(parte 9)

           	
				
 
                c)  se  riguardano  la  produzione  primaria   e   le
          operazioni  associate  elencate  nell'allegato  I,  tenendo
          conto  delle  raccomandazioni   di   cui   alla   parte   B
          dell'allegato I. 
              2. I manuali nazionali possono essere  elaborati  sotto
          l'egida di uno degli organismi nazionali di normalizzazione
          di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CE 1. 
              3. Gli Stati membri valutano  i  manuali  nazionali  al
          fine di garantire che: 
                a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 1; 
                b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori
          a cui sono destinati; e 
                c)  costituiscano  uno  strumento  atto  a   favorire
          l'osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori  e  per  i
          prodotti alimentari interessati. 
              4.  Gli  Stati  membri  trasmettono  alla   Commissione
          manuali nazionali che soddisfano le condizioni  di  cui  al
          paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un  sistema  di
          registrazione di tali manuali e  lo  mette  a  disposizione
          degli Stati membri. 
              5. I manuali di  corretta  prassi  elaborati  ai  sensi
          della direttiva 93/43/CEE  continuano  ad  applicarsi  dopo
          l'entrata in vigore del presente regolamento, purche' siano
          compatibili con i suoi obiettivi. ".  
              Comma 238 
              - Si riporta il testo  del  comma  15  dell'articolo  6
          della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia
          di perequazione, razionalizzazione e federalismo  fiscale),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   15.   I   prodotti    alimentari    non    piu'
          commercializzati o non idonei alla commercializzazione  per
          carenza o errori di confezionamento, di  etichettatura,  di
          peso o per altri motivi similari  nonche'  per  prossimita'
          della data di scadenza, ceduti  gratuitamente  ai  soggetti
          indicati nell'articolo 10,  numero  12),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  si
          considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul  valore
          aggiunto.".  
              Comma 240 
              La citata legge n. 183 del  1987  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O. 
              Comma 241  
              Per il riferimento al testo della legge n. 183 del 1987
          vedasi in Note al comma 240. 
              La legge 16 aprile 1987, n.  183  reca:  "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli atti normativi comunitari." 
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma  dei  controlli
          di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento
          dell'attivita' di analisi  e  valutazione  della  spesa,  a
          norma dell'articolo 49 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Atti sottoposti al controllo preventivo) 
              1.  Sono  assoggettati  al  controllo   preventivo   di
          regolarita' amministrativa e contabile tutti gli  atti  dai
          quali derivino effetti finanziari  per  il  bilancio  dello
          Stato,  ad  eccezione  di  quelli  posti  in  essere  dalle
          amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato
          dotati di autonomia finanziaria e contabile. 
              2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo  i
          seguenti atti: 
                a)  atti   soggetti   a   controllo   preventivo   di
          legittimita' della Corte dei conti; 
                b)  decreti  di  approvazione  di  contratti  o  atti
          aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti  di
          riconoscimento di debito; 
                c)  provvedimenti  o  contratti  di   assunzione   di
          personale a qualsiasi titolo; 
                d)  atti  relativi  al   trattamento   giuridico   ed
          economico del personale statale in servizio; 
                e) accordi in materia di contrattazione  integrativa,
          di qualunque livello, intervenuti ai  sensi  della  vigente
          normativa legislativa e contrattuale.  Gli  accordi  locali
          stipulati dalle articolazioni centrali  e  periferiche  dei
          Ministeri  sono  sottoposti  al  controllo  da  parte   del
          competente Ufficio centrale del bilancio; 
                f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti  di
          somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi; 
                g) atti e provvedimenti di gestione  degli  stati  di
          previsione dell'entrata e della spesa,  nonche'  del  conto
          del patrimonio. 
              g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri
          provvedimenti riguardanti interventi  a  titolarita'  delle
          Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto
          o in parte con risorse dell'Unione europea,  ovvero  aventi
          carattere di complementarieta' rispetto alla programmazione
          dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del  Fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge  25
          novembre  1971,  n.  1041,  per  la   rendicontazione   dei
          pagamenti conseguenti agli atti assoggettati  al  controllo
          di cui al periodo precedente. 
              3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono inviati
          all'ufficio di controllo e, per il suo tramite, alla  Corte
          dei conti. La documentazione che  accompagna  l'atto  viene
          inviata  al  competente  ufficio  di  controllo,   per   il
          successivo inoltro alla  Corte  dei  conti.  Gli  eventuali
          rilievi  degli   uffici   di   controllo   sono   trasmessi
          all'amministrazione che ha emanato l'atto. 
              Le controdeduzioni dell'amministrazione sono  parimenti
          trasmesse all'ufficio di controllo e, per il  suo  tramite,
          alla Corte dei conti, unitamente all'atto  corredato  dalla
          relativa documentazione. La Corte si pronuncia nei  termini
          di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20  e
          all'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n.  340,  che
          decorrono dal momento in cui  l'atto  le  viene  trasmesso,
          completo  di  documentazione,  dall'ufficio  di   controllo
          competente. 
              4. I  contratti  dichiarati  segretati  o  che  esigono
          particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17,
          comma 7, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
          sono sottoposti unicamente al controllo  contabile  di  cui
          all'articolo 6, fatto salvo, in  ogni  caso,  il  controllo
          della Corte dei conti.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  33  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              "Art. 33. Appalti pubblici e accordi  quadro  stipulati
          da centrali di committenza  (art.  11,  direttiva  2004/18;
          art. 29, direttiva  2004/17;  art.  19,  co.  3,  legge  n.
          109/1994) 
              1. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori
          possono  acquisire  lavori,  servizi  e  forniture  facendo
          ricorso a centrali di  committenza,  anche  associandosi  o
          consorziandosi. 
              2.   Le   centrali   di   committenza    sono    tenute
          all'osservanza del presente codice. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici e  i  soggetti  di
          cui all'articolo 32, comma  1,  lettere  b),  c),  f),  non
          possono   affidare   a   soggetti   pubblici   o    privati
          l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione
          appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le  amministrazioni
          aggiudicatrici possono affidare  le  funzioni  di  stazione
          appaltante  di  lavori  pubblici   ai   servizi   integrati
          infrastrutture e trasporti (SIIT)  o  alle  amministrazioni
          provinciali,  sulla  base  di  apposito  disciplinare   che
          prevede altresi' il  rimborso  dei  costi  sostenuti  dagli
          stessi per le attivita' espletate, nonche'  a  centrali  di
          committenza. 
              3-bis. I Comuni con popolazione non superiore  a  5.000
          abitanti ricadenti nel  territorio  di  ciascuna  Provincia
          affidano  obbligatoriamente   ad   un'unica   centrale   di
          committenza l'acquisizione di lavori, servizi  e  forniture
          nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
          accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi  dei
          competenti  uffici.  In  alternativa,  gli  stessi   Comuni
          possono  effettuare  i  propri  acquisti   attraverso   gli
          strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali
          di committenza di riferimento, ivi comprese le  convenzioni
          di cui all'articolo 26 della legge  23  dicembre  1999,  n.
          488,   e   il   mercato    elettronico    della    pubblica
          amministrazione di cui all'articolo  328  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.". 
                
              La legge 16 aprile 1987, n.  183,  reca  "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli atti normativi comunitari.". 
                
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'articolo
          5-quinquies, della legge 24 marzo 2001, n.  89  (Previsione
          di equa riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine
          ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375  del
          codice di procedura civile): 
              "Art. 5-quinquies. (Esecuzione forzata). 
              1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei
          pagamenti dei creditori di somme liquidate  a  norma  della
          presente legge,  non  sono  ammessi,  a  pena  di  nullita'
          rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o  di  pignoramento
          presso  la  Tesoreria  centrale  e  presso   le   Tesorerie
          provinciali dello Stato  per  la  riscossione  coattiva  di
          somme liquidate a norma della presente legge. 
              2.   Ferma   restando    l'impignorabilita'    prevista
          dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, e  successive  modificazioni,  anche
          relativamente ai fondi, alle aperture  di  credito  e  alle
          contabilita'  speciali  destinati  al  pagamento  di  somme
          liquidate a norma della  presente  legge,  i  creditori  di
          dette somme,  a  pena  di  nullita'  rilevabile  d'ufficio,
          eseguono  i  pignoramenti  e  i  sequestri   esclusivamente
          secondo le disposizioni del libro III, titolo II,  capo  II
          del codice di procedura  civile,  con  atto  notificato  ai
          Ministeri  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  ovvero  al
          funzionario delegato del distretto in cui e'  stato  emesso
          il provvedimento giurisdizionale posto in  esecuzione,  con
          l'effetto di sospendere ogni  emissione  di  ordinativi  di
          pagamento relativamente  alle  somme  pignorate.  L'ufficio
          competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3,  comma
          2, a cui sia stato notificato atto  di  pignoramento  o  di
          sequestro, ovvero il funzionario  delegato  sono  tenuti  a
          vincolare  l'ammontare  per  cui  si  procede,   sempreche'
          esistano  in  contabilita'  fondi  soggetti  ad  esecuzione
          forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo  agli
          ordini di pagamento che risultino gia' emessi. 
              3. Gli atti  di  pignoramento  o  di  sequestro  devono
          indicare  a  pena  di  nullita'  rilevabile  d'ufficio   il
          provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione. 
              4.  Gli   atti   di   sequestro   o   di   pignoramento
          eventualmente notificati alla  Tesoreria  centrale  e  alle
          Tesorerie provinciali dello Stato non determinano  obblighi
          di accantonamento da parte delle  Tesorerie  medesime,  ne'
          sospendono  l'accreditamento  di  somme  a   favore   delle
          Amministrazioni interessate.  Le  Tesorerie  in  tali  casi
          rendono dichiarazione  negativa,  richiamando  gli  estremi
          della presente disposizione di legge. 
              5. L'articolo 1 del decreto-legge 25  maggio  1994,  n.
          313, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  luglio
          1994, n. 460,  si  applica  anche  ai  fondi  destinati  al
          pagamento di somme liquidate a norma della presente  legge,
          ivi  compresi  quelli  accreditati  mediante  aperture   di
          credito in favore  dei  funzionari  delegati  degli  uffici
          centrali e periferici delle amministrazioni interessate.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  10,  del
          decreto-legge   n.   282   del   2004,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 307  del  2004  (Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): 
              "Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi.) 
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
                
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   1240,
          dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2007) : 
              "1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.". 
              Comma 253 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio  civile
          nazionale): 
              "Art.1. (Principi e finalita'.) 
              1.  E'   istituito   il   servizio   civile   nazionale
          finalizzato a: 
                a) concorrere, in alternativa  al  servizio  militare
          obbligatorio,  alla  difesa  della  Patria  con  mezzi   ed
          attivita' non militari; 
                b)   favorire   la   realizzazione    dei    principi
          costituzionali di solidarieta' sociale; 
                c) promuovere la solidarieta' e  la  cooperazione,  a
          livello  nazionale  ed  internazionale,   con   particolare
          riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai  servizi  alla
          persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; 
                d)  partecipare  alla  salvaguardia  e   tutela   del
          patrimonio  della  Nazione,  con  particolare  riguardo  ai
          settori ambientale, anche sotto l'aspetto  dell'agricoltura
          in  zona   di   montagna,   forestale,   storico-artistico,
          culturale e della protezione civile; 
                e)  contribuire  alla  formazione  civica,   sociale,
          culturale e professionale dei  giovani  mediante  attivita'
          svolte  anche   in   enti   ed   amministrazioni   operanti
          all'estero.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 5 aprile 2002, n.  77  (Disciplina  del
          Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della  L.
          6 marzo 2001, n. 64): 
              "Art. 12. (Servizio civile all'estero.) 
              1. I soggetti di  cui  all'articolo  3  possono  essere
          inviati  all'estero  anche  per  brevi  periodi  e  per  le
          finalita' previste dall'articolo 1, comma  1,  lettera  e),
          della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro degli affari esteri. 
              2.  Al  fine  dell'eventuale  verifica   preventiva   e
          successiva dei progetti da realizzare  all'estero,  nonche'
          del loro monitoraggio,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri puo'  ricorrere,  attraverso  il  Ministero  degli
          affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici
          diplomatici e consolari all'estero.". 
              Comma 254 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis,  del
          decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2013,   n.   71
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015): 
              "Art.  7-bis.  (Rifinanziamento   della   ricostruzione
          privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo) 
              1.  Al  fine  di  assicurare  la   prosecuzione   degli
          interventi per la ricostruzione privata nei territori della
          regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6  aprile
          2009, di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e'
          autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2014 al 2019 al fine  della  concessione  di
          contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
          immobili,   prioritariamente    adibiti    ad    abitazione
          principale, danneggiati  ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
          abitazioni,    sostitutive    dell'abitazione    principale
          distrutta. Le risorse di cui  al  precedente  periodo  sono
          assegnate ai comuni interessati con delibera del  CIPE  che
          puo'  autorizzare  gli  enti  locali  all'attribuzione  dei
          contributi  in  relazione  alle   effettive   esigenze   di
          ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio  sullo
          stato di utilizzo delle  risorse  allo  scopo  finalizzate,
          ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
          stanziamenti annuali iscritti in bilancio.  Per  consentire
          la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo senza  soluzione  di  continuita',  il  CIPE  puo'
          altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di  150
          milioni di euro per l'anno 2013,  delle  risorse  destinate
          agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
          1.3 della delibera del CIPE n.  135/2012  del  21  dicembre
          2012, in via di anticipazione, a valere  sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente  comma,  fermo  restando,
          comunque, lo stanziamento  complessivo  di  cui  al  citato
          punto 1.3. 
              2. I contributi sono  erogati  dai  comuni  interessati
          sulla base degli  stati  di  avanzamento  degli  interventi
          ammessi; la concessione  dei  predetti  contributi  prevede
          clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi  di
          mancato o ridotto  impiego  delle  somme,  ovvero  di  loro
          utilizzo anche solo  in  parte  per  finalita'  diverse  da
          quelle indicate nel presente articolo. In tutti i  casi  di
          revoca, il beneficiario e'  tenuto  alla  restituzione  del
          contributo.  In  caso  di  inadempienza,  si  procede   con
          l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo  sono
          riversate in apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
          dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
              3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  le  misure
          dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite  in  euro
          1,81   e   in   euro   14,62,   ovunque   ricorrano,   sono
          rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in  euro
          16,00. 
              4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  e'
          incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013. 
              5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2  milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si  provvede
          con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del  presente
          articolo. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Comma 255 
              Il  testo  vigente  dell'articolo  7-bis,  del   citato
          decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, e' citato  nelle  note
          al comma 163 della presente legge. 
              Comma 257 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          5,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  (Interventi
          correttivi di finanza pubblica): 
              "Art. 5. (Universita'.) 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
                a)  fondo  per  il  finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'articolo 65 del D.P.R. 11 luglio 1980,  n.  382,  e
          della spesa per le attivita' previste dalla  L.  28  giugno
          1977, n. 394; 
                b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          L. 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7  della
          L. 22 dicembre 1986, n. 910; 
                c) fondo per la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.". 
              Comma 258 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  29  marzo  2012,   n.   68,   recante
          "Revisione della  normativa  di  principio  in  materia  di
          diritto  allo   studio   e   valorizzazione   dei   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, in  attuazione  della
          delega prevista  dall'articolo  5,  comma  1,  lettere  a),
          secondo periodo, e d), della legge  30  dicembre  2010,  n.
          240, e secondo i principi e i criteri  direttivi  stabiliti
          al comma 3, lettera f), e al comma 6.": 
              "Art. 17. (Disciplina dell'accreditamento  dei  collegi
          universitari di merito) 
              1.  Con  decreto  del  Ministro  sono   individuati   i
          parametri  per   la   dimostrazione   dei   requisiti   per
          l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui
          al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza dei
          requisiti medesimi nonche'  di  revoca  dell'accreditamento
          all'esito negativo della predetta verifica. 
              2.  L'accreditamento  e'  concesso  con   decreto   del
          Ministro,  su  domanda  avanzata  dagli   interessati.   La
          presentazione  della  domanda  e'  consentita  ai   collegi
          universitari   di   merito   che   abbiano   ottenuto    il
          riconoscimento da almeno cinque anni. 
              3. Per la concessione  dell'accreditamento  di  cui  al
          comma  2,  il  collegio  universitario   di   merito   deve
          dimostrare di  possedere  requisiti  e  standard  minimi  a
          carattere istituzionale, logistico  e  funzionale.  A  tale
          fine, la domanda di cui al comma 1  deve  essere  corredata
          della documentazione che attesti e dimostri: 
                a)  l'esclusiva  finalita'  di  gestione  di  collegi
          universitari; 
                b) il prestigio  acquisito  dal  collegio  in  ambito
          culturale; 
                c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito
          formativo; 
                d) la rilevanza internazionale dell'istituzione,  non
          solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che
          favoriscono  la  mobilita'  internazionale  degli  studenti
          iscritti. 
              4. Il Ministero entro novanta  giorni  dal  ricevimento
          della  domanda  di   cui   al   comma   2,   esaminata   la
          documentazione  di  cui  al  comma  3  e  in  presenza  dei
          requisiti  richiesti,  emana  il  decreto  di   concessione
          dell'accreditamento. 
              5.  L'accreditamento  del  collegio  universitario   di
          merito e' condizione  necessaria  per  la  concessione  del
          finanziamento statale. 
              6. Con il decreto di cui  al  comma  1,  sono  altresi'
          definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
          statali per i collegi universitari di  merito  accreditati,
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
              7.  Le  scuole  universitarie  di  alta  formazione   a
          carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
          scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi  rispetto  ai
          corsi  di  studio,  sono  riconosciute  e  accreditate  con
          decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.". 
              Comma 259 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  18  del
          citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68: 
              "Art. 18. (Sistema di finanziamento) 
              1. Nelle more della completa definizione dei LEP  e  di
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire  gli
          strumenti ed i servizi per il pieno successo  formativo  di
          cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci  e
          meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  che  presentino  i
          requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
          con le seguenti modalita': 
                a) dal fondo integrativo statale per  la  concessione
          di borse di studio,  appositamente  istituito  a  decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147,  e  di
          cui all'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e da assegnare  in  misura  proporzionale  al
          fabbisogno finanziario delle regioni; 
                b) dal gettito  derivante  dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
                c) dalle risorse  proprie  delle  regioni,  oltre  al
          gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
          40  per   cento   dell'assegnazione   relativa   al   fondo
          integrativo statale. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto
          a quanto previsto al  comma  1,  lettera  c),  e'  valutato
          attraverso  l'assegnazione  di  specifici   incentivi   nel
          riparto del fondo integrativo statale di cui  al  comma  1,
          lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle
          universita' statali che hanno sede nel rispettivo  contesto
          territoriale. 
              4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7,  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  riparto  del  fondo
          integrativo statale. 
              5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo  di  cui
          al comma 1, lettera a),  e'  incrementata  della  somma  di
          500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di  pari  importo
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,
          della  legge  19  ottobre  1999,  n.  370,   e   successive
          modificazioni. 
              6.  Al  fine  della  razionalizzazione  dell'uso  delle
          risorse disponibili, le regioni e le province  autonome  di
          Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
          di studio le residue risorse di cui all'articolo  4,  commi
          99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              7. Le risorse di  cui  al  Fondo  integrativo  statale,
          finalizzato a rimuovere gli ostacoli di  ordine  economico,
          sociale  e  personale   che   limitano   l'accesso   e   il
          conseguimento dei piu' alti gradi di  istruzione  superiore
          agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
          confluiscono  dal  bilancio  dello  stato,  mantenendo   le
          proprie finalizzazioni, in appositi  fondi  a  destinazione
          vincolata   attribuiti   alle   regioni,   in    attuazione
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio  2009,  n.  42.  Tali
          risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali  a
          qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
          di cui all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
          gia' concordate in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              8. L'importo della tassa per il diritto allo studio  e'
          disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,
          n. 549, recante misure di razionalizzazione  della  finanza
          pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente: 
              "21. Le regioni e le  province  autonome  rideterminano
          l'importo  della  tassa  per   il   diritto   allo   studio
          articolandolo in 3 fasce. La  misura  minima  della  fascia
          piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si  applica
          a  coloro  che  presentano  una  condizione  economica  non
          superiore al livello minimo dell'indicatore  di  situazione
          economica  equivalente  corrispondente  ai   requisiti   di
          eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
          I restanti valori della tassa minima sono  fissati  in  140
          euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore  di
          situazione economica equivalente rispettivamente  superiore
          al livello minimo e al doppio del livello  minimo  previsto
          dai requisiti di eleggibilita' per  l'accesso  ai  LEP  del
          diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per  il
          diritto allo studio e' fissato  in  200  euro.  Qualora  le
          Regioni e le province autonome non stabiliscano,  entro  il
          30  giugno  di  ciascun  anno,  l'importo  della  tassa  di
          ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella  misura  di  140
          euro. Per ciascun anno il limite  massimo  della  tassa  e'
          aggiornato   sulla   base   del   tasso    di    inflazione
          programmato.". 
              9.  L'erogazione  degli  altri  strumenti   e   servizi
          previsti  dal  presente  decreto,  in  aggiunta  a   quelli
          relativi  alla  garanzia  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni, e'  finanziata  dalle  risorse  proprie  delle
          regioni, delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          delle universita' e delle istituzioni  di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica disponibili a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  e  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita'
          e le istituzioni di alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica possono  destinare  una  quota  del  gettito  dei
          contributi universitari all'erogazione degli interventi  di
          cui al presente decreto.". 
              Comma 260 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   47
          dell'articolo 2, della  legge  22  dicembre  2008,  n.  203
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2009) : 
              "47. Fermo il rispetto delle prerogative  regionali  in
          materia di istruzione scolastica, con decreto del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabiliti, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione
          alle regioni  delle  risorse  finanziarie  occorrenti  alla
          realizzazione  delle  misure  relative  al   programma   di
          interventi in materia di istruzione.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  6,  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
              "Art. 6. ( Disposizioni finanziarie e finali) 
              1. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per
          le aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779  milioni  di
          euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di  euro  per  l'anno
          2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Comma 261 
              Il regolamento n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006,  reca
          "REGOLAMENTO DELLA  COMMISSIONE  relativo  all'applicazione
          degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
          minore («de minimis»).". 
              Comma 264 
              - Si riporta il  testo  vigente  dei  commi  74  e  75,
          dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n.  102  (Provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di
          termini): 
              "74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
          delle  Forze  armate  nel  controllo  del   territorio,   a
          decorrere dal 4 agosto 2009 il  piano  di  impiego  di  cui
          all'articolo  7-bis,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere  prorogato  per  due  ulteriori  semestri   per   un
          contingente di militari incrementato  con  ulteriori  1.250
          unita', destinate a servizi di perlustrazione  e  pattuglia
          nonche' di vigilanza  di  siti  e  obiettivi  sensibili  in
          concorso  e  congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.   Il
          personale  e'  posto  a  disposizione  dei  prefetti  delle
          province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
          necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle  Forze
          armate nei servizi di cui al presente comma,  si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2  e  3
          del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
          la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di  39,5
          milioni di euro per l'anno 2010. 
              75. Al personale delle Forze di polizia  impiegato  per
          il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
          e  pattuglia  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.  125,  e'
          attribuita  un'indennita'  di  importo  analogo  a   quella
          onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo  7-bis,  comma
          4, del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
          Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
          ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo  precedente
          e' attribuita anche al personale  delle  Forze  di  polizia
          impiegato nei servizi  di  vigilanza  a  siti  e  obiettivi
          sensibili svolti congiuntamente al  personale  delle  Forze
          armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu'  obiettivi
          vigilati  dal  medesimo  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3  milioni  di
          euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni  di  euro  per  l'anno
          2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          61, comma 18, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n.  133  e,  per  l'anno  2010,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.". 
                
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  7-bis  del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125  (Misure
          urgenti in materia di sicurezza pubblica): 
              "Art. 7-bis. (Concorso delle Forze armate nel controllo
          del territorio) 
              1.  Per   specifiche   ed   eccezionali   esigenze   di
          prevenzione della criminalita', ove  risulti  opportuno  un
          accresciuto   controllo   del   territorio,   puo'   essere
          autorizzato un  piano  di  impiego  di  un  contingente  di
          personale  militare   appartenente   alle   Forze   armate,
          preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
          comunque    volontari    delle    stesse    Forze    armate
          specificatamente addestrati  per  i  compiti  da  svolgere.
          Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti  delle
          province comprendenti aree metropolitane  e  comunque  aree
          densamente popolate, ai sensi dell' articolo 13 della legge
          1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a  siti  e
          obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e  pattuglia
          in concorso e congiuntamente  alle  Forze  di  polizia.  Il
          piano puo' essere autorizzato per un periodo di  sei  mesi,
          rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
          a 3.000 unita' . 
              1-bis. Ai fini e con le medesime modalita'  di  cui  al
          comma 1, nelle aree ove si ritiene  necessario  assicurare,
          in presenza di fenomeni di  emergenza  criminale,  un  piu'
          efficace controllo del territorio e' autorizzato,  fino  al
          31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore
          a 500 militari delle Forze armate. 
              2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
          di cui ai commi 1 e  1-bis  e'  adottato  con  decreto  del
          Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  della
          difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica integrato dal  Capo  di  stato  maggiore
          della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno  riferisce
          in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. 
              3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al  comma  1,  il
          personale delle Forze armate non appartenente all'Arma  dei
          carabinieri agisce con le funzioni di  agente  di  pubblica
          sicurezza e puo'  procedere  alla  identificazione  e  alla
          immediata perquisizione sul posto di  persone  e  mezzi  di
          trasporto a norma dell'articolo 4  della  legge  22  maggio
          1975, n.  152,  anche  al  fine  di  prevenire  o  impedire
          comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
          di  persone  o  la  sicurezza  dei  luoghi  vigilati,   con
          esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.  Ai  fini
          di identificazione, per completare gli accertamenti  e  per
          procedere a tutti  gli  atti  di  polizia  giudiziaria,  il
          personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
          presso i piu' vicini uffici  o  comandi  della  Polizia  di
          Stato o dell'Arma  dei  carabinieri.  Nei  confronti  delle
          persone   accompagnate   si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 
              4. Agli oneri derivanti dall'attuazione  dei  commi  1,
          1-bis e 2, stabiliti entro  il  limite  di  spesa  di  31,2
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,
          comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego  del
          personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi  per
          lavoro straordinario  e  di  un'indennita'  onnicomprensiva
          determinata ai sensi dell' articolo 20 della legge 26 marzo
          2001, n. 128,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento
          economico accessorio previsto  per  le  Forze  di  polizia,
          individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con i Ministri  dell'interno  e  della
          difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2008-2010,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2008,
          allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e a 16  milioni  di  euro  per  l'anno
          2009, l'accantonamento relativo al Ministero  dell'economia
          e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008
          e a 8 milioni di euro  per  l'anno  2009,  l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  della  giustizia;  quanto  a  18,2
          milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per
          l'anno 2009, l'accantonamento relativo al  Ministero  degli
          affari esteri. 
              5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
                
              Comma 265 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   10,   del   citato
          decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282,  e'  citato  nelle
          note al comma 251 della presente legge. 
              Comma 266 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  616  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              "Art. 616. ( Fondo  per  l'efficienza  dello  strumento
          militare) 
              1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa
          e' istituito un fondo, in conto spese per il funzionamento,
          con particolare riguardo alla tenuta  in  efficienza  dello
          strumento militare, mediante  interventi  di  sostituzione,
          ripristino e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di
          mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,  equipaggiamenti
          e  scorte,  assicurando   l'adeguamento   delle   capacita'
          operative e dei livelli di efficienza  ed  efficacia  delle
          componenti  militari,  anche  in  funzione  delle  missioni
          internazionali. 
              2. Il fondo di cui al comma 1 e', altresi',  alimentato
          con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da  Stati  od
          organizzazioni  internazionali,  ivi  compresi  i  rimborsi
          corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,  quale
          corrispettivo direttamente collegato alle prestazioni  rese
          dalle Forze  armate  italiane  nell'ambito  delle  missioni
          internazionali. A tale fine non si applica l'  articolo  1,
          comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              3. Il Ministro della difesa e' autorizzato  con  propri
          decreti, da comunicare al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.". 
              Comma 267 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   dell'articolo   15
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3920  del  28  gennaio  2011   (Disposizioni   urgenti   di
          protezione civile): 
              "Art. 15. 
              1. In considerazione  della  necessita'  di  provvedere
          all'adozione  di  misure  di  carattere  straordinario   ed
          urgente  finalizzate  a   fronteggiare   le   problematiche
          inerenti al movimento franoso nel territorio di  Montaguto,
          in   provincia   di   Avellino   nonche'   di    assicurare
          l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle
          strutture  di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  30
          dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 26 febbraio 2010, n. 26, e'  istituita,  con  decreto
          del Capo del Dipartimento della protezione  civile,  presso
          la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
          della     protezione      civile,      apposita      Unita'
          Tecnica-Amministrativa. 
              2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e'
          preposta,   altresi',   alla   gestione   delle   attivita'
          concernenti: 
                a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alle
          Unita' Stralcio ed Operativa  di  cui  all'articolo  2  del
          sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  195,
          assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli
          interventi anche infrastrutturali; 
                b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico  di
          accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
          gennaio  2010,  nei  limiti   delle   risorse   finanziarie
          disponibili a tale scopo; 
                c) le attivita' solutorie di  competenza  nei  limiti
          delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo,  tenuto
          conto delle esigenze di pubblico  interesse  connesse  alle
          attivita' dei soggetti creditori; 
                d)    le    competenze    amministrative     riferite
          all'esecuzione    del    contratto    di    gestione    del
          termovalorizzatore di Acerra e  del  relativo  impianto  di
          servizio nonche' riferite alla convenzione con  il  Gestore
          dei Servizi Energetici; 
                e) l'eventuale supporto  alla  Regione  Campania,  se
          richiesto, nelle attivita' di organizzazione dei flussi dei
          rifiuti, nella ricorrenza  delle  oggettive  condizioni  di
          necessita' ed urgenza normativamente previste. 
              3.  Il  piano  d'impiego   del   dispositivo   militare
          autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle  aree  e
          dei  siti  di  interesse  strategico  nazionale   a   norma
          dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195
          e' disposto, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa. 
              4.      L'incarico      di       Capo       dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa  di  cui  al  comma  1   costituisce
          incarico  dirigenziale  di  prima  fascia  e  puo'   essere
          conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile
          ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
          limiti numerici ivi previsti. 
              5. Il Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile
          puo'  provvedere,  su   proposta   del   Capo   dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1,  alla  nomina  di
          due unita' di personale dirigenziale di seconda fascia  che
          coadiuva il Capo dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa  nello
          svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi  di  cui
          al  presente  comma  possono  essere  conferiti,  ai  sensi
          dell'articolo  19,  commi  5,  5-bis  e  6,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              6.  Per  il  soddisfacimento   delle   esigenze   della
          Struttura  di  cui  al  comma   1   il   Capo   dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa   e'   autorizzato,   inoltre,    ad
          avvalersi,  per  essere  coadiuvato  nella  gestione  delle
          attivita' di cui al comma  2,  lettere  a),  b)  e  c),  di
          un'unita'  di  particolare   e   specifica   competenza   e
          professionalita', cui conferire, sulla base di  una  scelta
          di carattere  fiduciario,  un  incarico  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7  e  53
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo
          1, comma  1180  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244 ed all'articolo  72,  comma  5,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. 
              7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il  Capo
          dell'Unita'    Tecnica-Amministrativa     e',     altresi',
          autorizzato ad avvalersi di personale gia' in  servizio,  a
          qualsiasi titolo, presso il Dipartimento  della  protezione
          civile, nonche', nel limite di 40 unita' di: 
                a)  personale  militare  e  civile   appartenente   a
          pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali,
          che viene posto in  posizione  di  comando  previo  assenso
          degli interessati anche in deroga  alla  vigente  normativa
          generale in materia di mobilita' nel rispetto  dei  termini
          perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997, n.  127,  con  permanenza  a  carico  delle
          Amministrazioni di appartenenza  degli  oneri  relativi  al
          trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto
          stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo  2,  comma
          91, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e  dell'articolo
          27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.  183.  Per  le
          medesime      finalita'      il      Capo       dell'Unita'
          Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e' autorizzato  ad
          avvalersi di personale dipendente da societa'  a  totale  o
          prevalente  capitale  pubblico,  ovvero  da  societa'   che
          svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici,
          previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni
          a tempo pieno e con rimborso degli  emolumenti  corrisposti
          al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi  ed
          assicurativi; 
                b)  personale   con   contratto   di   collaborazione
          coordinata e continuativa, sulla  base  di  una  scelta  di
          carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo  1,
          comma  1180  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,
          all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244; 
                c). 
              8.  Il  Capo  dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa   e',
          inoltre,  autorizzato  ad  avvalersi  in  via   del   tutto
          eccezionale del supporto, nel limite di quattro unita',  di
          personale appartenente a  pubbliche  amministrazioni  e  ad
          enti pubblici, anche locali cui  corrispondere  prestazioni
          di lavoro  straordinario  effettivamente  rese  nel  limite
          massimo di 70 ore mensili. 
              8-bis. Il Capo  dell'Unita'  Tecnica-Amministrativa  e'
          altresi' autorizzato ad avvalersi di un'unita' di personale
          militare da  richiamare  in  servizio  dalla  posizione  di
          ausiliaria  «senza  assegni»  cui  e'  attribuito,  per  il
          servizio prestato in relazione  alle  esigenze  di  cui  al
          presente comma, il trattamento di  missione  dal  luogo  di
          residenza. 
              9. Il personale di cui ai commi 7  e  8  potra'  essere
          individuato anche nell'ambito delle risorse  umane  gia'  a
          disposizione delle  Unita'  Operativa  e  Stralcio  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 26. 
              10.  Al  personale  di  cui  ai  commi  da  4  a  9  e'
          attribuito,  per  il  servizio   prestato   nella   Regione
          Campania, ove non  residente  nella  medesima  regione,  il
          trattamento di missione dal luogo di residenza con oneri  a
          carico dell'Unita' Tecnica-Amministrativa. Al personale  di
          cui al comma 7,  e'  attribuito  il  trattamento  economico
          accessorio previsto per il personale di  analoga  posizione
          di  stato,  in  servizio  presso  il   Dipartimento   della
          protezione civile. 
              11. Gli oneri relativi al trattamento di  missione  del
          personale  impiegato  per  le   esigenze   afferenti   alla
          situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del
          movimento franoso nel territorio del comune  di  Montaguto,
          in  provincia  di  Avellino,  sono  posti  a   carico   del
          Dipartimento della protezione civile  previa  anticipazione
          da parte dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui al comma
          1. 
              12. In relazione alle disposizioni di cui  al  presente
          articolo e'  soppresso  l'articolo  20  dell'ordinanza  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3904  del  10
          novembre 2010. 
              13. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa  di  cui
          al comma 1 subentra nella  titolarita'  delle  contabilita'
          speciali n. 5146 e n. 5148 intestate  al  Capo  dell'Unita'
          Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  13  gennaio  2010  e   della
          contabilita' speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unita'
          Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010. 
              14. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle
          pertinenti contabilita' speciali.". 
              Comma 268 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  156,  del
          decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali): 
              "Art. 156. (Ruolo organico e personale) 
              1. All'Ufficio del Garante e'  preposto  un  segretario
          generale   scelto   anche   tra   magistrati   ordinari   o
          amministrativi. 
              2.  Il  ruolo  organico  del  personale  dipendente  e'
          stabilito nel limite di cento unita'. 
              3. Con propri  regolamenti  pubblicati  nella  Gazzetta
          ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce: 
                a) l'organizzazione e il  funzionamento  dell'Ufficio
          anche  ai  fini  dello  svolgimento  dei  compiti  di   cui
          all'articolo 154; 
                b) l'ordinamento delle carriere  e  le  modalita'  di
          reclutamento del personale secondo  le  procedure  previste
          dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
                c) la ripartizione dell'organico tra le diverse  aree
          e qualifiche; 
                d)  il  trattamento  giuridico   ed   economico   del
          personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
          1997,  n.  249  e  successive  modificazioni  e,  per   gli
          incarichi dirigenziali, dagliarticoli 19, comma 6, e 23-bis
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto
          delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle
          more della piu' generale razionalizzazione del  trattamento
          economico delle autorita' amministrative  indipendenti,  al
          personale e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento
          economico del  personale  dell'Autorita'  per  le  garanzie
          nelle comunicazioni; 
                e) la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita',
          anche in deroga  alle  norme  sulla  contabilita'  generale
          dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  nel
          quale  sono  iscritte   le   somme   gia'   versate   nella
          contabilita' speciale, nonche' l'individuazione dei casi di
          riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o  di
          corrispettivi per servizi resi in base  a  disposizioni  di
          legge secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma  2,
          della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze,  di
          dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
          o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo  o
          equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
          ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  e
          successive  modificazioni,   in   numero   non   superiore,
          complessivamente, a venti unita' e per non oltre  il  venti
          per cento  delle  qualifiche  dirigenziali,  lasciando  non
          coperto un corrispondente numero  di  posti  di  ruolo.  Al
          personale  di  cui  al  presente   comma   e'   corrisposta
          un'indennita'  pari   all'eventuale   differenza   tra   il
          trattamento erogato  dall'amministrazione  o  dall'ente  di
          provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla
          base di apposita tabella  di  corrispondenza  adottata  dal
          Garante, e comunque non inferiore al  cinquanta  per  cento
          della   retribuzione   in   godimento,    con    esclusione
          dell'indennita' integrativa speciale. 
              5. In aggiunta al personale di  ruolo,  l'Ufficio  puo'
          assumere direttamente  dipendenti  con  contratto  a  tempo
          determinato, in numero non superiore  a  venti  unita'  ivi
          compresi  i  consulenti  assunti  con  contratto  a   tempo
          determinato ai sensi del comma. 
              6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  30
          del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              7. Nei casi in cui la natura tecnica o  la  delicatezza
          dei problemi  lo  richiedono,  il  Garante  puo'  avvalersi
          dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati  in  base
          alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti  con
          contratti a tempo determinato, di durata  non  superiore  a
          due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di  due
          volte. 
              8. Il personale addetto all'Ufficio del  Garante  ed  i
          consulenti sono tenuti al  segreto  su  cio'  di  cui  sono
          venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni,
          in ordine a notizie che devono rimanere segrete. 
              9. Il personale dell'Ufficio del Garante  addetto  agli
          accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non
          superiore a cinque unita', nei limiti del servizio  cui  e'
          destinato  e  secondo  le   rispettive   attribuzioni,   la
          qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 
              10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste  a
          carico di un fondo stanziato  a  tale  scopo  nel  bilancio
          dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il
          rendiconto  della  gestione  finanziaria  e'  soggetto   al
          controllo della Corte dei conti.". 
                
              -  Si  riporta  il  testo  vigente   del   comma   542,
          dell'articolo 1, della citata legge 27  dicembre  2006,  n.
          296 : 
              " 542. Al fine di perseguire il  migliore  espletamento
          dei propri compiti  istituzionali  e,  in  particolare,  di
          quelli di vigilanza e  di  controllo,  il  Garante  per  la
          protezione   dei   dati   personali   e'   autorizzato   ad
          incrementare la propria dotazione organica  in  misura  non
          superiore al 25 per  cento  della  consistenza  attualmente
          prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in  materia
          di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  nei  limiti  della
          dotazione prevista nella Tabella C allegata  alla  presente
          legge.". 
              Comma 269 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  153  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              "Art. 153. (Il Garante) 
              1.  Il  Garante  opera  in  piena   autonomia   e   con
          indipendenza di giudizio e di valutazione. 
              2.  Il  Garante  e'  organo  collegiale  costituito  da
          quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati  e
          due dal  Senato  della  Repubblica  con  voto  limitato.  I
          componenti  sono  scelti   tra   persone   che   assicurano
          indipendenza e che sono esperti di riconosciuta  competenza
          delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
          presenza di entrambe le qualificazioni. 
              3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
          il cui voto prevale in caso di parita'.  Eleggono  altresi'
          un vice presidente, che assume le funzioni  del  presidente
          in caso di sua assenza o impedimento. 
              4. Il  presidente  e  i  componenti  durano  in  carica
          quattro anni e non possono essere confermati  per  piu'  di
          una volta; per tutta la durata dell'incarico il  presidente
          e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
          alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne'  essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire cariche elettive. 
              5.   All'atto   dell'accettazione   della   nomina   il
          presidente e i componenti sono  collocati  fuori  ruolo  se
          dipendenti di pubbliche  amministrazioni  o  magistrati  in
          attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
          sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi
          dell'articolo  13  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  11  luglio   1980,   n.   382,   e   successive
          modificazioni. Il personale  collocato  fuori  ruolo  o  in
          aspettativa non puo' essere sostituito. 
              6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
          eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al  primo
          presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
          un'indennita' non eccedente nel massimo,  i  due  terzi  di
          quella spettante al presidente. Le predette  indennita'  di
          funzione sono determinate dall'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  marzo  1998,  n.  501,  in
          misura tale da poter  essere  corrisposte  a  carico  degli
          ordinari stanziamenti. 
              7. Alle dipendenze del Garante e'  posto  l'Ufficio  di
          cui all'articolo 156." 
                
              Il  testo  dell'articolo   156   del   citato   decreto
          legislativo n. 196 del 2003, e' citato nelle note al  comma
          268 della presente legge. 
              Comma 271 
              Il citato decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
          reca "Codice dell'ordinamento militare.". 
              Comma 273 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   15
          dell'articolo 60, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              "15.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica, a  decorrere  dall'esercizio
          finanziario 2009, le amministrazioni dello  Stato,  escluso
          il  comparto  della  sicurezza  e  del  soccorso,   possono
          assumere mensilmente impegni per importi non  superiori  ad
          un dodicesimo  della  spesa  prevista  da  ciascuna  unita'
          previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per
          stipendi, retribuzioni, pensioni  e  altre  spese  fisse  o
          aventi  natura  obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in
          dodicesimi,  nonche'  per  interessi,  poste  correttive  e
          compensative  delle  entrate,   comprese   le   regolazioni
          contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla
          normativa comunitaria, annualita'  relative  ai  limiti  di
          impegno e rate di ammortamento  mutui.  La  violazione  del
          divieto di cui al presente comma rileva agli effetti  della
          responsabilita' contabile.". 
              - Si riporta il testo vigente degli  articoli  1  e  2,
          secondo  comma,  della  legge  5  giugno   1984,   n.   208
          (Organizzazione e finanziamento del semestre di  presidenza
          italiana della CEE): 
              "Art. 1. Le spese  di  organizzazione  connesse  con  i
          periodi  di  presidenza  italiana   del   Consiglio   delle
          Comunita' europee e  articolate  su  un  tempo  massimo  di
          ventiquattro mesi gravano sullo  stato  di  previsione  del
          Ministero  degli  affari  esteri  e  sono  regolate   dalle
          disposizioni della presente legge. 
              Il   Ministero   degli   affari   esteri   provvede   a
          somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo
          svolgimento dei predetti  periodi  di  presidenza  mediante
          aperture di credito a favore del capo della delegazione  di
          cui al successivo articolo 2, di importo anche eccedente il
          limite previsto  dall'articolo  56  del  regio  decreto  18
          novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. 
              In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed
          alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i
          lavori, le forniture  e  le  prestazioni  di  servizi  sono
          eseguiti in deroga alle norme sulla  contabilita'  generale
          dello Stato. 
              Le somme non impegnate o non  erogate  nell'ambito  del
          primo  esercizio  finanziario   di   ciascun   periodo   di
          presidenza   possono   essere   utilizzate   nell'esercizio
          successivo. 
              Il rendiconto  delle  spese  sostenute  sulle  predette
          aperture di credito e' presentato, entro  nove  mesi  dalla
          conclusione  di  ciascun  periodo   di   presidenza,   alla
          ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  degli   affari
          esteri, la  quale  ne  curera'  l'inoltro  alla  Corte  dei
          conti." 
              "Art. 2. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e di
          concerto con quello del tesoro, sara' istituita di volta in
          volta, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  la
          «Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana
          del Consiglio delle Comunita' europee»,  cui  spettera'  il
          compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari  per
          il buon esito della Presidenza stessa e la cui composizione
          verra' definita con lo stesso decreto. 
              Per  l'assegnazione  alla   delegazione   di   cui   al
          precedente comma potranno essere collocati  a  disposizione
          con incarico, per tutta la durata della delegazione stessa,
          fino  ad  un  massimo  di  tre  funzionari  della  carriera
          diplomatica del Ministero degli affari esteri, in deroga  a
          quanto previsto  ed  in  aggiunta  al  contingente  fissato
          dall'articolo  111  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
              Per lo stesso periodo potranno essere  collocati  fuori
          ruolo, a disposizione del Ministero degli affari esteri, ai
          sensi della presente legge, fino ad  un  massimo  di  sette
          funzionari  appartenenti  ad  altre  amministrazioni  dello
          Stato da assegnarsi alla predetta delegazione. 
              Resta  comunque  a  carico  delle  amministrazioni   di
          provenienza   dei   predetti   il   trattamento   economico
          metropolitano. 
              Per  fronteggiare  tempestivamente  gli   indifferibili
          adempimenti  connessi  con  la  gestione  della  presidenza
          italiana,  i  componenti  la  delegazione,  nel  territorio
          nazionale, nel limite di un contingente  di  venti  unita',
          possono essere  autorizzati  annualmente,  in  deroga  alle
          disposizioni vigenti, a svolgere lavoro straordinario entro
          un numero massimo di prestazioni orarie da  stabilirsi  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
          i  Ministri  del  tesoro  e  per  la   funzione   pubblica,
          comprensive di ogni altra  maggiore  prestazione  eccedente
          l'orario d'obbligo resa  a  qualsiasi  titolo  nel  periodo
          autorizzato. 
              Ai componenti la delegazione che si  recano  all'estero
          viene corrisposta per l'intera  durata  della  missione  la
          maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la
          generalita' del personale statale in luogo dell'aumento del
          30 per cento, di cui all'articolo 3  del  regio  decreto  3
          giugno 1926, n. 941, ed  in  deroga  ai  limiti  di  durata
          previsti dallo stesso articolo 3 e dal successivo  articolo
          7 del predetto regio decreto.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  7,  del
          decreto legge 28 dicembre 2012,  n.  227,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, recante
          "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e
          di polizia, iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo  e
          sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
          iniziative  delle  organizzazioni  internazionali  per   il
          consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.": 
              "Art. 7. (Regime degli interventi) 
              1. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui  agli
          articoli 5  e  6,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e'
          autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a  ricorrere
          ad acquisti e lavori da  eseguire  in  economia,  anche  in
          deroga    alle     vigenti     disposizioni,     ricorrendo
          preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che
          materiali. 
              2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli  articoli
          5 e 6, al personale inviato in missione per le attivita'  e
          le iniziative di cui ai medesimi articoli 5  e  6,  incluso
          quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987,
          n.  49,  e   successive   modificazioni,   e'   corrisposta
          l'indennita' di missione di cui al regio decreto  3  giugno
          1926, n. 941, nella misura intera incrementata  del  trenta
          per cento, calcolata sulla diaria prevista con  riferimento
          ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 
              3. Il Ministero degli affari esteri, nei  limiti  degli
          ordinari stanziamenti  di  bilancio  per  il  funzionamento
          delle unita' tecniche, di cui all'articolo 13  della  legge
          26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui
          all'articolo 4, comma 2, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  12  aprile  1988,  n.  177,  e'  autorizzato  a
          sostenere  le  spese  di  vitto  e  alloggio   strettamente
          indispensabili per il personale  inviato  in  missione  nei
          Paesi di cui all'articolo 5, che per  motivi  di  sicurezza
          debba essere alloggiato in locali comunque  a  disposizione
          dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle
          medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 5 non
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo  9,  comma
          28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.
          All'effetto derivante sui  saldi  di  finanza  pubblica  si
          provvede a valere sulle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui
          all'articolo 5. 
              4. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita'
          e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6  si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6  e  7,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, e  successive  modificazioni,  nonche'  l'articolo  3,
          commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge  10
          luglio 2003, n. 165, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2003, n. 219. 
              5. Alle spese previste dagli articoli  5  e  6  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  6,   comma   14,   del
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n.  122  del  2010.  All'effetto
          derivante sui saldi  di  finanza  pubblica  si  provvede  a
          valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5
          e 6 del presente decreto. 
              6. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito
          delle risorse di cui agli articoli  5  e  6,  il  Ministero
          degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei  di
          consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche'
          a  personale  estraneo  alla  pubblica  amministrazione  in
          possesso  di  specifiche  professionalita',   e   stipulare
          contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  in
          deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7,  e
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
          all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005,  n.
          266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del  decreto-legge  n.
          112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          133 del 2008, nonche' in deroga alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, e all'articolo  36,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati,  nel
          rispetto del principio di  pari  opportunita'  tra  uomo  e
          donna,  a  persone  di  nazionalita'  locale,   ovvero   di
          nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il
          Ministero degli affari esteri abbia escluso che  localmente
          esistano le professionalita' richieste. 
              7. All'articolo 16, comma 1, della  legge  26  febbraio
          1987, n. 49, alla lettera d), sono aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole:  «anche  in  deroga  ai  limiti  temporali
          previsti   dalle   vigenti   disposizioni    normative    o
          contrattuali».     Dall'applicazione     della     presente
          disposizione non  devono  derivare  oneri  per  la  finanza
          pubblica eccedenti rispetto agli stanziamenti  ordinari  di
          bilancio previsti per l'attuazione della legge 26  febbraio
          1987, n. 49. 
              8. L'articolo 15, comma 9, primo periodo,  della  legge
          26  febbraio  1987,  n.  49,  e  successive  modificazioni,
          confermato  dall'articolo  6,  comma  6,  della  legge   12
          novembre 2011, n. 184, si applica anche  agli  stanziamenti
          di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29  dicembre  2011,
          n. 215,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          febbraio 2012, n. 13, e a quelli del presente decreto. 
              9. Nei limiti delle  risorse  di  cui  all'articolo  5,
          nonche' degli stanziamenti residui di cui al  comma  8  del
          presente articolo, sono convalidati gli atti  adottati,  le
          attivita' svolte e le prestazioni gia'  effettuate  dal  1°
          gennaio 2013 fino alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto,  conformi  alla
          disciplina contenuta nel presente decreto. 
              10.  Fermo   restando   il   divieto   di   artificioso
          frazionamento, in  presenza  di  difficolta'  oggettive  di
          utilizzo del sistema bancario  locale  attestate  dal  capo
          missione, ai pagamenti di importo non  superiore  a  10.000
          euro,  effettuati  dalle  rappresentanze  diplomatiche,   a
          valere sui fondi di cui all'articolo 5,  loro  accreditati,
          non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,  n.
          136, e successive modificazioni. 
              11. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3,  4,
          5 e 6, della legge 17 dicembre 2010, n. 227,  si  applicano
          anche al datore di lavoro di impresa  privata  del  coniuge
          del personale delle pubbliche amministrazioni,  incluse  le
          Forze armate, destinato a prestare servizio di lunga durata
          presso  le  rappresentanze  diplomatiche   e   gli   uffici
          consolari  italiani   all'estero.   Dall'attuazione   delle
          disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". 
              Il regio decreto 3 giugno1926, n. 941, reca "Indennita'
          al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di
          missione all'estero.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  18,  del
          decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  (Attuazione
          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 18. (Criteri e modalita'  per  la  valorizzazione
          del merito ed incentivazione della performance) 
              1. Le amministrazioni pubbliche promuovono il merito  e
          il  miglioramento   della   performance   organizzativa   e
          individuale,  anche  attraverso   l'utilizzo   di   sistemi
          premianti  selettivi,   secondo   logiche   meritocratiche,
          nonche' valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori
          performance   attraverso   l'attribuzione   selettiva    di
          incentivi sia economici sia di carriera. 
              2.   E'   vietata   la   distribuzione    in    maniera
          indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi  e
          premi collegati alla performance in assenza delle verifiche
          e attestazioni sui sistemi  di  misurazione  e  valutazione
          adottati ai sensi del presente decreto.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  153  del
          decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri): 
              "Art. 153. (Assunzione di impiegati temporanei.) 
              Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari  e
          gli istituti italiani di cultura possono essere autorizzati
          a sostituire con impiegati  temporanei,  per  il  tempo  di
          assenza dal servizio e comunque per periodi  di  tempo  non
          superiori a sei mesi, gli  impiegati  a  contratto  che  si
          trovino  in  una  delle  situazioni   che   comportano   la
          sospensione del trattamento economico. 
              Per  particolari  esigenze  di  servizio,  gli   uffici
          all'estero possono  essere  autorizzati  ad  assumere,  nei
          limiti del contingente di cui all'articolo  152,  impiegati
          temporanei per periodi non  superiori  a  sei  mesi.  Detti
          contratti sono  suscettibili,  stante  il  perdurare  delle
          particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un
          periodo non superiore a sei mesi. 
              Gli impiegati  assunti  con  contratto  temporaneo  non
          possono essere assunti con nuovo  contratto  temporaneo  se
          non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza
          del loro precedente rapporto di impiego.". 
              Comma 274 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  6  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              "Art.  6.   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi ) 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la partecipazione agli organi  collegiali
          di cui all'articolo  68,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;  essa  puo'  dar
          luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di cui all'  art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui  all'  articolo
          1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4. All'articolo 62, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. (16) 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,
          tutti gli enti pubblici, anche economici, e  gli  organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'articolo
          2, comma 634, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  nonche'  nelle  societa'  possedute
          direttamente o indirettamente in misura  totalitaria,  alla
          data di entrata in vigore del presente provvedimento  dalle
          amministrazioni pubbliche, il compenso di cui  all'articolo
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese   per   relazioni   pubbliche,   convegni,    mostre,
          pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore
          al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le
          medesime finalita'. Al fine di ottimizzare la produttivita'
          del lavoro pubblico  e  di  efficientare  i  servizi  delle
          pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1°  luglio  2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per sponsorizzazioni. 
              10.  Resta  ferma   la   possibilita'   di   effettuare
          variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e  8
          con   le   modalita'   previste   dall'articolo   14    del
          decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  si  conformano  al  principio  di
          riduzione di spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni
          pubbliche, convegni,  mostre  e  pubblicita',  nonche'  per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati nonche' da finanziamenti
          di soggetti pubblici destinati ad attivia'  di  ricerca.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  le  diarie  per  le  missioni  all'estero  di  cui
          all'art. 28  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'
          dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle
          missioni  internazionali  di  pace  e  a  quelle   comunque
          effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Con  decreto  del
          Ministero degli affari esteri di concerto con il  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
          i limiti concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e
          alloggio per il personale inviato all'estero.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  gli
          articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8  della
          legge 26 luglio 1978, n. 417  e  relative  disposizioni  di
          attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
          di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
          eventuali analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
          collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi  del  comma  3  dell'articolo  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, incluse le  autorita'  indipendenti,
          per attivita' esclusivamente di formazione deve essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
          i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19.  Al  fine  del  perseguimento   di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma. 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'articolo 9 del presente decreto. 
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
              21-ter. 
              21-quater. 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando  i  limiti  di  cui  al  citato
          articolo 2 del decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di beni
          e valori sequestrati. 
              21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le
          dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le
          Agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n.  300,  possono  assolvere  alle  disposizioni  del
          presente articolo, del  successivo  articolo  8,  comma  1,
          primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
          di contenimento della  spesa  dell'apparato  amministrativo
          effettuando  un  riversamento  a  favore  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato pari all'1 per cento  delle  dotazioni
          previste sui capitoli relativi ai  costi  di  funzionamento
          stabilite con la citata legge. Si applicano  in  ogni  caso
          alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
          presente articolo, nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'
          articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
          59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
          comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le  predette  Agenzie  possono
          conferire incarichi dirigenziali ai  sensi  dell'  articolo
          19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
          di garantire gli obiettivi di gettito fissati  annualmente.
          Le   medesime   Agenzie   possono    conferire    incarichi
          dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma  5-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
          appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e
          procuratori dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,
          comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i   rispettivi
          ordinamenti. Il  conferimento  di  incarichi  eventualmente
          eccedenti  le  misure  percentuali  previste  dal  predetto
          articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
          assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. 
              21-septies. All' articolo  17,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa.". 
              Comma 275 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  2,  del
          decreto-legge  23  aprile  2003,  n.  89,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141,  recante
          "Proroga dei termini relativi  all'attivita'  professionale
          dei  medici  e   finanziamento   di   particolari   terapie
          oncologiche ed  ematiche,  nonche'  delle  transazioni  con
          soggetti danneggiati da emoderivati infetti.": 
              "Art. 2.  (Finanziamento  di  un  progetto  di  terapie
          oncologiche  innovative  e  dell'Istituto  mediterraneo  di
          ematologia.) 
              1. Per la realizzazione di un progetto  oncotecnologico
          da parte dell'Istituto superiore di sanita', finalizzato  a
          sviluppare   terapie   oncologiche   innovative   su   base
          molecolare, e' autorizzata la spesa di tre milioni di  euro
          per ciascuno degli  anni  2003,  2004  e  2005.  L'Istituto
          superiore di sanita' presenta una relazione  annuale  sullo
          stato    di    realizzazione    del    suddetto    progetto
          oncotecnologico al Ministro della salute, che la  trasmette
          al Parlamento. L'Istituto  superiore  di  sanita'  presenta
          altresi', alla fine del  triennio  2003-2005,  al  Ministro
          della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione
          sui risultati del progetto, l'uso  delle  risorse  ad  esso
          destinate e la trasferibilita' sul territorio  e  verso  il
          Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti. 
              2. Per le spese di funzionamento  e  di  ricerca  della
          Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia  (IME),  con
          sede in Roma, e' autorizzata la spesa di  quindici  milioni
          di euro per l'anno 2003 e di  dieci  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta
          una relazione annuale  sull'attivita'  svolta  al  Ministro
          della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione
          IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al
          Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento,  una
          relazione sui risultati  conseguiti,  l'uso  delle  risorse
          stanziate nel triennio e la trasferibilita' sul  territorio
          e verso le strutture del Servizio sanitario  nazionale  dei
          risultati conseguiti. 
              3. Alla  copertura  degli  oneri  recati  dal  presente
          articolo, pari a diciotto milioni di euro per  l'anno  2003
          ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
          2005, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2003, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero della salute. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
                
              Comma 276 
              Il decreto del Presidente della Repubblica n.  126  del
          13  febbraio  1981,   reca   "Erezione   in   ente   morale
          dell'"Associazione nazionale privi della vista": 
                
              Comma 277 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  3  della
          legge 20 gennaio 1994, n. 52, e  successive  modificazioni,
          recante "Adeguamento del contributo statale a favore  della
          Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita».": 
              "Art. 3. 1. Per la realizzazione dei suoi  programmi  e
          per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana
          per ciechi «Regina Margherita», ove ne ravvisi l'esigenza e
          l'utilita', puo' istituire in ambito regionale, provinciale
          o nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  trecentomila
          abitanti propri centri di distribuzione  o  di  produzione;
          puo'   altresi'   stipulare   apposite   convenzioni    con
          biblioteche e idonei centri  di  produzione  specializzati,
          localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio
          nazionale un piu' adeguato, tempestivo e omogeneo  servizio
          nonche' per potenziare la rete  dei  centri  di  consulenza
          tiflodidattica  allo  scopo  di  garantire   la   copertura
          dell'intero territorio nazionale. 
              2. Le amministrazioni locali  e  le  altre  istituzioni
          competenti per legge a garantire  il  diritto  allo  studio
          agli alunni non vedenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e
          grado,  o  agli  studenti  non  vedenti  iscritti  a  corsi
          universitari  o  di   formazione   professionale,   possono
          stipulare apposite convenzioni con la  Biblioteca  italiana
          per ciechi «Regina Margherita», per la fornitura di sussidi
          didattici speciali fruibili  dagli  alunni  minorati  della
          vista anche in forma di supporto digitale,  il  cui  elenco
          dettagliato deve essere trasmesso entro  il  15  giugno  di
          ogni anno, per ciascun alunno non vedente  frequentante  le
          scuole elementari e medie di  primo  e  secondo  grado,  ed
          entro i quindici giorni successivi  alla  comunicazione  da
          parte dei responsabili d'istituto,  per  gli  studenti  non
          vedenti  frequentanti  corsi  universitari   o   corsi   di
          formazione professionale. 
              2-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  2,   la
          Biblioteca italiana per  ciechi  «Regina  Margherita»  puo'
          stipulare convenzioni con le amministrazioni locali  e  con
          altre istituzioni pubbliche e private per il  potenziamento
          della  propria  rete  di  centri  di  produzione  impegnati
          nell'editoria scolastica. 
              3. Per gli adempimenti di cui al comma  2  i  direttori
          dei circoli didattici e i presidi  delle  scuole  medie  di
          primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare,  entro
          il 31 maggio di  ogni  anno,  le  necessarie  comunicazioni
          relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle
          amministrazioni di cui al citato  comma  2;  alla  medesima
          comunicazione sono tenuti  i  responsabili  degli  istituti
          universitari, o degli istituti nei quali si svolgono  corsi
          di formazione professionale, frequentati  da  studenti  non
          vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione
          dei piani  di  studio  e  all'adozione  o  indicazione  dei
          relativi testi.". 
                
              Comma 279 
              - Si riporta il testo dell'articolo 63, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni (Disposizioni comuni in materia di
          accertamento delle imposte sui  redditi),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.   63.   (Rappresentanza    e    assistenza    dei
          contribuenti) 
              Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
          rappresentare da un procuratore generale o speciale,  salvo
          quanto stabilito nel quarto comma. 
              La procura speciale deve essere conferita per  iscritto
          con firma autenticata. L'autenticazione non  e'  necessaria
          quando la procura e' conferita al coniuge  o  a  parenti  e
          affini entro il quarto  grado  o  a  propri  dipendenti  da
          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a
          persone  iscritte  in  albi  professionali  o   nell'elenco
          previsto dal terzo comma , a soggetti  iscritti  alla  data
          del 30 settembre 1993  nei  ruoli  dei  periti  ed  esperti
          tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura per la sub-categoria tributi,  in  possesso  di
          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
          commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria  ovvero
          ai soggetti indicati nell' articolo 4, comma 1, lettere e),
          f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545
          e' data facolta' agli stessi rappresentanti di  autenticare
          la sottoscrizione. Quando la procura e'  rilasciata  ad  un
          funzionario di un centro di assistenza  fiscale  o  di  una
          societa' di servizi di cui all'articolo 11 del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile
          dell'assistenza fiscale del predetto centro  o  dal  legale
          rappresentante della predetta societa' di servizi. 
              Il   Ministero   delle   finanze    puo'    autorizzare
          all'esercizio  dell'assistenza   e   della   rappresentanza
          davanti alle commissioni  tributarie  gli  impiegati  delle
          carriere   dirigenziale,   direttiva    e    di    concetto
          dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali e i
          sottufficiali della guardia di finanza, collocati a  riposo
          dopo   almeno   venti   anni   di    effettivo    servizio.
          L'autorizzazione puo' essere revocata  in  ogni  tempo  con
          provvedimento motivato. Il Ministero tiene  l'elenco  delle
          persone  autorizzate  e  comunica  alle  segreterie   delle
          commissioni tributarie le relative variazioni. 
              A  coloro  che  hanno  appartenuto  all'amministrazione
          finanziaria e alla guardia di finanza,  ancorche'  iscritti
          in  un  albo  professionale  o  nell'elenco  previsto   nel
          precedente comma, e' vietato, per due anni  dalla  data  di
          cessazione del rapporto d'impiego, di  esercitare  funzioni
          di  assistenza  e  di  rappresentanza  presso  gli   uffici
          finanziari e davanti le commissioni tributarie. 
              Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in
          materia tributaria in violazione del presente  articolo  e'
          punito  con  la  multa  da  lire   cinquantamila   a   lire
          cinquecentomila.". 
                
              Comma 280 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218 "Disposizioni in materia
          di   accertamento   con   adesione   e   di   conciliazione
          giudiziale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. (Atto di accertamento con adesione) 
              1. L'accertamento con  adesione  e'  redatto  con  atto
          scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
          e dal capo dell'ufficio o da  un  suo  delegato.  Nell'atto
          sono  indicati,  separatamente  per  ciascun  tributo,  gli
          elementi e la motivazione su cui la definizione  si  fonda,
          nonche'  la  liquidazione  delle  maggiori  imposte,  delle
          sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in
          forma rateale. 
              1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare  da  un
          procuratore  munito  di  procura  speciale,   nelle   forme
          previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni.". 
                
              Comma 281 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   7,
          dell'articolo  110,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, recante "Approvazione del testo unico  delle
          imposte sui redditi": 
              "7. I componenti del reddito  derivanti  da  operazioni
          con societa' non residenti nel territorio dello Stato,  che
          direttamente o  indirettamente  controllano  l'impresa,  ne
          sono controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'
          che controlla l'impresa, sono valutati in  base  al  valore
          normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni  e
          servizi ricevuti, determinato a norma del comma  2,  se  ne
          deriva aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
          applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma
          soltanto  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi  con  le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          speciali «procedure amichevoli» previste dalle  convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
          presente disposizione si applica anche per i beni ceduti  e
          i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
          dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa   esplica
          attivita' di vendita e  collocamento  di  materie  prime  o
          merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.". 
                
                
              Comma 282 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione  delle
          imposte dirette) 
              1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
          dei redditi, si  applica  la  sanzione  amministrativa  dal
          centoventi al  duecentoquaranta  per  cento  dell'ammontare
          delle   imposte   dovute,   con   un   minimo    di    lire
          cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica  la
          sanzione da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Essa
          puo' essere aumentata fino  al  doppio  nei  confronti  dei
          soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 
              2. Se nella dichiarazione e' indicato,  ai  fini  delle
          singole imposte, un reddito imponibile inferiore  a  quello
          accertato,  o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a  quella
          dovuta o  un  credito  superiore  a  quello  spettante,  si
          applica la sanzione amministrativa dal  cento  al  duecento
          per cento della maggior  imposta  o  della  differenza  del
          credito.  La  stessa   sanzione   si   applica   se   nella
          dichiarazione sono esposte  indebite  detrazioni  d'imposta
          ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,  anche  se  esse
          sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 
              2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
          al comma 2 e' elevata del 10 per  cento  nelle  ipotesi  di
          omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
          per  la  comunicazione   dei   dati   rilevanti   ai   fini
          dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei  casi
          di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
          degli  studi  di  settore  non  sussistenti.  La   presente
          disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
          ovvero di arte o professione,  accertato  a  seguito  della
          corretta  applicazione  degli  studi  di  settore,  non  e'
          superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
          autonomo dichiarato. 
              2-bis.1. La misura della sanzione minima e  massima  di
          cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la  disposizione  di
          cui al secondo periodo del comma 2- bis. 
              2-ter. In caso di  rettifica  del  valore  normale  dei
          prezzi  di  trasferimento   praticati   nell'ambito   delle
          operazioni di cui all'articolo 110, comma  7,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          da cui derivi una maggiore imposta  o  una  differenza  del
          credito, la sanzione di cui  al  comma  2  non  si  applica
          qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o  di
          altra  attivita'  istruttoria,  il  contribuente   consegni
          all'Amministrazione finanziaria la documentazione  indicata
          in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
          Entrate idonea a consentire il riscontro della  conformita'
          al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
          contribuente che detiene  la  documentazione  prevista  dal
          provvedimento di cui  al  periodo  precedente,  deve  darne
          apposita  comunicazione   all'Amministrazione   finanziaria
          secondo le modalita' e i termini ivi indicati.  In  assenza
          di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. 
              3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
          redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate  di
          un terzo con  riferimento  alle  imposte  o  alle  maggiori
          imposte relative a tali redditi. 
              4. Per maggiore imposta si intende  la  differenza  tra
          l'ammontare del tributo liquidato in base  all'accertamento
          e quello liquidabile in base alle dichiarazioni,  ai  sensi
          degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   recante
          disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento   delle
          imposte sui redditi.". 
              Comma 285 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   10,   del   citato
          decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282,  e'  citato  nelle
          note al comma 251 della presente legge. 
              Comma 287 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  18  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio   2011,   n.   111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              "Art. 18. (Interventi in materia previdenziale) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma  restando  la
          disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
          pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  per  le
          lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria e  delle  forme  sostitutive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia nel sistema retributivo e misto  e  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  mese.
          Tali requisiti anagrafici sono  incrementati  di  ulteriori
          due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori  tre
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori  quattro
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di  ulteriori  cinque
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
          a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno  successivo
          fino al 2025 e di ulteriori tre mesi  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2026. 
              2. L'articolo 19, comma 10-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni  dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come   successivamente
          prorogato, e' abrogato dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto-legge. Dalla  medesima  data,  nell'ambito
          delle risorse di cui al Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
          predetto decreto-legge n. 185 del  2008,  il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  concedere  ai
          lavoratori  non  rientranti   nella   disciplina   di   cui
          all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in  caso
          di licenziamento o di cessazione del rapporto di  lavoro  e
          qualora   i   lavoratori    medesimi    siano    percettori
          dell'indennita' ordinaria di disoccupazione  con  requisiti
          normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra
          il trattamento di disoccupazione spettante  e  l'indennita'
          di mobilita'  per  un  numero  di  mesi  pari  alla  durata
          dell'indennita' di disoccupazione. 
              3. 
              4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) al comma 12-bis, la parola: «2015»  e'  sostituita
          dalla seguente: «2013» e sono soppresse le parole: «, salvo
          quanto indicato al comma 12-ter,»; 
                b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole:  «2013»
          e  «30  giugno»  sono  sostituite   rispettivamente   dalle
          seguenti: «2011» e «31 dicembre» ed e'  soppresso  l'ultimo
          periodo. 
              5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio
          2012 l'aliquota percentuale della  pensione  a  favore  dei
          superstiti  di  assicurato  e  pensionato  nell'ambito  del
          regime dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle
          forme esclusive o  sostitutive  di  detto  regime,  nonche'
          della gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi  in
          cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad
          eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza
          di eta' tra i coniugi sia superiore a venti  anni,  del  10
          per cento in ragione di ogni  anno  di  matrimonio  con  il
          dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi  di
          frazione di  anno  la  predetta  riduzione  percentuale  e'
          proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui  al
          presente comma non si applicano nei  casi  di  presenza  di
          figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo
          il regime di cumulabilita'  disciplinato  dall'articolo  1,
          comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995. 
              6. L'articolo 10, quarto comma,  del  decreto-legge  29
          gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  25  marzo  1983,  n.   79,   si   intende   abrogato
          implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di
          cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. 
              7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre
          1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di
          incremento   dell'indennita'   integrativa   speciale   ivi
          previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata
          sulla   quota   dell'indennita'   medesima   effettivamente
          spettante in  proporzione  all'anzianita'  conseguita  alla
          data di cessazione dal servizio. 
              8. L'articolo 21, nono comma, della legge  27  dicembre
          1983, n. 730, si interpreta nel senso che e' fatta salva la
          disciplina  prevista  per  l'attribuzione,  all'atto  della
          cessazione  dal   servizio,   dell'indennita'   integrativa
          speciale di cui alla  legge  27  maggio  1959,  n.  324,  e
          successive  modificazioni,  ivi   compresa   la   normativa
          stabilita dall'articolo 10  del  decreto-legge  29  gennaio
          1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          marzo 1983, n.  79,  ad  eccezione  del  comma  quarto  del
          predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983. 
              9. Sono fatti salvi i  trattamenti  pensionistici  piu'
          favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, gia' definiti  con  sentenza  passata  in
          autorita' di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai
          Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con  riassorbimento  sui
          futuri miglioramenti pensionistici. 
              10. L'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo  20
          novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota
          a  carico   della   gestione   speciale   dei   trattamenti
          pensionistici in essere alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge 30 luglio 1990,  n.  218,  va  determinata  con
          esclusivo   riferimento   all'importo    del    trattamento
          pensionistico  effettivamente  corrisposto  dal  fondo   di
          provenienza alla predetta data, con esclusione della  quota
          eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale. 
              11.  Per  i  soggetti   gia'   pensionati,   gli   enti
          previdenziali  di  diritto  privato  di  cui   ai   decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto adeguano i propri statuti  e  regolamenti,
          prevedendo  l'obbligatorieta'   dell'iscrizione   e   della
          contribuzione a carico di tutti coloro che  risultino  aver
          percepito un reddito,  derivante  dallo  svolgimento  della
          relativa attivita' professionale. 
              Per tali soggetti e' previsto un contributo  soggettivo
          minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di
          quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun
          ente. Qualora  entro  il  predetto  termine  gli  enti  non
          abbiano  provveduto  ad  adeguare  i   propri   statuti   e
          regolamenti, si applica in ogni  caso  quanto  previsto  al
          secondo periodo. 
              12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
          n.  335,  si  interpreta  nel  senso  che  i  soggetti  che
          esercitano  per   professione   abituale,   ancorche'   non
          esclusiva,   attivita'   di    lavoro    autonomo    tenuti
          all'iscrizione presso  l'apposita  gestione  separata  INPS
          sono esclusivamente i soggetti che  svolgono  attivita'  il
          cui  esercizio  non  sia  subordinato   all'iscrizione   ad
          appositi albi professionali, ovvero attivita' non  soggette
          al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in
          base ai rispettivi statuti e  ordinamenti,  con  esclusione
          dei  soggetti  di  cui  al  comma  11.   Resta   ferma   la
          disposizione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),
          del decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103.  Sono
          fatti salvi i  versamenti  gia'  effettuati  ai  sensi  del
          citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
              13. Con specifico  riferimento  all'Ente  nazionale  di
          assistenza per gli agenti  e  rappresentanti  di  commercio
          (ENASARCO)  compreso  tra  gli  enti  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  si  conferma  che  la
          relativa  copertura  contributiva  ha  natura  integrativa,
          rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,  n.
          613, come previsto dall'articolo 2 della legge  2  febbraio
          1973, n. 12. 
              14. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          l'INPS,  l'INAIL,  l'Agenzia  delle  entrate  e  gli   enti
          previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
          n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.  103,  possono  stipulare
          apposite  convenzioni  per   il   contrasto   al   fenomeno
          dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
          dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 
              16. All'articolo 20 del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
              «1-bis. A decorrere dal 1° maggio  2011,  i  datori  di
          lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento
          della  contribuzione   di   finanziamento   dell'indennita'
          economica di malattia in base all'articolo 31  della  legge
          28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui
          la suddetta assicurazione e'  applicabile  ai  sensi  della
          normativa vigente.»; 
                b) al comma 1, le parole: «alla data del  1°  gennaio
          2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui  al
          comma 1-bis». 
              17. Con effetto  dal  16  dicembre  2010,  viene  meno,
          limitatamente all'articolo 43, l'efficacia  abrogativa  del
          decreto legislativo luogotenenziale 23  novembre  1944,  n.
          369, di cui alla voce  69626  dell'allegato  1  al  decreto
          legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende  cosi'
          modificato. 
              18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997
          n. 146, e l'articolo 01,  comma  5,  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel  senso  che
          la retribuzione, utile per  il  calcolo  delle  prestazioni
          temporanee  in  favore  degli  operai  agricoli   a   tempo
          determinato, non e' comprensiva della voce del  trattamento
          di fine rapporto comunque denominato  dalla  contrattazione
          collettiva. 
              19. Le disposizioni di cui all'articolo  64,  comma  5,
          della legge 17 maggio 1999, n.  144,  si  interpretano  nel
          senso che il contributo di solidarieta'  sulle  prestazioni
          integrative  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e'
          dovuto sia dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo  che
          dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il
          contributo  e'   calcolato   sul   maturato   di   pensione
          integrativa  alla  data  del  30  settembre  1999   ed   e'
          trattenuto sulla  retribuzione  percepita  in  costanza  di
          attivita' lavorativa. 
              20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al
          "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori  di
          cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari"
          di cui al decreto legislativo 16 settembre  1996,  n.  565,
          puo' essere effettuato anche delegando il centro servizi  o
          l'azienda emittente la carta di  credito  o  di  debito  al
          versamento con cadenza trimestrale alla  Gestione  medesima
          dell'importo  corrispondente  agli  abbuoni  accantonati  a
          seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o
          altro  mezzo  di  pagamento   presso   i   centri   vendita
          convenzionati. Le modalita' attuative e di regolamentazione
          della presente disposizione  sono  stabilite  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale. 
              21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
              "5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo
          della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
          generale di cui all'articolo 8 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in  carica
          fino al completamento delle iniziative correlate alla  fase
          transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011,  per
          consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
          predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
          cui all'articolo 9, comma  6,  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, a valere sui  posti  della  consistenza
          organica trasferita ai  sensi  del  comma  4,  puo'  essere
          affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
          soggetto in possesso dei requisiti  previsti  dall'articolo
          5,  comma  1,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  303  del  2002,  anche   in   deroga   alle
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". 
              22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione
          del     procedimento     relativo     al     riconoscimento
          dell'invalidita'  civile,  della  cecita'   civile,   della
          sordita', dell'handicap e della  disabilita',  le  regioni,
          anche in deroga alla normativa  vigente,  possono  affidare
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso
          la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni  relative
          all'accertamento dei requisiti sanitari. 
              22-bis. In considerazione  della  eccezionalita'  della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino  al
          31 dicembre 2014, i trattamenti  pensionistici  corrisposti
          da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i  cui
          importi complessivamente superino 90.000 euro lordi  annui,
          sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari  al
          5 per cento della parte eccedente il predetto importo  fino
          a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per  la  parte
          eccedente 150.000 euro e al  15  per  cento  per  la  parte
          eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta  riduzione
          il trattamento pensionistico complessivo  non  puo'  essere
          comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.  Ai  predetti
          importi concorrono anche i  trattamenti  erogati  da  forme
          pensionistiche che  garantiscono  prestazioni  definite  in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,  ivi  comprese  quelle  di  cui  al   decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.   563,   al   decreto
          legislativo  20  novembre  1990,   n.   357,   al   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i  trattamenti
          che assicurano prestazioni definite  dei  dipendenti  delle
          regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla  legge
          20 marzo 1975,  n.  70,  e  successive  modificazioni,  ivi
          compresa  la  gestione  speciale  ad  esaurimento  di   cui
          all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
          obbligatorie presso l'INPS per il  personale  addetto  alle
          imposte di  consumo,  per  il  personale  dipendente  dalle
          aziende private del gas e per  il  personale  gia'  addetto
          alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
          trattenuta relativa al predetto contributo di  perequazione
          e' applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a
          conclusione  dell'anno  di  riferimento,   all'atto   della
          corresponsione  di   ciascun   rateo   mensile.   Ai   fini
          dell'applicazione della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
          riferimento il trattamento pensionistico complessivo  lordo
          per l'anno considerato. L'INPS, sulla  base  dei  dati  che
          risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
          1971, n. 1388, e  successive  modificazioni,  e'  tenuto  a
          fornire a tutti gli enti interessati i  necessari  elementi
          per l'effettuazione  della  trattenuta  del  contributo  di
          perequazione,   secondo    modalita'    proporzionali    ai
          trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
          versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui  e'
          erogato il trattamento su cui e' effettuata la  trattenuta,
          all'entrata del bilancio dello Stato. 
              22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma  che
          maturano  i  previsti   requisiti   per   il   diritto   al
          pensionamento   indipendentemente   dall'eta'    anagrafica
          conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico con un posticipo ulteriore di un  mese  dalla
          data di  maturazione  dei  previsti  requisiti  rispetto  a
          quello stabilito al primo periodo del  presente  comma  per
          coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi
          per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
          mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°
          gennaio 2014, fermo restando per il personale del  comparto
          scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo  59  della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449,   e    successive
          modificazioni.». 
              22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma
          22-ter  le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero  di
          5.000  lavoratori   beneficiari,   ancorche'   maturino   i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
          gennaio 2012: 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e successive modificazioni,  per  effetto  di
          accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; 
                c) ai lavoratori che, alla data di entrata in  vigore
          del  presente  decreto,  sono   titolari   di   prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
              22-quinquies. L'INPS provvede  al  monitoraggio,  sulla
          base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
          domande di pensionamento presentate dai lavoratori  di  cui
          al comma 22-ter che intendono avvalersi  del  regime  delle
          decorrenze previsto dalla  normativa  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
          il raggiungimento del numero di 5.000 domande di  pensione,
          l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori   domande   di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.". 
              La sentenza della Corte costituzionale  n.  116  del  5
          giugno 2013 reca "Imposte e tasse in genere": 
              Comma 289 
              - Si riporta il testo del comma 6-ter dell'articolo  6,
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  e
          successive modificazioni (Ulteriori misure urgenti  per  la
          stabilizzazione  finanziaria  e  per  lo  sviluppo),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "6-ter. Per una  efficace  e  immediata  attuazione  di
          quanto previsto in tema di  razionalizzazione  della  spesa
          delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in  aree  a
          piu'  elevato  disagio  occupazionale  e   produttivo,   ad
          operazioni di permuta, senza oneri a  carico  del  bilancio
          dello  Stato,  di  beni  appartenenti   allo   Stato,   con
          esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli  enti
          pubblici territoriali ai sensi del decreto  legislativo  28
          maggio  2010,  n.  85,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'articolo 2, comma 196-bis,  della  legge  23  dicembre
          2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al
          fine di rilasciare immobili di terzi  attualmente  condotti
          in locazione passiva dalla pubblica amministrazione  ovvero
          appartenenti  al  demanio  e  al  patrimonio  dello   Stato
          ritenuti  inadeguati.  Le   amministrazioni   dello   Stato
          comunicano all'Agenzia del demanio  l'ammontare  dei  fondi
          statali gia'  stanziati  e  non  impegnati  al  fine  della
          realizzazione   di   nuovi   immobili   per   valutare   la
          possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni
          di permuta, ovvero gli immobili di nuova  realizzazione  da
          destinare ad uso  governativo.  Nel  caso  di  permuta  con
          immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con
          significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche
          immobili gia' in uso governativo, che  verrebbero  pertanto
          utilizzati in regime di  locazione  fino  alla  percentuale
          massima del 75 per cento della permuta mentre  il  restante
          25  per  cento  dovra'  interessare  immobili  dello  Stato
          dismessi e disponibili. Le suddette permute  sono  attuate,
          in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche  per  la
          realizzazione  di  nuovi  edifici  giudiziari  delle   sedi
          centrali  di  corte  d'appello  in  cui  sia  prevista   la
          razionale concentrazione di tutti  gli  uffici  ordinari  e
          minorili  nonche'  l'accorpamento  delle   soppresse   sedi
          periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14  settembre
          2011,  n.  148.  Le  suddette  permute  riguardanti   nuovi
          immobili destinati a carceri o ad uffici  giudiziari  delle
          sedi  centrali  di  corte  d'appello  di  cui  al   periodo
          precedente, hanno carattere di assoluta  priorita'.  A  tal
          fine e' autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  per
          ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a  tali
          procedure di  permuta  in  cui  siano  ricompresi  immobili
          demaniali gia' in uso governativo che verrebbero utilizzati
          in regime di locazione". 
              Comma 290 
              -   Si   riporta   il   testo   vigente   dell'articolo
          42-quinquies, del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12
          (Ordinamento giudiziario): 
              "Art. 42-quinquies. (Durata dell'ufficio) 
              La nomina a giudice onorario di tribunale ha la  durata
          di tre anni.  Il  titolare  puo'  essere  confermato,  alla
          scadenza, per una sola volta. 
              I giudici onorari di tribunali che hanno  in  corso  la
          procedura di conferma nell'incarico rimangono  in  servizio
          fino alla definizione della procedura  di  cui  al  secondo
          comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
          conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
          decorrenza dal primo giorno successivo  alla  scadenza  del
          triennio gia'  decorso.  In  caso  di  mancata  conferma  i
          giudici   onorari   di   tribunale   in   proroga   cessano
          dall'incarico dal momento della comunicazione del  relativo
          provvedimento del CSM che  non  necessita  di  decreto  del
          Ministro. 
              Alla scadenza del triennio, il  consiglio  giudiziario,
          nella composizione prevista dall'articolo 4, comma 1, della
          legge 21 novembre 1991, n.  374,  esprime  un  giudizio  di
          idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle  funzioni
          sulla base di  ogni  elemento  utile,  compreso  l'esame  a
          campione  dei  provvedimenti.  Il  giudizio  di   idoneita'
          costituisce requisito necessario per la conferma. 
              La nomina dei giudici onorari di tribunale  pur  avendo
          effetto  dalla  data  del  decreto  ministeriale   di   cui
          all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata  triennale  con
          decorrenza  dal  1°  gennaio  dell'anno   successivo   alla
          nomina.". 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  7,  della
          legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive  modificazioni
          (Istituzione del giudice di pace): 
              "Art.7. (Durata dell'ufficio e conferma del giudice  di
          pace) 
              1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento
          dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le
          funzioni di giudice di pace dura in carica quattro  anni  e
          puo' essere confermato per un secondo  mandato  di  quattro
          anni e per un terzo mandato di quattro anni. I  giudici  di
          pace confermati per un ulteriore periodo  di  due  anni  in
          applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001,
          n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per
          un ulteriore mandato di quattro  anni,  salva  comunque  la
          cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento  del
          settantacinquesimo anno di eta'. 
              1-bis. Per la conferma non e'  richiesto  il  requisito
          del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5,  comma
          1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
          essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. 
              2. Una  ulteriore  nomina  non  e'  consentita  se  non
          decorsi  quattro  anni  dalla  cessazione  del   precedente
          incarico. 
              2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli  4  e
          4-bis, alla scadenza del  primo  quadriennio  il  consiglio
          giudiziario, integrato ai sensi del comma  2  dell'articolo
          4, nonche' da un rappresentante dei  giudici  di  pace  del
          distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice  di
          pace a svolgere le funzioni per il successivo  quadriennio.
          Tale  giudizio  costituisce  requisito  necessario  per  la
          conferma e viene espresso sulla base dell'esame a  campione
          delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
          onorario oltre che della quantita'  statistica  del  lavoro
          svolto. 
              2-ter. La  conferma  viene  disposta  con  decreto  del
          Ministro  della   giustizia,   previa   deliberazione   del
          Consiglio superiore della magistratura . 
              2-quater. Le domande di conferma ai sensi del  presente
          articolo hanno la priorita' sulle  domande  previste  dagli
          articoli 4 e  4-bis  e  sulla  richiesta  di  trasferimento
          prevista dall'articolo 10-ter.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  245,  del  decreto
          legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme  in  materia  di
          istituzione  del  giudice  unico  di  primo  grado),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 245. 1. Le  disposizioni  del  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n.  12,  come  modificate  o  introdotte  dal
          presente decreto,  in  forza  delle  quali  possono  essere
          addetti  al  tribunale  ordinario  e  alla  procura   della
          Repubblica  presso  il   tribunale   ordinario   magistrati
          onorari, si applicano fino a quando non  sara'  attuato  il
          complessivo riordino  del  ruolo  e  delle  funzioni  della
          magistratura onoraria a norma  dell'articolo  106,  secondo
          comma, della Costituzione,  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2014.". 
              Comma 291 
              - Si riporta il testo del comma  18,  dell'articolo  1,
          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.   258
          (Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative),
          come modificato dalla presente legge: 
              "18.   Ferma   restando    la    disciplina    relativa
          all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali  in  base
          alla legge 5 maggio 2009, n. 42,  nonche'  alle  rispettive
          norme  di  attuazione,  nelle  more  del  procedimento   di
          revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
          concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e  fluviali
          con  finalita'  turistico-ricreative  ,   ad   uso   pesca,
          acquacoltura ed attivita' produttive ad  essa  connesse,  e
          sportive,  nonche'  quelli  destinati  a  porti  turistici,
          approdi e  punti  di  ormeggio  dedicati  alla  nautica  da
          diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
          di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
          sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo  8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
          nel rispetto dei principi di concorrenza,  di  liberta'  di
          stabilimento, di garanzia dell'esercizio,  dello  sviluppo,
          della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali  e  di
          tutela  degli  investimenti,  nonche'   in   funzione   del
          superamento del diritto di insistenza di  cui  all'articolo
          37,  secondo  comma,  secondo  periodo,  del  codice  della
          navigazione, il termine  di  durata  delle  concessioni  in
          essere alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e'  prorogato  fino
          al 31 dicembre 2020, fatte salve  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge  5  ottobre
          1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma,  del
          codice   della   navigazione,   il   secondo   periodo   e'
          soppresso.". 
              Comma 292 
              Il decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali  26  febbraio  2002  reca:  "Determinazione   dei
          consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati  in  lavori
          agricoli, orticoli, in allevamento,  nella  silvicoltura  e
          piscicoltura e  nelle  coltivazioni  sotto  serra  ai  fini
          dell'applicazione delle aliquote ridotte  o  dell'esenzione
          dell'accisa". 
              Comma 293 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  12  della
          legge  27  ottobre  1966,  n.  910  (Provvedimenti  per  lo
          sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970): 
              "Art. 12. (Fondo per lo sviluppo della  meccanizzazione
          agricola.) 
              Il fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952,
          n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni,  assume
          la  denominazione  di  «fondo   per   lo   sviluppo   della
          meccanizzazione  in  agricoltura»  e  la  sua   durata   e'
          prorogata al 31  dicembre  1980.  Esso  e'  destinato  alla
          concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole
          e connesse attrezzature, ivi comprese  quelle  destinate  a
          centri  dimostrativi  od  operativi  di  meccanica  agraria
          aventi per  scopo  l'assistenza  tecnica  e  la  formazione
          professionale,  gestiti  da   enti   di   sviluppo   o   da
          associazioni  di  produttori  agricoli  che  svolgano  tali
          attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
          o a  scuole  statali  di  meccanica  agraria  ad  indirizzo
          professionale. A carico del fondo possono  essere  altresi'
          concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
          la  copertura  di  colture  di  pregio,  ivi  compresa   la
          floricoltura. 
              Le provvidenze di cui al primo comma sono  estese,  per
          giudizio dei competenti organi territoriali  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste, anche ai  mezzi  agricoli
          per trasporto di persone, animali e cose,  a  favore  delle
          aziende silvo-pastorali che operano  strettamente  in  zone
          carenti di rete viaria. 
              Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
          diversi da  quelli  indicati  al  primo  comma,  quando  le
          relative domande presentate ai termini della  citata  legge
          n. 949 siano state prodotte in data  anteriore  all'entrata
          in vigore della presente legge. 
              L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
          poste in essere posteriormente all'entrata in vigore  della
          presente legge, e' ridotto al 2 per cento. 
              Per gli acquisti  effettuati  da  coltivatori  diretti,
          singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
          misura del 90 per cento della  spesa  ammissibile.  Saranno
          tenute in particolare considerazione le domande  presentate
          da cooperative di coltivatori diretti. 
              Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
          e  mezzadri,  di   macchine   operatrici   e   attrezzature
          meccaniche per una spesa non superiore  ad  un  milione  di
          lire, possono essere concessi, in alternativa  ai  prestiti
          di cui al comma precedente, contributi  in  conto  capitale
          nella misura massima del 25 per cento. 
              Per i  prestiti  concessi  con  le  disponibilita'  del
          «Fondo» gli istituti ed  enti  daranno  atto  dell'avvenuto
          acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
          relativa    al    competente    ufficio    del    Ministero
          dell'agricoltura e  delle  foreste  che  ha  rilasciato  il
          preventivo  nullaosta  per  la  concessione  dei   prestiti
          medesimi. 
              Sulle  anticipazioni  accordate   per   l'acquisto   di
          macchine  agricole  nell'anno  successivo  all'entrata   in
          vigore della presente legge potra' essere accreditata  agli
          istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da
          stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
          stipulate, una somma non superiore al 20  per  cento  delle
          anticipazioni  medesime,  da  impiegare  per  la  sollecita
          erogazione dei prestiti  nelle  more  degli  accreditamenti
          disposti dalla Tesoreria.". 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   1063,
          dell'articolo 1, della citata legge 27  dicembre  2006,  n.
          296 (legge finanziaria 2007).: 
              "1063.  Al  Fondo  per  la   razionalizzazione   e   la
          riconversione   della   produzione    bieticolosaccarifera,
          costituito  presso   l'Agenzia   per   le   erogazioni   in
          agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma  4,  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e'
          altresi'  attribuita,  per  l'anno  2007,   una   dotazione
          finanziaria  annuale  di  65,8  milioni  di   euro,   quale
          competenza del secondo anno del quinquennio previsto  dalla
          normativa comunitaria.". 
              Comma 294 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  1-bis  del
          decreto- legge 18  maggio  2012,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  luglio   2012,   n.   103
          (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
          alle imprese editrici,  nonche'  di  vendita  della  stampa
          quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale): 
              "Art. 1-bis. (Contributi a favore di periodici italiani
          pubblicati all'estero) 
              1. Nell'ambito delle risorse stanziate  sul  pertinente
          capitolo  del  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e nel rispetto  del  limite  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  a  decorrere  dai   contributi
          relativi all'anno 2012, e'  autorizzata  la  corresponsione
          dell'importo complessivo di 2 milioni di euro,  in  ragione
          d'anno,  di  contributi  a  favore  di  periodici  italiani
          pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni
          con periodicita'  almeno  trimestrale  edite  in  Italia  e
          diffuse prevalentemente  all'estero  da  almeno  tre  anni,
          anche  tramite  abbonamenti  a  titolo   oneroso   per   le
          pubblicazioni on line. 
              2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
          al  comma  1  e'  determinata  tenendo  conto  della   loro
          diffusione presso le  comunita'  italiane  all'estero,  del
          loro apporto alla diffusione della lingua e  della  cultura
          italiane, del loro contributo alla promozione  del  sistema
          Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 
              3. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro  degli  affari  esteri,  sentite   le   competenti
          Commissioni permanenti della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica,  sono  definiti  i  criteri  e  le
          modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
          1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero  di
          pagine pubblicate, del numero di  copie  vendute  anche  in
          formato digitale, e riservando  una  apposita  quota  parte
          dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
          esprimono specifiche appartenenze  politiche,  culturali  e
          religiose. 
              4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
          la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
          cui al presente articolo e di deliberarne la  liquidazione,
          composta da rappresentanti della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,  in  pari
          numero, nonche' da rappresentanti  del  Consiglio  generale
          degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
          stampa italiana  all'estero,  della  Federazione  nazionale
          della stampa italiana  e  della  Consulta  nazionale  delle
          associazioni   di   emigrazione.   Ai   componenti    della
          commissione non spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese
          comunque denominato  ed  alle  spese  di  funzionamento  si
          provvede con gli ordinari stanziamenti di  bilancio,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato." 
              Comma 295 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12. (Soppressione di enti e societa') 
              1. L'INRAN e'  soppresso  a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
          al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN  ai
          sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
          e le competenze  dell'INRAN  acquisite  nel  settore  delle
          sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN  gia'
          svolte dall'ex INCA. 
              3. Con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del  Ministro  per  le  politiche  agricole  alimentari   e
          forestali, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione  e  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          trasferite al CRA. 
              4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
          del trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che
          mantiene   il   trattamento    economico,    giuridico    e
          previdenziale  del  personale  del  comparto  ricerca,   e'
          ridotto del 10 per cento, con esclusione del  personale  di
          ricerca. Per i  restanti  rapporti  gli  enti  incorporanti
          subentrano  nella  titolarita'  fino  alla  loro   naturale
          scadenza. 
              5. 
              6. Al fine di garantire  la  continuita'  dei  rapporti
          gia' in capo  all'ente  soppresso,  il  direttore  generale
          dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data di emanazione dei decreti  medesimi,  per  un  termine
          comunque non superiore a dodici mesi. 
              7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA)
          sono attribuite le attivita' a carattere  tecnico-operativo
          relative al coordinamento di cui all'articolo 6,  comma  3,
          del regolamento (CE) n. 1290/ 2005 del  Consiglio,  del  21
          giugno 2005.  A  tal  fine,  l'Agenzia  agisce  come  unico
          rappresentante dello Stato  italiano  nei  confronti  della
          Commissione europea per  tutte  le  questioni  relative  al
          FEAGA  ed  al  FEASR  ed  e'  responsabile  nei   confronti
          dell'Unione  europea  degli   adempimenti   connessi   alla
          gestione degli  aiuti  derivanti  dalla  politica  agricola
          comune,  nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e  sulle
          strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e  dal
          FEASR.  Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  nella  gestione
          dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in  seno
          al  Comitato  dei  fondi  agricoli,   alle   attivita'   di
          monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al  citato
          regolamento (CE) n. 1290/2005,  relativo  al  finanziamento
          della  politica  agricola   comune,   nonche'   alle   fasi
          successive  alla  decisione  di  liquidazione   dei   conti
          adottata ai  sensi  della  vigente  normativa  europea.  In
          materia l'Agenzia assicura il necessario  supporto  tecnico
          fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.". 
              Comma 296 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  18,  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              "Art.  18.  (Azioni  a  tutela  della  qualita'   delle
          produzioni agroalimentari, della pesca e  dell'acquacoltura
          e  per  il  contrasto  alla  contraffazione  dei   prodotti
          agroalimentari ed ittici) 
              1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare  la
          qualita' delle produzioni  agroalimentari,  della  pesca  e
          dell'acquacoltura  e  a  contrastare  le  frodi  in   campo
          agroalimentare  e   nella   filiera   ittica   nonche'   la
          commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive
          delle informazioni obbligatorie a tutela  del  consumatore,
          per  gli  anni  2009-2012  il  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari  e  forestali  promuove  le  iniziative
          necessarie per assicurare la qualita'  delle  produzioni  e
          dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale. 
              2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede  ai
          sensi  dei  commi  4-bis  e  4-ter  dell'  articolo  4  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e,
          limitatamente  alle  attivita'   di   controllo,   con   il
          coordinamento dell'Ispettorato centrale  per  il  controllo
          della qualita' dei prodotti agroalimentari,  attraverso  il
          Comando carabinieri politiche  agricole  e  alimentari,  il
          Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di
          porto-guardia  costiera,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze.