFA a ciascuna  Azienda  entro  il  15  novembre.  Le
          Aziende  effettuano  il  ripiano  entro  15  giorni   dalla
          comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale  comunicazione
          all'AIFA e ai Ministeri dell'economia  e  delle  finanze  e
          della salute; 
                c) ai fini del ripiano, per le aziende  farmaceutiche
          si applica il sistema di cui all' articolo  1,  comma  796,
          lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.  296;  per  la
          quota a carico  dei  grossisti  e  dei  farmacisti,  l'AIFA
          ridetermina, per i sei mesi successivi, le  relative  quote
          di spettanza sul prezzo di  vendita  dei  medicinali  e  il
          corrispondente incremento della  percentuale  di  sconto  a
          favore  del  SSN.  Le  aziende  farmaceutiche  versano  gli
          importi dovuti, entro i termini previsti dalla  lettera  b)
          del presente comma, direttamente alle regioni  dove  si  e'
          verificato lo sforamento in proporzione al superamento  del
          tetto di spesa regionale; 
                d) la mancata integrale  corresponsione  a  tutte  le
          regioni interessate, da  parte  delle  aziende,  di  quanto
          dovuto  nei  termini  perentori   previsti,   comporta   la
          riduzione  dei  prezzi  dei  farmaci  ancora   coperti   da
          brevetto,   in   misura   tale   da    coprire    l'importo
          corrispondente,  incrementato  del  20   per   cento,   nei
          successivi sei mesi. 
              4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l'AIFA elabora  la
          stima della spesa  farmaceutica,  cosi'  come  definita  al
          comma 1, relativa  all'anno  successivo  distintamente  per
          ciascuna regione e la comunica alle  medesime  regioni.  Le
          regioni  che,  secondo  le  stime   comunicate   dall'AIFA,
          superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui  al
          comma 1, sono tenute ad  adottare  misure  di  contenimento
          della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta,  per  un
          ammontare pari almeno al 30  per  cento  dello  sforamento;
          dette misure costituiscono adempimento  regionale  ai  fini
          dell'accesso al finanziamento integrativo  a  carico  dello
          Stato.  Le  regioni   utilizzano   eventuali   entrate   da
          compartecipazioni alla spesa a  carico  degli  assistiti  a
          scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico. 
              5. A decorrere dall'anno  2008  la  spesa  farmaceutica
          ospedaliera cosi' come rilevata dai modelli  CE,  al  netto
          della distribuzione diretta come definita al comma  1,  non
          puo' superare a livello di ogni singola regione  la  misura
          percentuale  del  2,4  per  cento  del  finanziamento   cui
          concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi  di
          piano e le risorse vincolate di spettanza  regionale  e  al
          netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita'
          non  rendicontate  dalle  Aziende  sanitarie.   L'eventuale
          sforamento di detto  valore  e'  recuperato  interamente  a
          carico della  regione  attraverso  misure  di  contenimento
          della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci  equivalenti
          della spesa ospedaliera non farmaceutica o  di  altre  voci
          del Servizio sanitario regionale o con misure di  copertura
          a carico di altre  voci  del  bilancio  regionale.  Non  e'
          tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare  un
          equilibrio economico complessivo. 
              5-bis. All'articolo 6 del  decreto-legge  18  settembre
          2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre 2001, n. 405, e' aggiunto il seguente comma: 
              «2-bis. Sono nulli i provvedimenti regionali di cui  al
          comma 2, assunti in difformita' da  quanto  deliberato,  ai
          sensi del comma 1, dalla Commissione unica del  farmaco  o,
          successivamente   alla   istituzione    dell'AIFA,    dalla
          Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale Agenzia,
          fatte  salve   eventuali   ratifiche   adottate   dall'AIFA
          antecedentemente al 1° ottobre 2007». 
              5-ter. Per la prosecuzione del progetto «Ospedale senza
          dolore» di cui all'accordo tra il Ministro  della  sanita',
          le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio
          2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  149  del  29
          giugno 2001, e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro
          per l'anno 2007. 
              5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il
          medico indica  in  ricetta  o  il  nome  della  specialita'
          medicinale o il nome del generico. 
              5-quinquies.  Al   comma   8   dell'articolo   48   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  dopo
          la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
              «c-bis)  mediante  eventuali  introiti   derivanti   da
          contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
          consulenza,    collaborazione,     assistenza,     ricerca,
          aggiornamento,  formazione  agli   operatori   sanitari   e
          attivita'  editoriali,   destinati   a   contribuire   alle
          iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico  e
          privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico  sui
          settori strategici del farmaco di cui alla lettera  g)  del
          comma 5, ferma restando la  natura  di  ente  pubblico  non
          economico dell'Agenzia». 
              5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16
          della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,   e   successive
          modificazioni, dopo  le  parole:  «ad  uso  autologo»  sono
          inserite le seguenti:  «,  agli  intermedi  destinati  alla
          produzione  di  emoderivati  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute su proposta dell'AIFA». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2359  del
          codice civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'articolo  15  del
          decreto-legge n. 95  del  2012  vedasi  in  Note  al  comma
          70-bis.  
              Comma 228 
              Per  il  riferimento  al  testo  dell'articolo  15  del
          decreto-legge n. 95 del 2012 vedasi in Note al comma 119.  
              Comma 230 
              Per il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge n. 307 del  2004  vedasi  in  Note  al
          comma 21. 
              Comma 232 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo  60
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione  digitale),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "3-bis.  In  sede  di   prima   applicazione   e   fino
          all'adozione  del  decreto  di  cui  al   comma   3,   sono
          individuate  le  seguenti  basi  di   dati   di   interesse
          nazionale: 
                a) repertorio nazionale dei dati territoriali; 
                b) anagrafe nazionale della popolazione residente; 
                c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
          all'articolo 62-bis; 
                d) casellario giudiziale; 
                e) registro delle imprese; 
                f)  gli   archivi   automatizzati   in   materia   di
          immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004,  n.
          242; 
              f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).". 
              Comma 233 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  2  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
              "Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni 
              1. Gli uffici dirigenziali  e  le  dotazioni  organiche
          delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici  di  cui
          all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
                a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
                b)  le  dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a  seguito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
          restanti amministrazioni  si  prendono  a  riferimento  gli
          uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.  Al
          personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   le
          riduzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
          applicano  all'esito  della  procedura  di  soppressione  e
          razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17,  e
          comunque entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto  delle
          percentuali previste dalle  suddette  lettere.  Si  applica
          quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e'
          ridotto in misura non inferiore al 10  per  cento.  Con  il
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei
          volumi  organici  di  cui  all'articolo  799  del   decreto
          legislativo n. 66 del 2010. Al personale  in  eccedenza  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
          a d) del presente articolo; il predetto personale, ove  non
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e'
          collocato in aspettativa per riduzione quadri  ai  sensi  e
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli  906  e  909,  ad
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  ridotte  le  dotazioni
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna   Forza   armata,
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero  delle
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei  carabinieri,  il
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Con  il
          medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
          per realizzare la graduale riduzione  dei  volumi  organici
          entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per
          l'esplicita estensione dell'istituto  del  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri al  personale  militare
          non dirigente. 
              4. Per il comparto scuola e AFAM continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma  5  entro  il  31
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta  data,
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all'emanazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure  per
          il rinnovo degli incarichi. 
              7.  Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1   le
          strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
          operante presso gli  uffici  giudiziari,  il  personale  di
          magistratura.  Sono  altresi'  escluse  le  amministrazioni
          interessate   dalla   riduzione   disposta    dall'articolo
          23-quinquies,  nonche'  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri che ha provveduto alla riduzione con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  15  giugno
          2012. 
              8. Per il personale degli enti locali si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8. 
              9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          limitazione delle assunzioni. 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
                a) alla concentrazione dell'esercizio delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
                b) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                c) alla rideterminazione  della  rete  periferica  su
          base regionale o interregionale; 
                d) all'unificazione, anche in sede periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
                e)  alla  conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
                f) alla tendenziale eliminazione degli  incarichi  di
          cui all'articolo 19, comma 10, del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
              10-bis. Per le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al
          comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
          di livello dirigenziale generale e non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino   previsto   dal   comma   10   e    dall'articolo
          23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          31 dicembre  2012,  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri sono adottati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze.  I  decreti  previsti  dal
          presente comma sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'articolo
          3, commi da 1 a 3, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20.
          Sugli  stessi  decreti  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
          dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per   il
          Ministero interessato,  il  regolamento  di  organizzazione
          vigente. 
              10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  16
          del   presente   articolo   si   applicano    anche    alle
          amministrazioni  interessate  dagli  articoli  23-quater  e
          23-quinquies. 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto disposto dall'articolo 14,  comma  7,  del  presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
          e misure in ordine di priorita': 
                a)  applicazione,  ai  lavoratori  che  risultino  in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima  dell'entrata  in   vigore   dell'articolo   24   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
          entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti  anagrafici  e  di
          anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
          previsti  dalla  predetta  disciplina  pensionistica,   con
          conseguente  richiesta  all'ente  di   appartenenza   della
          certificazione  di  tale   diritto.   Si   applica,   senza
          necessita' di motivazione, l'articolo  72,  comma  11,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Ai  fini
          della  liquidazione  del  trattamento  di   fine   rapporto
          comunque denominato, per il personale di cui alla  presente
          lettera: 
                  1) che ha maturato i requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                  2) che matura i requisiti indicati  successivamente
          al 31 dicembre 2011 in ogni caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'articolo 1, comma 22, del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
                c) individuazione dei soprannumeri non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
                d) in  base  alla  verifica  della  compatibilita'  e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
                e) definizione, previo esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
              12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
          33 del decreto legislativo n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico. 
              13.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica avvia un  monitoraggio
          dei posti vacanti presso  le  amministrazioni  pubbliche  e
          redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito  web.  Il
          personale iscritto negli  elenchi  di  disponibilita'  puo'
          presentare domanda di ricollocazione nei posti  di  cui  al
          medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono  tenute
          ad accogliere le suddette domande individuando  criteri  di
          scelta nei limiti delle disponibilita' in  organico,  fermo
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le
          domande  di  ricollocazione  non   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale. 
              14. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
          funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2015  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              15-bis.  All'articolo  23,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per  le
          ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono  aggiunte  le
          seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili,  ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale». 
              16. Per favorire i processi  di  mobilita'  di  cui  al
          presente articolo le  amministrazioni  interessate  possono
          avviare percorsi di formazione  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie disponibili. 
              17. Nell'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:  «fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'articolo 9». 
              18. Nell'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
                a)   le   parole    «previa    consultazione    delle
          organizzazioni   sindacali   rappresentative    ai    sensi
          dell'articolo 9» sono sostituite  dalle  seguenti:  «previa
          informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
          ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; 
                b) dopo il primo periodo, sono inseriti  i  seguenti:
          «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli  uffici
          comportano  l'individuazione  di  esuberi  o   l'avvio   di
          processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne  informazione,  ai  sensi  dell'articolo   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 
              19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  comunque
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazioni  sindacali  su
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecipazione   sindacale
          previste dai vigenti contratti collettivi. 
              20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20  per
          cento operata sulle  dotazioni  organiche  dirigenziali  di
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri    provvede    alla    immediata
          riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento
          strutturale. All'esito di tale  processo,  e  comunque  non
          oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in
          corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
          sensi dell'articolo  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui
          alla citata normativa. 
              20-bis. Al fine  di  accelerare  il  riordino  previsto
          dagli  articoli  23-quater  e  23-quinquies,  fino  al   31
          dicembre  2012  alle  Agenzie  fiscali   non   si   applica
          l'articolo 19, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano  incarichi
          di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
          citato articolo  19  a  soggetti  gia'  titolari  di  altro
          incarico   presso   le   predette    Agenzie    o    presso
          l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
              20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle  Agenzie
          fiscali  che   incorporano   altre   amministrazioni   sono
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data
          dell'incorporazione. 
              20-quater.  All'articolo  23-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 4, dopo la  parola:  «controllante»  sono
          inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al  comma
          5-bis»; 
                b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
              «5-bis. Il compenso stabilito  ai  sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma,  del  codice  civile,  dai  consigli  di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente»; 
                c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi
          per gli amministratori e per i  dipendenti  delle  societa'
          controllate dalle pubbliche amministrazioni». 
              20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
          si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  ai
          contratti stipulati e  agli  atti  emanati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto.".  
              Comma 234 
              - Si riporta il testo del comma 67-bis dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da  adottarsi  entro  il  30  novembre  2011,  di
          concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite forme premiali a valere sulle  risorse  ordinarie
          previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
          del Servizio sanitario nazionale, applicabili  a  decorrere
          dall'anno  2012,  per  le  regioni  che  istituiscano   una
          Centrale regionale per gli acquisti e  l'aggiudicazione  di
          procedure  di  gara  per  l'approvvigionamento  di  beni  e
          servizi per un volume annuo non  inferiore  ad  un  importo
          determinato con  il  medesimo  decreto  e  per  quelle  che
          introducano  misure  idonee  a  garantire,  in  materia  di
          equilibrio di  bilancio,  la  piena  applicazione  per  gli
          erogatori pubblici  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
          502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
          della remunerazione  a  prestazione.  L'accertamento  delle
          condizioni per  l'accesso  regionale  alle  predette  forme
          premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato  permanente
          per la verifica dell'erogazione dei livelli  essenziali  di
          assistenza e del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
          adempimenti  regionali,  di  cui  agli  articoli  9  e   12
          dell'Intesa  23  marzo  2005,  sancita   dalla   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105
          del 7 maggio 2005.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  in  via
          transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
          primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          stabilisce il  riparto  della  quota  premiale  di  cui  al
          presente  comma,  tenendo  anche  conto   di   criteri   di
          riequilibrio indicati  dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome. Limitatamente  all'anno  2013,  la
          percentuale  indicata  all'articolo  15,  comma   23,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  pari
          allo 0,30 per cento.".  
              Comma 235 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  49-quater  del
          citato decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 49-quater. Anticipazione di liquidita' in  favore
          dell'Associazione italiana della Croce Rossa 
              1. Nelle more dello svolgimento delle attivita' di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 28  settembre  2012,
          n. 178, l'Associazione italiana  della  Croce  Rossa  (CRI)
          puo' presentare al Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Dipartimento del tesoro e Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato,  entro  il  30  settembre  2013,  con
          certificazione congiunta del  presidente  e  del  direttore
          generale,  un'istanza  di  accesso  ad   anticipazione   di
          liquidita', per l'anno 2014,  nel  limite  massimo  di  150
          milioni  di  euro.  L'anticipazione  e'  concessa,   previa
          presentazione da parte della CRI di un piano  di  pagamenti
          dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data  del  31
          dicembre  2012  anche  a   carico   di   singoli   comitati
          territoriali, a valere  sulla  sezione  per  assicurare  la
          liquidita' dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli
          enti del Servizio sanitario  nazionale  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile  2013,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2013, n. 64. 
              2. All'erogazione della somma di  cui  al  comma  1  si
          provvede a seguito: 
                a) della  predisposizione,  da  parte  dell'ente,  di
          misure idonee e congrue di copertura annuale  del  rimborso
          dell'anticipazione   di   liquidita'    maggiorata    degli
          interessi,  verificate  da  apposito  tavolo  tecnico   cui
          partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti  e  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato; 
                b) della sottoscrizione di apposito contratto tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro e la CRI, nel quale sono definite  le  modalita'  di
          erogazione e di restituzione  delle  somme  comprensive  di
          interessi e in un periodo  non  superiore  a  trenta  anni,
          prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini
          stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita'
          di recupero delle medesime somme  da  parte  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-bis, sia
          l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse
          a carico dell'ente e' pari al  rendimento  di  mercato  dei
          buoni poliennali del tesoro  a  cinque  anni  in  corso  di
          emissione. 
              2-bis.   In   caso   di   mancata    o    insufficiente
          individuazione di idonee  e  congrue  misure  di  copertura
          annuale del rimborso  dell'anticipazione  maggiorata  degli
          interessi di cui al  comma  2,  lettera  a),  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trattenere
          la relativa quota parte a valere sulle  somme  a  qualunque
          titolo dovute dallo  Stato  alla  Croce  Rossa  Italiana  o
          all'Associazione  italiana  della  Croce  Rossa,   fino   a
          concorrenza della  rata  dovuta.  Tenuto  conto  di  quanto
          previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del  decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti
          dalla dismissione del patrimonio  immobiliare  della  Croce
          Rossa Italiana e  dell'Associazione  italiana  della  Croce
          Rossa   sono   prioritariamente   destinati   al   rimborso
          dell'anticipazione  di  cui  al  comma   1   del   presente
          articolo."  
              Comma 236 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  e  successive
          modificazioni (Riordino della disciplina  tributaria  degli
          enti non commerciali e delle organizzazioni  non  lucrative
          di utilita' sociale): 
              "Art. 10.  Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale. 
              1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
          sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
          le societa' cooperative  e  gli  altri  enti  di  carattere
          privato, con o senza personalita' giuridica, i cui  statuti
          o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto  pubblico
          o  della  scrittura  privata  autenticata   o   registrata,
          prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                  2) assistenza sanitaria; 
                  3) beneficenza; 
                  4) istruzione; 
                  5) formazione; 
                  6) sport dilettantistico; 
                  7) tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ; 
                  8)  tutela  e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui all'articolo 7  del  D.Lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22 ; 
                  9) promozione della cultura e dell'arte; 
                  10) tutela dei diritti civili; 
                  11) ricerca scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                b)  l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
                d)  il  divieto  di  distribuire,   anche   in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                f)   l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della legge 23  dicembre  1996,  n.  662  ,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                g) l'obbligo di redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                h) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                b)  componenti  collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
              2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai  sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale. 
              3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409  ,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22 , della ricerca scientifica di particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
              5.  Si  considerano  direttamente  connesse  a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
              6. Si considerano in ogni caso distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione: 
                a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
                b) l'acquisto di beni  o  servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                c)  la  corresponsione  ai  componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                d) la corresponsione a soggetti diversi dalle  banche
          e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
              7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del  comma  1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
              8. Sono in ogni caso considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266  ,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
              9. Gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,  n.  287  ,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita'  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20-bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma
          1. 
              10. Non si considerano in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria." 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  8  del
          regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004  e  successive  modificazioni
          sull'igiene dei prodotti alimentari: 
              "Art. 8. Manuali nazionali 
              1. I manuali nazionali di  corretta  prassi  operativa,
          una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai  settori
          dell'industria alimentare: 
                a) in consultazione con rappresentanti di soggetti  i
          cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, quali
          autorita' competenti e gruppi di consumatori; 
                b) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi  del
          Codex alimentarius; e