Art. 2 
 
 
     Introduzione di tuberi di patate nella Repubblica italiana 
 
  1. I tuberi di Solanum tuberosum L., compresi quelli destinati alla
piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari di paesi  terzi
nei quali sia  nota  la  presenza  di  uno  o  piu'  degli  organismi
specificati,  possono  essere   introdotti   nel   territorio   della
Repubblica italiana solo se conformi alle prescrizioni specifiche per
l'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, comma 1. 
  2. Al loro ingresso nella Repubblica italiana i  tuberi  di  patate
sono ispezionati dal Servizio fitosanitario regionale competente  per
il punto di entrata, conformemente all'allegato I, sezione  1,  comma
5.