Art. 2 
 
  1. A valere sulle  autorizzazioni  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della  legge
23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del  decreto-legge
del 28 dicembre 1998, n.  450,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonche' le tabelle F ed E delle  leggi
finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23  dicembre  2000  n.  388,  28
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24  dicembre  2003  n.
350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n.  266,  27  dicembre
2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre  2008  n.  203,  23
dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12  novembre  2011  n.
183 e 24 dicembre 2012 n. 228, e'  assegnato  alla  regione  Piemonte
l'importo di € 11.950.620,00 per  lo  svolgimento  del  programma  di
realizzazione degli interventi denominati: 
    «Riqualificazione dell'edificio ex RSA Madonna Dorotea di Bioglio
(BI)» per un importo a carico dello Stato di € 5.685.750,00; 
    «Realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera presso
la localita' Cascina Spandonara di  Alessandria»  per  un  importo  a
carico dello Stato di € 6.264.870,00. 
  2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia
e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.