IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche o integrazioni; Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996, concernente «Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus"»; Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006 concernente «Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli Agrumi»; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009, concernente «Determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali»; Considerato che e' necessario evitare la diffusione del Citrus Tristeza Virus, causa di morte repentina di piante di molte specie di agrumi, soprattutto in combinazione d'innesto su arancio amaro; Considerato che e' necessario impedire l'introduzione di ceppi non europei del virus attraverso l'adozione di misure fitosanitarie efficaci; Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo valido di lotta diretta contro il Citrus Tristeza Virus e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione o contenimento dell'infezione; Considerato che il Citrus Tristeza Virus e' da ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie efficaci e idonee allo stato di diffusione delle infezioni da Citrus Tristeza Virus; Considerato che oltre all'arancio amaro, portinnesto molto suscettibile al Citrus Tristeza Virus e piu' diffuso negli agrumeti italiani, sono disponibili portinnesti tolleranti o resistenti alla malattia; Considerato che e' necessario differenziare le misure fitosanitarie da adottare in relazione alla virulenza del ceppo di Citrus Tristeza Virus e alla efficienza di trasmissione ad opera di vettori; Considerato che la redditivita' della coltura puo' essere migliorata dall'uso di: materiale certificato esente da Citrus Tristeza Virus, portinnesti tolleranti o resistenti e dall'eradicazione di piante infette da ceppi severi; Ritenuto necessario prevedere condizioni piu' rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione esente da Citrus Tristeza Virus; Considerato che Toxoptera citricidus e' il vettore piu' efficiente nella trasmissione soprattutto dei ceppi piu' severi del Citrus Tristeza Virus e non essendo ancora presente sul territorio nazionale, e' urgente adottare misure fitosanitarie idonee a ritardarne l'introduzione dalla Spagna e dal Portogallo dove attualmente e' presente; Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo del Citrus Tristeza Virus; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 5 e 6 febbraio 2013; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione della tristezza degli agrumi causata dal «Citrus Tristeza Virus» (di seguito denominato CTV), la cui lotta e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.