Art. 2
1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:
a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in
originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del
costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza,
altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime
ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici
ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con
relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del
dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce
bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro
dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione
ridotta;
d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore
collocato sul lato sinistro che consenta la visibilita' verso il
retro nonche', se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo
tergicristallo;
e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su
almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal
costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa
sulla compatibilita' elettromagnetica;
f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la
rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni
(direttiva macchine);
h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il
conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le
prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al
decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli
oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima
del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I
limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto
della visibilita' da parte del conducente, come prescritto al citato
punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti
su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.