Art. 12 
 
                               Revoche 
 
  1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero in tutto  o  in
parte nel caso in cui: 
    a) venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase
del procedimento abbia reso  dichiarazioni  mendaci  o  esibito  atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    b) venga accertata l'assenza,  all'atto  di  presentazione  della
domanda di cui all'art. 8, comma 1, dei requisiti  di  ammissibilita'
previsti all'art. 3, comma 1; 
    c) i beni oggetto del finanziamento o del  contratto  di  leasing
siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo  previsto  nei
tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento; 
    d)  venga  accertata  la  non  conformita'   degli   investimenti
realizzati a quanto previsto all'art. 5; 
    e) il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di
fallimento  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla  data   di
completamento dell'investimento; 
    f) il soggetto  beneficiario  non  consenta  lo  svolgimento  dei
controlli di cui all'art. 11; 
    g)  emerga  che  il  soggetto  beneficiario   abbia   fruito   di
agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime
spese  oltre  i  limiti  delle  intensita'   massime   previste   nei
regolamenti comunitari applicabili; 
    h)  intervenga  la  risoluzione  o  decadenza  del  contratto  di
finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso  di
leasing, di riscatto anticipato; 
    i) sussistano le ulteriori  condizioni  di  revoca  previste  dal
provvedimento di concessione delle agevolazioni.