IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali; Visti i commi 2 e 3 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e societa' di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Visto il comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti; Visto il comma 5 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonche' delle relative attivita' di controllo e delle modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2; Visto il comma 6 del citato art. 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento e che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate priorita' di accesso e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti; Visto il comma 7 del piu' volte citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una o piu' convenzioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 adottati dalla Commissione (2006/C 319/01); Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, pubblicato nella G.U.U.E. L 277 del 21 ottobre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 358 del 16 dicembre 2006, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli; Visto il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 201 del 30 luglio 2008, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «regolamento GBER»: il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; c) «regolamento (CE) 1857/2006»: il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli; d) «regolamento (CE) 736/2008» il regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca; e) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; f) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento GBER; g) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.; h) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; i) «intermediario finanziario»: soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del Testo Unico Bancario, purche' garantito da una banca aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; l) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in locazione finanziaria, concesso a una PMI da una banca o da un intermediario finanziario; m) «convenzioni»: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; n) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.