Art. 4
1. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al
quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione
saltuaria del carrello, provvedera', previo benestare dell'Ente
proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente
un'autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al
presente decreto.
2. Detta autorizzazione avra' validita' massima di un anno
prorogabile.
3. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione gia'
rilasciate in conformita' al decreto del Ministero dei trasporti del
28 dicembre 1989, ed e' consentita la proroga della loro validita',
con le medesime modalita' in vigore all'atto della precedente
autorizzazione, purche' la stessa non sia scaduta in data antecedente
al 31 dicembre 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2014
Il direttore generale: Vitelli