Art. 9 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Il Ministero, entro trenta giorni  dalla  ricezione  dell'elenco
dei  finanziamenti  deliberati  da  ciascuna  banca  o  intermediario
finanziario e  della  documentazione  ad  esso  allegata,  adotta  il
provvedimento di concessione delle  agevolazioni,  con  l'indicazione
dell'ammontare degli  investimenti  ammissibili,  delle  agevolazioni
concedibili  e  del  relativo  piano  di  erogazione,  nonche'  degli
obblighi e degli impegni a carico  dell'impresa  beneficiaria,  e  lo
trasmette  alla  PMI  e,  a  seconda   dei   casi,   alla   banca   o
all'intermediario finanziario. 
  2. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo  a  quello  di
erogazione da  parte  di  CDP  della  provvista  prenotata  ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, l'impresa stipula il contratto di finanziamento
con  la  banca  o  l'intermediario  finanziario,  pena  la  decadenza
dall'agevolazione concessa. 
  3. Qualora il contratto di finanziamento non  sia  stato  stipulato
entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stato stipulato per  un
ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui  all'art.
4, comma 1, la banca o l'intermediario finanziario e' tenuto a  darne
comunicazione al Ministero entro il giorno 10 di ciascun mese. 
  4. La banca o l'intermediario  finanziario  e'  altresi'  tenuto  a
comunicare a CDP, su base mensile ed entro il termine  stabilito  con
le convenzioni, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata
da CDP cui non abbia fatto seguito,  parzialmente  o  totalmente,  la
stipula del contratto di finanziamento in favore delle PMI.