Art. 4 Misure fitosanitarie nelle zone indenni 1. Nelle zone indenni il monitoraggio previsto all'art. 3, deve essere effettuato prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai, negli agrumeti di nuovo impianto e nei parchi, giardini ecc., con particolare attenzione agli agrumi ornamentali che possono essere fonte di introduzione di ceppi non europei del virus. 2. In caso di accertamento della presenza di CTV in un agrumeto posto in zona indenne il SFR istituisce la zona focolaio e delimita la relativa zona tampone.