Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1: a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca; b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori: a) dell'industria carboniera; b) delle attivita' finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007); c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.