Art. 2 Monitoraggio Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del PAN GPP, di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2013, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del decreto legislativo n. 163/06, le stazioni appaltanti debbono comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalita' indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati, riguardanti i propri acquisti, relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi adottati con i presenti allegati.