Art. 4 E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva. Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalita' definite nel titolo II del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2012. Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa sostenuta dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad € 37.506,17.