Art. 3 Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione 1. I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'art. 5 possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, comma 1. 2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'art. 2 da Paesi terzi in cui sia nota la presenza di uno o piu' degli organismi specificati, possono essere fatti circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, comma 3.