Art. 12 Revoche 1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1, dei requisiti di ammissibilita' previsti all'art. 3, comma 1; c) i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento; d) venga accertata la non conformita' degli investimenti realizzati a quanto previsto all'art. 5; e) il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento; f) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11; g) emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensita' massime previste nei regolamenti comunitari applicabili; h) intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato; i) sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.