IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Vista la decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner); Considerata la necessita' di dare attuazione alla decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214/2005; Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 marzo 2013; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013; Decreta: Art. 1 Divieti riguardanti Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner), in seguito «gli organismi specificati», non devono essere introdotti o diffusi nel territorio della Repubblica italiana.