IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio,  dell'8  maggio  2000,
concernente le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  214,  relativo
all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella  Comunita'  di
organismi nocivi ai vegetali o  ai  prodotti  vegetali  e  successive
modifiche o integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 25  giugno  2010,  n.  124  attuazione
della  direttiva  2008/90  relativa  alla   commercializzazione   dei
materiali di moltiplicazione delle piante da  frutto  destinate  alla
produzione di frutti; 
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996, concernente  «Lotta
obbligatoria contro il virus della  tristezza  degli  agrumi  "Citrus
Tristeza Virus"»; 
  Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo  alle  norme
tecniche sulla commercializzazione dei materiali  di  moltiplicazione
delle piante da frutto  e  delle  piante  da  frutto  destinate  alla
produzione di frutto; 
  Visto   il   decreto   ministeriale   24   luglio   2003,   recante
«Organizzazione del servizio nazionale di  certificazione  volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»; 
  Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006  concernente  «Norme
tecniche  per  la  produzione   di   materiali   di   moltiplicazione
certificati degli Agrumi»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  novembre  2009,   concernente
«Determinazione dei requisiti di professionalita' e  della  dotazione
minima delle attrezzature occorrenti per  l'esercizio  dell'attivita'
di produzione,  commercio  e  importazione  di  vegetali  e  prodotti
vegetali»; 
  Considerato che e' necessario  evitare  la  diffusione  del  Citrus
Tristeza Virus, causa di morte repentina di piante di molte specie di
agrumi, soprattutto in combinazione d'innesto su arancio amaro; 
  Considerato che e' necessario impedire l'introduzione di ceppi  non
europei del  virus  attraverso  l'adozione  di  misure  fitosanitarie
efficaci; 
  Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo valido di lotta
diretta contro il Citrus Tristeza Virus e che,  pertanto,  la  difesa
deve   essere   impostata   sulla    prevenzione    o    contenimento
dell'infezione; 
  Considerato che il Citrus Tristeza Virus e' da ritenere insediato e
non piu' tecnicamente  eradicabile  in  alcune  aree  del  territorio
nazionale e che occorre disporre misure di  profilassi  fitosanitarie
efficaci e idonee allo stato di diffusione delle infezioni da  Citrus
Tristeza Virus; 
  Considerato  che  oltre  all'arancio   amaro,   portinnesto   molto
suscettibile al Citrus Tristeza Virus e piu' diffuso  negli  agrumeti
italiani, sono disponibili portinnesti tolleranti o  resistenti  alla
malattia; 
  Considerato che e' necessario differenziare le misure fitosanitarie
da adottare in relazione alla virulenza del ceppo di Citrus  Tristeza
Virus e alla efficienza di trasmissione ad opera di vettori; 
  Considerato  che  la  redditivita'  della   coltura   puo'   essere
migliorata  dall'uso  di:  materiale  certificato  esente  da  Citrus
Tristeza   Virus,   portinnesti    tolleranti    o    resistenti    e
dall'eradicazione di piante infette da ceppi severi; 
  Ritenuto necessario  prevedere  condizioni  piu'  rigorose  per  la
produzione di materiale di moltiplicazione esente da Citrus  Tristeza
Virus; 
  Considerato che Toxoptera citricidus e' il vettore piu'  efficiente
nella trasmissione soprattutto  dei  ceppi  piu'  severi  del  Citrus
Tristeza  Virus  e  non  essendo  ancora  presente   sul   territorio
nazionale,  e'  urgente  adottare  misure  fitosanitarie   idonee   a
ritardarne  l'introduzione  dalla  Spagna  e  dal   Portogallo   dove
attualmente e' presente; 
  Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali  per  il  controllo
del Citrus Tristeza Virus; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  espresso
nella seduta del 5 e 6 febbraio 2013; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano, espresso  nella  seduta  dell'11  luglio  2013  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il  presente  decreto  definisce  le  misure  fitosanitarie  per
prevenire e contenere la  diffusione  della  tristezza  degli  agrumi
causata dal «Citrus Tristeza Virus» (di seguito denominato  CTV),  la
cui lotta e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.