Art. 2
Ambito di applicazione
1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di
debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a
trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1,
lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014,
l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti
effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d),
per lo svolgimento di attivita' di vendita di prodotti e prestazione
di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso
del quale e' effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila
euro.