Art. 9 Misure fitosanitarie nei vivai 1. La produzione vivaistica di piante di agrumi e' autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nel comma 2. 2. I servizi fitosanitari, nelle zone non indenni, ai sensi degli articoli 19 e 26 del D.lgs. n. 214/05, possono: rilasciare nuove autorizzazioni all'attivita' vivaistica per la produzione di agrumi destinati alla costituzione di agrumeti commerciali, consentire l'allevamento di piante madri e sezioni incrementali, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta esclusivamente in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) e quanto riportato nel cap 4 dell'Allegato; autorizzare l'attivita' vivaistica per la produzione di agrumi destinati a scopo ornamentale, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta esclusivamente in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure c) e quanto riportato nel cap 4 dell'Allegato; consentire ai vivai, gia' autorizzati all'entrata in vigore del presente decreto, l'attivita' per la produzione di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attivita' sia svolta in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure, esclusivamente per la produzione di piante destinate a zone di insediamento, in conformita' a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera c) e quanto riportato nel cap 4 dell'Allegato. 3. L'area in cui ricade il vivaio ove si riscontra la presenza di piante infette deve essere dichiarata «zona focolaio». Tutte le piante ospiti infette devono essere distrutte a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del SFR, secondo quanto stabilito dall'Allegato.