Art. 8 
 
 
           Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento 
 
  1. Nelle  zone  di  insediamento  l'azione  dei  SFR  e'  volta  ad
assicurare l'adeguata informazione ed assistenza tecnica per favorire
l'impiego di portinnesti, specie o varieta' tolleranti o resistenti a
CTV. 
  2. Nelle zone di insediamento il  SFR  competente  per  territorio,
dispone una indagine mirata ad individuare focolai  di  CTV  -  ceppi
severi e la relativa estirpazione delle piante  infette,  qualora  le
analisi ufficiali confermino  la  presenza  di  tali  ceppi.  Il  SFR
dispone l'estirpazione dell'intero  impianto  se  la  percentuale  di
piante infette da ceppi severi e' superiore  a  quella  indicata  nel
Cap. 3 dell'Allegato. 
  3. Nelle zone di insediamento e' vietato l'esercizio dell'attivita'
vivaistica,  il  prelievo  di  materiale  di  moltiplicazione  e   la
movimentazione delle  piante  ospiti,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 2.