Art. 7 Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento 1. All'interno della zona dichiarata di contenimento il SFR competente per territorio, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato, deve: definire attraverso il monitoraggio l'incidenza delle infezioni da CTV; disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo del campo o vivaio infetto. 2. Per gli agrumeti commerciali il SFR dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere estirpate solo le piante infette, se si sottopongono ad analisi di laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio a spese del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto. 3. Il SFR puo' disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute necessarie per contenere l'infezione da CTV a livelli inferiori al 6% di media di infestazione nel lungo periodo. 4. Nella zona di contenimento e' vietato l'esercizio dell'attivita' vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione di piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.