Art. 4 Indagini e notifiche degli organismi specificati 1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano, nei territori di propria competenza, indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate e, ove opportuno, in altre piante ospiti. I Servizi fitosanitari regionali notificano i risultati di tali indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando lo schema fornito dal Servizio fitosanitario centrale. 2. Chiunque sospetti o accerti la presenza dell'organismo specificato e' obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.