Art. 3 
 
  1. La Regione Toscana trasmette al Ministero della salute l'atto di
approvazione dei progetti di realizzazione dei n. 5 interventi di cui
all'art. 1. 
  2. La Regione Toscana da' comunicazione al Ministero  della  salute
dell'indizione delle gare di appalto. 
  3. La Regione Toscana da' comunicazione al Ministero  della  salute
della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. 
  4. La Regione Toscana da' comunicazione al Ministero  della  salute
dell'avvenuta  chiusura  dei  lavori,  dell'avvenuto  collaudo  degli
stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  secondo
la normativa vigente e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 
 
    Roma, 19 dicembre 2013 
 
                                   Il Sottosegretario di Stato: Fadda