Art. 10 Misure fitosanitarie nei siti di certificazione Nei siti della certificazione, di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2006, ove si riscontri la presenza di piante infette da CTV, si deve procedere alla distruzione delle stesse, sospendere il prelievo del materiale di moltiplicazione per i successivi tre anni, fino a quando, il risultato di ripetuti saggi con tecniche diverse (molecolari, biologici e immunoenzimatici), abbiano dato esito negativo.