Art. 12 
 
 
                      Detenzione piante infette 
 
  1. E' vietata a chiunque  la  detenzione,  il  trasferimento  e  la
manipolazione di piante infette da CTV, fatte salve  le  disposizioni
del Titolo X del D.Lgs. n. 214/2005. 
  2. E'  fatto  obbligo  a  chiunque  detiene  piante  di  agrumi  di
comunicare immediatamente al SFR la presenza  di  piante  infette  ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 214/2005.