Art. 5 Zone delimitate e misure da adottare in tali zone 1. Qualora un Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle indagini di cui all'art. 4, comma 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato in una parte del territorio di competenza, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una «zona tampone», conformemente all'allegato II, sezione 1. All'interno della zona delimita adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2. 2. Laddove un Servizio fitosanitario regionale adotti le misure di cui al comma 1, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale l'elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonche' una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.