Art. 2 Introduzione di tuberi di patate nella Repubblica italiana 1. I tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari di paesi terzi nei quali sia nota la presenza di uno o piu' degli organismi specificati, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, comma 1. 2. Al loro ingresso nella Repubblica italiana i tuberi di patate sono ispezionati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata, conformemente all'allegato I, sezione 1, comma 5.