Art. 10 
 
 
           Misure fitosanitarie nei siti di certificazione 
 
  Nei siti della certificazione, di cui al  decreto  ministeriale  20
novembre 2006, ove si riscontri la presenza di piante infette da CTV,
si deve  procedere  alla  distruzione  delle  stesse,  sospendere  il
prelievo del materiale di moltiplicazione per i successivi tre  anni,
fino a quando, il risultato di ripetuti saggi  con  tecniche  diverse
(molecolari,  biologici  e  immunoenzimatici),  abbiano  dato   esito
negativo.