Art. 4
Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta,
riconosciuto al termine del controllo di ammissibilita', viene
indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio e'
maturato.
2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre
alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere utilizzato in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e
termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima
Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero
dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, con
modalita' telematiche, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio,
specificando l'importo del credito concesso ad ognuno di essi,
nonche' i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L'Agenzia
delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via
telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in
compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro il
28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio.
4. Le modalita' telematiche di trasmissione dei dati di cui al
comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.
5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni
esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla copertura
finanziaria dell'agevolazione sono trasferite sulla contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta
presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.