Art. 7 
 
 
           Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento 
 
  1.  All'interno  della  zona  dichiarata  di  contenimento  il  SFR
competente  per  territorio,   secondo   le   indicazioni   contenute
nell'Allegato, deve: 
    definire attraverso il monitoraggio l'incidenza  delle  infezioni
da CTV; 
    disporre  l'estirpazione  delle  piante  infette  o   dell'intero
impianto, a cura ed a  spese  dei  proprietari  o  dei  conduttori  a
qualunque titolo del campo o vivaio infetto. 
  2. Per gli  agrumeti  commerciali  il  SFR  dispone  l'estirpazione
dell'intero impianto se la percentuale di piante infette e' superiore
a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere
estirpate solo le piante infette, se si sottopongono  ad  analisi  di
laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio  a  spese
del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto. 
  3. Il SFR puo' disporre  ulteriori  misure  fitosanitarie  ritenute
necessarie per contenere l'infezione da CTV a livelli inferiori al 6%
di media di infestazione nel lungo periodo. 
  4. Nella zona di contenimento e' vietato l'esercizio dell'attivita'
vivaistica,  il  prelievo  di  materiale  di  moltiplicazione  e   la
movimentazione  di  piante  ospiti,  fatto  salvo   quanto   previsto
dall'art. 9, comma 2.