Art. 8 Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento 1. Nelle zone di insediamento l'azione dei SFR e' volta ad assicurare l'adeguata informazione ed assistenza tecnica per favorire l'impiego di portinnesti, specie o varieta' tolleranti o resistenti a CTV. 2. Nelle zone di insediamento il SFR competente per territorio, dispone una indagine mirata ad individuare focolai di CTV - ceppi severi e la relativa estirpazione delle piante infette, qualora le analisi ufficiali confermino la presenza di tali ceppi. Il SFR dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di piante infette da ceppi severi e' superiore a quella indicata nel Cap. 3 dell'Allegato. 3. Nelle zone di insediamento e' vietato l'esercizio dell'attivita' vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione delle piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.