Art. 3 Monitoraggio ufficiale 1. I Servizi Fitosanitari Regionali, di seguito denominati SFR, eseguono annualmente monitoraggi ufficiali allo scopo di accertare la presenza, l'incidenza e la diffusione del virus e definire lo stato fitosanitario del territorio. 2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e in appropriate analisi di laboratorio per l'individuazione del virus CTV, da eseguire nei momenti piu' opportuni, effettuati secondo le indicazioni riportate nel capitolo 1 dell'allegato «Norme tecniche di applicazione delle misure fitosanitarie contro il virus della tristezza degli agrumi (CTV)», di seguito indicato come «Allegato». 3. Il Servizio fitosanitario centrale modifica, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, l'allegato al presente decreto relativo alle procedure e ai protocolli tecnici di esecuzione dei monitoraggi. 4. I Servizi Fitosanitari regionali trasmettono al Servizio Fitosanitario Centrale, di seguito denominato SFC, entro il 31 gennaio di ogni anno, la delimitazione delle zone, i risultati dei monitoraggi ufficiali e l'elenco dei vivai con provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni relativi al presente decreto. Successivamente il SFC provvede a rendere noto il report finale ai SFR. 5. I SFR danno pubblicita', nelle forme piu' opportune, alle delimitazioni di cui al comma 4.