Art. 3 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della terza tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013. Tuttavia, poiche' finora i buoni del Tesoro con la nuova scadenza settennale non sono stati emessi via asta, in questo caso non si applicano integralmente le disposizioni del suddetto art. 12, comma 1. In particolare l'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare, relativamente al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», viene calcolato esclusivamente in base al rapporto fra il valore dei buoni del Tesoro poliennali, di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nell'asta «ordinaria» dei medesimi buoni di cui al primo comma del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nella medesima asta «ordinaria», agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Rimangono invece valide le disposizioni del suddetto art. 12, comma 1, attinenti il collocamento supplementare, relativamente al 5% dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2014.