Art. 2 Costi agevolabili e misura del credito di imposta 1. E' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di: a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134, purche' impiegate in attivita' di Ricerca e Sviluppo di cui al comma 3 lettere a), b) e c) dell'art. 24 del citato decreto. 2. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello previsto dal precedente comma 1. 3. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per «costo aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge. 4. Per l'anno 2012 e' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di cui al precedente comma 1, effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, fermo restando il rispetto della condizione posta dall'art. 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno. 5. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche di cui ai precedente commi 1 e 2 possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito d'imposta e' pari al 35 per cento dei costi aziendali, come definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale e' concesso, ai sensi dell'art. 24, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attivita' di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il relativo onere e' sostenuto a valere sulle risorse di cui all'art. 24 comma 13 del medesimo decreto.