Art. 2
Costi agevolabili e misura del credito di imposta
1. E' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui
all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in
caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti
a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi
decorrenti dalla data dell'assunzione, di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuto
equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline in
ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134,
purche' impiegate in attivita' di Ricerca e Sviluppo di cui al comma
3 lettere a), b) e c) dell'art. 24 del citato decreto.
2. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori
certificati di imprese, di cui all'art. 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e' agevolabile anche il costo aziendale
relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante
contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello
previsto dal precedente comma 1.
3. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per «costo
aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo
totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai
contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori
in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del
presente articolo e comprende: la retribuzione lorda, prima delle
imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i
contributi assistenziali obbligatori per legge.
4. Per l'anno 2012 e' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai
soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto per le assunzioni o
trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato di cui al precedente comma 1, effettuate a partire dal
26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, fermo restando il rispetto della condizione posta
dall'art. 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli anni
successivi sono agevolabili i costi sostenuti per le medesime
finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, a partire
dal 1° gennaio di ciascun anno.
5. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle
assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche
di cui ai precedente commi 1 e 2 possono fruire del contributo per un
ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva
l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito
d'imposta e' pari al 35 per cento dei costi aziendali, come definiti
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei
conti e prive di collegio sindacale e' concesso, ai sensi dell'art.
24, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, un ulteriore
contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese
sostenute e documentate per l'attivita' di certificazione contabile,
entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto
massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il relativo onere e'
sostenuto a valere sulle risorse di cui all'art. 24 comma 13 del
medesimo decreto.