Art. 4 
 
 
               Misure fitosanitarie nelle zone indenni 
 
  1. Nelle zone indenni il monitoraggio  previsto  all'art.  3,  deve
essere effettuato prioritariamente nei campi  di  piante  madri,  nei
campi collezione, nei vivai, negli agrumeti di nuovo impianto  e  nei
parchi,  giardini  ecc.,  con  particolare  attenzione  agli   agrumi
ornamentali che possono essere fonte di  introduzione  di  ceppi  non
europei del virus. 
  2. In caso di accertamento della presenza di  CTV  in  un  agrumeto
posto in zona indenne il SFR istituisce la zona focolaio  e  delimita
la relativa zona tampone.