Art. 4 Caratteristiche del finanziamento 1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 e' condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche: a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'art. 5; b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario; c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione; d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in piu' iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 puo' coprire fino al cento per cento degli investimenti di cui all'art. 5. 3. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP.