Art. 5 Controlli 1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla base della documentazione contabile, individuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto certificata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo previsto dall'art. 2220 del codice civile. La certificazione deve essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello sviluppo economico tramite apposita procedura informatica, fino alla decorrenza dei termini di cui al comma 5, lettere a) e b), del presente articolo, al fine della certificazione dell'insussistenza delle cause di decadenza dell'agevolazione ivi previste, e successivamente conservata per il periodo previsto dall'art. 2220 del codice civile. 2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui al comma precedente. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. 3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili. 4. Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo: a) la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui e' stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione; b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) creati, anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese; c) la delocalizzazione della propria attivita', realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attivita' produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo; d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni; e) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 6. In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto delle condizioni e procedure previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.