Art. 2 
 
 
          Costi agevolabili e misura del credito di imposta 
 
  1. E' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di  cui
all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato,  anche  in
caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in  contratti
a tempo indeterminato, per un periodo non  superiore  a  dodici  mesi
decorrenti dalla data dell'assunzione, di: 
    a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario
conseguito presso una universita' italiana o estera  se  riconosciuto
equipollente in base alla legislazione vigente in materia; 
    b) personale in possesso di laurea magistrale  in  discipline  in
ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012,  n.  134,
purche' impiegate in attivita' di Ricerca e Sviluppo di cui al  comma
3 lettere a), b) e c) dell'art. 24 del citato decreto. 
  2.  Per  le  imprese  start-up  innovative  e  per  gli  incubatori
certificati di imprese, di  cui  all'art.  25  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito con  modificazioni  dalla  legge  17
dicembre 2012, n.  221,  e'  agevolabile  anche  il  costo  aziendale
relativo alle assunzioni a tempo  indeterminato  effettuate  mediante
contratto di apprendistato per un  periodo  non  superiore  a  quello
previsto dal precedente comma 1. 
  3. Ai sensi dei commi 1  e  2  del  presente  articolo  per  «costo
aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo
totale  effettivamente  sostenuto  dall'impresa   in   relazione   ai
contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i  lavoratori
in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del  comma  1  del
presente articolo e comprende: la  retribuzione  lorda,  prima  delle
imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e  i
contributi assistenziali obbligatori per legge. 
  4. Per l'anno 2012 e' agevolabile il costo aziendale sostenuto  dai
soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto per le  assunzioni  o
trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a  tempo
indeterminato di cui al precedente comma 1, effettuate a partire  dal
26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,  fermo  restando  il  rispetto  della  condizione  posta
dall'art. 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli  anni
successivi  sono  agevolabili  i  costi  sostenuti  per  le  medesime
finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo,  a  partire
dal 1° gennaio di ciascun anno. 
  5. I  soggetti  richiedenti,  indipendentemente  dal  numero  delle
assunzioni a tempo indeterminato di personale con le  caratteristiche
di cui ai precedente commi 1 e 2 possono fruire del contributo per un
ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva
l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito
d'imposta e' pari al 35 per cento dei costi aziendali, come  definiti
ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 
  6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale  dei
conti e prive di collegio sindacale e' concesso, ai  sensi  dell'art.
24, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  un  ulteriore
contributo sotto  forma  di  credito  di  imposta,  pari  alle  spese
sostenute e documentate per l'attivita' di certificazione  contabile,
entro un limite massimo di 5.000 euro e,  comunque,  entro  il  tetto
massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il  relativo  onere  e'
sostenuto a valere sulle risorse di cui  all'art.  24  comma  13  del
medesimo decreto.