Art. 3 
 
 
                       Monitoraggio ufficiale 
 
  1. I Servizi Fitosanitari Regionali,  di  seguito  denominati  SFR,
eseguono annualmente monitoraggi ufficiali allo scopo di accertare la
presenza, l'incidenza e la diffusione del virus e definire  lo  stato
fitosanitario del territorio. 
  2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti
e in appropriate analisi  di  laboratorio  per  l'individuazione  del
virus CTV, da eseguire nei momenti piu' opportuni, effettuati secondo
le indicazioni riportate nel capitolo 1 dell'allegato «Norme tecniche
di applicazione delle misure  fitosanitarie  contro  il  virus  della
tristezza degli agrumi (CTV)», di seguito indicato come «Allegato». 
  3. Il Servizio fitosanitario centrale modifica, ai sensi  dell'art.
49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, l'allegato
al presente decreto relativo alle procedure e ai  protocolli  tecnici
di esecuzione dei monitoraggi. 
  4.  I  Servizi  Fitosanitari  regionali  trasmettono  al   Servizio
Fitosanitario Centrale,  di  seguito  denominato  SFC,  entro  il  31
gennaio di ogni anno, la delimitazione delle zone,  i  risultati  dei
monitoraggi ufficiali e  l'elenco  dei  vivai  con  provvedimenti  di
sospensione  delle  autorizzazioni  relativi  al  presente   decreto.
Successivamente il SFC provvede a rendere noto il  report  finale  ai
SFR. 
  5. I SFR  danno  pubblicita',  nelle  forme  piu'  opportune,  alle
delimitazioni di cui al comma 4.