Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della terza tranche
dei titoli stessi, con l'osservanza delle  modalita'  indicate  negli
articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013. 
  Tuttavia, poiche' finora i buoni del Tesoro con la  nuova  scadenza
settennale non sono stati emessi via asta,  in  questo  caso  non  si
applicano integralmente le disposizioni del suddetto art.  12,  comma
1.  In  particolare  l'importo  spettante  di  diritto   a   ciascuno
«specialista» nel collocamento supplementare,  relativamente  al  10%
dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria»,  viene
calcolato esclusivamente in base al rapporto fra il valore dei  buoni
del  Tesoro  poliennali,  di  cui   lo   specialista   e'   risultato
aggiudicatario nell'asta «ordinaria» dei medesimi  buoni  di  cui  al
primo comma del  presente  decreto,  ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nella medesima asta «ordinaria», agli operatori ammessi  a
partecipare al collocamento supplementare. Rimangono invece valide le
disposizioni del suddetto art. 12, comma 1, attinenti il collocamento
supplementare, relativamente al 5%  dell'ammontare  nominale  massimo
offerto nell'asta «ordinaria». 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 14 gennaio 2014.