Art. 4 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2012,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di cui all'art. 2, comma  134,  secondo  periodo,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel  prolungamento  della
riduzione contributiva a favore dei datori  di  lavoro  che  assumono
lavoratori  in  mobilita'  o  che  beneficiano   dell'indennita'   di
disoccupazione  non  agricola  con  requisiti  normali,  che  abbiano
maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le  modalita'  definite  nel  titolo  II  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio  2010,
i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno  2012,  nel  limite  della
spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo  intervento,
pari ad € 37.506,17.