Art. 7 Cumulo delle agevolazioni 1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensita' massime previste dall'art. 15 del regolamento GBER. 2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'art. 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensita' massime fissate dal regolamento di riferimento. 3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtu' del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008. 4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l'intensita' massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensita' massime previste dal regolamento di riferimento.