Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. A fronte  del  finanziamento  di  cui  all'art.  4  e'  concessa
un'agevolazione nella  forma  di  un  contributo  pari  all'ammontare
complessivo degli interessi calcolati  in  via  convenzionale  su  un
finanziamento      al      tasso      d'interesse      del       2,75
(duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque  anni  e
d'importo  equivalente  al  predetto  finanziamento.   Il   Ministero
provvede a determinare  l'importo  dell'aiuto  secondo  le  modalita'
tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di  cui
all'art. 14. 
  2. Le agevolazioni sono  concesse  nei  limiti  dell'intensita'  di
aiuto massima  concedibile  in  rapporto  agli  investimenti  di  cui
all'art. 5, in conformita' all'art. 15 del regolamento GBER ovvero al
regolamento  (CE)  n.  1857/2006  per  le  imprese  agricole   e   al
regolamento  (CE)  n.  736/2008  per  le  imprese   della   pesca   e
acquacoltura. 
  3. La concessione del finanziamento di cui all'art. 4  puo'  essere
assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei  limiti  e  sulla
base delle condizioni di operativita' del Fondo, nella misura massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste
di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti  finanziamenti
sono esaminate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della  legge
7 agosto 1997, n. 266, in via prioritaria. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
di  cui  al  presente  articolo  esclusivamente  nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso  a
firma del Direttore generale  per  l'incentivazione  delle  attivita'
imprenditoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.