Art. 11 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni fase del procedimento il  Ministero  puo'  effettuare  o
disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in
loco,  finalizzati  alla  verifica  della  corretta  fruizione  delle
agevolazioni secondo le modalita' ed  entro  i  limiti  previsti  dal
presente decreto. 
  2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente
al  Ministero  e  per  conoscenza  alla  banca  o   all'intermediario
finanziario  l'eventuale  perdita,  successivamente  all'accoglimento
dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3,  comma
1.