Art. 11 Costituzione degli impianti 1. E' fatto obbligo per la messa a dimora di agrumi, di utilizzare piante o materiali di moltiplicazione certificati ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006. In deroga, nei casi di indisponibilita' della varieta' potra' essere autorizzato dal SFR competente, materiale di categoria CAC ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997. 2. E' vietato il prelievo in autoproduzione di materiale di moltiplicazione da fonti di approvvigionamento privi di controllo fitosanitario ufficiale da parte del SFR. 3. E' fatto obbligo di comunicare al SFR la messa a dimora di piante di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato. 4. E' fatto obbligo a comuni, enti pubblici, aziende che operano nel settore del verde, di comunicare al SFR la realizzazione di aree agrumetate ornamentali in giardini, viali, o aree pubbliche, secondo quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato.