Art. 5
Controlli
1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono
effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla
base della documentazione contabile, individuata ai sensi dell'art.
3, comma 3, del presente decreto certificata da un revisore legale
dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti quali attivi
nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'art. 6 del
decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio
sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e,
coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione
relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel
bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo
previsto dall'art. 2220 del codice civile. La certificazione deve
essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello sviluppo
economico tramite apposita procedura informatica, fino alla
decorrenza dei termini di cui al comma 5, lettere a) e b), del
presente articolo, al fine della certificazione dell'insussistenza
delle cause di decadenza dell'agevolazione ivi previste, e
successivamente conservata per il periodo previsto dall'art. 2220 del
codice civile.
2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di
un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione
di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui al comma
precedente. Il revisore o professionista responsabile della
revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice
etico dell'IFAC.
3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa
grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del codice
di procedura civile, in quanto compatibili.
4. Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli
incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di
cui al comma 1 del presente articolo.
5. Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del
contributo:
a) la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi
all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due
anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei
dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti,
indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente
all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il
periodo di imposta precedente a quello in cui e' stata effettuata
ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;
b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le
caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) creati,
anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo
di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;
c) la delocalizzazione della propria attivita', realizzata
dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un
paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione
delle attivita' produttive in Italia nei tre anni successivi al
periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla
normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro
dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
e) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
6. In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo
da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto
delle condizioni e procedure previste dal presente decreto, il
Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto
a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai
sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilita' di
ordine civile, penale ed amministrativo.