Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 4 e' concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. Il Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalita' tecniche di calcolo del contributo rese note con la circolare di cui all'art. 14. 2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensita' di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui all'art. 5, in conformita' all'art. 15 del regolamento GBER ovvero al regolamento (CE) n. 1857/2006 per le imprese agricole e al regolamento (CE) n. 736/2008 per le imprese della pesca e acquacoltura. 3. La concessione del finanziamento di cui all'art. 4 puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operativita' del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in via prioritaria. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.