Art. 5 
 
                      Investimenti ammissibili 
 
  1. Il finanziamento di  cui  all'art.  4  deve  essere  interamente
utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di
leasing finanziario, di macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'
di  hardware,  software  e   tecnologie   digitali,   classificabili,
nell'attivo dello stato patrimoniale,  alle  voci  B.II.2,  B.II.3  e
B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile,  e  destinati  a  strutture
produttive gia' esistenti o da impiantare,  ovunque  localizzate  nel
territorio nazionale. 
  2. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo  quanto
previsto ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, nei limiti  e  alle
condizioni  stabiliti  nel  regolamento  GBER  per  gli  «aiuti  agli
investimenti e all'occupazione alle PMI» a: 
    a) creazione di una nuova unita' produttiva; 
    b) ampliamento di una unita' produttiva esistente; 
    c) diversificazione della produzione di uno stabilimento; 
    d)  cambiamento   fondamentale   del   processo   di   produzione
complessivo di una unita' produttiva esistente; 
    e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una  unita'
produttiva, nel caso in cui l'unita' produttiva sia  stata  chiusa  o
sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e  gli  attivi
vengano acquistati da un investitore indipendente. 
  3. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data
della domanda di accesso ai contributi di cui all'art.  8,  comma  1,
ovvero  entro  il  termine  previsto  negli   specifici   regolamenti
comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data
del primo titolo di spesa ammissibile. Gli investimenti devono essere
conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della
durata  massima  di  dodici  mesi   dalla   data   di   stipula   del
finanziamento. A  tale  fine  e'  presa  in  considerazione  la  data
dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso  di
operazione in leasing, la data di consegna del bene. 
  4. Gli  investimenti,  qualora  non  riferiti  ad  immobilizzazioni
acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere  capitalizzati
e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno  tre  anni.  Non  sono
ammessi i costi relativi a commesse  interne,  le  spese  relative  a
macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento,
le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche' i costi relativi
al contratto di finanziamento. Non sono altresi' ammissibili  singoli
beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell'IVA. 
  5. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il  costo  ammesso
e'  quello  fatturato  dal  fornitore  dei   beni   all'intermediario
finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni  di  cui
al   presente   decreto,   l'impresa   locataria   deve    esercitare
anticipatamente, al momento della stipula del contratto  di  leasing,
l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui  effetti
decorrono dal termine della  locazione  finanziaria,  fermo  restando
l'adempimento di tutte le  obbligazioni  contrattuali.  Tale  impegno
puo'  essere  assunto  attraverso   un'appendice   contrattuale   che
costituisce parte integrante del contratto stesso. 
  6. Nel settore dei trasporti le  spese  relative  all'acquisto  dei
mezzi  e   delle   attrezzature   di   trasporto   sono   ammissibili
limitatamente alle imprese che esercitano attivita' diverse da quelle
del trasporto merci su strada e del trasporto aereo. 
  7. Gli investimenti nelle imprese agricole  devono  perseguire  gli
obiettivi  previsti  all'art.  4,  comma  3,  del  regolamento   (CE)
1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui  allo
stesso  regolamento.  Non  sono  in   ogni   caso   ammissibili   gli
investimenti di mera sostituzione, come definiti dall'art.  2,  punto
17, del suddetto regolamento. 
  8. Per gli investimenti nel settore della pesca e  acquacoltura  si
applicano le limitazioni e le condizioni di cui al  regolamento  (CE)
736/2008. 
  9. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli  e
ittici l'aiuto e' subordinato al rispetto  di  eventuali  restrizioni
alle produzioni  o  limitazioni  del  sostegno  comunitario  previste
nell'ambito delle specifiche Organizzazioni comuni di mercato. 
  10. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  possono  essere
altresi' concesse per attivita' connesse all'esportazione e  per  gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti  interni
rispetto  ai  prodotti  di  importazione,  secondo  quanto   previsto
dall'art. 1, comma 2, del regolamento GBER.