Art. 9 Concessione del contributo 1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonche' degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario. 2. Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista prenotata ai sensi dell'art. 8, comma 3, l'impresa stipula il contratto di finanziamento con la banca o l'intermediario finanziario, pena la decadenza dall'agevolazione concessa. 3. Qualora il contratto di finanziamento non sia stato stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stato stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 4, comma 1, la banca o l'intermediario finanziario e' tenuto a darne comunicazione al Ministero entro il giorno 10 di ciascun mese. 4. La banca o l'intermediario finanziario e' altresi' tenuto a comunicare a CDP, su base mensile ed entro il termine stabilito con le convenzioni, gli importi aggregati relativi alla provvista erogata da CDP cui non abbia fatto seguito, parzialmente o totalmente, la stipula del contratto di finanziamento in favore delle PMI.