Art. 5 
 
 
              Misure fitosanitarie nella zona focolaio 
 
  1. All'interno della zona dichiarata focolaio,  il  SFR  competente
per territorio, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato, deve: 
    definire attraverso il monitoraggio, l'incidenza delle  infezioni
da CTV; 
    disporre  l'estirpazione  delle  piante  infette  o   dell'intero
impianto, a cura ed a  spese  dei  proprietari  o  dei  conduttori  a
qualunque titolo del campo o vivaio infetto; 
    disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute  necessarie  per
evitare la diffusione del virus. 
  2. Per gli  agrumeti  commerciali  il  SFR  dispone  l'estirpazione
dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore
a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere
estirpate solo le piante infette, se si sottopongono  ad  analisi  di
laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio  a  spese
del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto. 
  3.  Nella  zona  focolaio  e'  vietato  l'esercizio  dell'attivita'
vivaistica,  il  prelievo  di  materiale  di  moltiplicazione  e   la
movimentazione  di  piante  ospiti,  fatto  salvo   quanto   previsto
dall'art. 9, comma 2. 
  4. Se dal monitoraggio  effettuato  nella  zona  focolaio  e  nella
relativa  zona  tampone,  per  tre   cicli   vegetativi   consecutivi
successivi all'estirpazione,  non  si  rileva  nessuna  altra  pianta
infetta, il SFR dichiara ufficialmente eradicato il virus dalla  zona
focolaio e la zona ritorna indenne. 
  5. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, una zona focolaio puo'
essere dichiarata zona di contenimento o di  insediamento  quando  la
diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non
piu' possibile l'eradicazione della malattia nel breve periodo.