Art. 10 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene  in  quote
annuali, sulla base delle modalita' definite nella circolare  di  cui
all'art.  14,  secondo  il  piano   di   erogazioni   riportato   nel
provvedimento di concessione ed e' subordinata: 
    a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art.
5, comma 3,  attestato  dall'impresa  al  Ministero,  entro  sessanta
giorni dalla data di conclusione dell'investimento, con dichiarazione
resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  e  redatta  secondo  lo  schema
definito con la circolare di cui all'art. 14; 
    b) al regolare rispetto da parte  dell'impresa  beneficiaria  del
piano di rimborso previsto dal finanziamento; 
    c) alla presentazione al Ministero della documentazione  indicata
nella circolare di cui all'art. 14. 
  2. Il Ministero sospende l'erogazione  del  contributo  all'impresa
qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi  il  mancato
rispetto da  parte  dell'impresa  delle  condizioni  contrattuali  di
rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing,
nonche'  in  tutti  i  casi  di  cui  all'art.  12,  nelle  more  del
perfezionamento del provvedimento di revoca. 
  3.  Qualora  l'investimento  ammissibile  effettivamente  sostenuto
risulti inferiore al finanziamento di cui all'art.  4,  il  Ministero
provvede  a  rideterminare,  a  conclusione   dell'investimento,   le
agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo. 
  4. Sull'originale di ogni fattura, sia di  acconto  che  di  saldo,
riguardante gli investimenti per  i  quali  sono  state  ottenute  le
agevolazioni di cui al presente decreto,  l'impresa  deve  riportare,
con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo  di  un  apposito
timbro, la dicitura «Spesa di euro ...  realizzata  con  il  concorso
delle  provvidenze   previste   dall'articolo   2,   comma   5,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». La fattura che,  nel  corso  di
controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non
e'  considerata  valida   e   determina   la   revoca   della   quota
corrispondente di agevolazione. 
  5. L'impresa beneficiaria e'  tenuta  a  conservare  ogni  fattura,
documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle
agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data  di  concessione
delle agevolazioni medesime.