Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte  di
debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo  superiore  a
trenta euro disposti a favore dei soggetti  di  cui  all'articolo  1,
lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. 
  2. In sede di  prima  applicazione,  e  fino  al  30  giugno  2014,
l'obbligo di cui al comma 1 si  applica  limitatamente  ai  pagamenti
effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1,  lettera  d),
per lo svolgimento di attivita' di vendita di prodotti e  prestazione
di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello  nel  corso
del quale e' effettuato il pagamento  sia  superiore  a  duecentomila
euro.