Art. 5 Misure fitosanitarie nella zona focolaio 1. All'interno della zona dichiarata focolaio, il SFR competente per territorio, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato, deve: definire attraverso il monitoraggio, l'incidenza delle infezioni da CTV; disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo del campo o vivaio infetto; disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute necessarie per evitare la diffusione del virus. 2. Per gli agrumeti commerciali il SFR dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere estirpate solo le piante infette, se si sottopongono ad analisi di laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio a spese del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto. 3. Nella zona focolaio e' vietato l'esercizio dell'attivita' vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione di piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2. 4. Se dal monitoraggio effettuato nella zona focolaio e nella relativa zona tampone, per tre cicli vegetativi consecutivi successivi all'estirpazione, non si rileva nessuna altra pianta infetta, il SFR dichiara ufficialmente eradicato il virus dalla zona focolaio e la zona ritorna indenne. 5. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, una zona focolaio puo' essere dichiarata zona di contenimento o di insediamento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione della malattia nel breve periodo.