Art. 12 Detenzione piante infette 1. E' vietata a chiunque la detenzione, il trasferimento e la manipolazione di piante infette da CTV, fatte salve le disposizioni del Titolo X del D.Lgs. n. 214/2005. 2. E' fatto obbligo a chiunque detiene piante di agrumi di comunicare immediatamente al SFR la presenza di piante infette ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 214/2005.