Art. 3 
 
 
      Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione 
 
  1. I tuberi di patate originari delle zone  delimitate  all'interno
dell'Unione conformemente all'art. 5  possono  circolare  all'interno
dell'Unione solo se soddisfano le condizioni  previste  nell'allegato
I, sezione 2, comma 1. 
  2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'art. 2 da
Paesi terzi in cui sia nota la presenza di uno o piu' degli organismi
specificati, possono essere fatti circolare  all'interno  dell'Unione
solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2,
comma 3.