Art. 4 
 
 
          Indagini e notifiche degli organismi specificati 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano,  nei  territori  di
propria competenza, indagini  ufficiali  annuali  per  verificare  la
presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, compresi i
campi  destinati  alla  coltivazione  di  tuberi  di  patate  e,  ove
opportuno, in altre piante ospiti. 
  I Servizi fitosanitari regionali notificano  i  risultati  di  tali
indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 marzo di ogni
anno  utilizzando  lo  schema  fornito  dal  Servizio   fitosanitario
centrale. 
  2.  Chiunque  sospetti  o  accerti   la   presenza   dell'organismo
specificato e' obbligato a darne immediata comunicazione al  Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio, a norma  dell'art.
8 del decreto legislativo n. 214/2005.