Art. 5 
 
 
          Zone delimitate e misure da adottare in tali zone 
 
  1. Qualora un Servizio fitosanitario  regionale,  a  seguito  delle
indagini di cui all'art. 4, comma  1,  o  in  base  ad  altre  prove,
confermi la presenza di un organismo specificato  in  una  parte  del
territorio  di  competenza,  esso  delimita  immediatamente   un'area
corrispondente  alla  zona  infestata  e  a   una   «zona   tampone»,
conformemente all'allegato II,  sezione  1.  All'interno  della  zona
delimita adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2. 
  2. Laddove un Servizio fitosanitario regionale adotti le misure  di
cui al comma 1, notifica  immediatamente  al  Servizio  fitosanitario
centrale l'elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa
la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione
nonche' una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.