Art. 8 
 
Modalita'  di  presentazione  della  domanda  e  procedure   per   la
                     concessione del contributo 
 
  1. Ai fini della concessione del contributo di cui  all'art.  6  le
imprese interessate, a  corredo  della  richiesta  di  finanziamento,
presentano alla banca o all'intermediario finanziario la  domanda  di
accesso al contributo, redatta secondo gli  schemi  definiti  con  la
circolare  di  cui  all'art.  14,  alla  quale  e'  allegata,   oltre
all'ulteriore documentazione indicata nella medesima  circolare,  una
dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale  o  da  un  suo
procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il
possesso dei requisiti di cui  all'art.  3  e  la  conformita'  degli
investimenti  oggetto  della  richiesta  di  finanziamento  a  quanto
previsto dal presente  decreto.  Il  mancato  utilizzo  dei  predetti
schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni  incomplete  e  l'assenza,
anche  parziale,  dei  documenti  e  delle   informazioni   richieste
costituiscono condizioni per l'inammissibilita' al contributo. 
  2.  Ciascuna  banca  o  intermediario  finanziario,  verificata  la
regolarita' formale e la completezza della documentazione di  cui  al
comma 1, nonche' la sussistenza dei requisiti  di  natura  soggettiva
relativi alla dimensione di impresa di cui all'art.  3,  trasmette  a
CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle
convenzioni, la richiesta  di  verifica  della  disponibilita'  della
provvista a valere sul plafond di cui all'art. 4, comma  3,  completa
dell'ammontare,   della   durata   e   del   profilo   di    rimborso
dell'operazione in corso di  delibera.  Tale  richiesta  puo'  essere
inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate. 
  3. A seguito della positiva verifica circa  la  disponibilita'  del
plafond e il  rispetto  dei  limiti  di  utilizzo  stabiliti  con  le
convenzioni,  CDP  provvede  a  prenotare,  per  ciascuna   banca   o
intermediario finanziario, le risorse a valere sul plafond e  inoltra
al Ministero, entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile di
cui al comma  2,  con  riferimento  all'insieme  delle  operazioni  e
seguendo l'ordine di presentazione delle  richieste  di  verifica  di
disponibilita', la richiesta di prenotazione delle  risorse  relative
al contributo di cui all'art. 6. 
  4. Entro cinque giorni dal termine di cui al comma 3, il  Ministero
comunica  a  CDP,   con   riferimento   a   ciascuna   richiesta   di
disponibilita', l'avvenuta prenotazione,  parziale  o  totale,  delle
risorse relative al contributo di cui all'art.  6.  Le  richieste  di
prenotazione sono soddisfatte,  secondo  l'ordine  di  presentazione,
fino a  concorrenza  della  disponibilita'  delle  risorse  erariali.
Laddove le risorse residue  disponibili  non  consentano  l'integrale
accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa
e' disposta in misura parziale,  fino  a  concorrenza  delle  residue
disponibilita', ed e'  utilizzata,  ai  fini  della  concessione  del
contributo, in modo proporzionale al  fabbisogno  di  ciascuna  delle
operazioni  oggetto  della  richiesta  di   disponibilita'   cui   la
prenotazione parziale si riferisce. 
  5. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 4, CDP provvede a comunicare alla banca o  all'intermediario
finanziario la  disponibilita',  parziale  o  totale,  delle  risorse
erariali e della provvista di cui al comma 2. 
  6. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di  ricezione
della comunicazione di cui al comma 5,  la  banca  o  l'intermediario
finanziario, adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4. 
  7. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma  6,  la  banca  o
l'intermediario finanziario trasmette a  CDP,  secondo  le  modalita'
definite nelle convenzioni, la proposta di contratto e  la  richiesta
di utilizzo della provvista di scopo  e  al  Ministero  l'elenco  dei
finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e
dei  dati  identificativi  dell'impresa  beneficiaria,  dell'importo,
della durata e del profilo di rimborso del  finanziamento,  allegando
la documentazione di cui al comma 1. 
  8. La  banca  o  l'intermediario  finanziario,  nel  deliberare  il
finanziamento, ha facolta' di ridurne l'importo e/o rideterminarne la
durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa  beneficiaria
in sede  di  richiesta  del  finanziamento,  in  ragione  del  merito
creditizio  dell'impresa  beneficiaria  stessa.   Eventuali   risorse
prenotate in eccedenza a valere  sulla  provvista  e  sui  contributi
rialimentano,  rispettivamente,  la  dotazione  del  plafond  di  cui
all'art. 4, comma 3, e la disponibilita' delle risorse erariali.