Art. 11 
 
 
                     Costituzione degli impianti 
 
  1. E' fatto obbligo per la messa a dimora di agrumi, di  utilizzare
piante o  materiali  di  moltiplicazione  certificati  ai  sensi  del
decreto ministeriale  20  novembre  2006.  In  deroga,  nei  casi  di
indisponibilita' della varieta' potra'  essere  autorizzato  dal  SFR
competente,  materiale  di  categoria  CAC  ai  sensi   del   decreto
ministeriale 14 aprile 1997. 
  2. E'  vietato  il  prelievo  in  autoproduzione  di  materiale  di
moltiplicazione da fonti di  approvvigionamento  privi  di  controllo
fitosanitario ufficiale da parte del SFR. 
  3. E' fatto obbligo di comunicare al  SFR  la  messa  a  dimora  di
piante di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo
quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato. 
  4. E' fatto obbligo a comuni, enti pubblici,  aziende  che  operano
nel settore del verde, di comunicare al SFR la realizzazione di  aree
agrumetate ornamentali in giardini, viali, o aree pubbliche,  secondo
quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato.