Art. 8 Modalita' di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6 le imprese interessate, a corredo della richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all'art. 14, alla quale e' allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la conformita' degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilita' al contributo. 2. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarita' formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonche' la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 3, trasmette a CDP, una sola volta su base mensile, entro il termine stabilito nelle convenzioni, la richiesta di verifica della disponibilita' della provvista a valere sul plafond di cui all'art. 4, comma 3, completa dell'ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell'operazione in corso di delibera. Tale richiesta puo' essere inoltrata anche per un insieme di operazioni interessate. 3. A seguito della positiva verifica circa la disponibilita' del plafond e il rispetto dei limiti di utilizzo stabiliti con le convenzioni, CDP provvede a prenotare, per ciascuna banca o intermediario finanziario, le risorse a valere sul plafond e inoltra al Ministero, entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile di cui al comma 2, con riferimento all'insieme delle operazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di verifica di disponibilita', la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6. 4. Entro cinque giorni dal termine di cui al comma 3, il Ministero comunica a CDP, con riferimento a ciascuna richiesta di disponibilita', l'avvenuta prenotazione, parziale o totale, delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilita' delle risorse erariali. Laddove le risorse residue disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa e' disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilita', ed e' utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilita' cui la prenotazione parziale si riferisce. 5. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, CDP provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilita', parziale o totale, delle risorse erariali e della provvista di cui al comma 2. 6. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 5, la banca o l'intermediario finanziario, adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4. 7. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 6, la banca o l'intermediario finanziario trasmette a CDP, secondo le modalita' definite nelle convenzioni, la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista di scopo e al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di cui al comma 1. 8. La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha facolta' di ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sulla provvista e sui contributi rialimentano, rispettivamente, la dotazione del plafond di cui all'art. 4, comma 3, e la disponibilita' delle risorse erariali.