Art. 5 Investimenti ammissibili 1. Il finanziamento di cui all'art. 4 deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 2. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» a: a) creazione di una nuova unita' produttiva; b) ampliamento di una unita' produttiva esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unita' produttiva esistente; e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unita' produttiva, nel caso in cui l'unita' produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. 3. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. A tale fine e' presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene. 4. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche' i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA. 5. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso e' quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno puo' essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. 6. Nel settore dei trasporti le spese relative all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attivita' diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo. 7. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all'art. 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, come definiti dall'art. 2, punto 17, del suddetto regolamento. 8. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) 736/2008. 9. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto e' subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato. 10. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresi' concesse per attivita' connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento GBER.